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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. ND TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 574/24, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione avverso atto di precetto e vertente
tra:
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, quale di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 286 del D.Lgs. n. 209/05, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del notaio Persona_1 di Treviso, dall'avv. Adriano Sassano, presso il cui studio è elettivamente
[...]
domiciliata, in Frosinone (FR), alla Via Aldo Moro, n. 100 opponente
e:
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede del coniuge e del figlio , e Persona_2 Parte_2 Parte_3
(C.F.: ), nella qualità di erede del genitore
[...] C.F._2 Per_2
, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di
[...]
risposta, dagli avv.ti Pier Paolo Mastrantoni e Alessandro Spica, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Frosinone (FR), alla Via Tiburtina, n. 130 opposti posta in decisione all'udienza del 08/07/2025 sulle seguenti
1
CONCLUSIONI per l'opponente e gli opposti: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
La Società si è opposta all'atto di precetto notificatole ad istanza Controparte_1
di e , la prima in proprio e nella qualità di erede del Parte_1 Parte_3
coniuge e del figlio ed il secondo nella qualità di Persona_2 Parte_2
erede del genitore , con cui si intima, in virtù della sentenza n. 1041 Persona_2
emessa da questo Tribunale in data 25/10/2023, il pagamento della somma complessiva di Euro 519.452,32 (di cui Euro 333.426,00 a titolo di sorte, Euro 3.809,00 a titolo di interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.p.c. calcolati dal 30/08/2014 al 18/12/2017,
Euro 178.891,00 a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c. calcolati dalla notifica dell'atto di citazione del 19/12/2017 ed euro 827,32 per compensi legali ed accessori dell'atto di precetto), domandando dichiararsi la parziale nullità del precetto medesimo nella parte in cui intima il pagamento delle somme a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
A sostegno delle proprie pretese, parte opponente ha eccepito che gli interessi applicati dalla controparte sono da ritenersi errati, sia perché l'art. 1284, comma 4, c.c. può essere applicato solo per il caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, sia perché la sopra citata sentenza non fa alcun riferimento al tasso previsto da detto comma dell'art. 1284 c.c.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti gli opposti, i quali hanno domandato rigettarsi l'opposizione, allegando che devono ritenersi implicitamente richiamati dalla sentenza azionata anche gli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., trattandosi pur sempre di interessi legali.
All'udienza del 18/10/2024, parte opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento della sorte e degli interessi nella misura legale non maggiorata, nonché della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolutiva della questione posta all'attenzione del Tribunale in senso conforme a quello prospettato da parte opponente.
2 All'udienza del 13/12/2024, pertanto, parte opposta ha rinunciato al precetto limitatamente agli interessi richiesti ex art. 1284, comma, 4 c.c. ed ha chiesto pronunciarsi cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la rifusione in suo favore delle spese di lite, mentre parte opponente ha aderito alla prima richiesta ma non alla seconda.
All'udienza del 08/07/2025, pertanto, le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e la stessa è stata trattenuta in decisione.
1. Cessazione della materia del contendere
L'opposizione spiegata va definita con pronuncia di cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della sorte e degli interessi nonché la rinuncia al precetto per gli interessi maggiorati richiesti ex art. 1284, comma, 4 c.c. La cessazione della materia del contendere, infatti, può essere pronunciata quando viene a mancare la posizione di contrasto fra le parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in esso, hanno fatto venir meno le ragioni del contendere tra le parti.
Nel caso di specie, siccome le parti concordano sull'essere venuto meno ogni motivo di contesa, la pronuncia suddetta, che ha natura dichiarativa, è in rito ed equivale ad una declaratoria di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla conclusione del giudizio stesso, può essere emessa, sebbene ciascuna di esse insista per l'accoglimento delle proprie conclusioni ai fini dell'imputazione delle spese processuali di lite. In tal caso, infatti, il giudice deve procedere a stabilire se la domanda, qualora non si fosse verificato il fatto nuovo, fosse stata da accogliere o da rigettare (c.d.
“soccombenza virtuale”). La giurisprudenza, infatti, afferma che “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (ex multis, Cass.
Civ., n. 24714/22).
2. La questione sottoposta all'attenzione del Tribunale
Ebbene, l'opposizione proposta dalla sarebbe stata fondata. CP_1
3 La questione qui in esame era stata risolta, in passato, dalla Cassazione in due modi differenti.
Secondo un primo indirizzo, in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione avesse omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si dovevano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversi da quelli previsti dalla disposizione citata presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale (Cass. Civ., n.
22457/17; Cass. Civ., n. 8128/20; Cass. Civ., n. 23125/22; Cass. Civ., n. 20273/23; Cass.
Civ., n. 23846/23).
Questo indirizzo, tuttavia, si era formato con riferimento al rapporto fra il primo comma dell'art. 1284 c.c. ed il D.Lgs. n. 231/02, ma non con riferimento alla relazione fra il primo ed il quarto comma dell'art. 1284 c.c., eccezion fatta per la pronuncia più recente fra quelle citate (Cass. Civ., n. 23846/23, cit.).
Secondo un altro indirizzo, invece, la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 c.c. è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio, anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. Civ., n. 943/21; Cass. Civ., n.
19906/20; Cass. Civ., n. 9212/19.
Tale contrasto, tuttavia, non consente di ritenere che, nel caso di specie, potesse essere chiesto il pagamento dei cc.dd. “super interessi” e ciò per diversi motivi.
In primis, si osserva che il secondo indirizzo fra quelli esposti, oltre ad essere stato fatto proprio solo dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, non è, a differenza del primo, mai assurto al livello di principio di diritto: le pronunce, infatti, in relazione ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, hanno affermato sic et simpliciter che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione senza fornire adeguata motivazione.
4 In secondo luogo, detto indirizzo, eccezion fatta per Cass. Civ., n. 61/23, non è stato più seguito sin dall'anno 2020, atteso che, come si è visto, successivamente la giurisprudenza di legittimità ha dato seguito a quello poi fatto proprio dalle Sezioni
Unite della Cassazione, secondo cui, in assenza di espressa previsione da parte del giudice, la condanna agli interessi legali genericamente formulata va riferita esclusivamente agli interessi disciplinati nel comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non a quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo, essendo tali interessi da ritenersi assoggettati a disciplina speciale (Cass. Civ., Sez. Un., n. n. 12449/24).
In terzo luogo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28409/18, aveva escluso l'applicabilità del comma 4 alle ipotesi di atto illecito, ossia proprio a quella rilevante nel caso che occupa, e ciò sul corretto presupposto che “… il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire
l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto”.
Detto indirizzo era stato successivamente ribadito con la sentenza n. 14512/22, avendo la Corte affermato nuovamente che la regola generale, prevista dal comma quarto dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, atteso che “… rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale”.
Infine, la giurisprudenza di merito prevalente, eccezion fatta per App. Milano,
19/04/2023, aderendo a tale orientamento, aveva affermato che l'ipotesi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. era strettamente correlata ai due commi che precedono e, in particolare, al secondo, che fa espresso riferimento agli interessi convenzionali, e, dunque, all'esistenza di un contratto sottostante (ex multis, App. Venezia, n. 232/23).
Ne consegue che parte opposta, pure di fronte al suddetto contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, qualora avesse esaminato attentamente tutta la giurisprudenza in materia di interessi, avrebbe dovuto sapere che, difettando nell'ipotesi
5 di specie un contratto, non avrebbe potuto chiedere il pagamento degli interessi di cui si discute.
Ne discende che l'opposizione sarebbe stata accolta.
3. Conclusioni e spese
Alla luce di quanto precede, pertanto, ed in applicazione del principio della c.d.
“soccombenza virtuale”, le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta.
Le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 54/14 con esclusione del compenso per la fase istruttoria, siccome non svoltasi, e con la riduzione prevista qualora il giudice emetta sentenze in rito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 574/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna in proprio e nella qualità di erede del coniuge Parte_1 Per_2
e del figlio , e , nella qualità di erede del
[...] Parte_2 Parte_3
genitore , a rifondere in favore della le spese Persona_2 Controparte_1
del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.951,55 per compensi, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge;
Frosinone, 24/07/2025
IL G.I.
Dr. ND TT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. ND TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 574/24, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione avverso atto di precetto e vertente
tra:
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, quale di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 286 del D.Lgs. n. 209/05, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del notaio Persona_1 di Treviso, dall'avv. Adriano Sassano, presso il cui studio è elettivamente
[...]
domiciliata, in Frosinone (FR), alla Via Aldo Moro, n. 100 opponente
e:
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede del coniuge e del figlio , e Persona_2 Parte_2 Parte_3
(C.F.: ), nella qualità di erede del genitore
[...] C.F._2 Per_2
, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di
[...]
risposta, dagli avv.ti Pier Paolo Mastrantoni e Alessandro Spica, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Frosinone (FR), alla Via Tiburtina, n. 130 opposti posta in decisione all'udienza del 08/07/2025 sulle seguenti
1
CONCLUSIONI per l'opponente e gli opposti: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
La Società si è opposta all'atto di precetto notificatole ad istanza Controparte_1
di e , la prima in proprio e nella qualità di erede del Parte_1 Parte_3
coniuge e del figlio ed il secondo nella qualità di Persona_2 Parte_2
erede del genitore , con cui si intima, in virtù della sentenza n. 1041 Persona_2
emessa da questo Tribunale in data 25/10/2023, il pagamento della somma complessiva di Euro 519.452,32 (di cui Euro 333.426,00 a titolo di sorte, Euro 3.809,00 a titolo di interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.p.c. calcolati dal 30/08/2014 al 18/12/2017,
Euro 178.891,00 a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c. calcolati dalla notifica dell'atto di citazione del 19/12/2017 ed euro 827,32 per compensi legali ed accessori dell'atto di precetto), domandando dichiararsi la parziale nullità del precetto medesimo nella parte in cui intima il pagamento delle somme a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
A sostegno delle proprie pretese, parte opponente ha eccepito che gli interessi applicati dalla controparte sono da ritenersi errati, sia perché l'art. 1284, comma 4, c.c. può essere applicato solo per il caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, sia perché la sopra citata sentenza non fa alcun riferimento al tasso previsto da detto comma dell'art. 1284 c.c.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti gli opposti, i quali hanno domandato rigettarsi l'opposizione, allegando che devono ritenersi implicitamente richiamati dalla sentenza azionata anche gli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., trattandosi pur sempre di interessi legali.
All'udienza del 18/10/2024, parte opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento della sorte e degli interessi nella misura legale non maggiorata, nonché della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolutiva della questione posta all'attenzione del Tribunale in senso conforme a quello prospettato da parte opponente.
2 All'udienza del 13/12/2024, pertanto, parte opposta ha rinunciato al precetto limitatamente agli interessi richiesti ex art. 1284, comma, 4 c.c. ed ha chiesto pronunciarsi cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la rifusione in suo favore delle spese di lite, mentre parte opponente ha aderito alla prima richiesta ma non alla seconda.
All'udienza del 08/07/2025, pertanto, le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e la stessa è stata trattenuta in decisione.
1. Cessazione della materia del contendere
L'opposizione spiegata va definita con pronuncia di cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della sorte e degli interessi nonché la rinuncia al precetto per gli interessi maggiorati richiesti ex art. 1284, comma, 4 c.c. La cessazione della materia del contendere, infatti, può essere pronunciata quando viene a mancare la posizione di contrasto fra le parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in esso, hanno fatto venir meno le ragioni del contendere tra le parti.
Nel caso di specie, siccome le parti concordano sull'essere venuto meno ogni motivo di contesa, la pronuncia suddetta, che ha natura dichiarativa, è in rito ed equivale ad una declaratoria di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla conclusione del giudizio stesso, può essere emessa, sebbene ciascuna di esse insista per l'accoglimento delle proprie conclusioni ai fini dell'imputazione delle spese processuali di lite. In tal caso, infatti, il giudice deve procedere a stabilire se la domanda, qualora non si fosse verificato il fatto nuovo, fosse stata da accogliere o da rigettare (c.d.
“soccombenza virtuale”). La giurisprudenza, infatti, afferma che “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (ex multis, Cass.
Civ., n. 24714/22).
2. La questione sottoposta all'attenzione del Tribunale
Ebbene, l'opposizione proposta dalla sarebbe stata fondata. CP_1
3 La questione qui in esame era stata risolta, in passato, dalla Cassazione in due modi differenti.
Secondo un primo indirizzo, in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione avesse omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si dovevano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversi da quelli previsti dalla disposizione citata presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale (Cass. Civ., n.
22457/17; Cass. Civ., n. 8128/20; Cass. Civ., n. 23125/22; Cass. Civ., n. 20273/23; Cass.
Civ., n. 23846/23).
Questo indirizzo, tuttavia, si era formato con riferimento al rapporto fra il primo comma dell'art. 1284 c.c. ed il D.Lgs. n. 231/02, ma non con riferimento alla relazione fra il primo ed il quarto comma dell'art. 1284 c.c., eccezion fatta per la pronuncia più recente fra quelle citate (Cass. Civ., n. 23846/23, cit.).
Secondo un altro indirizzo, invece, la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 c.c. è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio, anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. Civ., n. 943/21; Cass. Civ., n.
19906/20; Cass. Civ., n. 9212/19.
Tale contrasto, tuttavia, non consente di ritenere che, nel caso di specie, potesse essere chiesto il pagamento dei cc.dd. “super interessi” e ciò per diversi motivi.
In primis, si osserva che il secondo indirizzo fra quelli esposti, oltre ad essere stato fatto proprio solo dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, non è, a differenza del primo, mai assurto al livello di principio di diritto: le pronunce, infatti, in relazione ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, hanno affermato sic et simpliciter che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione senza fornire adeguata motivazione.
4 In secondo luogo, detto indirizzo, eccezion fatta per Cass. Civ., n. 61/23, non è stato più seguito sin dall'anno 2020, atteso che, come si è visto, successivamente la giurisprudenza di legittimità ha dato seguito a quello poi fatto proprio dalle Sezioni
Unite della Cassazione, secondo cui, in assenza di espressa previsione da parte del giudice, la condanna agli interessi legali genericamente formulata va riferita esclusivamente agli interessi disciplinati nel comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non a quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo, essendo tali interessi da ritenersi assoggettati a disciplina speciale (Cass. Civ., Sez. Un., n. n. 12449/24).
In terzo luogo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28409/18, aveva escluso l'applicabilità del comma 4 alle ipotesi di atto illecito, ossia proprio a quella rilevante nel caso che occupa, e ciò sul corretto presupposto che “… il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire
l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto”.
Detto indirizzo era stato successivamente ribadito con la sentenza n. 14512/22, avendo la Corte affermato nuovamente che la regola generale, prevista dal comma quarto dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, atteso che “… rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale”.
Infine, la giurisprudenza di merito prevalente, eccezion fatta per App. Milano,
19/04/2023, aderendo a tale orientamento, aveva affermato che l'ipotesi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. era strettamente correlata ai due commi che precedono e, in particolare, al secondo, che fa espresso riferimento agli interessi convenzionali, e, dunque, all'esistenza di un contratto sottostante (ex multis, App. Venezia, n. 232/23).
Ne consegue che parte opposta, pure di fronte al suddetto contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, qualora avesse esaminato attentamente tutta la giurisprudenza in materia di interessi, avrebbe dovuto sapere che, difettando nell'ipotesi
5 di specie un contratto, non avrebbe potuto chiedere il pagamento degli interessi di cui si discute.
Ne discende che l'opposizione sarebbe stata accolta.
3. Conclusioni e spese
Alla luce di quanto precede, pertanto, ed in applicazione del principio della c.d.
“soccombenza virtuale”, le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta.
Le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 54/14 con esclusione del compenso per la fase istruttoria, siccome non svoltasi, e con la riduzione prevista qualora il giudice emetta sentenze in rito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 574/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna in proprio e nella qualità di erede del coniuge Parte_1 Per_2
e del figlio , e , nella qualità di erede del
[...] Parte_2 Parte_3
genitore , a rifondere in favore della le spese Persona_2 Controparte_1
del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.951,55 per compensi, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge;
Frosinone, 24/07/2025
IL G.I.
Dr. ND TT
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