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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
MA GI, OR
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4154/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-16128 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-8569 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-5831 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano contro il Comune di Milano per l'annullamento di tre avvisi di accertamento esecutivo
IMU relativi agli anni 2020, 2022 e 2023. Gli avvisi contestano un maggior valore attribuito all'immobile di proprietà della società, sito in Indirizzo_1, qualificandolo come area fabbricabile e imponendo maggiori imposte e sanzioni.
La società sostiene l'illegittimità degli avvisi per violazione della normativa IMU (art.1, commi 745 e 746, legge 160/2019), poiché i lavori di ristrutturazione edilizia sull'immobile sono iniziati solo nel novembre
2024, rendendo non applicabile il criterio di valutazione basato sul valore dell'area fabbricabile.
Inoltre, contesta i parametri utilizzati dal Comune per determinare il valore dell'area, come il costo di costruzione e il ricavo lordo di vendita, ritenendoli incoerenti e statici rispetto alle condizioni di mercato.
Ricorrente_1 chiede l'annullamento degli avvisi e la trattazione in pubblica udienza, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce il Comune di Milano chiedendo di confermare gli atti impugnati e di respingere il ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU ed irrogazione delle sanzioni, emesso con riguardo all'anno di imposta 2020, identificato con numero T2/AREE-16128- ANNO 2020 e notificato in data 10 giugno 2025; l'avviso di accertamento esecutivo IMU ed irrogazione delle sanzioni, emesso con riguardo all'anno di imposta 2022, identificato con numero T2/AREE-8569- ANNO 2022 e notificato in data 10 giugno 2025; e l'avviso di accertamento esecutivo IMU ed irrogazione delle sanzioni, emesso con riguardo all'anno di imposta 2023, identificato con numero T2/AREE-5831- ANNO 2023 e notificato in data 10 giugno 2025, tutti emessi per contestare l'omessa presentazione della dichiarazione IMU relativamente all'area fabbricabile sita in Indirizzo_1 di cui agli identificativi catastali Dati_catastali_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che in data 17 novembre 2020 la società Società_1 S.R.L. vendeva alla Ricorrente_1 SRL l'immobile oggetto del presente giudizio.
La società Ricorrente_1 SRL era proprietaria al 100% dell'area fabbricabile durante gli anni in contestazione.
L'ufficio ha avviato un'attività accertativa per contestare l'omissione della dichiarazione fiscale, attribuendo un valore venale all'area secondo la normativa IMU.
L'inizio dei lavori di ristrutturazione, dichiarato dalla parte venditrice Società_1 nel giugno 2019, è considerato un elemento chiave per stabilire il presupposto dell'area fabbricabile.
La dichiarazione di inizio lavori del 2019 è supportata da prove fotografiche di Google Maps che mostrano l'allestimento di un cantiere nel 2020. Nell'atto di compravendita del novembre 2020 si conferma l'esistenza di lavori già avviati.
Il Comune deposita un permesso di costruire rilasciato nel luglio 2021 come variante alla SCIA del 2019;
e ciò avvalora ulteriormente l'inizio dei lavori nel 2019, come attestato nella SCIA del 2019 dal titolare della società Società_1 srl;
Per la determinazione del valore, l'ufficio utilizza una metodologia estimativa basata sul valore di trasformazione del bene, considerando i ricavi e i costi medi di mercato.
Le deduzioni della ricorrente, che mirano a ridurre il valore dell'area e ad aumentare i costi di costruzione, sono da considerare generiche e non supportate da dati concreti, mentre le evidenze documentali e fattuali supportano la legittimità degli avvisi di accertamento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la Parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
MA GI, OR
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4154/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-16128 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-8569 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-5831 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano contro il Comune di Milano per l'annullamento di tre avvisi di accertamento esecutivo
IMU relativi agli anni 2020, 2022 e 2023. Gli avvisi contestano un maggior valore attribuito all'immobile di proprietà della società, sito in Indirizzo_1, qualificandolo come area fabbricabile e imponendo maggiori imposte e sanzioni.
La società sostiene l'illegittimità degli avvisi per violazione della normativa IMU (art.1, commi 745 e 746, legge 160/2019), poiché i lavori di ristrutturazione edilizia sull'immobile sono iniziati solo nel novembre
2024, rendendo non applicabile il criterio di valutazione basato sul valore dell'area fabbricabile.
Inoltre, contesta i parametri utilizzati dal Comune per determinare il valore dell'area, come il costo di costruzione e il ricavo lordo di vendita, ritenendoli incoerenti e statici rispetto alle condizioni di mercato.
Ricorrente_1 chiede l'annullamento degli avvisi e la trattazione in pubblica udienza, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce il Comune di Milano chiedendo di confermare gli atti impugnati e di respingere il ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU ed irrogazione delle sanzioni, emesso con riguardo all'anno di imposta 2020, identificato con numero T2/AREE-16128- ANNO 2020 e notificato in data 10 giugno 2025; l'avviso di accertamento esecutivo IMU ed irrogazione delle sanzioni, emesso con riguardo all'anno di imposta 2022, identificato con numero T2/AREE-8569- ANNO 2022 e notificato in data 10 giugno 2025; e l'avviso di accertamento esecutivo IMU ed irrogazione delle sanzioni, emesso con riguardo all'anno di imposta 2023, identificato con numero T2/AREE-5831- ANNO 2023 e notificato in data 10 giugno 2025, tutti emessi per contestare l'omessa presentazione della dichiarazione IMU relativamente all'area fabbricabile sita in Indirizzo_1 di cui agli identificativi catastali Dati_catastali_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che in data 17 novembre 2020 la società Società_1 S.R.L. vendeva alla Ricorrente_1 SRL l'immobile oggetto del presente giudizio.
La società Ricorrente_1 SRL era proprietaria al 100% dell'area fabbricabile durante gli anni in contestazione.
L'ufficio ha avviato un'attività accertativa per contestare l'omissione della dichiarazione fiscale, attribuendo un valore venale all'area secondo la normativa IMU.
L'inizio dei lavori di ristrutturazione, dichiarato dalla parte venditrice Società_1 nel giugno 2019, è considerato un elemento chiave per stabilire il presupposto dell'area fabbricabile.
La dichiarazione di inizio lavori del 2019 è supportata da prove fotografiche di Google Maps che mostrano l'allestimento di un cantiere nel 2020. Nell'atto di compravendita del novembre 2020 si conferma l'esistenza di lavori già avviati.
Il Comune deposita un permesso di costruire rilasciato nel luglio 2021 come variante alla SCIA del 2019;
e ciò avvalora ulteriormente l'inizio dei lavori nel 2019, come attestato nella SCIA del 2019 dal titolare della società Società_1 srl;
Per la determinazione del valore, l'ufficio utilizza una metodologia estimativa basata sul valore di trasformazione del bene, considerando i ricavi e i costi medi di mercato.
Le deduzioni della ricorrente, che mirano a ridurre il valore dell'area e ad aumentare i costi di costruzione, sono da considerare generiche e non supportate da dati concreti, mentre le evidenze documentali e fattuali supportano la legittimità degli avvisi di accertamento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la Parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00