Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01881/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2025, proposto da
OS AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Reg Sicilia, Ufficio VII Ambito Territoriale di AN, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria ex lege in AN, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 572 del Tribunale di AN, pubblicata il 31 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Reg Sicilia, dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di AN e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 572 del 31 gennaio 2024, il Tribunale di AN ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della sig.ra OS AN della somma di € 1.000,00 “ sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”;
- il suddetto provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 1 febbraio 2024;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra OS AN ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della suddetta sentenza passata in giudicato, chiedendo che sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento delle somme in essa riportate;
- con memoria di mera forma, si costituiscono in giudizio le Amministrazioni intimate;
Considerato che:
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione del 2 dicembre 2024), è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme in esso indicate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO