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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 395/2022, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Molino Rosario e Muscaglione Giovanna;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Licciardello Antonino;
-resistente-
Oggetto: indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.01.2022 , premettendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1.6.2004 e di essersi dimesso per giusta causa in data 1.3.2018, stante in mancato pagamento delle retribuzioni degli ultimi tre mesi di lavoro, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., condannare C.F. Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 10.707,66
1 maggiorata di interessi legali, dalla data di maturazione sino al saldo effettivo oltre le spese, funzioni ed onorari della presente procedura”.
Con memoria depositata l'11.3.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1
deducendo che nel 2016 la società aveva affrontato una crisi aziendale tale da determinare la riduzione dell'orario di lavoro del personale, per effetto di un accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali;
che tale crisi aveva determinato un “ritardo strutturale nella corresponsione degli a tutti i dipendenti”; che di tale situazione era a conoscenza il Pt_2
ricorrente, il quale aveva tollerato i ritardi nei pagamenti degli stipendi, sicché il pagamento tardivo di quanto dovuto non volava a integrare il grave inadempimento rilevante ex art. 2119
c.c.; che, in ogni caso, il conteggio delle somme richieste doveva considerarsi errato, dovendosi tenere conto dell'orario di lavoro part time al 90% e dovendo farsi applicazione dei divisore di
30 giorni di calendario per il calcolo della retribuzione oraria. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 14.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. L'art. 2119 cc. attribuisce a ciascuno dei contraenti la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, riconoscendo altresì al prestatore di lavoro che receda per giusta causa il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.
È demandata al giudice di merito la valutazione di ricorrenza nel caso concreto della giusta causa del recesso, ossia delle circostanze che integrano un grave inadempimento, valutazione da condursi anche tenuto conto della reciproca osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6437/2020)
Con specifico riguardo all'ipotesi di dimissioni del lavoratore, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che vale ad integrare la giusta causa di recesso anche il mancato pagamento della retribuzione in quanto essa costituisce l'obbligazione principale del datore di lavoro e il corrispettivo fondamentale della prestazione resa dal lavoratore, oltre che la fonte di sostentamento del dipendente (cfr. Cass. n. 648/1988, in massima: “La mancata corresponsione della retribuzione che […] configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta
2 causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ”; cfr. in senso conforme Cass.
3354/1983; Cass. 285/1976; Cass. 5476/1984). Assume rilievo a tali fini il carattere non episodico dell'inadempimento dell'obbligo retributivo, potendo ritenersi sussistente la giusta causa di recesso in caso di reiterazione dei mancati pagamenti e non nel caso in cui l'inadempimento abbia carattere accidentale e di breve durata.
Costituisce pertanto giusta causa di dimissioni il mancato pagamento di una congrua parte della retribuzione dovuta al lavoratore adempiente nella propria obbligazione.
4. Nel caso di specie è incontestato tra le parti che alla data di dimissioni del lavoratore
(1.3.2018) la società datrice di lavoro non aveva corrisposto le retribuzioni dovute per i mesi di novembre e dicembre 2017, oltre che gennaio e febbraio 2018 (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione); è parimenti incontestato che i relativi importi sono stati corrisposti solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro (bonifici del 5.3.2018; del 8.3.2018).
Dalla stessa prospettazione difensiva di parte resistente emerge poi che l'omesso versamento delle retribuzioni dovute in favore del ricorrente fosse connotato dai caratteri di reiterazione e di non accidentalità, dal momento che anche le precedenti retribuzioni erano state corrisposte con significativo ritardo e, in particolare, quelle dei mesi di agosto e settembre nel dicembre 2017, quelle dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2017 nel mese di giugno.
Ciò consente di qualificare come grave l'inadempimento datoriale, tale da confermare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni presentate dal ricorrente, non potendo dirsi di scarsa importanza o di breve durata nell'ambito del sinallagma il mancato pagamento di tre mensilità della retribuzione, da valutarsi peraltro unitamente ai significativi ritardi nel pagamento anche della retribuzione delle mensilità pregresse.
Non appare sovrapponibile al caso di specie la giurisprudenza citata dalla parte resistente e, in particolare, la pronuncia della Cassazione n. 24432/2022, ove è stata ritenuta corretta la valutazione del giudice di merito di insussistenza della giusta causa di dimissioni in un caso in cui la retribuzione non era stata del tutto omessa, bensì corrisposta in misura minore al dovuto.
