Sentenza 14 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 14/01/2022, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 00035/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luce Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'ottemperanza
alla Sentenza n. -OMISSIS-(pronunciata dal Tribunale di Lecce, nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, rilasciata in forma esecutiva in data 18.1.2021, definitiva, poiché non impugnata, giusta certificazione del 5.8.2021) con la quale il Ministero della Salute è stato condannato a pagare alla sig.ra -OMISSIS- la somma di € 999,32, oltre rivalutazione ISTAT dal fatto (10.4.2014) alla decisione, interessi fino alla decisione e dalla decisione al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. M. L. Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS-il Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme in atti, oltre accessori, spese e competenze di lite.
Tale sentenza è stata ritualmente notificata al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato.
Nella camera di consiglio del 13.1.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, il suddetto titolo, passato in giudicato, è stato notificato al Ministero della Salute in data 2.2.2021, e tuttavia, ad onta del decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 d.l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97), il resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nelle suddette pronunce giudiziali.
Deve pertanto essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-, provvedendo all’integrale pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme ivi indicate, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14 co. 2 l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al resistente termine di gg. 90 decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
Qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutte le somme liquidate in favore di quest’ultima in virtù di sentenza del Tribunale di Lecce n. -OMISSIS-, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro gg. 90 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 giorni, senza compenso, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 500 per onorario, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore della procuratrice anticipataria di parte ricorrente, avv. Maria Luce Greco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.