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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 26 marzo 2025, data fiSAta per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8287/2023
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, n Via Alberto Mario n. 12, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. AleSAndra Chillari e dell'Avv. Nicola Platania, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del CommiSArio Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Concetta Currao ed elettivamente domiciliata in Catania, via Tripolitania n. 38, giusta Deliberazione n. 1683 del 16.11.2023;
Resistente
e
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, in persona dell'Assessore pro tempore; , in persona del
[...] Controparte_5
Ministro pro tempore, tutti organicamente patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui Uffici in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, sono per legge domiciliati;
Resistenti
e nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AleSAndra Vetri, elettivamente domiciliato presso
1 l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania, come da procura generale in atti;
Resistente
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. - accertamento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come da ricorso, da memorie difensive e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.7.2023, ha adito il Tribunale di Catania, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere stata assunta dall' CP_7 nell'ambito dell'emergenza sanitaria conneSA alla diffusione del Covid 19, con decorrenza dal
1.2.2021, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), con qualifica di assistente amministrativo, a 30 ore settimanali e compenso di € 20,00 lordi l'ora, prorogato fino alla ceSAzione avvenuta il 15.3.2023, svoltosi di fatto con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato, aggiungendo di aver inviato pec di diffida alle Amministrazioni resistenti il 4.5.2023 al fine del riconoscimento del relativo trattamento normativo ed economico.
Ha precisato di aver lavorato all'interno del Distretto Sanitario di AL presso l' (Unità Pt_2
speciale di continuità assistenziale) secondo le disposizioni ed i protocolli aziendali indicati dal responsabile del distretto, dott. , occupandosi principalmente di contact Persona_1
tracing e monitoraggio e, poi, a decorrere da maggio 2021, con cadenza più o meno settimanale, presso l'Ufficio Esenzioni Ticket del medesimo distretto, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, occupandosi della raccolta delle istanze per il rilascio delle esenzioni e del rilascio stesso.
Ha dedotto che la sua assunzione con contratto di co.co.co. era avvenuta nell'ambito della normativa emergenziale che aveva introdotto eccezionali misure di reclutamento e contrattualizzazione del personale sanitario e non, tese a fronteggiare la pandemia, rimarcando che di fatto il rapporto così instaurato presentava i caratteri della subordinazione consistenti nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Ha richiamato l'art. 2 co. 1 D.Lgs n. 81/2015 ai sensi del quale, ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, evidenziando che nel rapporto intercorso con le amministrazioni resistenti il coordinamento della prestazione, i termini della collaborazione, non erano stati determinati, ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c., ovvero consensualmente dalle parti, ma erano stati eterodiretti
2 dall'azienda committente, dando luogo ad un rapporto di lavoro del tutto assimilabile a quello di pubblico impiego, indipendentemente dal nomen juris utilizzato in sede di iniziale assunzione.
Ha precisato che il proprio assoggettamento al potere datoriale, l'etero-organizzazione da parte dell' e l'inserimento nella strutture aziendale, erano riscontrabili nello stesso CP_7 contenuto del contratto, nelle previsioni sull'orario di lavoro e sulla retribuzione, nelle disposizioni e indicazioni di servizio, nell'effettivo svolgimento della prestazione, caratterizzata dalla presenza degli indici di subordinazione quali: la continuità della prestazione;
la cadenza mensile della retribuzione e la predeterminazione dell'importo commisurato alla prestazione oraria e non al risultato;
la predeterminazione oraria, con obbligo di timbratura;
la ripetitività, fungibilità ed elementarità delle mansioni;
lo svolgimento della prestazione negli ambienti e con gli strumenti messi a disposizione dall'Asp e secondo le direttive aziendali;
l'assenza di rischio d'impresa in capo al lavoratore;
la dislocazione da un punto territoriale all'altro in considerazione delle insorte esigenze aziendali e il definitivo inserimento presso gli uffici ordinari della P.A. resistente;
la rideterminazione unilaterale del monte ore lavoro;
il perseguimento di fini istituzionali propri del servizio sanitario nazionale.
Ha dedotto che le proprie energie lavorative erano state messe a disposizione ed etero-dirette dall' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2 co. 1 D.lgs. CP_7
n.81/2015, e che, pertanto, in applicazione del superiore quadro normativo, del consolidato orientamento giurisprudenziale e in virtù dei principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della
Costituzione, del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione tra lavoratori, previsto dal diritto comunitario ed espreSAmente sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, aveva maturato durante l'intercorso rapporto professionale, una serie di diritti, tra cui quello ad un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale.
Ha dedotto altresì il proprio interesse ad agire anche in ragione delle proprie legittime aspettative di stabilizzazione, pregiudicate dal fatto che, per l'assegnazione dei punteggi e la formazione Cont delle graduatorie, l'attività resa in favore dell' nel periodo emergenziale quale co.co.co. sarebbe stata oggetto solo di una valutazione curriculare e non di una valutazione equivalente a quella dei lavoratori assunti a tempo determinato in termini di “servizio” reso, così determinandosi un'ulteriore ingiustificata discriminazione, oltre a quella della differente determinazione dei valori del punteggio.
Ha aggiunto, con riferimento al trattamento retributivo - ritenuto l'inquadramento nella categoria
C del CCNL comparto sanità, il periodo, l'orario di lavoro documentato in atti e le previsioni di
3 cui al CCNL - di aver diritto alla complessiva somma di € 15.371,99, analiticamente determinata in ricorso, e alla regolarizzazione della posizione previdenziale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo «a) In via principale accertare e dichiarare, con riferimento all'attività di “Assistente Amministrativo” prestata dalla dott.SA
dall'01.02.2021 al 15.03.2023 in favore dell' , la natura Parte_1 CP_7 subordinata dell'intercorso rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c., al pari di un lavoratore assunto ab origine con un contratto a tempo determinato, con conseguente diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
b) In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato riconoscimento della natura “subordinata”, accertare e riconoscere in ogni caso il diritto della Dott.SA Parte_1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 D.Lgs n. 81/2015, come modificato dal'art.1 c.1
[...]
lett. a) D.L. n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre 2019 n. 128, all'applicazione in suo favore, in ragione dell'attività prestata nel suddetto periodo in favore Cont dell' resistente, del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego ex art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso ugualmente computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
c) Conseguentemente per l'effetto dell'accoglimento della domanda, in via principale o in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, in virtù dei principi di cui all'art. 36 e 38 della Costituzione, del principio di correspettività ex art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione comunitario, al pagamento dei crediti retributivi maturati nel suindicato arco temporale e che si quantificano nella misura complessiva di € 15.371,99 di cui €
3.624,88 per tfr s.e.&o., calcolata al lordo delle ritenute di legge, giusta conteggio analitico di cui sopra ed allegato in copia ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnico contabile d'ufficio di cui si fa sin da ora esplicita richiesta o che vorrà liquidare il Giudice anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 16.03.2023 al soddisfo ex art. 1284 co. 4, c.c., sulle somme rivalutate;
d) Conseguentemente e per l'effetto, disporre l'adeguamento della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente;
4 e) Condannare, infine, le parti resistenti in solido tra loro al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
».
FiSAta la prima udienza di comparizione per il 24.1.2024, con memoria depositata il 18.12.2023 si è costituito l' il quale, dichiarando di non essere a conoscenza di quanto assunto e CP_6
dedotto da parte ricorrente e di rimettersi alla determinazione del Tribunale adito, ha concluso chiedendo «Che, ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge n. 335/1995».
In data 12.1.2024, con memoria contenente domanda riconvenzionale si è costituita in giudizio l' contestando la fondatezza delle domande di parte Controparte_8
ricorrente e spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Ha richiamato la normativa emergenziale a livello nazionale e regionale dettata per fronteggiare la pandemia da COVID 19, precisando che la procedura di reclutamento della ricorrente era avvenuta in via d'urgenza con modalità non di tipo comparativo/concorsuale, non prevedendosi né prove selettive né valutazione di titoli, essendo l'elenco formato in ordine cronologico in ragione del momento di presentazione della domanda (c.d. click day).
Ha precisato che l'attività oggetto del contratto svolta dalla ricorrente era di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto conneSA con lo stato di emergenza prima e con la campagna vaccinale poi e, in ogni caso, conneSA alle conseguenze temporanee che la pandemia aveva determinato sul SSN, evidenziando la conformità dell'attività prestata ai requisiti del rapporto di lavoro parasubordinato e contestando l'asserita sussistenza degli indici della subordinazione, assumendo, nello specifico, che la ricorrente non era stata in alcun modo assoggettata al potere direttivo e disciplinare, né aveva mai svolto la propria attività “alle dipendenze e sotto la direzione” della committente.
Ha dedotto, segnatamente, che la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa osservando gli orari aziendali esclusivamente in quanto funzionali alla realizzazione dell'attività oggetto del contratto, restando libera di modificare il proprio turno e/o di assentarsi;
che il monte ore stabilito costituiva il limite massimo in ragione delle esigenze variabili e dei relativi finanziamenti;
che la rilevazione delle presenze era finalizzata a documentare la presenza in azienda e non costitutiva una forma di controllo riconducibile a una sottoposizione a vincoli di natura subordinata;
che nessuno degli “indici”, principali o sussidiari, caratterizzanti una prestazione di natura subordinata, risultava sussistente né provato nel rapporto in questione.
5 Ha aggiunto che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe stato radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendo produrre soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., con conseguente inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande della ricorrente in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, compresa quella di “riconoscimento del paritetico trattamento normativo”.
Ha eccepito l'infondatezza della lamentata disparità di trattamento, deducendo che, al contrario,
l' aveva concesso alla ricorrente diverse opportunità di partecipazione a varie procedure CP_1
selettive, nelle quali ella ha avuto la possibilità di spendere i titoli di servizio maturati in qualità di co.co.co e di poter accedere alla procedura di stabilizzazione.
Ha contestato gli importi richiesti sia sotto il profilo della inapplicabilità del CCNL richiamato che per l'errata applicazione del livello richiesto, che per i criteri e basi di calcolo utilizzati.
Ha precisato di avere già versato tutti i contributi previdenziali in relazione alle somme erogate, chiedendo in via subordinata, in caso fosse disposta la regolarizzazione contributiva, la previa imputazione dei versamenti già effettuati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoratore subordinato.
Ha proposto domanda riconvenzionale, condizionata al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, deducendo che nel settore pubblico, a differenza del settore privato, vige il divieto per il datore di lavoro di corrispondere trattamenti economici superiori a quelli previsti dal CCNL e l'atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo è affetto da nullità con conseguente obbligo di recupero, chiedendo pertanto la restituzione delle maggiori somme ricevute dalla ricorrente - di gran lunga superiori a quelle che avrebbe percepito ove il rapporto fosse stato di natura subordinata - trattandosi di somme corrisposte sine titulo.
Cont L' ha quindi concluso chiedendo di «rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa.
- In via riconvenzionale condannare la Sig.ra al pagamento in favore Parte_1 dell' della somma complessiva lorda di € 18.814,94 o di quella maggior somma CP_7 che verrà accertata in corso di giudizio in relazione alla categoria d'inquadramento B;
- In via subordinata disporre la compensazione dei crediti che saranno eventualmente accertati
a favore della Sig.ra con i crediti vantanti dall' ; Parte_1 CP_7
- In via subordinare ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a CP_6
titolo di contributi da lavoratore subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dall' CP_6
Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
6 Con decreto del 16.1.2024, in ragione della proposizione della domanda riconvenzionale da parte
Cont dell' la comparizione delle parti è stata fiSAta per l'udienza del 17.4.2024.
Con memoria depositata in data 29.3.2024 si sono costituiti la , l' Controparte_9 [...]
e il , i quali, eccependo preliminarmente il proprio Controparte_4 Controparte_5 difetto di legittimazione passiva, hanno rassegnato le seguenti conclusioni «Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
, non avendo la steSA soggettività unitaria e dell' Controparte_2 [...]
, perché non ha emesso alcuno dei provvedimenti di cui si Controparte_10
discute, nonché del e, comunque, rigettare tutte le domande formulate nei Controparte_5
confronti di questi ultimi».
In data 30.3.2024 l' ha depositato memoria di costituzione sulla domanda riconvenzionale CP_6
chiedendo «preliminarmente dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti e inammissibile la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso una pubblica amministrazione.
Ovvero e in subordine che, ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge n.
335/1995.
Cont Rigettarsi poi la domanda proposta dall' di trasferimento tout court della contribuzione versata o di compensazione della steSA con quanto verrà accertato».
Con memoria depositata il 16.4.2024 si è costituita in relazione alla domanda riconvenzionale deducendo preliminarmente di non aver inteso, con il proprio ricorso, Parte_1 chiedere l'accertamento della nullità del contratto né la stabilizzazione di un diritto ma, al contrario, di aver agito al solo scopo di ottenere il riconoscimento di un'adeguata qualificazione giuridica della prestazione di fatto resa, con riconoscimento del pagamento delle conseguenti differenze maturate.
Ha richiamato il contesto emergenziale che aveva determinato ed autorizzato la deroga alle disposizioni di legge, evidenziando che la disciplina economica di maggior favore di cui eSA aveva goduto era stata riconosciuta ai dipendenti co.co.co. in virtù del superiore impianto normativo in deroga, e non sine titulo. Cont Ha contestato la determinazione dell'ammontare della somma indicata dall come oggetto di ripetizione, poiché effettuata, con riferimento al trattamento economico annuo corrispondente ad
7 un inquadramento inferiore, rispetto a quello riconosciuto in atti, ovvero alla categoria B del
CCNL di categoria.
Ha contestato, inoltre, la domanda subordinata di compensazione del credito, avanzata dall'
[...]
, anche in base al combinato disposto degli articoli 1246, n. 3, cod. civ. e 545, n. 3 cod. CP_7
proc. civ., secondo cui le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella misura limitata di un quinto, e ha concluso chiedendo «Che l'Ill.mo Sig.
Giudice del Lavoro adito, Voglia rigettare, in via preliminare, l'eccezioni preliminari sollevate ex adverso dalle amministrazioni resistenti e, rigettare, nel merito, la domanda riconvenzionale proposta, in via principale ed in via subordinata, dall' poiché infondate, così CP_7
come tutte le ulteriori richieste di compensazione dei crediti retributivi e/o previdenziali;
Conseguentemente accogliere tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, ivi comprese quelle istruttorie, a cui integralmente si rimanda e che, qui di seguito, devono ritenersi integralmente riportate e trascritte».
All'udienza del 17.4.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuto di non ammettere le prove orali richieste, è stato disposto rinvio per discussione e decisione al
26.3.2025, con termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
Sostituita l'udienza del 26.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fiSAti dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fiSAto per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Venendo, in primo luogo, all'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Istituto previdenziale, osserva il Tribunale che, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione.
Ebbene, nel caso di specie, occorre dare atto della sussistenza della giurisdizione ordinaria Cont vertendosi in tema di contratto di co.co.co. intercorso tra la ricorrente e l' resistente e dunque di gestione del rapporto di lavoro da parte del datore con i poteri privatistici che tipicamente lo connotano.
