Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto- specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, come segue:
a) militari specializzati:
1) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 2) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 34.311 b) militari aiuto-specialisti:
1) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000 2) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.500 3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 16.500
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:
a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 166 b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 180 c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 305
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:
a) Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . . . n. 875 b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120 c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 210
5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come segue:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.000 b) sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . " 2.000
6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronuatica militare in ferma o rafferma e', fissata, per l'anno finanziario 1992, come segue:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6.000 b) graduati e militari di truppa . . . . . . . . . " 1.905
7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, a norma dell' articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , in 14.721 unita'.
8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1992, e' fissata a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come segue:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 b) graduati e militari di truppa . . . . . . . . . " 1.000
9. A norma dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1992, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:
a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 25.778 b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.939 c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.338
10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti neglli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992 (Elenco n. 3).
14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 .
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , concernente: "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574 , riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43 , 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , nonche' quelle di cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo art. 33.
3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all' art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574 ".
- Il testo del primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , concernente "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' il seguente: "Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina".
- Si trascrive, nell'ordine, il testo dell'ultimo comma dell'art. 9, del terzo capoverso dell'art. 18 e dell'ultimo comma dell' art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , recante "Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate":
"Art. 9, ultimo comma. - La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio".
"Art. 18, terzo capoverso. - La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio".
"Art. 27, ultimo comma. - La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio".
- Il testo dell' art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , concernente "Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente:
"Art. 3. - La lettera d) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857 , e' sostituita dalla seguente:
' d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio'.
Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato in 1300 unita'".
- Il testo degli articoli 5 , 34 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , concernente "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente:
"Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il consiglio di leva.
2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.
3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.
4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso".
"Art. 34 (Limiti massimi). - 1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall' art. 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191 , e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'art. 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unita' destinate alla Marina militare".
"Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'.
2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo.
3. I miltari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599 , e successive modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212 , per gli allievi sottufficiali.
6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva".
- Per il testo dell' art. 36 del R.D. 18 dicembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 61- bis del medesimo R.D. 18 dicembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 4.
- La legge 13 settembre 1982, n. 646 , reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
- Gli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263 , sono cosi' formulati:
"Art. 20. - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.
La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministero per le finanze, registrato alla Corte dei conti.
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (ora Ministero della difesa, n.d.r.)".
"Art. 44. - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della Marina militare".
- Il testo dell' art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , recante "Norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici", e' il seguente:
"Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica (ora Ministero della difesa, n.d.r.) e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per le finanze (ora del Ministro del tesoro, n.d.r.) da registrarsi alla Corte dei conti".
- Il D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807 , reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenenti ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio".
- Si trascrive il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 264 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076 :
"A norma del primo comma dell'art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , fanno carico alla competenza dell'anno finanziario in cui e' effettuato il pagamento le spese obbligatorie relative al mantenimento del personale e quelle fisse riguardanti assegni o indennita', nonche' le spese variabili, impreviste od indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario che gli enti e distaccamenti non hanno potuto soddisfare con i fondi delle anticipazioni entro i termini di cui al comma precedente.
L'imputazione delle spese variabili alla competenza dell'esercizio successivo deve essere autorizzata dal Ministero, e, per la parte di competenza, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, i quali, altresi', comunicano le autorizzazioni concesse alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti".
2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto- specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, come segue:
a) militari specializzati:
1) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 2) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 34.311 b) militari aiuto-specialisti:
1) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000 2) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.500 3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 16.500
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:
a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 166 b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 180 c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 305
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:
a) Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . . . n. 875 b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120 c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 210
5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come segue:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.000 b) sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . " 2.000
6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronuatica militare in ferma o rafferma e', fissata, per l'anno finanziario 1992, come segue:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6.000 b) graduati e militari di truppa . . . . . . . . . " 1.905
7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, a norma dell' articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , in 14.721 unita'.
8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1992, e' fissata a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come segue:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 b) graduati e militari di truppa . . . . . . . . . " 1.000
9. A norma dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1992, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:
a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 25.778 b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.939 c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.338
10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti neglli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992 (Elenco n. 3).
14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 .
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , concernente: "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574 , riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43 , 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , nonche' quelle di cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo art. 33.
3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all' art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574 ".
- Il testo del primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , concernente "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' il seguente: "Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina".
- Si trascrive, nell'ordine, il testo dell'ultimo comma dell'art. 9, del terzo capoverso dell'art. 18 e dell'ultimo comma dell' art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , recante "Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate":
"Art. 9, ultimo comma. - La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio".
"Art. 18, terzo capoverso. - La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio".
"Art. 27, ultimo comma. - La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio".
- Il testo dell' art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , concernente "Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente:
"Art. 3. - La lettera d) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857 , e' sostituita dalla seguente:
' d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio'.
Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato in 1300 unita'".
- Il testo degli articoli 5 , 34 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , concernente "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente:
"Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il consiglio di leva.
2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.
3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.
4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso".
"Art. 34 (Limiti massimi). - 1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall' art. 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191 , e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'art. 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unita' destinate alla Marina militare".
"Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'.
2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo.
3. I miltari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599 , e successive modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212 , per gli allievi sottufficiali.
6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva".
- Per il testo dell' art. 36 del R.D. 18 dicembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 61- bis del medesimo R.D. 18 dicembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 4.
- La legge 13 settembre 1982, n. 646 , reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
- Gli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263 , sono cosi' formulati:
"Art. 20. - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.
La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministero per le finanze, registrato alla Corte dei conti.
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (ora Ministero della difesa, n.d.r.)".
"Art. 44. - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della Marina militare".
- Il testo dell' art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , recante "Norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici", e' il seguente:
"Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica (ora Ministero della difesa, n.d.r.) e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per le finanze (ora del Ministro del tesoro, n.d.r.) da registrarsi alla Corte dei conti".
- Il D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807 , reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenenti ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio".
- Si trascrive il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 264 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076 :
"A norma del primo comma dell'art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , fanno carico alla competenza dell'anno finanziario in cui e' effettuato il pagamento le spese obbligatorie relative al mantenimento del personale e quelle fisse riguardanti assegni o indennita', nonche' le spese variabili, impreviste od indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario che gli enti e distaccamenti non hanno potuto soddisfare con i fondi delle anticipazioni entro i termini di cui al comma precedente.
L'imputazione delle spese variabili alla competenza dell'esercizio successivo deve essere autorizzata dal Ministero, e, per la parte di competenza, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, i quali, altresi', comunicano le autorizzazioni concesse alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti".