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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 31 ottobre 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2291/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
[...]
, nato ad Agrigento il [...], in [...] e n.q. di Parte_1
rappresentante legale della , elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Olindo Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
- RICORRENTE-
CONTRO
La , rappresentata dal TV ( CP) , Controparte_2 CP_3 subentrata in sostituzione del Comandante giusta comunicazione di Controparte_4 variazione del rappresentante in giudizio contestuale alla istanza di visibilità permanente
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il ricorrente ha introdotto, ex art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 comma 4, il presente giudizio in opposizione all'ordinanza -ingiunzione n. 19311 del 01.08.2022, notificata a mezzo pec il
5.8.2022, con la quale la ha comminato la sanzione Controparte_2 amministrativa pecuniaria dell'importo di € 3.000,00, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 4/2012, per la contestata violazione dell'art. 9 bis del Reg. UE n. 982/2019 e del D.Lgs. n. 4 del 2012, art. 10, comma 1 lett. M), perché “il giorno 26.02.2022 transitava all'interno dell'area “SUD
Bacino di Gela” ad una velocità inferiore ai 6 nodi, in violazione dell'art. 9 bis del Reg.
982/2019, dell'art. 50 del reg. 1224/2009 e dell'art. 7 del DM del 20.07.2017, risultando dal
Sistema Giano, in attività di pesca con attrezzo OTB”.
L'opponente ha instato per la revoca del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: 1)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 legge n. 241/1990 e del D.M. del
MINISTERO ° 124 del 18 APRILE 2003. Controparte_5
Detta censura è stata sollevata per la mancata conclusione del provvedimento amministrativo entro il termine di 90 giorni atteso che “le contestazioni mosse al ricorrente risalgono al
01.03.2022, mentre la successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento è stata emessa il
01.08.2022 e notificata il 05.08.2022, a distanza di ben cinque mesi” ovvero oltre il termine di legge previsto a pena di decadenza con conseguente dedotta nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
2) “Nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec” anziché personalmente al ricorrente nel rispettivo indirizzo e, inoltre, per essere stata allegata alla pec e notificata sotto forma di documento informatico semplice, non firmato digitalmente, nonché per essere il file dell'atto un file “pdf”, non avendo anche un'estensione “p7m” (tipica dei file firmati digitalmente); 3) Insussistenza delle violazioni contestate. Difetto di motivazione.
L'opponente ha assunto l'infondatezza delle contestazioni per non avere commesso l'infrazione de qua e l'insussistenza dei requisiti fondamentali per l'emissione degli atti impugnati. A al uopo ha allegato che “ Dalla lettura del verbale impugnato, infatti, non emerge quale sia la velocità mantenuta, né l'eventuale tempo di sosta nella “zona vietata” ma, semplicemente, la presunta condotta indebita da parte del volta, a dire Controparte_6
della Capitaneria, alla navigazione ed alla pesca in tale zona vietata. Evidenziando che gli agenti verbalizzanti contestano genericamente che il Sig. quale Parte_1 comandante del MP “ ”, si trovava all'interno di all'interno di una zona di Controparte_6 restrizione di pesca denominata “Sud del Bacino di Gela”, attraversando tale area ad un velocità inferiore a 6 nodi, in violazione dell'art. 10 lett. M) DEL D.Lgs 04/2012, senza tuttavia produrre elementi probatori a supporto dell'asserita violazione atteso, peraltro, che la presunta condotta illecita non veniva neppure contestata immediatamente. Indi, ha concluso che, non essendo possibile dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rinvenire indicazioni geografiche tali da consentire una corretta valutazione della posizione, consegue l'illegittimità dell'ordinanza de qua; 4) Illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione per mancanza di prova circa la taratura degli strumenti usati per la geolocalizzazione, considerata la necessarietà dei controlli del funzionamento delle apparecchiature elettroniche;
5) Errata applicazione dell'istituto della recidiva per avere la CL, Controparte_2
secondo l'assunto del ricorrente, ritenuto che, nel caso di specie, fosse applicabile la recidiva specifica ritenendola riconducibile a diverse ordinanze: la n. 106 del 12.04.2018 e la n. 22941 del 14.10.2020 che non possono rappresentare una recidiva specifica atteso che non risulterebbero notificate all'odierno ricorrente;
6) insussistenza dell'elemento soggettivo e la perfetta buona fede dell'opponente. Indi, ha in via preliminare chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione, in subordine la riduzione delle sanzioni al minimo edittale in ragione della allegata buona fede nel comportamento dell'opponente, con vittoria di spese e compensi con distrazione del procuratore e difensore dichiaratosi anitistatario.
La nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto Controparte_2
l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto sulla base delle articolate difese di cui alla memoria di costituzione alla quale si rinvia.
Orbene, preliminarmente si conferma l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie di parte ricorrente, reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni per la ritenuta superfluità delle stesse per quanto emergerà sulla base di quanto nel prosieguo rilevato.
In ordine al merito dell'opposizione deve rilevarsi l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione spiegati per quanto di seguito osservato.
La preliminare eccezione di nullità dell'ordinanza -ingiunzione opposta per la mancata conclusione del procedimento nel termine di gg. 90 in violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 legge n. 241/1990 e del D.M. del MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE e
DEI TRASPORTI N° 124 del 18 APRILE 2003, è destituita di fondamento atteso che al procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 689/81 non si applica il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2 della legge n. 241/90. Invero, la Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza del 27 aprile 2006 n. 9591 ha stabilito che la legge n. 689/81 ha istituito un sistema speciale e autonomo, di carattere contenzioso, che delinea le proprie fasi e i propri tempi senza dover sottostare alle regole generali della legge sui procedimenti amministrativi.
La legge n. 689/81 disciplina in modo organico e completo il procedimento sanzionatorio, stabilendo i propri termini, tra cui la notifica dell'ordinanza-ingiunzione entro cinque anni dalla violazione (art. 28) e non prevedendo un termine finale (come i 90 giorni della legge
241/90) per la conclusione della fase decisoria del procedimento, a differenza dei procedimenti amministrativi ordinari. In ordine alla eccepita “ nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec” per non essere stata notificata personalmente al ricorrente nel rispettivo indirizzo e, inoltre, allegata alla pec e notificata sotto forma di documento informatico semplice, non firmato digitalmente, e per essere il file dell' atto un file “pdf”, si rileva dalla documentazione offerta dalla resistente che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata all'opponente nella duplice qualità di trasgressore e rappresentante legale della presso l'avv. Olindo Controparte_1
Di Francesco, e che avverso l'atto siccome notificato è stata spiegata tempestiva impugnazione sicchè l'eccepito vizio di nullità della notifica è stato sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3° comma. c.p.c.. a tenore del quale: “ La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”
L'ordinanza ingiunzione notificata, inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'opponente risulta essere stata validamente firmata digitalmente atteso che “le firme digitali di tipo
CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni *.p7m e *.pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» ( Cassazione civile, a sezioni unite, sentenza del 27.04.2018 n. 10266). Quanto all'eccepita “ Insussistenza delle violazioni contestate. Difetto di motivazione”, che viene fondata sull'allegata mancanza di elementi probatori a supporto dell'asserita violazione, deve rilevarsi a contrario che la posizione, la rotta e la velocità del natante è stata calcolata sulla base delle informazioni trasmesse dallo stesso peschereccio, come previsto dall'art.10, comma i, lett. m) del D. L.vo n. 04/2012 che contempla la possibilità di accertamento della condotta illecita vietata mediante l'ausilio dei
“previsti dispositivi di localizzazione satellitare”. Invero, la velocità, la posizione e la rotta di un peschereccio si accerta con i dispositivi satellitari tramite il sistema di monitoraggio satellitare (VMS), che trasmette automaticamente dati di posizione, rotta e velocità istantanea al centro di controllo. Il dispositivo GPS integrato a bordo calcola la velocità e la rotta utilizzando le informazioni ricevute da diversi satelliti in orbita, per poi inviare questi dati al centro di controllo competente per il monitoraggio della pesca.
Indi, sulla base delle informazioni acquisite da detto sistema di controllo, i militari operanti hanno riportato nel processo verbale di accertamento e contestazione tutte le circostanze di fatto, di tempo e luogo relative alla violazione accertata per cui il richiamo di detto verbale – nell'ordinanza – ingiunzione vale ad integrarne la motivazione per relationem ad un pregresso atto notificato. Quanto alla taratura degli strumenti per la geolocalizzazione, la responsabilità circa il regolare funzionamento dell'apparato satellitare di bordo dal quale vengono trasmesse le informazioni relative al natante non può che far capo al comandante dell'imbarcazione.
Circa la dedotta erroneità dell' applicazione della recidiva per la allegata mancata notificazione delle ordinanze-ingiunzioni considerate ai fini dell'applicazione di detto istituto, parte resistente con la documentazione riversata in atti ha provato che l'ordinanza Ingiunzione
n. 106 in data 12/04/2018, riferita al Verbale di violazione amministrativa n. 195 del
15/09/2017, risulta notificata in allegato al foglio di trasmissione prot. 7531 del 16/04/2018
(ALL. 15) a mezzo PEC in data 16/04/2018 – (ALL. 16) - l'ordinanza-Ingiunzione n. 22941 in data 14/10/2020, riferita al Verbale di violazione amministrativa n. 295 del 27/12/2019, risulta notificata in allegato al foglio di trasmissione prot. 23451 del 20/10/2020 (ALL. 17) a mezzo Raccomandata AG in data 15/02/2021(ALL. 18).
Da ultimo deve rilevarsi nella fattispecie l'inapplicabilità dell'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, non avendo l'opponente provato la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato.
L'opposizione va dunque rigettata.
Quanto alle spese di lite se ne dispone la compensazione atteso che la Controparte_2
CL si è costituita in giudizio mediante un proprio funzionario. (Cassazione civile,
Sez. VI civile, ordinanza n. 15641/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: -rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 31 ottobre 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2291/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
[...]
, nato ad Agrigento il [...], in [...] e n.q. di Parte_1
rappresentante legale della , elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Olindo Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
- RICORRENTE-
CONTRO
La , rappresentata dal TV ( CP) , Controparte_2 CP_3 subentrata in sostituzione del Comandante giusta comunicazione di Controparte_4 variazione del rappresentante in giudizio contestuale alla istanza di visibilità permanente
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il ricorrente ha introdotto, ex art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 comma 4, il presente giudizio in opposizione all'ordinanza -ingiunzione n. 19311 del 01.08.2022, notificata a mezzo pec il
5.8.2022, con la quale la ha comminato la sanzione Controparte_2 amministrativa pecuniaria dell'importo di € 3.000,00, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 4/2012, per la contestata violazione dell'art. 9 bis del Reg. UE n. 982/2019 e del D.Lgs. n. 4 del 2012, art. 10, comma 1 lett. M), perché “il giorno 26.02.2022 transitava all'interno dell'area “SUD
Bacino di Gela” ad una velocità inferiore ai 6 nodi, in violazione dell'art. 9 bis del Reg.
982/2019, dell'art. 50 del reg. 1224/2009 e dell'art. 7 del DM del 20.07.2017, risultando dal
Sistema Giano, in attività di pesca con attrezzo OTB”.
L'opponente ha instato per la revoca del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: 1)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 legge n. 241/1990 e del D.M. del
MINISTERO ° 124 del 18 APRILE 2003. Controparte_5
Detta censura è stata sollevata per la mancata conclusione del provvedimento amministrativo entro il termine di 90 giorni atteso che “le contestazioni mosse al ricorrente risalgono al
01.03.2022, mentre la successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento è stata emessa il
01.08.2022 e notificata il 05.08.2022, a distanza di ben cinque mesi” ovvero oltre il termine di legge previsto a pena di decadenza con conseguente dedotta nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
2) “Nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec” anziché personalmente al ricorrente nel rispettivo indirizzo e, inoltre, per essere stata allegata alla pec e notificata sotto forma di documento informatico semplice, non firmato digitalmente, nonché per essere il file dell'atto un file “pdf”, non avendo anche un'estensione “p7m” (tipica dei file firmati digitalmente); 3) Insussistenza delle violazioni contestate. Difetto di motivazione.
L'opponente ha assunto l'infondatezza delle contestazioni per non avere commesso l'infrazione de qua e l'insussistenza dei requisiti fondamentali per l'emissione degli atti impugnati. A al uopo ha allegato che “ Dalla lettura del verbale impugnato, infatti, non emerge quale sia la velocità mantenuta, né l'eventuale tempo di sosta nella “zona vietata” ma, semplicemente, la presunta condotta indebita da parte del volta, a dire Controparte_6
della Capitaneria, alla navigazione ed alla pesca in tale zona vietata. Evidenziando che gli agenti verbalizzanti contestano genericamente che il Sig. quale Parte_1 comandante del MP “ ”, si trovava all'interno di all'interno di una zona di Controparte_6 restrizione di pesca denominata “Sud del Bacino di Gela”, attraversando tale area ad un velocità inferiore a 6 nodi, in violazione dell'art. 10 lett. M) DEL D.Lgs 04/2012, senza tuttavia produrre elementi probatori a supporto dell'asserita violazione atteso, peraltro, che la presunta condotta illecita non veniva neppure contestata immediatamente. Indi, ha concluso che, non essendo possibile dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rinvenire indicazioni geografiche tali da consentire una corretta valutazione della posizione, consegue l'illegittimità dell'ordinanza de qua; 4) Illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione per mancanza di prova circa la taratura degli strumenti usati per la geolocalizzazione, considerata la necessarietà dei controlli del funzionamento delle apparecchiature elettroniche;
5) Errata applicazione dell'istituto della recidiva per avere la CL, Controparte_2
secondo l'assunto del ricorrente, ritenuto che, nel caso di specie, fosse applicabile la recidiva specifica ritenendola riconducibile a diverse ordinanze: la n. 106 del 12.04.2018 e la n. 22941 del 14.10.2020 che non possono rappresentare una recidiva specifica atteso che non risulterebbero notificate all'odierno ricorrente;
6) insussistenza dell'elemento soggettivo e la perfetta buona fede dell'opponente. Indi, ha in via preliminare chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione, in subordine la riduzione delle sanzioni al minimo edittale in ragione della allegata buona fede nel comportamento dell'opponente, con vittoria di spese e compensi con distrazione del procuratore e difensore dichiaratosi anitistatario.
La nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto Controparte_2
l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto sulla base delle articolate difese di cui alla memoria di costituzione alla quale si rinvia.
Orbene, preliminarmente si conferma l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie di parte ricorrente, reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni per la ritenuta superfluità delle stesse per quanto emergerà sulla base di quanto nel prosieguo rilevato.
In ordine al merito dell'opposizione deve rilevarsi l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione spiegati per quanto di seguito osservato.
La preliminare eccezione di nullità dell'ordinanza -ingiunzione opposta per la mancata conclusione del procedimento nel termine di gg. 90 in violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 legge n. 241/1990 e del D.M. del MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE e
DEI TRASPORTI N° 124 del 18 APRILE 2003, è destituita di fondamento atteso che al procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 689/81 non si applica il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2 della legge n. 241/90. Invero, la Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza del 27 aprile 2006 n. 9591 ha stabilito che la legge n. 689/81 ha istituito un sistema speciale e autonomo, di carattere contenzioso, che delinea le proprie fasi e i propri tempi senza dover sottostare alle regole generali della legge sui procedimenti amministrativi.
La legge n. 689/81 disciplina in modo organico e completo il procedimento sanzionatorio, stabilendo i propri termini, tra cui la notifica dell'ordinanza-ingiunzione entro cinque anni dalla violazione (art. 28) e non prevedendo un termine finale (come i 90 giorni della legge
241/90) per la conclusione della fase decisoria del procedimento, a differenza dei procedimenti amministrativi ordinari. In ordine alla eccepita “ nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec” per non essere stata notificata personalmente al ricorrente nel rispettivo indirizzo e, inoltre, allegata alla pec e notificata sotto forma di documento informatico semplice, non firmato digitalmente, e per essere il file dell' atto un file “pdf”, si rileva dalla documentazione offerta dalla resistente che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata all'opponente nella duplice qualità di trasgressore e rappresentante legale della presso l'avv. Olindo Controparte_1
Di Francesco, e che avverso l'atto siccome notificato è stata spiegata tempestiva impugnazione sicchè l'eccepito vizio di nullità della notifica è stato sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3° comma. c.p.c.. a tenore del quale: “ La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”
L'ordinanza ingiunzione notificata, inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'opponente risulta essere stata validamente firmata digitalmente atteso che “le firme digitali di tipo
CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni *.p7m e *.pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» ( Cassazione civile, a sezioni unite, sentenza del 27.04.2018 n. 10266). Quanto all'eccepita “ Insussistenza delle violazioni contestate. Difetto di motivazione”, che viene fondata sull'allegata mancanza di elementi probatori a supporto dell'asserita violazione, deve rilevarsi a contrario che la posizione, la rotta e la velocità del natante è stata calcolata sulla base delle informazioni trasmesse dallo stesso peschereccio, come previsto dall'art.10, comma i, lett. m) del D. L.vo n. 04/2012 che contempla la possibilità di accertamento della condotta illecita vietata mediante l'ausilio dei
“previsti dispositivi di localizzazione satellitare”. Invero, la velocità, la posizione e la rotta di un peschereccio si accerta con i dispositivi satellitari tramite il sistema di monitoraggio satellitare (VMS), che trasmette automaticamente dati di posizione, rotta e velocità istantanea al centro di controllo. Il dispositivo GPS integrato a bordo calcola la velocità e la rotta utilizzando le informazioni ricevute da diversi satelliti in orbita, per poi inviare questi dati al centro di controllo competente per il monitoraggio della pesca.
Indi, sulla base delle informazioni acquisite da detto sistema di controllo, i militari operanti hanno riportato nel processo verbale di accertamento e contestazione tutte le circostanze di fatto, di tempo e luogo relative alla violazione accertata per cui il richiamo di detto verbale – nell'ordinanza – ingiunzione vale ad integrarne la motivazione per relationem ad un pregresso atto notificato. Quanto alla taratura degli strumenti per la geolocalizzazione, la responsabilità circa il regolare funzionamento dell'apparato satellitare di bordo dal quale vengono trasmesse le informazioni relative al natante non può che far capo al comandante dell'imbarcazione.
Circa la dedotta erroneità dell' applicazione della recidiva per la allegata mancata notificazione delle ordinanze-ingiunzioni considerate ai fini dell'applicazione di detto istituto, parte resistente con la documentazione riversata in atti ha provato che l'ordinanza Ingiunzione
n. 106 in data 12/04/2018, riferita al Verbale di violazione amministrativa n. 195 del
15/09/2017, risulta notificata in allegato al foglio di trasmissione prot. 7531 del 16/04/2018
(ALL. 15) a mezzo PEC in data 16/04/2018 – (ALL. 16) - l'ordinanza-Ingiunzione n. 22941 in data 14/10/2020, riferita al Verbale di violazione amministrativa n. 295 del 27/12/2019, risulta notificata in allegato al foglio di trasmissione prot. 23451 del 20/10/2020 (ALL. 17) a mezzo Raccomandata AG in data 15/02/2021(ALL. 18).
Da ultimo deve rilevarsi nella fattispecie l'inapplicabilità dell'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, non avendo l'opponente provato la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato.
L'opposizione va dunque rigettata.
Quanto alle spese di lite se ne dispone la compensazione atteso che la Controparte_2
CL si è costituita in giudizio mediante un proprio funzionario. (Cassazione civile,
Sez. VI civile, ordinanza n. 15641/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: -rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò