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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9416/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9416/2020 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Parte_1 P.IVA_1
Via San Giovanni Bosco n. 30 98122 Messina, rappr. e dif. dall'Avv. MARTELLA OTTAVIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
Contro
(cf ), nato a [...], il [...], elett. Controparte_1 C.F._2
dom. in VIA M. R. IMBRIANI, 174 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1
(cf ), unitamente e disgiuntamente all'avv. Denis Vesna Grifò(c.f.: C.F._2
), giusta procura in atti C.F._3
OPPOSTO
Con provvedimento del 20.11.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei verbali ed atti di causa. pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 25.08.2020, proponeva opposizione avverso atto di precetto Parte_1
notificato in data 06.08.2020, con il quale l'avv. ha intimato il pagamento del Controparte_1 complessivo importo di €. 26.834,30, “oltre interessi moratori maturati alla data dell'effettivo soddisfo, nonché ogni altra competenza successiva”, in virtù della sentenza della Corte D'Appello n.
382/2020 del 12.02.2020 che, oltre a statuire in relazione alla controversia tra la stessa in Pt_1 proprio e nella qualità di mandataria e capogruppo dell' ed il Parte_2 CP_2
, condannava la odierna opponente alla refusione delle spese legali, sia per il primo che per il
[...]
secondo grado di giudizio, in favore del citato , quale appellante principale da Controparte_2
distrarre al procuratore antistatario, che venivano liquidate: a) quanto alle spese di primo grado in complessivi €. 12.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%; b) quanto alle spese del grado, in complessivi €. 8.000,00 per compensi, oltre alle spese di contributo unificato e notifica, ad IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Lamentava che, erroneamente, la sentenza suindicata distraeva le spese processuali di primo grado in favore dell'opposto, il quale, al contrario, ne aveva fatto richiesta solo con riguardo al secondo grado di giudizio. Deduceva, altresì, che con delibera comunale n. 37/2017, con la quale l'opposto veniva incaricato della difesa legale del nel giudizio di appello, veniva riconosciuto un Controparte_2 compenso complessivo per il giudizio di appello pari ad €. 9.367,03, in esso compreso spese generali,
C.P.A. e IVA, nonché un acconto pari ad €. 4.500,00. Sicchè, dalla mera sottrazione tra il compenso complessivamente deliberato in favore dell'avv. e l'acconto versato allo stesso legale, l'importo CP_1 di cui l'avv. risulterebbe antistatario sarebbe di soli €. 4.867,03, compreso in esso sia spese CP_1
generali, C.P.A. e IVA. Sicchè, chiedeva: in via preliminare, con emissione di provvedimento inaudita altera parte: procedere alla sospensione cautelare immediata degli atti opposti nei termini e per i motivi per i quali contestati, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
in via principale, nel merito: in accoglimento della presente opposizione revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il precetto opposto per le ragioni sopra esposte;
Condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore di per gli effetti dell'art.96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1
onorari del giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Si costituiva l'Avv. , il quale contestava l'opposizione avanzata, deducendo che, con Controparte_1 ricorso del 09.09.2020 l'odierna opponente avanzava ricorso per Cassazione nei confronti del solo
, senza impugnare nè il capo relativo alle spese di lite, né quello sulla distrazione Controparte_2
delle spese disposta dalla Corte di Appello in favore dello scrivente difensore. Inoltre, eccepiva pagina 2 di 4 l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto i motivi espressi dovevano essere oggetto di apposito gravame e per carenza di interesse ad agire. Nel merito, deduceva l'autonomia dei rapporti tra parte soccombente e il difensore distrattario della parte vittoriosa. Sicchè, chiedeva:respingere integralmente l'istanza cautelare avanzata dalla in quanto l'azione avversaria difetta, Parte_1
sia del fumus boni iuris e/o del periculum in mora e/o dei gravi motivi atti a giustificare la chiesta sospensione;
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile e/o infondata in fatto e/o in diritto l'opposizione avversaria e, per l'effetto, respingerla con qualsivoglia statuizione;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre oneri di legge in favore dell'odierno convenuto e, sussistendone i presupposti, condannare parte avversa all'ulteriore pagamento - sempre in favore del predetto convenuto - di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma III c.p.c.
Con ordinanza del 28.12.2020, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, alla quale si rinvia. Quindi, la causa istruita documentalmente, con provvedimento del
20.11.2024 ex art.127 ter c.p.c. veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Innanzitutto, è appena il caso di rilevare, come già affermato nell'ordinanza del 28.12.2020, che
l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione (cfr., Cass. Civ., n.5049/2020). Ed in effetti, come avvenuto medio tempore, è stato accolto il ricorso avanzato da parte opponente innanzi la Corte D'Appello di
Catania, la quale, con provvedimento del 03.02.2021, ex art.288 c.p.c., ha disposto: “la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza suindicata in parte motiva nel senso che, laddove in dispositivo è scritto “distrae le spese in favore dell'avv. deve intendersi scritto Controparte_1
“distrae le spese del grado in favore dell'avv. . Controparte_1
Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che è sopravvenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione del
18.07.2024 n.19818/24, la quale in parziale accoglimento del ricorso avanzato da parte opponente ha cassato la sentenza impugnata, titolo esecutivo del precetto opposto, e rinviato alla Corte di appello di
Catania, a cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In punto di diritto, deve osservarsi che, ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata, ma è necessario che la pagina 3 di 4 sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva;
pertanto, se il provvedimento giudiziale costituente il titolo alla base dell'esecuzione forzata è annullato, l'esecuzione deve arrestarsi e non può più proseguire, e tale sopravvenuta caducazione è deducibile in ogni stato e grado del giudizio di opposizione (cfr., Cass. Civ., n.210/2002) nella specie, la sentenza di condanna, in base alla quale era stata promossa l'esecuzione forzata, era stata cassata con rinvio dalla Suprema
Corte: Cass. Civ., n.21323/2007, secondo cui, la caducazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza di appello a seguito del suo annullamento da parte della Corte di Cassazione, pur comportando, ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia degli atti della relativa procedura di esecuzione, non fa venir meno -in difetto della rinuncia delle parti-
l'interesse alla definizione in sede di cassazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che con riguardo a quel titolo sia stata proposta, tenuto conto dell'autonoma rilevanza di tale ultimo giudizio e delle necessità di verifica della fondatezza o meno della opposizione anche ai fini del regolamento delle spese processuali). Ne segue, in via assorbente, che l'opposizione proposta per far dichiarare che la parte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata va accolta e va dichiarata l'inefficacia sopravvenuta del precetto opposto (cfr., Cass. Civ., n.210/2002).
Ciò posto, in termini di spese processuali, è appena il caso di rilevare che la parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore (Cass. Civ., n.8561/2023). Sicchè, parte opponente non ha interesse ad agire in ordine all'opposizione avanzata. Ne deriva, stante la parziale soccombenza, attesa, comunque, l'inefficacia del precetto opposto, ed il sopravvenuto provvedimento della Suprema Corte suindicato, che sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali. Ne deriva, altresì, il rigetto della chiesta condanna ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, accoglie l'opposizione avanzata da con atto di citazione del 25.08.2020 e, per l'effetto, dichiara inefficace il Parte_1
precetto opposto;
Spese compensate.
Catania, il 30.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9416/2020 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Parte_1 P.IVA_1
Via San Giovanni Bosco n. 30 98122 Messina, rappr. e dif. dall'Avv. MARTELLA OTTAVIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
Contro
(cf ), nato a [...], il [...], elett. Controparte_1 C.F._2
dom. in VIA M. R. IMBRIANI, 174 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1
(cf ), unitamente e disgiuntamente all'avv. Denis Vesna Grifò(c.f.: C.F._2
), giusta procura in atti C.F._3
OPPOSTO
Con provvedimento del 20.11.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei verbali ed atti di causa. pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 25.08.2020, proponeva opposizione avverso atto di precetto Parte_1
notificato in data 06.08.2020, con il quale l'avv. ha intimato il pagamento del Controparte_1 complessivo importo di €. 26.834,30, “oltre interessi moratori maturati alla data dell'effettivo soddisfo, nonché ogni altra competenza successiva”, in virtù della sentenza della Corte D'Appello n.
382/2020 del 12.02.2020 che, oltre a statuire in relazione alla controversia tra la stessa in Pt_1 proprio e nella qualità di mandataria e capogruppo dell' ed il Parte_2 CP_2
, condannava la odierna opponente alla refusione delle spese legali, sia per il primo che per il
[...]
secondo grado di giudizio, in favore del citato , quale appellante principale da Controparte_2
distrarre al procuratore antistatario, che venivano liquidate: a) quanto alle spese di primo grado in complessivi €. 12.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%; b) quanto alle spese del grado, in complessivi €. 8.000,00 per compensi, oltre alle spese di contributo unificato e notifica, ad IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Lamentava che, erroneamente, la sentenza suindicata distraeva le spese processuali di primo grado in favore dell'opposto, il quale, al contrario, ne aveva fatto richiesta solo con riguardo al secondo grado di giudizio. Deduceva, altresì, che con delibera comunale n. 37/2017, con la quale l'opposto veniva incaricato della difesa legale del nel giudizio di appello, veniva riconosciuto un Controparte_2 compenso complessivo per il giudizio di appello pari ad €. 9.367,03, in esso compreso spese generali,
C.P.A. e IVA, nonché un acconto pari ad €. 4.500,00. Sicchè, dalla mera sottrazione tra il compenso complessivamente deliberato in favore dell'avv. e l'acconto versato allo stesso legale, l'importo CP_1 di cui l'avv. risulterebbe antistatario sarebbe di soli €. 4.867,03, compreso in esso sia spese CP_1
generali, C.P.A. e IVA. Sicchè, chiedeva: in via preliminare, con emissione di provvedimento inaudita altera parte: procedere alla sospensione cautelare immediata degli atti opposti nei termini e per i motivi per i quali contestati, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
in via principale, nel merito: in accoglimento della presente opposizione revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il precetto opposto per le ragioni sopra esposte;
Condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore di per gli effetti dell'art.96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1
onorari del giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Si costituiva l'Avv. , il quale contestava l'opposizione avanzata, deducendo che, con Controparte_1 ricorso del 09.09.2020 l'odierna opponente avanzava ricorso per Cassazione nei confronti del solo
, senza impugnare nè il capo relativo alle spese di lite, né quello sulla distrazione Controparte_2
delle spese disposta dalla Corte di Appello in favore dello scrivente difensore. Inoltre, eccepiva pagina 2 di 4 l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto i motivi espressi dovevano essere oggetto di apposito gravame e per carenza di interesse ad agire. Nel merito, deduceva l'autonomia dei rapporti tra parte soccombente e il difensore distrattario della parte vittoriosa. Sicchè, chiedeva:respingere integralmente l'istanza cautelare avanzata dalla in quanto l'azione avversaria difetta, Parte_1
sia del fumus boni iuris e/o del periculum in mora e/o dei gravi motivi atti a giustificare la chiesta sospensione;
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile e/o infondata in fatto e/o in diritto l'opposizione avversaria e, per l'effetto, respingerla con qualsivoglia statuizione;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre oneri di legge in favore dell'odierno convenuto e, sussistendone i presupposti, condannare parte avversa all'ulteriore pagamento - sempre in favore del predetto convenuto - di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma III c.p.c.
Con ordinanza del 28.12.2020, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, alla quale si rinvia. Quindi, la causa istruita documentalmente, con provvedimento del
20.11.2024 ex art.127 ter c.p.c. veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Innanzitutto, è appena il caso di rilevare, come già affermato nell'ordinanza del 28.12.2020, che
l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione (cfr., Cass. Civ., n.5049/2020). Ed in effetti, come avvenuto medio tempore, è stato accolto il ricorso avanzato da parte opponente innanzi la Corte D'Appello di
Catania, la quale, con provvedimento del 03.02.2021, ex art.288 c.p.c., ha disposto: “la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza suindicata in parte motiva nel senso che, laddove in dispositivo è scritto “distrae le spese in favore dell'avv. deve intendersi scritto Controparte_1
“distrae le spese del grado in favore dell'avv. . Controparte_1
Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che è sopravvenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione del
18.07.2024 n.19818/24, la quale in parziale accoglimento del ricorso avanzato da parte opponente ha cassato la sentenza impugnata, titolo esecutivo del precetto opposto, e rinviato alla Corte di appello di
Catania, a cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In punto di diritto, deve osservarsi che, ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata, ma è necessario che la pagina 3 di 4 sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva;
pertanto, se il provvedimento giudiziale costituente il titolo alla base dell'esecuzione forzata è annullato, l'esecuzione deve arrestarsi e non può più proseguire, e tale sopravvenuta caducazione è deducibile in ogni stato e grado del giudizio di opposizione (cfr., Cass. Civ., n.210/2002) nella specie, la sentenza di condanna, in base alla quale era stata promossa l'esecuzione forzata, era stata cassata con rinvio dalla Suprema
Corte: Cass. Civ., n.21323/2007, secondo cui, la caducazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza di appello a seguito del suo annullamento da parte della Corte di Cassazione, pur comportando, ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia degli atti della relativa procedura di esecuzione, non fa venir meno -in difetto della rinuncia delle parti-
l'interesse alla definizione in sede di cassazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che con riguardo a quel titolo sia stata proposta, tenuto conto dell'autonoma rilevanza di tale ultimo giudizio e delle necessità di verifica della fondatezza o meno della opposizione anche ai fini del regolamento delle spese processuali). Ne segue, in via assorbente, che l'opposizione proposta per far dichiarare che la parte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata va accolta e va dichiarata l'inefficacia sopravvenuta del precetto opposto (cfr., Cass. Civ., n.210/2002).
Ciò posto, in termini di spese processuali, è appena il caso di rilevare che la parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore (Cass. Civ., n.8561/2023). Sicchè, parte opponente non ha interesse ad agire in ordine all'opposizione avanzata. Ne deriva, stante la parziale soccombenza, attesa, comunque, l'inefficacia del precetto opposto, ed il sopravvenuto provvedimento della Suprema Corte suindicato, che sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali. Ne deriva, altresì, il rigetto della chiesta condanna ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, accoglie l'opposizione avanzata da con atto di citazione del 25.08.2020 e, per l'effetto, dichiara inefficace il Parte_1
precetto opposto;
Spese compensate.
Catania, il 30.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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