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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5464 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NG IA Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 25292/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura all'allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Parte_1 Iacopo Bissi e Paolo Visconti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Milano, Via Cesare Battisti, n. 8
ATTRICE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede a Milano, Viale dell'Innovazione n.1/b, 20126, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE:
1 “Voglia codesto On.le Tribunale di Milano adito:
- nel merito, accertare e dichiarare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento relativo alla notifica della Cartella di pagamento n. 068 2010 05179478 76 000 asseritamente notificata il 6 ottobre 2010, accertando e dichiarando altresì la falsità dell'attestazione ivi riportata, dall'ufficiale notificatore, secondo cui la suddetta sottoscrizione sarebbe riconducibile all'odierna attrice;
- ancora nel merito, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del predetto Avviso di Ricevimento;
- in via istruttoria, ordinare all' l'esibizione dell'originale Controparte_1 dell'Avviso di Ricevimento relativo alla notifica della Cartella di pagamento n. 068 2010 05179478 76 000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c.;
- sempre in via istruttoria, ammettere le summenzionate scritture di comparizione assegnando termine, o comunque dando disposizioni per il loro deposito in originale in Cancelleria;
- in ogni caso, con condanna dell'Agenzia convenuta alla refusione delle spese di lite, oltre spese forfettarie (nella misura del 15%), ai sensi del D.M. n. 55/2014, IVA e CpA, come per Legge”.
PER LA CONVENUTA
“Pertanto, ut supra rappresentata e difesa intende con il presente atto, contrariis reiectis, CP_2 chiedere a Codesto Ecc.mo Giudicante adito l'accoglimento integrale delle seguenti conclusioni: in via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per querela di falso per patente violazione dell'art. 163 n.3 e 4 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c. e comunque il difetto di legittimazione passiva di CP_2 nel merito:
- rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 giugno 2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di apocrifia Controparte_1 della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento (di seguito l'”Avviso di Ricevimento” - doc. 2 att.) relativo alla notifica della Cartella di Pagamento n. 068 2010 05179478 76 000 (di seguito, la
“Cartella di Pagamento”), con conseguente dichiarazione di falsità di quanto ivi attestato dall'agente postale, nonché la cancellazione della firma dal documento originale.
Parte attrice nel proprio atto difensivo rappresentava quanto di seguito sinteticamente riportato.
2 - In data 18 gennaio 2022, la Sig.ra riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 068 Pt_1
2021 90089674 62 000 (di seguito l'“Intimazione di Pagamento” – doc. 3 att.), emessa dall' CP_1
, con cui l'Agente della Riscossione le ingiungeva di procedere al Controparte_1 pagamento di un importo pari a complessivi Euro 19.275,06, derivato dalla Cartella di Pagamento, asseritamente notificata il 6 ottobre 2010 e avente ad oggetto imposte sul reddito (e relative addizionali) per l'anno 2004.
- In data 28 febbraio 2022, l'attrice presentava apposita istanza di accesso agli atti all'
[...]
, la quale rispondeva producendo la relata di notifica della Cartella di Pagamento Controparte_1 da cui la Sig.ra apprendeva che oggetto della pretesa esattiva erano le maggiori imposte Pt_1 accertate nei suoi confronti con l'avviso di accertamento n. R1P011F01504/2009, notificato il 29 dicembre 2009 e relativo al periodo di imposta 2004, cui avrebbe fatto successivamente seguito l'emissione della predetta Cartella di Pagamento, asseritamente notificata in data 6 ottobre 2010 e, dunque, entro il termine di prescrizione decennale del credito erariale.
Dall'esame dell'Avviso di Ricevimento sarebbe emersa, tuttavia, l'evidente apocrifia della sottoscrizione ivi apposta e, quindi, il vizio di notifica della Cartella di Pagamento posta a fondamento della pretesa esattiva. Difatti, essa, pur formalmente indirizzata alla Sig.ra e a quest'ultima Pt_1 trasmessa, a mezzo raccomandata A/R, presso il proprio indirizzo di residenza dell'epoca, veniva consegnata ad un soggetto che, ancorché indicato come “destinatario” dell'atto, risultava essere evidentemente persona diversa dall'odierna attrice. La Sig.ra si avvedeva, dunque, di non Pt_1 essere l'autrice della firma apposta sull'Avviso di Ricevimento in quanto a lei non ascrivibile.
A dimostrazione dell'apocrifia della firma, l'attrice produceva una serie di scritture di comparazione per consentire al Giudice Istruttore un raffronto della sottoscrizione di cui si discute con le firme ivi apposte dalla Sig.ra (documenti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 att.). Pt_1
- Secondo quanto sostenuto dall'attrice, il vizio del procedimento notificatorio denunciato rendeva priva di fondamento la pretesa creditoria, inficiando non solo la validità della Cartella di Pagamento, cui si riferiva la notifica in questione, ma anche ogni altro atto successivo da questa derivante, determinando, altresì, l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito oggetto di riscossione.
Essa, infatti, sarebbe stata astrattamente idonea a rinnovare la richiesta di pagamento nei confronti della debitrice e ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione del credito;
tuttavia,
l'odierna attrice sosteneva di non aver mai ricevuto tale richiesta di pagamento con la conseguenza che
3 il decorso del termine prescrizionale non si sarebbe mai effettivamente e validamente interrotto nei suoi confronti tanto che tali somme non risulterebbero da lei più dovute.
Parte attrice faceva inoltre presente che, in data 18 marzo 2022, aveva instaurato apposito giudizio dinnanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado) avverso la predetta Intimazione di Pagamento per chiedere l'annullamento di essa e degli atti presupposti e susseguenti, con particolare riguardo alla Cartella di Pagamento. Successivamente, in ragione della pendenza dell'odierno giudizio per querela di falso, il procedimento tributario veniva sospeso.
* In data 20 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l' mediante Controparte_1 deposito della propria comparsa di costituzione e risposta con cui faceva valere quanto di seguito sinteticamente riportato.
In via preliminare, chiedeva dichiararsi:
- la nullità dell'atto di citazione per patente violazione dell'art. 163 n.3 e n.4 c.p.c.;
- l'inammissibilità dell'azione di querela di falso proposta dall'attrice per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c, e, comunque, per difetto di legittimazione passiva della convenuta.
L'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c., secondo quanto sostenuto dalla convenuta, derivava, in primo luogo, dalla circostanza che l'azione era diretta ad accertare una presunta falsità ideologica commessa dal messo notificatore, e non già una falsità materiale contenuta nel documento avverso cui la querela di falso era stata proposta e, in secondo luogo, dalla mancata chiamata in causa del Pubblico Ministero quale interveniente necessario.
La convenuta lamentava, inoltre, sempre in via preliminare e al fine di vedere dichiarata l'inammissibilità dell'azione di querela di falso, il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
individuando il contraddittore naturale del presente giudizio nell'Agenzia delle Controparte_1
Entrate Direzione Provinciale I di Milano, quale titolare del credito azionato.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Dato che la notifica della
Cartella di Pagamento era avvenuta a mezzo Posta Raccomandata ex art. 26 DPR 602/73 direttamente dal messo di , la convenuta sosteneva che, in caso di recapito al domicilio del destinatario, CP_3 nei confronti del destinatario o di persona abilitata alla ricezione, l'agente postale non fosse tenuto ad
4 eseguire indagini sull'identità del consegnatario non essendo prescritta dalla legge la richiesta del documento di riconoscimento all'atto di consegna.
* All'udienza del 21 febbraio 2023, il Giudice Istruttore, constatato che il mancato intervento in causa del Pubblico Ministero era imputabile esclusivamente ad un difetto di comunicazione da parte della
Cancelleria, e non già ad una omissione dell'attrice che aveva richiesto, nell'atto di citazione, che la
Procura fosse messa a conoscenza della pendenza del giudizio, disponeva tale comunicazione per consentire l'eventuale intervento del Pubblico Ministero e rinviava il processo all'udienza del 16 maggio 2023.
In quella data, esaminava le eccezioni di inammissibilità dell'azione avanzate dalla convenuta per difetto di legittimazione passiva e carenza dei presupposti di cui all'art. 221 c.p.c. e, dopo averle rigettate, ordinava alla convenuta l'esibizione dell'originale dell'Avviso di Ricevimento su cui era stata apposta la firma ritenuta apocrifa.
All'udienza del 12 settembre 2023, l' esibiva l'originale Controparte_1 dell'Avviso di Ricevimento e il Giudice Istruttore ne disponeva la custodia a cura della Cancelleria, assegnando alle parti i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. vecchia formulazione.
Le parti si scambiavano, allora, le memorie istruttorie con le quali ribadivano le proprie difese ed eccezioni.
Alla successiva udienza del 9 gennaio 2024, il Giudice Istruttore disponeva la CTU grafologica richiesta dall'attrice con il seguente quesito peritale: “Dica il CTU, letti gli atti, sentite le parti e i CTP eventualmente nominati, acquisite le scritture di comparazione ed effettuato ogni opportuno accertamento se la firma del “destinatario” presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
67044909355-4 del 6.10.2010 sia stata apposta di pugno dalla signora ovvero sia Parte_1 apocrifa” e affidava l'incarico alla dott.ssa la quale prestava giuramento Persona_1 alla successiva udienza fissata per il 12 marzo 2024.
In data 18 marzo 2025, all'esito della CTU che accertava la non autenticità della sottoscrizione impugnata, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con fissazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Solo l'attrice depositava questi ultimi scritti difensivi nei quali insisteva per l'accoglimento delle domande come in atti già formulate e precisate.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
La domanda di declaratoria di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., inserita tra le conclusioni della convenuta, ma giammai effettivamente motivata, è ritenuta dal
Tribunale del tutto infondata presentando l'atto introduttivo del giudizio tanto la determinazione della cosa oggetto della domanda, quanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
In ordine all'ammissibilità dell'azione di querela di falso proposta dall'attrice avverso la sottoscrizione attribuita al “destinatario” e apposta all'Avviso di Ricevimento relativo alla Cartella di Pagamento, il
Tribunale evidenzia quanto segue.
1) Inammissibilità della querela di falso per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 221
c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'azione di querela di falso per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c. è infondata.
Preliminarmente occorre dare atto del fatto che, con riferimento al procedimento notificatorio della cartella di pagamento, l'art. 8 della legge n. 890/1982 prevede che, qualora l' Controparte_4 ricorra alla modalità di notifica a mezzo del servizio postale, il procedimento notificatorio si perfeziona, per il mittente, con la consegna del plico esclusivamente nelle mani del destinatario o, in alternativa, di una delle persone legittimate a riceverlo, ovvero, in mancanza di questi ultimi, con il deposito dell'atto in giacenza presso l'ufficio postale.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere all'avviso di ricevimento della cartella di pagamento la natura di atto pubblico con la conseguenza che la parte che intenda dimostrarne la non veridicità deve necessariamente proporre l'azione di querela di falso senza dubbio ammissibile: “In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda
6 contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto.”
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 14574/2018, Cass. Civ. n. 22058/2019).
In particolare, nel caso di specie, l'agente postale ha indicato nell'Avviso di Ricevimento di aver consegnato il plico al “destinatario”, che lo ha firmato “per ricevuta”, attestando che chi ha ricevuto il plico e firmato l'Avviso di Ricevimento fosse il destinatario personalmente. Quest'ultimo, per contestare la validità del procedimento notificatorio, è tenuto a proporre l'azione di querela di falso che deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il legame fra il consegnatario dell'atto e il destinatario della notifica.
Infatti, “la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al “destinatario”. (C. App. Milano n. 1662/2020).
Non si tratta dunque, come erroneamente sostenuto dalla convenuta, di accertare una falsità ideologica eventualmente commessa dal messo notificatore nello svolgimento delle proprie funzioni, bensì di una vera e propria falsità materiale – cioè la difformità tra atto compiuto dall'ufficiale postale nell'esercizio del potere di documentazione e la sua rappresentazione nell' Avviso di Ricevimento - dell'atto il quale reca una sottoscrizione non ascrivibile al soggetto destinatario dello stesso.
L'azione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. rispetto all'Avviso di Ricevimento è, dunque, senz'altro ammissibile.
2) Inammissibilità per la mancata chiamata in causa del Pubblico Ministero
Con riferimento, invece, all'inammissibilità dell'azione per mancata comunicazione del procedimento all'ufficio del Pubblico Ministero, il Tribunale evidenzia come la chiamata in causa era chiaramente contenuta in calce all'atto di citazione dove l'attrice chiedeva espressamente che del giudizio fosse data notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in adempimento di quando prescritto dall'art. 221 c.p.c.
Difatti, l'iniziale mancata chiamata in causa era ascrivibile, come accertato, non alla negligenza di parte attrice, ma ad un difetto di comunicazione della Cancelleria del Tribunale che, su ordine del
Giudice, ha successivamente provveduto in tal senso. A seguito di tale comunicazione il P.M. ha apposto il proprio visto in data 28.02.2023.
L'eccezione, pertanto, non può essere accolta.
7
3) Inammissibilità per difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
[...]
Deve ritenersi infondata anche l'ultima eccezione sollevata dalla convenuta relativa al presunto difetto di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_1
Nella querela di falso la legittimazione passiva spetta al soggetto che intente utilizzare il documento e che si avvale, o potrebbe avvalersi in futuro, di esso quale fonte di prova della propria pretesa:
“Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. Civ. n.
19281/2019).
Con specifico riferimento alla querela di falso contro l'avviso di ricevimento di una cartella di pagamento, la legittimazione passiva deve essere riconosciuta in capo all'ente Controparte_1
e non, invece, in capo all'ente creditore come erroneamente
[...] Controparte_1 sostenuto dalla convenuta.
L'avviso di ricevimento nel caso di specie è, infatti, posto a fondamento della prova della notifica della cartella di pagamento e di esso si avvale in giudizio l' appunto per Controparte_1 provare la notificazione della cartella, la cui emissione, come noto, rientra tra le primarie competenza dell (art. 25, comma 1, DPR 603/73). L' , quale Controparte_5 Controparte_1 ente creditore, è solo eventualmente coinvolta nel procedimento laddove si discuta anche del merito del tributo e non solo della mera fase esecutiva ovvero notificatoria di esso.
4) La domanda attorea di declaratoria di falsità dell'Avviso di Ricevimento: accoglimento.
Passando all'esame del merito, il Tribunale ritiene fondata la querela di falso proposta dall'attrice all'esito della CTU grafologica che ha accertato la non autenticità della sottoscrizione impugnata.
La relazione della CTU, dott.ssa con motivazione logica e ampiamente Persona_1 condivisibile, ha escluso senza alcun dubbio che la sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento possa riferirsi al grafismo autografo dell'attrice, ritenendola apocrifa.
8 In particolare, dopo aver escluso le ipotesi di autografia in spontaneità, autografia con veste insolita occasionale, dissimulazione, imitazione per ricalco e imitazione di modello eseguita a mano libera, la consulente ha concluso chiarendo che la sottoscrizione in indagine sia “il risultato di un'imitazione di fantasia, ossia di stesura effettuata senza avere un modello, poiché non richiama la sagoma grafica comparativa della sig.ra ”. Oltre a tali differenze formali, in sede di confronto, la Parte_1 consulente ha riscontrato “particolari discordanze strutturali di fluidità, ritmo, dinamica grafica, di forma delle aste, di grado di pendenza di assi letterali, di pressione, dei rapporti dimensionali, della distanza tra lettere, di calibro, dell'estensione verticale delle lettere, dei legami interletterali, della assenza e presenza dei puntini “i”, della forma e dimensione degli ovali, della assenza/presenza delle asole improprie, degli aspetti morfostrutturali delle lettere/tratti” (v. relazione del CTU alle pagine
72,73). Il CTU, nel procedere alla comparazione della firma in verifica con quelle sicuramente attribuibili all'attrice estese nell'arco temporale 1999-2024, acquisite sia tramite il rilascio del saggio grafico da parte della sia attraverso l'esame delle firme apposte ai documenti comparativi Pt_1
(Carta d'identità, procura alle liti, passaporto ed altri), ha evidenziato la presenza di discordanze statiche e dinamiche che rivelano una gestualità spontanea e consentono di concludere per l'apocrifia della firma oggetto di accertamento.
La consulente ha, quindi, concluso che “la firma del “destinatario” presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67044909355-4 del 6.10.2010 NON è stata apposta di pugno dalla signora
ed è apocrifa”. Parte_1
Risulta, pertanto, pienamente provato che la sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento, apparentemente attribuibile al “destinatario”, cioè a , non è stata in realtà da lei apposta, Parte_1 talché l'Avviso stesso è falso nella parte in cui attesta la consegna alla medesima della Cartella di
Pagamento.
Alla stregua di tali risultanze, la domanda attorea deve essere accolta.
5) Il regime delle spese di lite.
Ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., la soccombenza implica la condanna dell'ente convenuto al pagamento a favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano, alla stregua delle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato, considerato il valore indeterminato della
9 causa e l'espletamento di attività istruttoria, in € 8.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali (15 %), IVA e CPA come per legge.
Si pongono definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso all'udienza del 17.09.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano Sezione XV civile – specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) in accoglimento della querela di falso proposta da parte attrice , accerta e dichiara Parte_1 la falsità dell'Avviso di Ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 068
2010 05179478 76 000 000 nella parte in cui reca l'apocrifa sottoscrizione, quale
“destinatario”, della signora . Parte_1
II) Ordina che, ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p., la firma di cui al punto che precede sia cancellata dall'originale del documento, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
III) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre Parte_1 contributo unificato, spese generali (15 %), IVA e CPA come per legge.
IV) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese Controparte_1 di CTU liquidate come da decreto emesso all'udienza del 17 settembre 2024.
Milano, 19 giugno 2025
Il Presidente estensore
NG IA
10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NG IA Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 25292/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura all'allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Parte_1 Iacopo Bissi e Paolo Visconti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Milano, Via Cesare Battisti, n. 8
ATTRICE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede a Milano, Viale dell'Innovazione n.1/b, 20126, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE:
1 “Voglia codesto On.le Tribunale di Milano adito:
- nel merito, accertare e dichiarare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento relativo alla notifica della Cartella di pagamento n. 068 2010 05179478 76 000 asseritamente notificata il 6 ottobre 2010, accertando e dichiarando altresì la falsità dell'attestazione ivi riportata, dall'ufficiale notificatore, secondo cui la suddetta sottoscrizione sarebbe riconducibile all'odierna attrice;
- ancora nel merito, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del predetto Avviso di Ricevimento;
- in via istruttoria, ordinare all' l'esibizione dell'originale Controparte_1 dell'Avviso di Ricevimento relativo alla notifica della Cartella di pagamento n. 068 2010 05179478 76 000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c.;
- sempre in via istruttoria, ammettere le summenzionate scritture di comparizione assegnando termine, o comunque dando disposizioni per il loro deposito in originale in Cancelleria;
- in ogni caso, con condanna dell'Agenzia convenuta alla refusione delle spese di lite, oltre spese forfettarie (nella misura del 15%), ai sensi del D.M. n. 55/2014, IVA e CpA, come per Legge”.
PER LA CONVENUTA
“Pertanto, ut supra rappresentata e difesa intende con il presente atto, contrariis reiectis, CP_2 chiedere a Codesto Ecc.mo Giudicante adito l'accoglimento integrale delle seguenti conclusioni: in via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per querela di falso per patente violazione dell'art. 163 n.3 e 4 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c. e comunque il difetto di legittimazione passiva di CP_2 nel merito:
- rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 giugno 2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di apocrifia Controparte_1 della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento (di seguito l'”Avviso di Ricevimento” - doc. 2 att.) relativo alla notifica della Cartella di Pagamento n. 068 2010 05179478 76 000 (di seguito, la
“Cartella di Pagamento”), con conseguente dichiarazione di falsità di quanto ivi attestato dall'agente postale, nonché la cancellazione della firma dal documento originale.
Parte attrice nel proprio atto difensivo rappresentava quanto di seguito sinteticamente riportato.
2 - In data 18 gennaio 2022, la Sig.ra riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 068 Pt_1
2021 90089674 62 000 (di seguito l'“Intimazione di Pagamento” – doc. 3 att.), emessa dall' CP_1
, con cui l'Agente della Riscossione le ingiungeva di procedere al Controparte_1 pagamento di un importo pari a complessivi Euro 19.275,06, derivato dalla Cartella di Pagamento, asseritamente notificata il 6 ottobre 2010 e avente ad oggetto imposte sul reddito (e relative addizionali) per l'anno 2004.
- In data 28 febbraio 2022, l'attrice presentava apposita istanza di accesso agli atti all'
[...]
, la quale rispondeva producendo la relata di notifica della Cartella di Pagamento Controparte_1 da cui la Sig.ra apprendeva che oggetto della pretesa esattiva erano le maggiori imposte Pt_1 accertate nei suoi confronti con l'avviso di accertamento n. R1P011F01504/2009, notificato il 29 dicembre 2009 e relativo al periodo di imposta 2004, cui avrebbe fatto successivamente seguito l'emissione della predetta Cartella di Pagamento, asseritamente notificata in data 6 ottobre 2010 e, dunque, entro il termine di prescrizione decennale del credito erariale.
Dall'esame dell'Avviso di Ricevimento sarebbe emersa, tuttavia, l'evidente apocrifia della sottoscrizione ivi apposta e, quindi, il vizio di notifica della Cartella di Pagamento posta a fondamento della pretesa esattiva. Difatti, essa, pur formalmente indirizzata alla Sig.ra e a quest'ultima Pt_1 trasmessa, a mezzo raccomandata A/R, presso il proprio indirizzo di residenza dell'epoca, veniva consegnata ad un soggetto che, ancorché indicato come “destinatario” dell'atto, risultava essere evidentemente persona diversa dall'odierna attrice. La Sig.ra si avvedeva, dunque, di non Pt_1 essere l'autrice della firma apposta sull'Avviso di Ricevimento in quanto a lei non ascrivibile.
A dimostrazione dell'apocrifia della firma, l'attrice produceva una serie di scritture di comparazione per consentire al Giudice Istruttore un raffronto della sottoscrizione di cui si discute con le firme ivi apposte dalla Sig.ra (documenti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 att.). Pt_1
- Secondo quanto sostenuto dall'attrice, il vizio del procedimento notificatorio denunciato rendeva priva di fondamento la pretesa creditoria, inficiando non solo la validità della Cartella di Pagamento, cui si riferiva la notifica in questione, ma anche ogni altro atto successivo da questa derivante, determinando, altresì, l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito oggetto di riscossione.
Essa, infatti, sarebbe stata astrattamente idonea a rinnovare la richiesta di pagamento nei confronti della debitrice e ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione del credito;
tuttavia,
l'odierna attrice sosteneva di non aver mai ricevuto tale richiesta di pagamento con la conseguenza che
3 il decorso del termine prescrizionale non si sarebbe mai effettivamente e validamente interrotto nei suoi confronti tanto che tali somme non risulterebbero da lei più dovute.
Parte attrice faceva inoltre presente che, in data 18 marzo 2022, aveva instaurato apposito giudizio dinnanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado) avverso la predetta Intimazione di Pagamento per chiedere l'annullamento di essa e degli atti presupposti e susseguenti, con particolare riguardo alla Cartella di Pagamento. Successivamente, in ragione della pendenza dell'odierno giudizio per querela di falso, il procedimento tributario veniva sospeso.
* In data 20 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l' mediante Controparte_1 deposito della propria comparsa di costituzione e risposta con cui faceva valere quanto di seguito sinteticamente riportato.
In via preliminare, chiedeva dichiararsi:
- la nullità dell'atto di citazione per patente violazione dell'art. 163 n.3 e n.4 c.p.c.;
- l'inammissibilità dell'azione di querela di falso proposta dall'attrice per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c, e, comunque, per difetto di legittimazione passiva della convenuta.
L'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c., secondo quanto sostenuto dalla convenuta, derivava, in primo luogo, dalla circostanza che l'azione era diretta ad accertare una presunta falsità ideologica commessa dal messo notificatore, e non già una falsità materiale contenuta nel documento avverso cui la querela di falso era stata proposta e, in secondo luogo, dalla mancata chiamata in causa del Pubblico Ministero quale interveniente necessario.
La convenuta lamentava, inoltre, sempre in via preliminare e al fine di vedere dichiarata l'inammissibilità dell'azione di querela di falso, il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
individuando il contraddittore naturale del presente giudizio nell'Agenzia delle Controparte_1
Entrate Direzione Provinciale I di Milano, quale titolare del credito azionato.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Dato che la notifica della
Cartella di Pagamento era avvenuta a mezzo Posta Raccomandata ex art. 26 DPR 602/73 direttamente dal messo di , la convenuta sosteneva che, in caso di recapito al domicilio del destinatario, CP_3 nei confronti del destinatario o di persona abilitata alla ricezione, l'agente postale non fosse tenuto ad
4 eseguire indagini sull'identità del consegnatario non essendo prescritta dalla legge la richiesta del documento di riconoscimento all'atto di consegna.
* All'udienza del 21 febbraio 2023, il Giudice Istruttore, constatato che il mancato intervento in causa del Pubblico Ministero era imputabile esclusivamente ad un difetto di comunicazione da parte della
Cancelleria, e non già ad una omissione dell'attrice che aveva richiesto, nell'atto di citazione, che la
Procura fosse messa a conoscenza della pendenza del giudizio, disponeva tale comunicazione per consentire l'eventuale intervento del Pubblico Ministero e rinviava il processo all'udienza del 16 maggio 2023.
In quella data, esaminava le eccezioni di inammissibilità dell'azione avanzate dalla convenuta per difetto di legittimazione passiva e carenza dei presupposti di cui all'art. 221 c.p.c. e, dopo averle rigettate, ordinava alla convenuta l'esibizione dell'originale dell'Avviso di Ricevimento su cui era stata apposta la firma ritenuta apocrifa.
All'udienza del 12 settembre 2023, l' esibiva l'originale Controparte_1 dell'Avviso di Ricevimento e il Giudice Istruttore ne disponeva la custodia a cura della Cancelleria, assegnando alle parti i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. vecchia formulazione.
Le parti si scambiavano, allora, le memorie istruttorie con le quali ribadivano le proprie difese ed eccezioni.
Alla successiva udienza del 9 gennaio 2024, il Giudice Istruttore disponeva la CTU grafologica richiesta dall'attrice con il seguente quesito peritale: “Dica il CTU, letti gli atti, sentite le parti e i CTP eventualmente nominati, acquisite le scritture di comparazione ed effettuato ogni opportuno accertamento se la firma del “destinatario” presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
67044909355-4 del 6.10.2010 sia stata apposta di pugno dalla signora ovvero sia Parte_1 apocrifa” e affidava l'incarico alla dott.ssa la quale prestava giuramento Persona_1 alla successiva udienza fissata per il 12 marzo 2024.
In data 18 marzo 2025, all'esito della CTU che accertava la non autenticità della sottoscrizione impugnata, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con fissazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Solo l'attrice depositava questi ultimi scritti difensivi nei quali insisteva per l'accoglimento delle domande come in atti già formulate e precisate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
La domanda di declaratoria di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., inserita tra le conclusioni della convenuta, ma giammai effettivamente motivata, è ritenuta dal
Tribunale del tutto infondata presentando l'atto introduttivo del giudizio tanto la determinazione della cosa oggetto della domanda, quanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
In ordine all'ammissibilità dell'azione di querela di falso proposta dall'attrice avverso la sottoscrizione attribuita al “destinatario” e apposta all'Avviso di Ricevimento relativo alla Cartella di Pagamento, il
Tribunale evidenzia quanto segue.
1) Inammissibilità della querela di falso per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 221
c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'azione di querela di falso per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c. è infondata.
Preliminarmente occorre dare atto del fatto che, con riferimento al procedimento notificatorio della cartella di pagamento, l'art. 8 della legge n. 890/1982 prevede che, qualora l' Controparte_4 ricorra alla modalità di notifica a mezzo del servizio postale, il procedimento notificatorio si perfeziona, per il mittente, con la consegna del plico esclusivamente nelle mani del destinatario o, in alternativa, di una delle persone legittimate a riceverlo, ovvero, in mancanza di questi ultimi, con il deposito dell'atto in giacenza presso l'ufficio postale.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere all'avviso di ricevimento della cartella di pagamento la natura di atto pubblico con la conseguenza che la parte che intenda dimostrarne la non veridicità deve necessariamente proporre l'azione di querela di falso senza dubbio ammissibile: “In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda
6 contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto.”
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 14574/2018, Cass. Civ. n. 22058/2019).
In particolare, nel caso di specie, l'agente postale ha indicato nell'Avviso di Ricevimento di aver consegnato il plico al “destinatario”, che lo ha firmato “per ricevuta”, attestando che chi ha ricevuto il plico e firmato l'Avviso di Ricevimento fosse il destinatario personalmente. Quest'ultimo, per contestare la validità del procedimento notificatorio, è tenuto a proporre l'azione di querela di falso che deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il legame fra il consegnatario dell'atto e il destinatario della notifica.
Infatti, “la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al “destinatario”. (C. App. Milano n. 1662/2020).
Non si tratta dunque, come erroneamente sostenuto dalla convenuta, di accertare una falsità ideologica eventualmente commessa dal messo notificatore nello svolgimento delle proprie funzioni, bensì di una vera e propria falsità materiale – cioè la difformità tra atto compiuto dall'ufficiale postale nell'esercizio del potere di documentazione e la sua rappresentazione nell' Avviso di Ricevimento - dell'atto il quale reca una sottoscrizione non ascrivibile al soggetto destinatario dello stesso.
L'azione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. rispetto all'Avviso di Ricevimento è, dunque, senz'altro ammissibile.
2) Inammissibilità per la mancata chiamata in causa del Pubblico Ministero
Con riferimento, invece, all'inammissibilità dell'azione per mancata comunicazione del procedimento all'ufficio del Pubblico Ministero, il Tribunale evidenzia come la chiamata in causa era chiaramente contenuta in calce all'atto di citazione dove l'attrice chiedeva espressamente che del giudizio fosse data notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in adempimento di quando prescritto dall'art. 221 c.p.c.
Difatti, l'iniziale mancata chiamata in causa era ascrivibile, come accertato, non alla negligenza di parte attrice, ma ad un difetto di comunicazione della Cancelleria del Tribunale che, su ordine del
Giudice, ha successivamente provveduto in tal senso. A seguito di tale comunicazione il P.M. ha apposto il proprio visto in data 28.02.2023.
L'eccezione, pertanto, non può essere accolta.
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3) Inammissibilità per difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
[...]
Deve ritenersi infondata anche l'ultima eccezione sollevata dalla convenuta relativa al presunto difetto di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_1
Nella querela di falso la legittimazione passiva spetta al soggetto che intente utilizzare il documento e che si avvale, o potrebbe avvalersi in futuro, di esso quale fonte di prova della propria pretesa:
“Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. Civ. n.
19281/2019).
Con specifico riferimento alla querela di falso contro l'avviso di ricevimento di una cartella di pagamento, la legittimazione passiva deve essere riconosciuta in capo all'ente Controparte_1
e non, invece, in capo all'ente creditore come erroneamente
[...] Controparte_1 sostenuto dalla convenuta.
L'avviso di ricevimento nel caso di specie è, infatti, posto a fondamento della prova della notifica della cartella di pagamento e di esso si avvale in giudizio l' appunto per Controparte_1 provare la notificazione della cartella, la cui emissione, come noto, rientra tra le primarie competenza dell (art. 25, comma 1, DPR 603/73). L' , quale Controparte_5 Controparte_1 ente creditore, è solo eventualmente coinvolta nel procedimento laddove si discuta anche del merito del tributo e non solo della mera fase esecutiva ovvero notificatoria di esso.
4) La domanda attorea di declaratoria di falsità dell'Avviso di Ricevimento: accoglimento.
Passando all'esame del merito, il Tribunale ritiene fondata la querela di falso proposta dall'attrice all'esito della CTU grafologica che ha accertato la non autenticità della sottoscrizione impugnata.
La relazione della CTU, dott.ssa con motivazione logica e ampiamente Persona_1 condivisibile, ha escluso senza alcun dubbio che la sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento possa riferirsi al grafismo autografo dell'attrice, ritenendola apocrifa.
8 In particolare, dopo aver escluso le ipotesi di autografia in spontaneità, autografia con veste insolita occasionale, dissimulazione, imitazione per ricalco e imitazione di modello eseguita a mano libera, la consulente ha concluso chiarendo che la sottoscrizione in indagine sia “il risultato di un'imitazione di fantasia, ossia di stesura effettuata senza avere un modello, poiché non richiama la sagoma grafica comparativa della sig.ra ”. Oltre a tali differenze formali, in sede di confronto, la Parte_1 consulente ha riscontrato “particolari discordanze strutturali di fluidità, ritmo, dinamica grafica, di forma delle aste, di grado di pendenza di assi letterali, di pressione, dei rapporti dimensionali, della distanza tra lettere, di calibro, dell'estensione verticale delle lettere, dei legami interletterali, della assenza e presenza dei puntini “i”, della forma e dimensione degli ovali, della assenza/presenza delle asole improprie, degli aspetti morfostrutturali delle lettere/tratti” (v. relazione del CTU alle pagine
72,73). Il CTU, nel procedere alla comparazione della firma in verifica con quelle sicuramente attribuibili all'attrice estese nell'arco temporale 1999-2024, acquisite sia tramite il rilascio del saggio grafico da parte della sia attraverso l'esame delle firme apposte ai documenti comparativi Pt_1
(Carta d'identità, procura alle liti, passaporto ed altri), ha evidenziato la presenza di discordanze statiche e dinamiche che rivelano una gestualità spontanea e consentono di concludere per l'apocrifia della firma oggetto di accertamento.
La consulente ha, quindi, concluso che “la firma del “destinatario” presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67044909355-4 del 6.10.2010 NON è stata apposta di pugno dalla signora
ed è apocrifa”. Parte_1
Risulta, pertanto, pienamente provato che la sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento, apparentemente attribuibile al “destinatario”, cioè a , non è stata in realtà da lei apposta, Parte_1 talché l'Avviso stesso è falso nella parte in cui attesta la consegna alla medesima della Cartella di
Pagamento.
Alla stregua di tali risultanze, la domanda attorea deve essere accolta.
5) Il regime delle spese di lite.
Ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., la soccombenza implica la condanna dell'ente convenuto al pagamento a favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano, alla stregua delle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato, considerato il valore indeterminato della
9 causa e l'espletamento di attività istruttoria, in € 8.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali (15 %), IVA e CPA come per legge.
Si pongono definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso all'udienza del 17.09.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano Sezione XV civile – specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) in accoglimento della querela di falso proposta da parte attrice , accerta e dichiara Parte_1 la falsità dell'Avviso di Ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 068
2010 05179478 76 000 000 nella parte in cui reca l'apocrifa sottoscrizione, quale
“destinatario”, della signora . Parte_1
II) Ordina che, ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p., la firma di cui al punto che precede sia cancellata dall'originale del documento, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
III) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre Parte_1 contributo unificato, spese generali (15 %), IVA e CPA come per legge.
IV) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese Controparte_1 di CTU liquidate come da decreto emesso all'udienza del 17 settembre 2024.
Milano, 19 giugno 2025
Il Presidente estensore
NG IA
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