TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1377 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2025, promossa da
Parte_1 rappresentato e assistito dall'Avvocato Kristalia Papaevangeliu del Foro di Frosinone con Studio in Vico nel
Lazio (FR) in Via Pitocco n.112, ed ivi elettivamente domiciliato che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo
-parte ricorrente -
CONTRO
, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Moriello e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Marcianise alla Via Crescenzo Grillo n. 33, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025 le parti hanno discusso la causa rassegnando le conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.06.2024 il sig. premesso di aver contratto, dopo Parte_1 un periodo di fidanzamento, matrimonio concordatario con la Sig.ra in data 19 luglio 2008 in CP_1
Ferentino (FR), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferentino dell'anno 2008
n. 33 parte 2 Serie A dal quale è nato un figlio di nome nato il [...](13 anni), e di ER essersene separato consensualmente nel febbraio 2021 alle condizioni omologate con decreto N. 983/2021 del 09 febbraio 2021 dal Tribunale di Frosinone che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento del figlio ER ad entrambi i genitori, con organizzazione dei giorni di visita, con collocazione prevalente presso la madre, e obbligo del padre di versare alla moglie a titolo di mantenimento in favore della moglie e del figlio l'importo di € 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, ha esposto che, essendo trascorsi tre anni dalla separazione senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, egli ha interesse a richiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Egli ha rappresentato che la condizione economica delle parti dalla separazione è mutata e dunque, fermo l'affidamento condiviso del figlio minore ad ER entrambi i genitori con suo collocamento prevalentemente con la madre presso l'abitazione, sita in Ferentino in
Via Ponte rovescio traversa quarta destra n. 10, ha chiesto rivedersi i rapporti economici tra i coniugi.
All'uopo egli ha esposto che la Sig.ra ha iniziato a lavorare come estetista in casa sicchè deve CP_1 ritenersene venuto meno il diritto al mantenimento di € 200,00 e, con specifico riferimento all'assegno unico familiare, che dalla separazione la resistente ha percepito al 100%, promettendo sempre di versare la metà al ricorrente senza però darvi luogo, chiede la metà dell'assegno unico familiare. Ha dunque concluso nel senso di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 19 luglio 2008 in Ferentino
(FR), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferentino dell'anno 2008 n. 33 parte 2 Serie A, stabilendo che: a) nessun mantenimento sia dovuto alla sig.ra b) metà CP_1 dell'assegno unico familiare percepito per il figlio minore, venga corrisposto al ricorrente, a far data dalla separazione;
c) determinare nella somma di € 300,00 il contributo mensile al mantenimento del figlio ER oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie d) ferme le condizioni del diritto di visita del padre al figlio come già stabilito in sede di separazione.
Costituitasi in giudizio la sig.ra non si è opposta alla avversaria domanda di CP_1 divorzio ma ha contestato le istanze a contenuto patrimoniale, esponendo che gli accordi di separazione omologati a febbraio 2021 prevedevano un contributo economico a titolo di alimenti per il minore di €
400,00 mensili ed € 200,00 a titolo di mantenimento per la convenuta, il tutto con rivalutazione Istat, oltre la corresponsione delle spese straordinarie al 100%, ridotte al 50% in caso di occupazione lavorativa della sig.ra
EL ha stigmatizzato la condotta del ricorrente, il quale dalla data della separazione si è limitato solo a CP_1 contribuire alle spese ordinarie, ovvero al versamento degli alimenti per il minore ed il mantenimento per l'ex coniuge, senza applicare la rivalutazione monetaria obbligatoria per legge, tant'è che è stato proposto il prelievo forzato delle somme non versate con procedura di esecuzione mobiliare presso terzi;
che dal 2021 ad oggi, il ricorrente è debitore di spese straordinarie (prettamente spese mediche per il minore già richieste nella missiva del 16.04.2024, per complessivi € 919,82) somme attribuite a carico del ricorrente nella misura del
100%, così come disposto nell'omologa di separazione consensuale;
che egli risulta essere totalmente assente nella vita del minore, soprattutto nei momenti importanti dal suo percorso di crescita, formativo e psicologico.
EL ha rappresentato che è portatore di fibrosi cistica in eterozigosi, pertanto sviluppa in modo ER velocemente bronchiti e polmoniti che richiedono costanti cure e controlli ripetuti presso l'ospedale Bambin
Gesù reparto fibrosi cistica;
è affetto da scoliosi con apertura di una vertebra di passaggio per la quale frequenta in modo costante terapia posturale. In tali occasioni il padre non è mai stato presente così come agli incontri settimanali.
Quanto all'Assegno Unico Universale, ella ha evidenziato che trattasi di misura che può essere richiesta liberamente da entrambi i genitori nella misura ovviamente del 50%. In caso di mancata richiesta, in automatico l'Ente previdenziale provvede ad elargire l'importo a chi ne fa richiesta per il 100% sicchè mai avendone fatto richiesta all'Ente il sig. nulla può essere contestato alla sig.ra EL si è infine Parte_1 CP_1 opposta alla domanda di eliminazione del proprio mantenimento perché sia per accordi tra i coniugi sia per motivi di salute, ella ha sempre svolto in costanza di matrimonio il ruolo di casalinga, accudendo il minore, appoggiando e sostenendo le scelte lavorative del marito e tenendo in ordine gli equilibri familiari. La resistente ha eccepito di avere una posizione economica svantaggiata e sbilanciata nei confronti dell'ex marito, di sopravvivere a fatica grazie solo con il sostentamento della piccola pensione di invalidità, l'incasso dell'assegno unico per il minore ed il versamento dell'importo di € 600,00 mensili del sig. EL, Parte_1 invalida permanente al 75% come accertato con Sentenza n. 537/2019 emessa dal Tribunale di Frosinone sezione Lavoro e Previdenza, a decorrere dal mese di ottobre 2018 , presenta condizioni di salute che si sono aggravante nel tempo a seguito della presenza dell'ernia discale L4 e L5 sinistra e dell'idrarto faccettale, tale da rendere urgente l'intervento chirurgico in data 06.08.2024. La sig.ra espone di essere incapace di CP_1 lavorare, sicchè la richiesta di eliminazione del mantenimento verso l'ex coniuge non può trovare alcun fondamento. EL nega di svolgere lavoro in nero come estetista in casa, pur avendo in effetti conseguito un attestato di un corso di estetista;
il sig. invece presta ancora attività lavorativa presso la società Linea Parte_1
Oro Sport srl, ed ha maturato quota di TFR per importo lordo di € 20.337,24. Parte convenuta chiede il riconoscimento previsto dalla legge del 40% del TFR maturato durante gli anni di matrimonio sino alla sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale, per € 5.938,47.
Infine, ella ha chiesto che tenendo conto dell'età del minore (anni 13) e delle proprie esigenze crescenti,
l'importo a titolo di alimenti venga innalzato ad € 550,00, mentre a seguito del riconoscimento dell'invalidità civile al 75% (già in corso di matrimonio) oltreché alle condizioni di salute peggiorative della convenuta, nonché allo stato di disagio economico in cui versa la convenuta, che l'importo a titolo di mantenimento per l'ex coniuge venga innalzato ad € 350,00, tenendo anche conto delle possibilità economiche di controparte.
Ha dunque concluso affinchè il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) fermo il calendario delle visite così come già stabilito in sede di separazione consensuale;
b) determinare in € 550,00 il mantenimento per il figlio minore;
c) determinare in € € 350,00
l'assegno divorzile per il coniuge;
d) riconoscere alla resistente il 40% del TFR netto per gli anni maturati in corso di matrimonio.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., infruttuosamente esperito all'udienza di comparizione delle parti il tentativo di conciliazione, emessi con ordinanza del 30.10.2024 i provvedimenti provvisori e indifferibili e istruttori, le parti hanno rappresentato, in vista della successiva udienza per l'assunzione della prova orale, di aver raggiunto un accordo per trasformare il rito in consensuale il cui tenore hanno reso nel testo congiuntamente e personalmente sottoscritto il 12.02.2025 depositato il 13.02.2025 che hanno confermato poi all'udienza del 25/03/2025 nella quale esse hanno rassegnato conclusioni congiunte nel senso di chiedere che il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto recependolo con sentenza.
Sicché, rassegnate dalle parti congiuntamente le conclusioni come da verbale d'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, mandando al P.M. per le sue conclusioni. Il P.M. ha apposto il suo visto il
25.03.2025.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore e segnatamente il figlio della coppia di anni 13, convivente con la Persona_2 madre, risiede in Ferentino alla Traversa Quarta Destra via Ponte Rovescio n. 10;
- la resistent è residente in [...]; CP_1
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale
a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, in quanto è trascorso il tempo prescritto dalla norma dall'udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale
(20.01.2021) e da quando la separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 983/2021 del Tribunale di Frosinone emesso in data 21.01.2021, depositato il 09.02.2021 e costituisce dato incontroverso che essi non si sono da allora più riconciliati.
Il deterioramento dell'affectio coniugalis emerge anche dal fatto che del tutto vani sono risultati i tentativi di conciliazione esperiti e che essi convergono pienamente sulla volontà di far cessare gli effetti del vincolo matrimoniale.
Per tali motivi, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
4. In ordine alle condizioni che regoleranno i rapporti economici tra le parti, rilevato che v'è piena convergenza tra le parti in ordine a tale aspetto come risulta dal testo e dal tenore dell'accordo raggiunto e trasfuso nelle note sottoscritte congiuntamente il 12.02.2025 che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento alle questioni personali e patrimoniali non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
ritenuto che
gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del genitore non convivente coi figli minori e al loro mantenimento non si presenti contraria all'ordine pubblico o alla legge o altrimenti all'interesse della prole minore che deve ufficiosamente tutelarsi, non derogando per un verso alla regola generale dell'affidamento condiviso, non apprezzandosi in capo ad alcuno dei genitori profili di inidoneità genitoriale e , per altro verso, risultando la frequentazione del genitore non convivente come convenuta idonea a garantire al minore il diritto alla bigenitorialità; inoltre la misura del contributo al mantenimento della prole da parte del genitore non convivente risulta adeguata alle sue capacità economiche e comunque non talmente esigua da giustificarne una modifica;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti tra le parti con riferimento alle condizioni che regoleranno i reciproci rapporti alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio che recepisce con sentenza.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerata la natura della controversia, la condotta tenuta dalle parti e la sostanziale convergenza delle rispettive posizioni, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1377/2024 r.g., promossa da nei confronti di , avente ad oggetto la cessazione degli Parte_1 CP_1 effetti civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19 luglio 2008 in
FERENTINO (FR), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferentino dell'anno
2008 n. 33 parte 2 Serie A da (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni convenute e sottoscritte dalle parti CP_1 con nota del 12.02.2025 depositata il 13.02.2025, ad intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di FERENTINO (FR) per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Anno 2008 N. 33 Parte II Serie A);
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 25/03/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1377 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2025, promossa da
Parte_1 rappresentato e assistito dall'Avvocato Kristalia Papaevangeliu del Foro di Frosinone con Studio in Vico nel
Lazio (FR) in Via Pitocco n.112, ed ivi elettivamente domiciliato che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo
-parte ricorrente -
CONTRO
, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Moriello e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Marcianise alla Via Crescenzo Grillo n. 33, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025 le parti hanno discusso la causa rassegnando le conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.06.2024 il sig. premesso di aver contratto, dopo Parte_1 un periodo di fidanzamento, matrimonio concordatario con la Sig.ra in data 19 luglio 2008 in CP_1
Ferentino (FR), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferentino dell'anno 2008
n. 33 parte 2 Serie A dal quale è nato un figlio di nome nato il [...](13 anni), e di ER essersene separato consensualmente nel febbraio 2021 alle condizioni omologate con decreto N. 983/2021 del 09 febbraio 2021 dal Tribunale di Frosinone che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento del figlio ER ad entrambi i genitori, con organizzazione dei giorni di visita, con collocazione prevalente presso la madre, e obbligo del padre di versare alla moglie a titolo di mantenimento in favore della moglie e del figlio l'importo di € 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, ha esposto che, essendo trascorsi tre anni dalla separazione senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, egli ha interesse a richiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Egli ha rappresentato che la condizione economica delle parti dalla separazione è mutata e dunque, fermo l'affidamento condiviso del figlio minore ad ER entrambi i genitori con suo collocamento prevalentemente con la madre presso l'abitazione, sita in Ferentino in
Via Ponte rovescio traversa quarta destra n. 10, ha chiesto rivedersi i rapporti economici tra i coniugi.
All'uopo egli ha esposto che la Sig.ra ha iniziato a lavorare come estetista in casa sicchè deve CP_1 ritenersene venuto meno il diritto al mantenimento di € 200,00 e, con specifico riferimento all'assegno unico familiare, che dalla separazione la resistente ha percepito al 100%, promettendo sempre di versare la metà al ricorrente senza però darvi luogo, chiede la metà dell'assegno unico familiare. Ha dunque concluso nel senso di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 19 luglio 2008 in Ferentino
(FR), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferentino dell'anno 2008 n. 33 parte 2 Serie A, stabilendo che: a) nessun mantenimento sia dovuto alla sig.ra b) metà CP_1 dell'assegno unico familiare percepito per il figlio minore, venga corrisposto al ricorrente, a far data dalla separazione;
c) determinare nella somma di € 300,00 il contributo mensile al mantenimento del figlio ER oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie d) ferme le condizioni del diritto di visita del padre al figlio come già stabilito in sede di separazione.
Costituitasi in giudizio la sig.ra non si è opposta alla avversaria domanda di CP_1 divorzio ma ha contestato le istanze a contenuto patrimoniale, esponendo che gli accordi di separazione omologati a febbraio 2021 prevedevano un contributo economico a titolo di alimenti per il minore di €
400,00 mensili ed € 200,00 a titolo di mantenimento per la convenuta, il tutto con rivalutazione Istat, oltre la corresponsione delle spese straordinarie al 100%, ridotte al 50% in caso di occupazione lavorativa della sig.ra
EL ha stigmatizzato la condotta del ricorrente, il quale dalla data della separazione si è limitato solo a CP_1 contribuire alle spese ordinarie, ovvero al versamento degli alimenti per il minore ed il mantenimento per l'ex coniuge, senza applicare la rivalutazione monetaria obbligatoria per legge, tant'è che è stato proposto il prelievo forzato delle somme non versate con procedura di esecuzione mobiliare presso terzi;
che dal 2021 ad oggi, il ricorrente è debitore di spese straordinarie (prettamente spese mediche per il minore già richieste nella missiva del 16.04.2024, per complessivi € 919,82) somme attribuite a carico del ricorrente nella misura del
100%, così come disposto nell'omologa di separazione consensuale;
che egli risulta essere totalmente assente nella vita del minore, soprattutto nei momenti importanti dal suo percorso di crescita, formativo e psicologico.
EL ha rappresentato che è portatore di fibrosi cistica in eterozigosi, pertanto sviluppa in modo ER velocemente bronchiti e polmoniti che richiedono costanti cure e controlli ripetuti presso l'ospedale Bambin
Gesù reparto fibrosi cistica;
è affetto da scoliosi con apertura di una vertebra di passaggio per la quale frequenta in modo costante terapia posturale. In tali occasioni il padre non è mai stato presente così come agli incontri settimanali.
Quanto all'Assegno Unico Universale, ella ha evidenziato che trattasi di misura che può essere richiesta liberamente da entrambi i genitori nella misura ovviamente del 50%. In caso di mancata richiesta, in automatico l'Ente previdenziale provvede ad elargire l'importo a chi ne fa richiesta per il 100% sicchè mai avendone fatto richiesta all'Ente il sig. nulla può essere contestato alla sig.ra EL si è infine Parte_1 CP_1 opposta alla domanda di eliminazione del proprio mantenimento perché sia per accordi tra i coniugi sia per motivi di salute, ella ha sempre svolto in costanza di matrimonio il ruolo di casalinga, accudendo il minore, appoggiando e sostenendo le scelte lavorative del marito e tenendo in ordine gli equilibri familiari. La resistente ha eccepito di avere una posizione economica svantaggiata e sbilanciata nei confronti dell'ex marito, di sopravvivere a fatica grazie solo con il sostentamento della piccola pensione di invalidità, l'incasso dell'assegno unico per il minore ed il versamento dell'importo di € 600,00 mensili del sig. EL, Parte_1 invalida permanente al 75% come accertato con Sentenza n. 537/2019 emessa dal Tribunale di Frosinone sezione Lavoro e Previdenza, a decorrere dal mese di ottobre 2018 , presenta condizioni di salute che si sono aggravante nel tempo a seguito della presenza dell'ernia discale L4 e L5 sinistra e dell'idrarto faccettale, tale da rendere urgente l'intervento chirurgico in data 06.08.2024. La sig.ra espone di essere incapace di CP_1 lavorare, sicchè la richiesta di eliminazione del mantenimento verso l'ex coniuge non può trovare alcun fondamento. EL nega di svolgere lavoro in nero come estetista in casa, pur avendo in effetti conseguito un attestato di un corso di estetista;
il sig. invece presta ancora attività lavorativa presso la società Linea Parte_1
Oro Sport srl, ed ha maturato quota di TFR per importo lordo di € 20.337,24. Parte convenuta chiede il riconoscimento previsto dalla legge del 40% del TFR maturato durante gli anni di matrimonio sino alla sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale, per € 5.938,47.
Infine, ella ha chiesto che tenendo conto dell'età del minore (anni 13) e delle proprie esigenze crescenti,
l'importo a titolo di alimenti venga innalzato ad € 550,00, mentre a seguito del riconoscimento dell'invalidità civile al 75% (già in corso di matrimonio) oltreché alle condizioni di salute peggiorative della convenuta, nonché allo stato di disagio economico in cui versa la convenuta, che l'importo a titolo di mantenimento per l'ex coniuge venga innalzato ad € 350,00, tenendo anche conto delle possibilità economiche di controparte.
Ha dunque concluso affinchè il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) fermo il calendario delle visite così come già stabilito in sede di separazione consensuale;
b) determinare in € 550,00 il mantenimento per il figlio minore;
c) determinare in € € 350,00
l'assegno divorzile per il coniuge;
d) riconoscere alla resistente il 40% del TFR netto per gli anni maturati in corso di matrimonio.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., infruttuosamente esperito all'udienza di comparizione delle parti il tentativo di conciliazione, emessi con ordinanza del 30.10.2024 i provvedimenti provvisori e indifferibili e istruttori, le parti hanno rappresentato, in vista della successiva udienza per l'assunzione della prova orale, di aver raggiunto un accordo per trasformare il rito in consensuale il cui tenore hanno reso nel testo congiuntamente e personalmente sottoscritto il 12.02.2025 depositato il 13.02.2025 che hanno confermato poi all'udienza del 25/03/2025 nella quale esse hanno rassegnato conclusioni congiunte nel senso di chiedere che il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto recependolo con sentenza.
Sicché, rassegnate dalle parti congiuntamente le conclusioni come da verbale d'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, mandando al P.M. per le sue conclusioni. Il P.M. ha apposto il suo visto il
25.03.2025.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore e segnatamente il figlio della coppia di anni 13, convivente con la Persona_2 madre, risiede in Ferentino alla Traversa Quarta Destra via Ponte Rovescio n. 10;
- la resistent è residente in [...]; CP_1
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale
a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, in quanto è trascorso il tempo prescritto dalla norma dall'udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale
(20.01.2021) e da quando la separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 983/2021 del Tribunale di Frosinone emesso in data 21.01.2021, depositato il 09.02.2021 e costituisce dato incontroverso che essi non si sono da allora più riconciliati.
Il deterioramento dell'affectio coniugalis emerge anche dal fatto che del tutto vani sono risultati i tentativi di conciliazione esperiti e che essi convergono pienamente sulla volontà di far cessare gli effetti del vincolo matrimoniale.
Per tali motivi, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
4. In ordine alle condizioni che regoleranno i rapporti economici tra le parti, rilevato che v'è piena convergenza tra le parti in ordine a tale aspetto come risulta dal testo e dal tenore dell'accordo raggiunto e trasfuso nelle note sottoscritte congiuntamente il 12.02.2025 che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento alle questioni personali e patrimoniali non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
ritenuto che
gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del genitore non convivente coi figli minori e al loro mantenimento non si presenti contraria all'ordine pubblico o alla legge o altrimenti all'interesse della prole minore che deve ufficiosamente tutelarsi, non derogando per un verso alla regola generale dell'affidamento condiviso, non apprezzandosi in capo ad alcuno dei genitori profili di inidoneità genitoriale e , per altro verso, risultando la frequentazione del genitore non convivente come convenuta idonea a garantire al minore il diritto alla bigenitorialità; inoltre la misura del contributo al mantenimento della prole da parte del genitore non convivente risulta adeguata alle sue capacità economiche e comunque non talmente esigua da giustificarne una modifica;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti tra le parti con riferimento alle condizioni che regoleranno i reciproci rapporti alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio che recepisce con sentenza.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerata la natura della controversia, la condotta tenuta dalle parti e la sostanziale convergenza delle rispettive posizioni, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1377/2024 r.g., promossa da nei confronti di , avente ad oggetto la cessazione degli Parte_1 CP_1 effetti civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19 luglio 2008 in
FERENTINO (FR), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferentino dell'anno
2008 n. 33 parte 2 Serie A da (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni convenute e sottoscritte dalle parti CP_1 con nota del 12.02.2025 depositata il 13.02.2025, ad intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di FERENTINO (FR) per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Anno 2008 N. 33 Parte II Serie A);
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 25/03/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola