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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7161/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 07.05.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 N. R.G. 7161/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7161/2018 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento danni patrimoniali, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Michela Sorgia e Parte_1 C.F._1
Umberto Cossu, elettivamente domiciliato in via Satta n. 33 - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), con il patrocinio degli avv.ti Francesca Corda e Giuseppe Curreli, C.F._5
elettivamente domiciliati in via P.L. da Palestrina n. 72 - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 23.07.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, , e davanti a questo Tribunale, al fine di ottenere il CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
risarcimento del danno patrimoniale conseguente a un incendio.
L'attore, a sostegno della pretesa, ha esposto in sintesi che:
- in data 29.03.2015 era scaturito un incendio nel locale adiacente a quello da lui condotto in locazione e adibito a studio musicale di registrazione, sito in via Val d'Elsa n. 24/26 a Cagliari;
- l'incendio si era verificato nell'immobile sito al civico 22, di proprietà e concesso in CP_1
locazione a per svolgere attività di riparazione di elettrodomestici;
Controparte_4
- il fumo aveva causato gravi danni all'immobile dell'attore e alla strumentazione per la registrazione, a seguito dei quali aveva dovuto sospendere l'attività;
- il danno ammontava alla complessiva somma di 87.744,46 euro (pari al costo delle opere di ripristino del fabbricato pari a 26.341,43 euro, al valore dei beni danneggiati pari a 56.803,03 euro e alle spese di rimozione e stoccaggio pari a 4.600,00 euro);
- in data 02.04.2015, lo stato dei luoghi era stato verificato dalla compagnia Controparte_5
assicurativa dell'attore, il quale aveva stipulato con la medesima compagnia una polizza per danni derivanti da incendio;
- a seguito di trattativa la compagnia assicurativa aveva liquidato un importo pari a 46.512,67
euro;
- tale somma non era idonea a coprire l'intero danno e pertanto era stato conferito incarico al geom. , il quale aveva calcolato che i danni ammontavano a 17.123,97 euro per le opere di CP_6
ripristino, a 46.723,97 euro per le apparecchiature, a 1.029,29 euro per gli arredi e a 5.700,00 euro per le spese di pulizia e di facchinaggio;
pagina 3 di 12 - inoltre, secondo la valutazione del perito, il lucro cessante doveva essere stimato in 6.100,00
euro, in considerazione del parametro di base di 762,50 euro mensili tratto dalle dichiarazioni dei redditi;
- pertanto, avendo ricevuto un indennizzo pari a euro 46.512,67, l'attore era ancora creditore della restante parte di 36.275,02 euro, a cui dovevano essere sommate le spese affrontate per il nuovo studio di registrazione e gli onorari peritali.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“nel merito, in via principale:
voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, accertare la
responsabilità di parte convenuta nella determinazione dell'incendio in oggetto e danni causati e, per
l'effetto, condannare i convenuti solidalmente al risarcimento in favore dell'attore della somma di
36.275,02 euro, pari alla restante parte dovuta per il danno subito rispetto a quella liquidata dalla
Assicurazione, oltre a euro 7.058,00 a titolo di danno emergente per le spese sostenute dal sig. Pt_1
per creare lo studio nuovo, nonché euro 1.088,85 per gli onorari della perizia del geom. , ed CP_6
euro 2.992,00 a titolo di onorari dell'avv. Alessandra Maria Dessì e dunque euro 47.413,87 o altra
somma da accertare in corso di causa, maggiorata di interessi legali, che si ritenga più opportuna;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2018, si sono costituiti nel presente giudizio , , e CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
I convenuti hanno esposto in sintesi che:
- nella relazione di intervento i vigili del fuoco avevano constatato solamente danni da annerimento, causati dal passaggio di fuliggine attraverso il varco tra i due locali, in prossimità del cassonetto vicino all'ingresso;
pagina 4 di 12 - pertanto, il passaggio della fuliggine tra i due immobili non doveva essere imputato ai convenuti in quanto era avvenuto per un vizio dell'immobile;
- la sala di incisione non era stata interessata né da fuoco vivo né da surriscaldamento e aveva riportato danni solamente alle parti alte delle murature;
