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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN LO, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Consorzio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sala Bolognese - Piazza Marconi 1 40010 Sala Bolognese BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 381/2019 DEL 30/09/2 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 143/2020 DEL 30/09/2024 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 83/2021 DEL 30/09/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 48/2022 DEL 30/09/2024 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: Parte ricorrente Consorzio chiede l'annullamento degli avvisi d'accertamento innanzi indicati emessi dal Comune di Sala Bolognese ai fini IMU per gli anni 2019/2020/2021 e 2022. Vinte le spese.
Resistente: Parte resistente Comune di Sala Bolognese chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli avvisi d'accertamento in parola, il Comune di Sala Bolognese contestava all'odierno ricorrente Consorzio Ricorrente_1 (d'ora innanzi anche più semplicemente Consorzio) il mancato pagamento dell'IMU per gli anni dal 2019 al 2022 su due unità immobiliari site nel Comune medesimo, in Indirizzo_1 . Detti beni appartenevano al demanio dello Stato ed erano gestiti direttamente dal Consorzio il quale, con appositi atti risalenti l'uno al 2007 e l'altro al 2010, li aveva Nominativo_1concessi in uso trentennale al medesimo Comune resistente ed a certo Sig. .
A dire del Comune, il Consorzio avrebbe dovuto corrispondere l'IMU sulle due unità immobiliari, rivestendo di fatto la qualità di concessionario/usufruttuario sui beni stessi e quindi obbligato al pagamento del tributo.
Si opponeva la parte, sostenendo che tale tipologia di beni demaniali erano gestiti direttamente dai Consorzi di Bonifica in forza di legge e che, di conseguenza, nessuna somma a titolo di IMU doveva essere versata dal Consorzio stesso, risultando eventualmente debitori solo ed esclusivamente i soggetti ai quali il Consorzio aveva concesso l'utilizzo dei beni in questione. Ritenendo di non essere soggetto passivo d'imposta per le due unità immobiliari in contestazione, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, vinte le spese.
Resisteva in giudizio l'Amministrazione Comunale, ribadendo che la posizione giuridica del Consorzio doveva essere del tutto parificata a quella dell'usufruttuario, con conseguente debenza dell'imposta IMU sulle due unità immobiliari.
Ciò sinteticamete premesso, si osserva quanto segue.
Invero la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il rapporto che si instaura tra le opere di bonifica e il Consorzio gestore è inquadrabile nello schema della concessione ope legis, intesa come una vera e propria attribuzione di poteri dallo Stato/Regioni ai Consorzi, basata sulla stessa legge istitutiva dei Consorzi (R.D. n. 215 del 1933), in correlazione alla funzione specifica di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica.
Secondo questo schema, ripetesi assolutamente pacifico in dottrina e giurisprudenza, non si può che pervenire alla conclusione che la posizione del Consorzio non è in alcun modo parificabile a quella di un usufruttuario e che, nel caso di concessione dei beni a terzi, situazione pacificamente ammessa e del tutto usuale, il rapporto che si instaura tra il Consorzio e l'utilizzatore rientra nell'ambito del rapporto di concessione, all'interno del quale è il concessionario obbligato al pagamento dell'IMU e non già il concedente.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi oltre al rimborso delle anticipazioni (C.U.T.) e al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Lorella Fregnani
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN LO, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Consorzio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sala Bolognese - Piazza Marconi 1 40010 Sala Bolognese BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 381/2019 DEL 30/09/2 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 143/2020 DEL 30/09/2024 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 83/2021 DEL 30/09/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 48/2022 DEL 30/09/2024 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: Parte ricorrente Consorzio chiede l'annullamento degli avvisi d'accertamento innanzi indicati emessi dal Comune di Sala Bolognese ai fini IMU per gli anni 2019/2020/2021 e 2022. Vinte le spese.
Resistente: Parte resistente Comune di Sala Bolognese chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli avvisi d'accertamento in parola, il Comune di Sala Bolognese contestava all'odierno ricorrente Consorzio Ricorrente_1 (d'ora innanzi anche più semplicemente Consorzio) il mancato pagamento dell'IMU per gli anni dal 2019 al 2022 su due unità immobiliari site nel Comune medesimo, in Indirizzo_1 . Detti beni appartenevano al demanio dello Stato ed erano gestiti direttamente dal Consorzio il quale, con appositi atti risalenti l'uno al 2007 e l'altro al 2010, li aveva Nominativo_1concessi in uso trentennale al medesimo Comune resistente ed a certo Sig. .
A dire del Comune, il Consorzio avrebbe dovuto corrispondere l'IMU sulle due unità immobiliari, rivestendo di fatto la qualità di concessionario/usufruttuario sui beni stessi e quindi obbligato al pagamento del tributo.
Si opponeva la parte, sostenendo che tale tipologia di beni demaniali erano gestiti direttamente dai Consorzi di Bonifica in forza di legge e che, di conseguenza, nessuna somma a titolo di IMU doveva essere versata dal Consorzio stesso, risultando eventualmente debitori solo ed esclusivamente i soggetti ai quali il Consorzio aveva concesso l'utilizzo dei beni in questione. Ritenendo di non essere soggetto passivo d'imposta per le due unità immobiliari in contestazione, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, vinte le spese.
Resisteva in giudizio l'Amministrazione Comunale, ribadendo che la posizione giuridica del Consorzio doveva essere del tutto parificata a quella dell'usufruttuario, con conseguente debenza dell'imposta IMU sulle due unità immobiliari.
Ciò sinteticamete premesso, si osserva quanto segue.
Invero la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il rapporto che si instaura tra le opere di bonifica e il Consorzio gestore è inquadrabile nello schema della concessione ope legis, intesa come una vera e propria attribuzione di poteri dallo Stato/Regioni ai Consorzi, basata sulla stessa legge istitutiva dei Consorzi (R.D. n. 215 del 1933), in correlazione alla funzione specifica di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica.
Secondo questo schema, ripetesi assolutamente pacifico in dottrina e giurisprudenza, non si può che pervenire alla conclusione che la posizione del Consorzio non è in alcun modo parificabile a quella di un usufruttuario e che, nel caso di concessione dei beni a terzi, situazione pacificamente ammessa e del tutto usuale, il rapporto che si instaura tra il Consorzio e l'utilizzatore rientra nell'ambito del rapporto di concessione, all'interno del quale è il concessionario obbligato al pagamento dell'IMU e non già il concedente.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi oltre al rimborso delle anticipazioni (C.U.T.) e al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Lorella Fregnani