8 2.1. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
, osserva il Tribunale che consolidato è il principio per cui “la , per quanto
[...] Controparte_2
concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo eSA capo ai singoli assessori, cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo (Cass. sez. U. 2080/1995; Cass. 360/2005;
Cass. Sez. Un. 16861/2011.) Ciò però comporta solo che la non ha soggettività unitaria CP_2
e che la legittimazione a stare in giudizio spetta ai singoli assessorati, che vanno dunque citati in quanto tali, anziché la al posto loro, ma non significa anche che i singoli assessorati CP_2 poSAno per ciò stesso fare a meno della difesa erariale” (Cass. n. 21989/2019).
Ciò chiarito, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . Controparte_9
2.2. Parimenti fondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_10
e del .
[...] CP_5 CP_5
Si osservi al riguardo che il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea: occorre verificare se, sulla base delle allegazioni fattuali e della norma invocata dalla parte ricorrente come regolatrice del caso di specie, il ricorrente e il resistente risultino titolari dal lato attivo o passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, rilevandosi l'estraneità dell' e del al CP_4 Controparte_5 rapporto di lavoro per cui è causa, facente capo all' , deve accogliersi la formulata CP_7
eccezione di difetto di legittimazione passiva.
3. Venendo al merito, parte ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro svoltosi in forza del Cont contratto di co.co.co. stipulato con l' resistente presentasse non i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa, ma quelli della subordinazione.
Appare opportuno evidenziare che, nonostante parte ricorrente assuma che “con l'incoata azione non ha inteso far accertare né la nullità del contratto né la stabilizzazione di un diritto, tantomeno economico ma, al contrario, ha agito al solo scopo di ottenere il riconoscimento di un'adeguata qualificazione giuridica della prestazione di fatto resa, con riconoscimento del pagamento delle conseguenti differenze maturate” (cfr. pag 4 memoria di replica su riconvenzionale), “ferma la legittimità del contratto de quo e delle successive proroghe” (cfr. pag 9 note conclusive depositate il 14.3.2025), sostanzialmente, le pretese azionate muovono dalla asserita fittizietà del rapporto di co.co.co., sì come celante un rapporto di lavoro svoltosi con le modalità del rapporto di lavoro subordinato, dovendosene desumere che, al di là delle prospettazioni fatte dal ricorrente, ciò che è in contestazione è la legittimità del contratto di co.co.co. stipulato.
9 4. Ciò premesso, occorre dare atto che le questioni al vaglio di questa giudice sono state già oggetto di precedenti pronunce dell'intestato Tribunale, alla cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza del 17.06.2024 n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24, 3295/2024, 3296/24, 3299/24 est. Dott.SA 587/2025 est. Dott.SA Per_2
Nicosia).
«In proposito appare utile chiarire che l'art.
2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque
l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie
l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”. Fermo restando quanto precede, tuttavia ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente
(“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “….non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del
2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego
10 di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio
2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno peraltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n.
30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016,
n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22
d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel
11 disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine poSA derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U.
5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs.
368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espreSA previsione costituzionale (art. 97, co. 3,
Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo
2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre
2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si poSA ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne poSA derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali”
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto
12 casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone» (cfr. sentenza n. 3280/2024 ed altre conformi nn. 3283/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est.
Dott.SA . Per_2
Inoltre, come precisato nei richiamati precedenti dell'Ufficio, «Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass.
18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse» (sentenza del 17.06.2024 n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24, 3295/2024, 3296/24, 3299/24 est. Dott.SA . Per_2
13 5. Va altresì rilevato che l'eventuale espletamento della prova orale articolata dalla parte ricorrente non sarebbe comunque sufficiente all'assolvimento dell'onere probatorio sulla steSA gravante in merito all'asserito configurarsi del rapporto di lavoro secondo le modalità della subordinazione, stante la genericità dell'articolato, che pertanto si configura come inidoneo a provare che non disponesse di alcuna libertà di autodeterminazione nel Parte_1
fornire le proprie energie lavorative.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi: in merito all'articolato 1, non giova ad affermare l'esistenza di un vincolo di eterodirezione il fatto che “è stato il responsabile del distretto di
AL (CT), Dott. , a dare alla Dott.SA , le Persona_1 Parte_1 disposizioni e le indicazioni circa l'ufficio, le mansioni da svolgere, gli orari, i turni e i protocolli da osservare durante l'intercorso rapporto”, così come parimenti inidoneo è
l'articolato 4 (“la Dott.SA , nello svolgimento dei propri compiti ha lavorato sempre Parte_1 secondo procedure, schemi e disposizioni dell'Asp Ct ”), senza che sia possibile appurare a monte il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate disposizioni, schemi e procedure, alle quali sarebbe stata sottomeSA parte ricorrente, sì da poter escludere che la steSA era assoggettata ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale (Cass.
16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645;
Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019 n.5436).
Si evidenzia, inoltre, l'irrilevanza degli ulteriori capitoli di prova formulati, perché vertenti su circostanze non conducenti ai fini della prova di un vincolo di subordinazione (quali quelle relative ai compiti svolti dalla ricorrente sulla base delle stesse previsioni dei contratti di collaborazione stipulati – articolato 2 e 3) e ininfluenti perché, anche se in ipotesi confermati, compatibili con l'esigenza di assicurare la mera efficienza e continuità del servizio, nell'ambito del coordinamento delle attività in fase emergenziale (e ciò anche con riferimento alla comunicazione di malattie e assenze e alla copertura dei turni in caso di assenze di colleghi, di cui ai capitoli di prova 5 e 6).
Si osserva, poi, che dalla disamina della documentazione in atti (doc.
7 - timbrature) risulta che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa non con cadenza giornaliera ma in base a turni di lavoro sempre variabili, entro il monte orario stabilito in contratto.
Né le disposizioni di servizio di cui al doc. 5 sono sintomatiche della soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, quanto piuttosto dell'attività di mero coordinamento delle strutture in oggetto, in relazione al mutare della situazione emergenziale.
14 6. A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espreSA qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la steSA verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
Cont La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame poSA in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)” (ancora, in motivazione,
Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
7. In considerazione di quanto esposto, le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
8. Dal rigetto del ricorso consegue che deve ritenersi assorbita la domanda riconvenzionale proposta dall' resistente di condanna della parte ricorrente alla restituzione dei maggiori CP_1
importi percepiti rispetto a quanto le sarebbe dovuto essere corrisposto ove il rapporto fosse stato di natura subordinata. La domanda riconvenzionale è stata, infatti, formulata in via condizionata all'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente di riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro come di natura subordinata e, pertanto, rigettata la pretesa attorea, non sussiste rispetto ad eSA un autonomo interesse in capo alla parte resistente.
9. Dal rigetto della domanda principale discende peraltro l'infondatezza della pretesa relativa all'adeguamento della posizione previdenziale.
15 10. Le spese di lite nei confronti dell' , tenuto conto della sua posizione processuale di terzo CP_6
rispetto al contenzioso oggetto di causa, restano compensate per intero.
Le spese di lite devono altresì essere compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e la CP_2
, l' e il , in considerazione della
[...] Controparte_4 Controparte_5
natura preliminare della questione che ha condotto alla definizione della rispettiva posizione processuale e della marginalità della steSA rispetto al complessivo oggetto del giudizio.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono invece la soccombenza e, per CP_7
l'effetto, restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato e integrato dal DM 147/2022, disposto l'aumento del 10 % per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, in ragione dei minimi, stante la qualità delle parti, tenuto conto del valore e dell'oggetto della causa, nonché del carattere seriale del contenzioso de quo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l' e l' CP_7 CP_6
-compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente, la , Controparte_2
l' e il . Controparte_4 Controparte_5
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.318,00 per compensi,
[...]
oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 26.3.2025
La giudice
Federica Porcelli
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