Articolo 4 della Legge 6 giugno 1975, n. 172
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 giugno 1975
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Versione
27 agosto 1978
Art. 4.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonche' delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1 - che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1976 - per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa. ((1))
I mutui predetti possono essere concessi nella misura massima del 60 per cento della spesa relativa agli investimenti previsti nel precedente comma e nella misura dell'80 per cento per le imprese costituite in forma di societa' cooperative di giornalisti.
Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 , puo' concedere, con proprio decreto, agli istituti ed aziende di credito sui finanziamenti di cui al precedente comma, e nei limiti del plafond complessivo di cui all' articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38 , la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.
Ai finanziamenti previsti dal precedente comma si applicano i benefici previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni, prescindendo dalle dimensioni delle imprese ivi previste e fermo restando per ciascun mutuo il limite massimo stabilito dalla medesima legge n. 623 senza alcuna differenziazione territoriale.
Per consentire agli istituti di credito di praticare il tasso agevolato, che sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e' concesso un contributo sugli interessi che sara' determinato secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni. ((1))
Il tasso di cui sopra sara' ridotto a un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, costituite in forma di societa' cooperative di giornalisti. ((1))
Qualora le macchine indicate nel presente articolo siano vendute con riserva di proprieta' o con pagamento rateale o differito e non sia stato concesso un mutuo a norma dell'articolo stesso, possono essere applicate le disposizioni della legge 28 novembre 1965, n. 1329 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 agosto 1978, n. 428 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , e' prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge per la concessione dei finanziamenti ivi previsti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Il limite massimo di importo per ciascun finanziamento assistibile dal contributo di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 4 e' stabilito in 3.000 milioni senza alcuna differenza territoriale. Per ogni impresa la somma dei finanziamenti concessi non puo' comunque eccedere i 6.000 milioni".
Entrata in vigore il 27 agosto 1978
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