- la perizia di parte del geom. era intervenuta a seguito del sopralluogo effettuato a CP_6
settembre del 2015 dopo 5 mesi dall'incendio;
- in merito al quantum del danno, dopo l'incendio l'attività musicale del era proseguita con Pt_1
nuovi brani incisi e pubblicati sui social network;
- documenti prodotti dall'attore a sostegno della pretesa erano meri preventivi, in quanto nessuna spesa era mai stata sostenuta dal ad eccezione della sostituzione della serranda, come Pt_1
documentato dalla fattura di euro 1.830,00;
- i lavori relativi alle parti strutturali non erano di pertinenza dell'attore mentre la facciata dello stabile, annerita a seguito della propagazione degli effetti dell'incendio, era stata ripristinata dai convenuti, come risultava dalla relazione dell'Ing. con allegate fatture;
Per_1
- in ordine ai beni contenuti nello studio di registrazione, non era stata presentata alcuna fattura,
bensì solo preventivi esorbitanti;
- nemmeno la spesa per l'allestimento della sala di incisione era stato provato, posto che l'attore aveva documentato la complessiva spesa sostenuta di euro 2.950,46, tramite fatture non interamente riferibili all'attività svolta in via Val d'Elsa;
- l'attore pertanto era già stato interamente indennizzato dalla propria compagnia di assicurazioni dalla quale aveva ricevuto la somma di euro 46.512,62;
- nell'immediatezza del fatto il non aveva provveduto a chiudere la porta della sala di Pt_1
incisione al fine di impedire l'afflusso della fuliggine;
pagina 5 di 12 - pertanto, vi era il concorso del fatto colposo dell'attore in ordine alla causazione dei danni, non essendosi attivato prontamente per il contenimento degli effetti dell'incendio;
- l'incendio infine non era stata la causa della inagibilità dell'immobile condotto dall'attore, poiché
era privo di agibilità già in precedenza, stante la mancanza di utenza idrica;
- il trasferimento dell'attività era conseguito allo sfratto per morosità da parte del locatore.
Tanto premesso, , , e hanno rassegnato le CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
seguenti conclusioni:
“che il Tribunale intestato, disattesa ogni contraria domanda, voglia:
1) assolvere i convenuti da ogni avversa domanda;
2) con il favore delle spese processuali”.
Con ordinanza del 19.04.2023, il Giudice ha proposto ex art. 185 bis c.p.c. il pagamento da parte dei convenuti all'attore dell'importo complessivo di euro 8.500,00, di cui euro 5.500,00 a titolo di indennizzo per i danni ed euro 3.000,00 a titolo di parziale rimborso delle spese di lite e di CTU.
Tale proposta è stata accettata solo dall'attore.
La causa, istruita documentalmente e tramite CTU, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
******
Avuto riguardo alla qualificazione giuridica della domanda, si rileva preliminarmente che la responsabilità invocata dall'attore, avente ad oggetto la liquidazione del danno patrimoniale residuo a seguito dell'incendio subito, rientra nell'ambito della responsabilità per le cose in custodia.
Deve essere richiamato in proposito l'art. 2051 c.c. in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
pagina 6 di 12 Insegna la Suprema Corte che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende
dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il
custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad
elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della
stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità
ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione
dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del
custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione
dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione
del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che
rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che
l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi
consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art.
2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella
misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di
essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che,
ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non
basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato,
richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità che
valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al
rango di mera occasione dell'evento di danno)”.
Nel caso di specie deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio a carico dell'attore.
Infatti, il fatto storico che ha dato origine al presente giudizio è pacifico in causa, oltre ad essere provato dalla documentazione in atti.
pagina 7 di 12 Secondo la relazione di intervento dei VV.FF. del 30.03.2015, la causa del sinistro è da attribuirsi
“presumibilmente a innesco di natura elettrica, unitamente a un carico di incendio elevato dovuto a
diversi elettrodomestici, ai materiali combustibili e agli attrezzi di deposito e alla presenza di notevoli
quantitativi di recipienti portatili contenenti gas infiammabili”.
Il CTU incaricato, ing. ha accertato che la causa dell'incendio verificatosi nell'immobile Per_2
di proprietà dei convenuti “sia di probabile natura elettrica e che lo stesso non sia stato causato da
imperizia o dolo di entrambe le parti in causa” e ha confermato che “l'incendio abbia cagionato danni
all'immobile condotto in locazione dall'attore ed ai beni in esso custoditi”.
Risulta provato pertanto che il danno subito dall'attore sia stato causato da un incendio scaturito nella proprietà dei convenuti , che si era poi propagato nel locale detenuto in locazione dal CP_1 Pt_1
In merito alla prova liberatoria del richiamato art. 2051 c.c., la circostanza non può ritenersi accertata.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista
dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento
dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale
incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne
consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris
tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto
estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e
di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della
concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad
eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento” (Cassazione Civile,
Sez. III, Sentenza n. 5741 del 10.03.2009 - Rv. 606873 - 01).
pagina 8 di 12 Nel caso di specie i convenuti hanno lamentato l'esistenza di un vizio occulto consistente in un'apertura all'altezza del cassonetto della serranda, posto nel muro divisorio tra i due immobili.
Le difese dei convenuti devono essere disattese in quanto lato la presenza del varco nel muro non può ritenersi idonea ad interrompere il nesso causale né costituisce un evento estraneo alla sfera di controllo del custode.
Tale apertura, pertanto, non avendo le caratteristiche della inevitabilità né essendosi causa esclusiva del danno, non integra il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dei e del CP_1
CP_4
I convenuti, inoltre, hanno sostenuto il concorso del fatto colposo dell'attore in ordine alla causazione dei danni, per non essersi attivato prontamente per il contenimento degli effetti dell'incendio nella sua immediatezza.
Le difese svolte sul punto devono essere disattese, poiché sono rimaste allo stato di mera allegazione, oltre che in contrasto con il rispetto delle comuni regole di prudenza dovendosi ritenere che l'ingresso dell'attore nel locale fosse stato impedito dal grave pericolo per l'incolumità del persone in ragione degli effetti dell'incendio nel locale che avevano reso necessario l'intervento dei Vigili del
Fuoco.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto in giudizio la condanna, in solido tra loro, dei , nella loro CP_1
qualità di proprietari dell'immobile e del in qualità di conduttore dello stesso. CP_4
La domanda è fondata, poiché nel caso di specie sia i che il sono legittimati passivi CP_1 CP_4
dell'azione risarcitoria.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale “in caso
di danni derivati a terzi dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la
responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. si configura a
carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare
pagina 9 di 12 che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro,
dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso;
ne
consegue che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i
danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore, potendo la
presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito”
(Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 23945 del 12.11.2009, Rv. 610052 - 01).
******
Deve ora essere esaminata la domanda sotto il profilo del quantum.
L'attore ha lamentato che la quantificazione degli importi già ricevuti in data 16.06.2015 dalla propria compagnia assicurativa, pari a 46.512,67 euro, non avevano integralmente indennizzato il pregiudizio patrimoniale subito (cfr. doc. 6, quietanza di pagamento allegata all'atto di citazione).
pertanto, ha chiesto il riconoscimento del danno residuo nella somma di 47.413,87 Parte_1
euro.
La domanda è solo in parte fondata.
In proposito, il CTU incaricato, ing. ha rilevato che “le apparecchiature hanno Per_2
effettivamente presentato danni riconducibili all'incendio che hanno di fatto compromesso la
funzionalità o l'estetica delle stesse”.
Il CTU ha però precisato di aver fornito “una risposta al quesito esclusivamente attraverso la
rilettura critica dei giudizi dell'Ing. perito professionista qualificato, non Per_3 Controparte_5
avente parte nel procedimento in esame. Sono state assunte come valide le valutazioni del suddetto sul
danno relativo al fabbricato ed al contenuto, oltre alle voci dettagliate nel citato capitolo, valutando il
danno totale patito dall'attore pari a 54.586,39 €.”.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che “per tutte le apparecchiature e attrezzature e arredi ecc. che
non sono state esaminate nel corso delle operazioni peritali, non si hanno elementi per poter affermare
pagina 10 di 12 con certezza che tutti i danni lamentati dall'attore siano stati effettivamente subiti. Nel corso delle
operazioni peritali non è stato possibile acquisire alcun elemento utile oggettivo per la valutazione dei
danni lamentati in merito agli interventi sulle strutture, smobilizzo e mancato guadagno. Non è noto lo
stato e quindi il valore residuo dei beni, immediatamente prima dell'evento dannoso”.
Il CTU ha reputato pertanto accertati solo i seguenti importi “A) Interventi sulle strutture del
locale: 17.123,97 €, tuttavia non è evidente l'avvenuta sostituzione degli infissi interno ed esterno, si
ritengono i relativi costi non sopportati dall'attore applicando uno storno di 1.650,00 + 250,00 €; B)
Interventi sulle apparecchiature. L'Ing. ha giudicato congrua la richiesta di risarcimento salvo Per_3
l'applicazione di un coefficiente di degrado del 40%, lo scrivente non ha nessun elemento per poter
valutare diversamente, si conferma l'importo di 28.034,38 €. C) Danni ad arredi e altri oggetti: Per gli
stessi motivi di cui al punto precedente si valuta l'importo di 617,57 €. D) Pulizia e facchinaggio: la
stima è pari a 4.600,00 €. E) Acquisto materiali compartimentazione locale. Si ritiene congrua la
richiesta dell'attore per il totale di 2.950,46 €. F) Smobilizzo struttura. Si ritiene la richiesta
compatibile con gli eventi successivi al danno, sebbene la documentazione disponibile non consenta
una valutazione precisa. Si ritiene congruo un importo di 3.160,00 €. G) Mancato guadagno. In merito
alla richiesta di risarcimento non è stato prodotto nessun documento che consenta un'oggettiva
valutazione, pertanto nessun giudizio può essere espresso”.
Il CTU ha pertanto concluso che “[…] detratti 1.900,00 € di costi infissi, liquidati ma non
sostituiti, il danno totale patito dall'attore, a giudizio dello scrivente è pari a 54.586,39 €. Gli importi
già ricevuti dalla compagnia assicuratrice pari a 46.512,67 €, non hanno integralmente risarcito il
danno. La parte residua del danno, non liquidata dalla compagnia di assicurazione, è pari alla
differenza tra i due importi sopra evidenziati per un totale di 8.073,72 €”.
All'importo così determinato devono essere sommati interessi e rivalutazione monetaria,
trattandosi di debito di valore (capitale rivalutato + interessi: € 10.472,15).
pagina 11 di 12 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura media per le quattro fasi secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. condanna i convenuti , , e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido al pagamento in favore dell'attore di euro 10.472,15, per le causali
[...] Parte_1
in premessa;
2. condanna i convenuti , , e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido al rimborso in favore dell'attore delle spese processuali, che si
[...] Parte_1
liquidano in complessivi euro 5.622,00 (di cui 5.077,00 euro per compensi e 545,00 euro per spese documentate), oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
3. pone definitivamente a carico dei convenuti , , CP_1 CP_2 CP_3
e in solido le spese per la CTU separatamente liquidate.
[...] Controparte_4
Cagliari, 07.05.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 07.05.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 N. R.G. 7161/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7161/2018 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento danni patrimoniali, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Michela Sorgia e Parte_1 C.F._1
Umberto Cossu, elettivamente domiciliato in via Satta n. 33 - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), con il patrocinio degli avv.ti Francesca Corda e Giuseppe Curreli, C.F._5
elettivamente domiciliati in via P.L. da Palestrina n. 72 - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 23.07.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, , e davanti a questo Tribunale, al fine di ottenere il CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
risarcimento del danno patrimoniale conseguente a un incendio.
L'attore, a sostegno della pretesa, ha esposto in sintesi che:
- in data 29.03.2015 era scaturito un incendio nel locale adiacente a quello da lui condotto in locazione e adibito a studio musicale di registrazione, sito in via Val d'Elsa n. 24/26 a Cagliari;
- l'incendio si era verificato nell'immobile sito al civico 22, di proprietà e concesso in CP_1
locazione a per svolgere attività di riparazione di elettrodomestici;
Controparte_4
- il fumo aveva causato gravi danni all'immobile dell'attore e alla strumentazione per la registrazione, a seguito dei quali aveva dovuto sospendere l'attività;
- il danno ammontava alla complessiva somma di 87.744,46 euro (pari al costo delle opere di ripristino del fabbricato pari a 26.341,43 euro, al valore dei beni danneggiati pari a 56.803,03 euro e alle spese di rimozione e stoccaggio pari a 4.600,00 euro);
- in data 02.04.2015, lo stato dei luoghi era stato verificato dalla compagnia Controparte_5
assicurativa dell'attore, il quale aveva stipulato con la medesima compagnia una polizza per danni derivanti da incendio;
- a seguito di trattativa la compagnia assicurativa aveva liquidato un importo pari a 46.512,67
euro;
- tale somma non era idonea a coprire l'intero danno e pertanto era stato conferito incarico al geom. , il quale aveva calcolato che i danni ammontavano a 17.123,97 euro per le opere di CP_6
ripristino, a 46.723,97 euro per le apparecchiature, a 1.029,29 euro per gli arredi e a 5.700,00 euro per le spese di pulizia e di facchinaggio;
pagina 3 di 12 - inoltre, secondo la valutazione del perito, il lucro cessante doveva essere stimato in 6.100,00
euro, in considerazione del parametro di base di 762,50 euro mensili tratto dalle dichiarazioni dei redditi;
- pertanto, avendo ricevuto un indennizzo pari a euro 46.512,67, l'attore era ancora creditore della restante parte di 36.275,02 euro, a cui dovevano essere sommate le spese affrontate per il nuovo studio di registrazione e gli onorari peritali.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“nel merito, in via principale:
voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, accertare la
responsabilità di parte convenuta nella determinazione dell'incendio in oggetto e danni causati e, per
l'effetto, condannare i convenuti solidalmente al risarcimento in favore dell'attore della somma di
36.275,02 euro, pari alla restante parte dovuta per il danno subito rispetto a quella liquidata dalla
Assicurazione, oltre a euro 7.058,00 a titolo di danno emergente per le spese sostenute dal sig. Pt_1
per creare lo studio nuovo, nonché euro 1.088,85 per gli onorari della perizia del geom. , ed CP_6
euro 2.992,00 a titolo di onorari dell'avv. Alessandra Maria Dessì e dunque euro 47.413,87 o altra
somma da accertare in corso di causa, maggiorata di interessi legali, che si ritenga più opportuna;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2018, si sono costituiti nel presente giudizio , , e CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
I convenuti hanno esposto in sintesi che:
- nella relazione di intervento i vigili del fuoco avevano constatato solamente danni da annerimento, causati dal passaggio di fuliggine attraverso il varco tra i due locali, in prossimità del cassonetto vicino all'ingresso;
pagina 4 di 12 - pertanto, il passaggio della fuliggine tra i due immobili non doveva essere imputato ai convenuti in quanto era avvenuto per un vizio dell'immobile;
- la sala di incisione non era stata interessata né da fuoco vivo né da surriscaldamento e aveva riportato danni solamente alle parti alte delle murature;
- la perizia di parte del geom. era intervenuta a seguito del sopralluogo effettuato a CP_6
settembre del 2015 dopo 5 mesi dall'incendio;
- in merito al quantum del danno, dopo l'incendio l'attività musicale del era proseguita con Pt_1
nuovi brani incisi e pubblicati sui social network;
- documenti prodotti dall'attore a sostegno della pretesa erano meri preventivi, in quanto nessuna spesa era mai stata sostenuta dal ad eccezione della sostituzione della serranda, come Pt_1
documentato dalla fattura di euro 1.830,00;
- i lavori relativi alle parti strutturali non erano di pertinenza dell'attore mentre la facciata dello stabile, annerita a seguito della propagazione degli effetti dell'incendio, era stata ripristinata dai convenuti, come risultava dalla relazione dell'Ing. con allegate fatture;
Per_1
- in ordine ai beni contenuti nello studio di registrazione, non era stata presentata alcuna fattura,
bensì solo preventivi esorbitanti;
- nemmeno la spesa per l'allestimento della sala di incisione era stato provato, posto che l'attore aveva documentato la complessiva spesa sostenuta di euro 2.950,46, tramite fatture non interamente riferibili all'attività svolta in via Val d'Elsa;
- l'attore pertanto era già stato interamente indennizzato dalla propria compagnia di assicurazioni dalla quale aveva ricevuto la somma di euro 46.512,62;
- nell'immediatezza del fatto il non aveva provveduto a chiudere la porta della sala di Pt_1
incisione al fine di impedire l'afflusso della fuliggine;
pagina 5 di 12 - pertanto, vi era il concorso del fatto colposo dell'attore in ordine alla causazione dei danni, non essendosi attivato prontamente per il contenimento degli effetti dell'incendio;
- l'incendio infine non era stata la causa della inagibilità dell'immobile condotto dall'attore, poiché
era privo di agibilità già in precedenza, stante la mancanza di utenza idrica;
- il trasferimento dell'attività era conseguito allo sfratto per morosità da parte del locatore.
Tanto premesso, , , e hanno rassegnato le CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
seguenti conclusioni:
“che il Tribunale intestato, disattesa ogni contraria domanda, voglia:
1) assolvere i convenuti da ogni avversa domanda;
2) con il favore delle spese processuali”.
Con ordinanza del 19.04.2023, il Giudice ha proposto ex art. 185 bis c.p.c. il pagamento da parte dei convenuti all'attore dell'importo complessivo di euro 8.500,00, di cui euro 5.500,00 a titolo di indennizzo per i danni ed euro 3.000,00 a titolo di parziale rimborso delle spese di lite e di CTU.
Tale proposta è stata accettata solo dall'attore.
La causa, istruita documentalmente e tramite CTU, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
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Avuto riguardo alla qualificazione giuridica della domanda, si rileva preliminarmente che la responsabilità invocata dall'attore, avente ad oggetto la liquidazione del danno patrimoniale residuo a seguito dell'incendio subito, rientra nell'ambito della responsabilità per le cose in custodia.
Deve essere richiamato in proposito l'art. 2051 c.c. in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
pagina 6 di 12 Insegna la Suprema Corte che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende
dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il
custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad
elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della
stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità
ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione
dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del
custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione
dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione
del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che
rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che
l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi
consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art.
2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella
misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di
essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che,
ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non
basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato,
richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità che
valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al
rango di mera occasione dell'evento di danno)”.
Nel caso di specie deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio a carico dell'attore.
Infatti, il fatto storico che ha dato origine al presente giudizio è pacifico in causa, oltre ad essere provato dalla documentazione in atti.
pagina 7 di 12 Secondo la relazione di intervento dei VV.FF. del 30.03.2015, la causa del sinistro è da attribuirsi
“presumibilmente a innesco di natura elettrica, unitamente a un carico di incendio elevato dovuto a
diversi elettrodomestici, ai materiali combustibili e agli attrezzi di deposito e alla presenza di notevoli
quantitativi di recipienti portatili contenenti gas infiammabili”.
Il CTU incaricato, ing. ha accertato che la causa dell'incendio verificatosi nell'immobile Per_2
di proprietà dei convenuti “sia di probabile natura elettrica e che lo stesso non sia stato causato da
imperizia o dolo di entrambe le parti in causa” e ha confermato che “l'incendio abbia cagionato danni
all'immobile condotto in locazione dall'attore ed ai beni in esso custoditi”.
Risulta provato pertanto che il danno subito dall'attore sia stato causato da un incendio scaturito nella proprietà dei convenuti , che si era poi propagato nel locale detenuto in locazione dal CP_1 Pt_1
In merito alla prova liberatoria del richiamato art. 2051 c.c., la circostanza non può ritenersi accertata.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista
dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento
dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale
incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne
consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris
tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto
estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e
di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della
concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad
eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento” (Cassazione Civile,
Sez. III, Sentenza n. 5741 del 10.03.2009 - Rv. 606873 - 01).
pagina 8 di 12 Nel caso di specie i convenuti hanno lamentato l'esistenza di un vizio occulto consistente in un'apertura all'altezza del cassonetto della serranda, posto nel muro divisorio tra i due immobili.
Le difese dei convenuti devono essere disattese in quanto lato la presenza del varco nel muro non può ritenersi idonea ad interrompere il nesso causale né costituisce un evento estraneo alla sfera di controllo del custode.
Tale apertura, pertanto, non avendo le caratteristiche della inevitabilità né essendosi causa esclusiva del danno, non integra il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dei e del CP_1
CP_4
I convenuti, inoltre, hanno sostenuto il concorso del fatto colposo dell'attore in ordine alla causazione dei danni, per non essersi attivato prontamente per il contenimento degli effetti dell'incendio nella sua immediatezza.
Le difese svolte sul punto devono essere disattese, poiché sono rimaste allo stato di mera allegazione, oltre che in contrasto con il rispetto delle comuni regole di prudenza dovendosi ritenere che l'ingresso dell'attore nel locale fosse stato impedito dal grave pericolo per l'incolumità del persone in ragione degli effetti dell'incendio nel locale che avevano reso necessario l'intervento dei Vigili del
Fuoco.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto in giudizio la condanna, in solido tra loro, dei , nella loro CP_1
qualità di proprietari dell'immobile e del in qualità di conduttore dello stesso. CP_4
La domanda è fondata, poiché nel caso di specie sia i che il sono legittimati passivi CP_1 CP_4
dell'azione risarcitoria.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale “in caso
di danni derivati a terzi dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la
responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. si configura a
carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare
pagina 9 di 12 che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro,
dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso;
ne
consegue che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i
danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore, potendo la
presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito”
(Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 23945 del 12.11.2009, Rv. 610052 - 01).
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Deve ora essere esaminata la domanda sotto il profilo del quantum.
L'attore ha lamentato che la quantificazione degli importi già ricevuti in data 16.06.2015 dalla propria compagnia assicurativa, pari a 46.512,67 euro, non avevano integralmente indennizzato il pregiudizio patrimoniale subito (cfr. doc. 6, quietanza di pagamento allegata all'atto di citazione).
pertanto, ha chiesto il riconoscimento del danno residuo nella somma di 47.413,87 Parte_1
euro.
La domanda è solo in parte fondata.
In proposito, il CTU incaricato, ing. ha rilevato che “le apparecchiature hanno Per_2
effettivamente presentato danni riconducibili all'incendio che hanno di fatto compromesso la
funzionalità o l'estetica delle stesse”.
Il CTU ha però precisato di aver fornito “una risposta al quesito esclusivamente attraverso la
rilettura critica dei giudizi dell'Ing. perito professionista qualificato, non Per_3 Controparte_5
avente parte nel procedimento in esame. Sono state assunte come valide le valutazioni del suddetto sul
danno relativo al fabbricato ed al contenuto, oltre alle voci dettagliate nel citato capitolo, valutando il
danno totale patito dall'attore pari a 54.586,39 €.”.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che “per tutte le apparecchiature e attrezzature e arredi ecc. che
non sono state esaminate nel corso delle operazioni peritali, non si hanno elementi per poter affermare
pagina 10 di 12 con certezza che tutti i danni lamentati dall'attore siano stati effettivamente subiti. Nel corso delle
operazioni peritali non è stato possibile acquisire alcun elemento utile oggettivo per la valutazione dei
danni lamentati in merito agli interventi sulle strutture, smobilizzo e mancato guadagno. Non è noto lo
stato e quindi il valore residuo dei beni, immediatamente prima dell'evento dannoso”.
Il CTU ha reputato pertanto accertati solo i seguenti importi “A) Interventi sulle strutture del
locale: 17.123,97 €, tuttavia non è evidente l'avvenuta sostituzione degli infissi interno ed esterno, si
ritengono i relativi costi non sopportati dall'attore applicando uno storno di 1.650,00 + 250,00 €; B)
Interventi sulle apparecchiature. L'Ing. ha giudicato congrua la richiesta di risarcimento salvo Per_3
l'applicazione di un coefficiente di degrado del 40%, lo scrivente non ha nessun elemento per poter
valutare diversamente, si conferma l'importo di 28.034,38 €. C) Danni ad arredi e altri oggetti: Per gli
stessi motivi di cui al punto precedente si valuta l'importo di 617,57 €. D) Pulizia e facchinaggio: la
stima è pari a 4.600,00 €. E) Acquisto materiali compartimentazione locale. Si ritiene congrua la
richiesta dell'attore per il totale di 2.950,46 €. F) Smobilizzo struttura. Si ritiene la richiesta
compatibile con gli eventi successivi al danno, sebbene la documentazione disponibile non consenta
una valutazione precisa. Si ritiene congruo un importo di 3.160,00 €. G) Mancato guadagno. In merito
alla richiesta di risarcimento non è stato prodotto nessun documento che consenta un'oggettiva
valutazione, pertanto nessun giudizio può essere espresso”.
Il CTU ha pertanto concluso che “[…] detratti 1.900,00 € di costi infissi, liquidati ma non
sostituiti, il danno totale patito dall'attore, a giudizio dello scrivente è pari a 54.586,39 €. Gli importi
già ricevuti dalla compagnia assicuratrice pari a 46.512,67 €, non hanno integralmente risarcito il
danno. La parte residua del danno, non liquidata dalla compagnia di assicurazione, è pari alla
differenza tra i due importi sopra evidenziati per un totale di 8.073,72 €”.
All'importo così determinato devono essere sommati interessi e rivalutazione monetaria,
trattandosi di debito di valore (capitale rivalutato + interessi: € 10.472,15).
pagina 11 di 12 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura media per le quattro fasi secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. condanna i convenuti , , e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido al pagamento in favore dell'attore di euro 10.472,15, per le causali
[...] Parte_1
in premessa;
2. condanna i convenuti , , e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido al rimborso in favore dell'attore delle spese processuali, che si
[...] Parte_1
liquidano in complessivi euro 5.622,00 (di cui 5.077,00 euro per compensi e 545,00 euro per spese documentate), oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
3. pone definitivamente a carico dei convenuti , , CP_1 CP_2 CP_3
e in solido le spese per la CTU separatamente liquidate.
[...] Controparte_4
Cagliari, 07.05.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 12 di 12