Nemmeno assume rilievo ai fini dell'affermata insussistenza della giusta causa di dimissioni la circostanza che il lavoratore abbia continuato a svolgere la propria attività lavorativa per un certo periodo nel corso dell'anno 2017, anche in assenza di retribuzione.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, “il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo” durante il quale il lavoratore continui a prestare la propria attività lavorativa in attesa
3 del pagamento di quanto dovuto (cfr. Cass. n. 31999/2018; Cass. n. 12375/2008; Cass. n.
3222/1980; App. Firenze 9.5.2008).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il ricorrente abbia atteso un congruo periodo di tempo in attesa del pagamento delle retribuzioni e, solo dopo avere constatato che questo non era avvenuto, si è determinato a rassegnare formalmente le sue dimissioni per giusta causa, con decorrenza dall'1.03.2018, richiedendo in data 07.03.2018, l'intervento della DTL di Catania. Il differimento delle dimissioni per un lasso temporale di alcuni mesi non può essere inteso come tolleranza e implicita accettazione dell'inadempimento datoriale, potendo tale attesa ritenersi giustificata dalla vigenza dell'accordo sindacale per l'attivazione dell'assegno di solidarietà, stipulato dall'azienda il 27.10.2016 con durata fino al novembre 2017 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) e dalla conseguente speranza del superamento della situazione di difficoltà aziendale e pregiudizievole per il lavoratore. Al termine di questo periodo, decorsi ulteriori tre mesi senza il pagamento della retribuzione dovuta, l'inadempimento ha assunto il carattere di gravità idoneo a integrare la giusta causa di dimissioni.
A ciò si aggiunga che la crisi aziendale, che ha dato origine all'accordo sindacale sopra citato, non vale a integrare la causa non imputabile ex art. 1218 c.c. e, dunque, non vale a giustificare l'inadempimento datoriale, essendosi quest'ultimo protratto pur dopo la conclusione del periodo di vigenza del trattamento di integrazione salariale (con termine finale al 13.11.2017, cfr. doc. 4 allegato alla memoria).
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 2119 c.c., spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 co. 2 c.c., da calcolare sulla base delle previsioni del CCNL di categoria (cfr. Cass. n. 5146/1998; Cass. n. 648/1988; Cass. n. 3368/1983), tenuto conto della trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente da full time a part time al 90% come risultante dagli atti di causa (cfr. all. 1 al ricorso, busta paga febbraio 2018; cfr. all. 9 alla memoria, contratto di conversione).
5. L'art. 199 del CCNL per le piccole e medie imprese del settore commercio, terziario e servizi (cfr. all. 7 al ricorso), la cui applicazione risulta dalle buste paga ed è stata solo genericamente contestata da parte resistente, senza alcuna specificazione dell'eventuale diverso contratto collettivo applicabile, prevede che “ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatti di cui all'art. 168 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva di 13° e 14° mensilità”.
4 Il precedente articolo 198 prevede che per i dipendenti di primo livello con oltre dieci anni di servizio compiuti, quale il ricorrente, il termine di preavviso sia pari a 120 giorni di calendario.
Ai fini della determinazione del quantum è stata disposta CTU contabile con il seguente mandato: “Accerti il CTU le somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente a titolo indennità sostitutiva del preavviso tenuto conto della durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, del livello di inquadramento contrattuale del ricorrente, del rapporto di lavoro part time al
90% e del CCNL applicato al rapporto come risultante dai documenti di causa (buste paga,
Unilav e contratto di trasformazione del rapporto da full time a part time), autorizzando fin
d'ora, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente ad acquisire il testo integrale del CCNL”.
Facendo applicazione dei superiori criteri, la consulente nominata ha calcolato l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta al ricorrente nell'importo di € 11.243,05. Tali conclusioni appaiono immuni da vizi logici e derivano dall'applicazione di criteri di calcolo corretti, anche in quanto non specificamente contestate dalle parti, le quali non hanno presentato alcuna osservazione alla bozza di relazione inviata dalla consulente né hanno compiuto ulteriori rilievi con le successive note di trattazione scritta.
Osserva tuttavia il Tribunale che l'importo da riconoscersi al ricorrente, oggetto di pronuncia di condanna, deve essere limitato alla somma complessiva di € 10.707,66, come indicato nel petitum del ricorso, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
La va dunque condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 10.707,66 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte resistente nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, dello scaglione tabellare di riferimento
(fino ad € 26.000,00) e delle fasi del giudizio svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 395/2022 R.G. così statuisce:
5 dichiara sussistente la giusta causa delle dimissioni presentate da Parte_1
, per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
condanna la a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
10.707,66 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; condanna la al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che si liquidano in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, oltre CU se dovuto e versato;
pone le spese di CTU a carico di parte resistente.
Catania, 3.1.2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 395/2022, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Molino Rosario e Muscaglione Giovanna;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Licciardello Antonino;
-resistente-
Oggetto: indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.01.2022 , premettendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1.6.2004 e di essersi dimesso per giusta causa in data 1.3.2018, stante in mancato pagamento delle retribuzioni degli ultimi tre mesi di lavoro, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., condannare C.F. Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 10.707,66
1 maggiorata di interessi legali, dalla data di maturazione sino al saldo effettivo oltre le spese, funzioni ed onorari della presente procedura”.
Con memoria depositata l'11.3.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1
deducendo che nel 2016 la società aveva affrontato una crisi aziendale tale da determinare la riduzione dell'orario di lavoro del personale, per effetto di un accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali;
che tale crisi aveva determinato un “ritardo strutturale nella corresponsione degli a tutti i dipendenti”; che di tale situazione era a conoscenza il Pt_2
ricorrente, il quale aveva tollerato i ritardi nei pagamenti degli stipendi, sicché il pagamento tardivo di quanto dovuto non volava a integrare il grave inadempimento rilevante ex art. 2119
c.c.; che, in ogni caso, il conteggio delle somme richieste doveva considerarsi errato, dovendosi tenere conto dell'orario di lavoro part time al 90% e dovendo farsi applicazione dei divisore di
30 giorni di calendario per il calcolo della retribuzione oraria. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 14.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. L'art. 2119 cc. attribuisce a ciascuno dei contraenti la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, riconoscendo altresì al prestatore di lavoro che receda per giusta causa il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.
È demandata al giudice di merito la valutazione di ricorrenza nel caso concreto della giusta causa del recesso, ossia delle circostanze che integrano un grave inadempimento, valutazione da condursi anche tenuto conto della reciproca osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6437/2020)
Con specifico riguardo all'ipotesi di dimissioni del lavoratore, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che vale ad integrare la giusta causa di recesso anche il mancato pagamento della retribuzione in quanto essa costituisce l'obbligazione principale del datore di lavoro e il corrispettivo fondamentale della prestazione resa dal lavoratore, oltre che la fonte di sostentamento del dipendente (cfr. Cass. n. 648/1988, in massima: “La mancata corresponsione della retribuzione che […] configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta
2 causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ”; cfr. in senso conforme Cass.
3354/1983; Cass. 285/1976; Cass. 5476/1984). Assume rilievo a tali fini il carattere non episodico dell'inadempimento dell'obbligo retributivo, potendo ritenersi sussistente la giusta causa di recesso in caso di reiterazione dei mancati pagamenti e non nel caso in cui l'inadempimento abbia carattere accidentale e di breve durata.
Costituisce pertanto giusta causa di dimissioni il mancato pagamento di una congrua parte della retribuzione dovuta al lavoratore adempiente nella propria obbligazione.
4. Nel caso di specie è incontestato tra le parti che alla data di dimissioni del lavoratore
(1.3.2018) la società datrice di lavoro non aveva corrisposto le retribuzioni dovute per i mesi di novembre e dicembre 2017, oltre che gennaio e febbraio 2018 (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione); è parimenti incontestato che i relativi importi sono stati corrisposti solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro (bonifici del 5.3.2018; del 8.3.2018).
Dalla stessa prospettazione difensiva di parte resistente emerge poi che l'omesso versamento delle retribuzioni dovute in favore del ricorrente fosse connotato dai caratteri di reiterazione e di non accidentalità, dal momento che anche le precedenti retribuzioni erano state corrisposte con significativo ritardo e, in particolare, quelle dei mesi di agosto e settembre nel dicembre 2017, quelle dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2017 nel mese di giugno.
Ciò consente di qualificare come grave l'inadempimento datoriale, tale da confermare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni presentate dal ricorrente, non potendo dirsi di scarsa importanza o di breve durata nell'ambito del sinallagma il mancato pagamento di tre mensilità della retribuzione, da valutarsi peraltro unitamente ai significativi ritardi nel pagamento anche della retribuzione delle mensilità pregresse.
Non appare sovrapponibile al caso di specie la giurisprudenza citata dalla parte resistente e, in particolare, la pronuncia della Cassazione n. 24432/2022, ove è stata ritenuta corretta la valutazione del giudice di merito di insussistenza della giusta causa di dimissioni in un caso in cui la retribuzione non era stata del tutto omessa, bensì corrisposta in misura minore al dovuto.
Nemmeno assume rilievo ai fini dell'affermata insussistenza della giusta causa di dimissioni la circostanza che il lavoratore abbia continuato a svolgere la propria attività lavorativa per un certo periodo nel corso dell'anno 2017, anche in assenza di retribuzione.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, “il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo” durante il quale il lavoratore continui a prestare la propria attività lavorativa in attesa
3 del pagamento di quanto dovuto (cfr. Cass. n. 31999/2018; Cass. n. 12375/2008; Cass. n.
3222/1980; App. Firenze 9.5.2008).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il ricorrente abbia atteso un congruo periodo di tempo in attesa del pagamento delle retribuzioni e, solo dopo avere constatato che questo non era avvenuto, si è determinato a rassegnare formalmente le sue dimissioni per giusta causa, con decorrenza dall'1.03.2018, richiedendo in data 07.03.2018, l'intervento della DTL di Catania. Il differimento delle dimissioni per un lasso temporale di alcuni mesi non può essere inteso come tolleranza e implicita accettazione dell'inadempimento datoriale, potendo tale attesa ritenersi giustificata dalla vigenza dell'accordo sindacale per l'attivazione dell'assegno di solidarietà, stipulato dall'azienda il 27.10.2016 con durata fino al novembre 2017 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) e dalla conseguente speranza del superamento della situazione di difficoltà aziendale e pregiudizievole per il lavoratore. Al termine di questo periodo, decorsi ulteriori tre mesi senza il pagamento della retribuzione dovuta, l'inadempimento ha assunto il carattere di gravità idoneo a integrare la giusta causa di dimissioni.
A ciò si aggiunga che la crisi aziendale, che ha dato origine all'accordo sindacale sopra citato, non vale a integrare la causa non imputabile ex art. 1218 c.c. e, dunque, non vale a giustificare l'inadempimento datoriale, essendosi quest'ultimo protratto pur dopo la conclusione del periodo di vigenza del trattamento di integrazione salariale (con termine finale al 13.11.2017, cfr. doc. 4 allegato alla memoria).
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 2119 c.c., spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 co. 2 c.c., da calcolare sulla base delle previsioni del CCNL di categoria (cfr. Cass. n. 5146/1998; Cass. n. 648/1988; Cass. n. 3368/1983), tenuto conto della trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente da full time a part time al 90% come risultante dagli atti di causa (cfr. all. 1 al ricorso, busta paga febbraio 2018; cfr. all. 9 alla memoria, contratto di conversione).
5. L'art. 199 del CCNL per le piccole e medie imprese del settore commercio, terziario e servizi (cfr. all. 7 al ricorso), la cui applicazione risulta dalle buste paga ed è stata solo genericamente contestata da parte resistente, senza alcuna specificazione dell'eventuale diverso contratto collettivo applicabile, prevede che “ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatti di cui all'art. 168 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva di 13° e 14° mensilità”.
4 Il precedente articolo 198 prevede che per i dipendenti di primo livello con oltre dieci anni di servizio compiuti, quale il ricorrente, il termine di preavviso sia pari a 120 giorni di calendario.
Ai fini della determinazione del quantum è stata disposta CTU contabile con il seguente mandato: “Accerti il CTU le somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente a titolo indennità sostitutiva del preavviso tenuto conto della durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, del livello di inquadramento contrattuale del ricorrente, del rapporto di lavoro part time al
90% e del CCNL applicato al rapporto come risultante dai documenti di causa (buste paga,
Unilav e contratto di trasformazione del rapporto da full time a part time), autorizzando fin
d'ora, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente ad acquisire il testo integrale del CCNL”.
Facendo applicazione dei superiori criteri, la consulente nominata ha calcolato l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta al ricorrente nell'importo di € 11.243,05. Tali conclusioni appaiono immuni da vizi logici e derivano dall'applicazione di criteri di calcolo corretti, anche in quanto non specificamente contestate dalle parti, le quali non hanno presentato alcuna osservazione alla bozza di relazione inviata dalla consulente né hanno compiuto ulteriori rilievi con le successive note di trattazione scritta.
Osserva tuttavia il Tribunale che l'importo da riconoscersi al ricorrente, oggetto di pronuncia di condanna, deve essere limitato alla somma complessiva di € 10.707,66, come indicato nel petitum del ricorso, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
La va dunque condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 10.707,66 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte resistente nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, dello scaglione tabellare di riferimento
(fino ad € 26.000,00) e delle fasi del giudizio svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 395/2022 R.G. così statuisce:
5 dichiara sussistente la giusta causa delle dimissioni presentate da Parte_1
, per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
condanna la a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
10.707,66 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; condanna la al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che si liquidano in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, oltre CU se dovuto e versato;
pone le spese di CTU a carico di parte resistente.
Catania, 3.1.2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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