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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 336/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
c.f. e Controparte_2 C.F._2
c.f. , Controparte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele
Oliviero per procura allegata alla memoria di costituzione in appello APPELLATI
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per gli appellati: come da note di trattazione scritta
FATTI DI CAUSA
Gli odierni appellati hanno chiamato in giudizio il
[...]
davanti al Tribunale della Spezia, esponendo di Parte_1
essere gli eredi di già dipendente civile del Persona_1
convenuto, in servizio presso l'Arsenale Militare della Parte_1
Spezia con mansioni di elettricista circuitista, deceduto il
20.10.2022 per mesotelioma pleurico causato dall'esposizione a fibre di amianto nel corso dell'attività lavorativa presso l'Arsenale; hanno chiesto, pertanto, la condanna del al Parte_1
risarcimento del danno iure hereditatis.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito il Parte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la nullità del ricorso;
nel merito, ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Esperita una TU medico-legale, con sentenza n. 387/2024, pubblicata il 7.11.2024, il Tribunale ha condannato il
[...]
a pagare ai tre ricorrenti la somma di euro 37.890,67 Parte_1
ciascuno.
Propone appello il;
resistono gli appellati. Parte_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di
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consiglio del 15.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari, ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- le mansioni di elettricista circuitista svolte dal sig. non sono contestate;
CP_3
- la presenza di amianto nell'Arsenale Militare della Spezia
(peraltro, neppure contestata specificamente dal ) Parte_1
risulta documentata dal parere prodotto dai Per_2
ricorrenti (in cui si dà atto che i dipendenti civili degli arsenali marittimi con mansioni, fra l'altro, di elettricista circuitista, sono stati esposti ad amianto) e, in via indiziaria, dal fatto che l' abbia riconosciuto la CP_4
malattia professionale di con Persona_1
prestazione aggiuntiva a favore del Fondo Vittime dell'Amianto, non risultando che il sig. abbia CP_3
lavorato alle dipendenze di altri datori di lavoro;
- il TU ha confermato la diagnosi di mesotelioma pleurico: che il mesotelioma pleurico sia neoplasia monofattoriale, la cui causa risiede pressoché esclusivamente nell'esposizione a fibre di amianto, è un dato ormai largamente acquisito;
- il ha eccepito la mancata individuazione di Parte_1
omissioni imputabili all'Amministrazione e la mancata prova della loro incidenza causale: si tratta di questioni che sostanzialmente si devono ritenere irrilevanti, atteso che di
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fronte all'allegazione, da parte dei ricorrenti, che il lavoratore non era dotato di mascherine e che mancavano adeguati sistemi di aspirazione, il si è limitato a Parte_1
considerazioni astratte sulla necessità dell'uso di amianto e sul fatto che, a basse dosi, all'epoca l'esposizione ad amianto fosse considerata innocua;
il TU ha escluso che la malattia fosse stabilizzata, sicché il danno biologico permanente non può essere riconosciuto, mentre ha riconosciuto l'invalidità temporanea nella misura dell'80% fra il 1.10.2021 e il
20.10.2022 (data del decesso) per un totale di 384 giorni;
per quanto riguarda gli ultimi 100 giorni di vita del sig. il danno può essere liquidato sulla base delle CP_3
tabelle del danno terminale dell'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano: applicando una liquidazione equitativa media per i primi tre giorni, in assenza di elementi concreti che consentano una personalizzazione in aumento per gli ulteriori giorni, si perviene a una somma complessiva di euro (25.000,00 +
62.544,00) = euro 87.544,00; esclusi gli ultimi 100 giorni, residua un danno da parametrare a un'invalidità temporanea parziale all'80% per 284 giorni: si utilizza il dietimo medio di euro 115,00 in assenza di concreti, specifici elementi che inducano a una personalizzazione in aumento e si liquida pertanto, a titolo di invalidità temporanea, la somma di euro (284 x
4 115,00 x 0,80) = euro 26.128,00;
- complessivamente, quindi, il danno iure hereditario ammonta ad euro (87.544,00 + 26.128,00) = 113.672,00: tale somma si deve intendere onnicomprensiva e si riferisce sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria del danno morale in senso stretto;
- le somme così calcolate non devono essere decurtate di quanto percepito dall' ; quanto alla possibilità di CP_4
scomputare l'equo indennizzo o comunque i benefici spettanti alle vittime del dovere, ogni questione al riguardo
è preclusa dalla constatazione che allo stato i ricorrenti non risultano aver percepito somme a quel titolo;
- dovendosi presumere uguali le quote ereditarie dei ricorrenti, e dato che fra i coeredi non esiste solidarietà attiva per la riscossione dei crediti rinvenuti nell'asse, la condanna si pronuncia a favore di ciascuno per un terzo della somma sopra indicata.
Con il primo motivo di appello il ripropone l'eccezione Parte_1
di nullità del ricorso introduttivo per mancata allegazione dei fatti costitutivi della domanda e, in particolare, di quelli inerenti l'illecito, inteso come descrizione delle circostanze (per tipo di mansioni disimpegnate) che avrebbero permesso l'improtetta esposizione del sig. ad amianto. CP_3
Il motivo è infondato.
Nel ricorso introduttivo del giudizio sono allegati, con
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apprezzabile chiarezza e sinteticità, i fatti costitutivi della domanda: il rapporto di lavoro del sig. alle CP_3
dipendenze del e la sua durata, le Parte_1
mansioni svolte e la sede di lavoro, la massiccia presenza nell'ambiente di lavoro di fibre di amianto aerodisperse, la mancata adozione di misure di sicurezza (dispositivi di protezione individuale, sistemi di aspirazione delle sostanze volatili, ecc.), la patologia polmonare contratta e la sua origine professionale.
Ciò è tanto vero che il , costituendosi, ha Parte_1
dedicato ben 11 pagine della sua memoria difensiva (pagg. 8 –
18) a contestare nel merito le circostanze dell'esposizione all'amianto, delle omissioni imputabili all'Amministrazione e della connessione causale tra dette omissioni e la verificazione dell'evento lesivo, dimostrando così di avere perfettamente compreso la domanda giudiziale e di essere in grado di svolgere compiutamente le sue difese.
Con il secondo motivo di appello il deduce che non Parte_1
sarebbe stato dimostrato che l'esposizione alle fibre di amianto fosse correlata alla presenza del sig. nei luoghi di CP_3
lavoro, alle mansioni svolte o ad altre occasioni di esposizione effettiva;
aggiunge che il riconoscimento da parte dell' CP_4
non può surrogare l'accertamento giudiziale della sussistenza dell'illecito e del nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione e la morte del sig. giacché CP_3
questo deve rispondere a criteri ben più stringenti di quelli che
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conducono al riconoscimento delle prestazioni indennitarie;
lamenta che la TU sia priva di qualsiasi accertamento in ordine alle mansioni concretamente disimpegnate ed alle occasioni di esposizione all'amianto e sia immotivata nella parte in cui riconosce una invalidità temporanea dell'80%.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato dal primo Giudice, non sono oggetto di contestazione le mansioni di elettricista circuitista svolte dal sig. dal 1964 al 1994 presso l'Arsenale Militare della CP_3
Spezia, con attività lavorativa svolta prevalentemente a bordo di navi militari dal 1964 al 1979, e la massiccia presenza di amianto nell'Arsenale Militare e nelle navi risulta documentata dal parere prodotto (doc. 5 appellati), in cui si attesta Per_2
espressamente che i dipendenti civili degli arsenali marittimi con mansioni, fra l'altro, di elettricista circuitista sono stati esposti ad amianto (v. pag. 53); non è contestata, neppure, la mancata adozione di misure di sicurezza individuali e ambientali.
È poi pacifico che il sig. non ha avuto altri rapporti CP_3
di lavoro ed è fatto notorio che il mesotelioma pleurico – la patologia tumorale che ne ha causato il decesso – è una neoplasia monofattoriale, la cui causa risiede esclusivamente nell'esposizione a fibre di amianto aerodisperse.
Tali circostanze di fatto sono, già di per sé, più che sufficienti per l'accertamento del nesso causale tra l'esposizione professionale ad amianto e la patologia;
sul punto, comunque, la TU esperita in primo grado si pronuncia in termini inequivocabili: “la
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neoplasia Mesotelioma pleurico di cui era affetto in vita il Sig.
è da ritenersi causata con alta probabilità Persona_1
dall'attività lavorativa di elettricista svolta alle dipendenze del
dal 1964 al 1979 e l'aggravarsi di detta patologia è Parte_1
ritenersi la causa del decesso”; le generiche e astratte contestazioni svolte dall'appellante sul nesso causale e sulla percentuale di invalidità riconosciuta non sono minimamente in grado di scalfire le esaurienti argomentazioni della sentenza appellata (anche sull'equivalenza delle concause, ex art. 41 c.p., sull'esclusione di altre possibili fonti di esposizione all'amianto, ecc.) e della relazione di TU (peraltro neppure contestata, sul punto della percentuale di invalidità, dal CTP del Ministero).
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere scomputato dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento quelle già erogate dall' e quelle percepite o CP_4
percipiende a titolo di benefici alle vittime del dovere.
Il motivo è infondato.
È noto che (v. Cass. 6503/2022) in base al combinato disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e dell'art. 66, 1° comma, n. 2, del
D.P.R. 1124/1965, il danno biologico risarcibile dall' è CP_4
solo quello relativo all'inabilità permanente, cioè alla menomazione permanente dell'integrità psico-fisica della persona, che si protrae per tutta la vita, e che può essere assoluta o parziale. Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il danno biologico temporaneo che il danno morale: in relazione a questi pregiudizi, per i quali – in caso di morte intervenuta a distanza di
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un apprezzabile lasso temporale dall'evento, senza alcuna stabilizzazione dei postumi – può parlarsi di danno biologico terminale e di danno morale catastrofale, trasmissibili iure hereditatis, non esiste una tutela garantita dall' . CP_4
La tesi dell'appellante della impossibilità di coesistenza tra invalidità temporanea e permanente nel medesimo arco temporale, seppur suggestiva, non coglie nel segno, tenuto conto del fatto che la rendita indennizza il lavoratore, in vita, CP_4
che subisce lesioni con postumi permanenti, mentre il risarcimento del danno terminale e catastrofale ha come necessario presupposto il decesso del danneggiato, che – proprio a causa del suo decesso – non può subire alcun danno da invalidità permanente trasmissibile agli eredi: l'unico danno trasmissibile, nel caso di lesione comportante il decesso del danneggiato, è appunto quello da invalidità temporanea terminale o catastrofale, che la rendita non indennizza. CP_4
Il risarcimento del danno domandato dagli appellati e liquidato dal Tribunale ha ad oggetto, precisamente, il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale sofferti dal de cuius, e null'altro: conseguentemente, non deve essere detratto da quanto liquidato a tale titolo l'indennizzo percepito dall , perché CP_4
“in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio CP_4
non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del
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danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento civilistico), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. 30293/2023).
Tanto meno, può essere detratto dal risarcimento del danno terminale e catastrofale quanto neppure percepito, ma solo teoricamente percepibile dagli appellati a titolo di benefici ai superstiti delle vittime del dovere, atteso che – a tacer d'altro – non risulta che la situazione del sig. già dipendente CP_3
civile del con mansioni di elettricista Parte_1
presso l'Arsenale Militare della Spezia, possa rientrare nelle specifiche fattispecie dell'art. 1, commi 563 e 564, L. 266/2005.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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