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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3498/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3498/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), con sede legale in Flumeri (AV) alla località Parte_1 P.IVA_1
Padula, in persona del l.r.p.t., (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
E (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Maria Delia Piccialli (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in C.F._3
appello
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Milano al Viale Controparte_2 P.IVA_2
Luigi Majno n. 45, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia dell'1.10.2014, succeduta nella titolarità delle posizioni creditizie ad (C.F.: 00348170101), in virtù di atto di cessione di crediti Controparte_3
concluso ex L. 130/1999 in data 14.7.2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 parte II in data
8.8.2017, e per essa, quale mandataria, già (C.F.: Pt_3 CP_4 CP_5
; P.IVA: ), con sede legale in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, P.IVA_3 P.IVA_4
in virtù di atto per Notaio del 20.7.2017 (rep. 60850 - racc. 11358), rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. Antonella Merola (C.F.: ) per procura alle liti conferita C.F._4
con atto per Notar in Velletri del 23.9.2013, rep. 64574 e racc. 19587 Persona_2
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 992/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.7.2019 ed iscritta a ruolo il 23.7.2019 Parte_1 CP_1
e proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Benevento n. 992/2019, che aveva rigettato l'opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1399/2014 compensando le spese di lite, chiedendo, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di revocare il monitorio e condannare la Banca appellata alla restituzione di tutte le somme addebitate in costanza di rapporto per interessi, c.m.s., applicazione di valute fittizie, spese ed accessori non pattuiti, oltre interessi a far data dalla costituzione in mora.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, in ogni caso,
infondato, con vittoria delle spese del grado.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., dopo vari rinvii, trasmesso il fascicolo dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data
30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del
PNRR, all'udienza del 12.3.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 26.3.2025 ex
art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 29.12.2014, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3498/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), con sede legale in Flumeri (AV) alla località Parte_1 P.IVA_1
Padula, in persona del l.r.p.t., (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
E (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Maria Delia Piccialli (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in C.F._3
appello
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Milano al Viale Controparte_2 P.IVA_2
Luigi Majno n. 45, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia dell'1.10.2014, succeduta nella titolarità delle posizioni creditizie ad (C.F.: 00348170101), in virtù di atto di cessione di crediti Controparte_3
concluso ex L. 130/1999 in data 14.7.2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 parte II in data
8.8.2017, e per essa, quale mandataria, già (C.F.: Pt_3 CP_4 CP_5
; P.IVA: ), con sede legale in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, P.IVA_3 P.IVA_4
in virtù di atto per Notaio del 20.7.2017 (rep. 60850 - racc. 11358), rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. Antonella Merola (C.F.: ) per procura alle liti conferita C.F._4
con atto per Notar in Velletri del 23.9.2013, rep. 64574 e racc. 19587 Persona_2
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 992/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.7.2019 ed iscritta a ruolo il 23.7.2019 Parte_1 CP_1
e proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Benevento n. 992/2019, che aveva rigettato l'opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1399/2014 compensando le spese di lite, chiedendo, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di revocare il monitorio e condannare la Banca appellata alla restituzione di tutte le somme addebitate in costanza di rapporto per interessi, c.m.s., applicazione di valute fittizie, spese ed accessori non pattuiti, oltre interessi a far data dalla costituzione in mora.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, in ogni caso,
infondato, con vittoria delle spese del grado.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., dopo vari rinvii, trasmesso il fascicolo dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data
30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del
PNRR, all'udienza del 12.3.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 26.3.2025 ex
art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 29.12.2014, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi