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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa FA Di PA, pronunzia all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 6124/2023 R.G. TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 Orlando OPPONENTE E rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Florio Controparte_1 OPPOSTO NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.23 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 261/2023 con cui veniva ingiunto il pagamento di €. 4.193,83 a titolo di indennità di malattia non anticipata dal datore per il periodo dal febbraio 2023 a maggio 2023. Deduceva, a fondamento della opposizione, che non avendo, in quel periodo, crediti da compensare aveva CP_ espressamente chiesto all' di provvedere direttamente al pagamento della indennità di malattia per tali mensilità, sicchè la società non si era mai appropriata indebitamente di tali somme portandole a conguaglio (semplicemente non le aveva mai anticipate). Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto opposto. CP_ Costituendosi in giudizio, l'opposto ha chiesto chiamarsi in causa l' al fine di verificare l'effettiva debenza delle somme richieste in capo alla parte datoriale ovvero chi fosse in concreto tenuto al relativo pagamento (l'Ente o il datore). Chiedeva, da ultimo, nelle note depositate per l'odierna udienza, ovemai ritenuto non tenuto l'opponente, condannarsi l'Istituto al pagamento della detta indennità. CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quest'ultimo non si costituiva, dovendosene perciò dichiarare la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta nonché, da ultimo, il decreto di archiviazione del procedimento penale avviato a carico di parte opponente per appropriazione indebita delle somme dovute a titolo di indennità di malattia all'opposto, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Dalla documentazione in atti risulta che la società, con comunicazione dell'8.3.23 indirizzata CP_ all' abbia espressamente dato atto della difficoltà di anticipare da febbraio 2023 l'indennità di CP_ malattia, dovendosi perciò attivare il pagamento diretto da parte dell' (sul punto vedasi CP_ Messaggio n. 28997 del 18.11.2010). In particolare, si legge nel suddetto messaggio “Con messaggio n. 18529 del 13.07.2010, di recepimento dell'interpello ministeriale n. 9/2010, è stato evidenziato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 633/1979, convertito con modificazioni nella legge 33/1980, il datore di CP_ lavoro anticipa per conto dell' le indennità in oggetto, e che i lavoratori in favore dei quali CP_ l' deve provvedere al pagamento diretto delle indennità medesime sono soltanto quelli previsti al comma 6 del menzionato art. 1, oltre i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine (circolare n. 119 del 21 maggio 1980). Al riguardo, le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota del 05.11.2010 n. prot. 25/I/0018630, consentono di individuare i seguenti casi nei quali - essendo stata comprovata la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva - è possibile effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta:
1. ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta CP_ amministrativa e amministrazione straordinaria);
2. ipotesi in cui l stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;
3. ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il CP_ pagamento diretto della prestazione da parte dell' 4. ipotesi in cui l'omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda successivamente cessata;
5. ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi CP_ diritto. Il pagamento diretto è effettuato, secondo le regole ordinarie, dalla Struttura territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore interessato.” CP_ In termini analoghi, vedasi Messaggio n. 1985 del 14.5.2020. Orbene, nel caso di specie è pacifico che la parte datoriale abbia regolarmente anticipato la suddetta indennità sino al 31.1.23. E', poi, documentato che la società abbia rifiutato di anticiparla per il periodo da febbraio 2023 a maggio 2023 per crisi economica, invocando il pagamento diretto CP_ da parte dell' La circostanza dell'avvenuto conguaglio da parte della società della suddetta indennità, CP_ adombrata dall'opposto in virtù di una comunicazione pec del 7.7.23 ricevuta dall' è rimasta priva di riscontro probatorio, avendo l'Istituto preferito rimanere contumace. Ad abundantiam, l'opponente ha prodotto per la odierna udienza il decreto di archiviazione del procedimento penale avviato a suo carico per appropriazione indebita delle somme dovute all'opposto a titolo di indennità di malattia nel periodo febbraio-maggio 2023, non anticipate ma CP_ conguagliate con l' Ebbene, nel suddetto decreto e nella richiesta di archiviazione sottesa, si dà atto che -alla luce delle indagini svolte- non v'è evidenza dell'avvenuto conguaglio (invero effettuato solo per le indennità corrisposte, peraltro pacificamente, sino a gennaio ed effettivamente anticipate al lavoratore), sicchè, pur rilevando l'omessa anticipazione sotto il profilo amministrativo, non possono ritenersi ricorrenti gli estremi per la configurazione di alcuna indebita appropriazione, non avendo “l'indagato indebitamente fruito dell'importo non versato a compensazione dei propri debiti contributivi.” Può ritenersi, dunque, provato, in difetto di prova contraria non fornita dall' (in ordine CP_2 all'avvenuto conguaglio), che l'opponente, sebbene non abbia anticipato la prestazione, non abbia CP_ poi effettuato alcun conguaglio successivo, sicchè resta tenuto alla erogazione l' In ordine alla legittimazione passiva, si osserva quanto segue. Giova rammentare al riguardo che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di CP_ legittimità (v. ex multis Cass. 99/2003); 11296/2000), l'indennità dovuta dall' al lavoratore è corrisposta a cura del datore di lavoro in funzione di mero “adiectus solutionis causa”. Ne consegue che, una volta accertato il rifiuto del datore di anticipare la indennità, è senz'altro ammissibile l'azione diretta nei confronti dell' , tenuto per legge a corrispondere la prestazione dovuta. CP_2 L'evocazione in giudizio della parte datoriale, tuttavia, appare conforme ai principi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte secondo cui “La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di maternità [...] va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell' ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di litisconsorzio
CP_2 necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è l'unico soggetto obbligato ad erogare
CP_2 le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all , sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta
CP_2 dall previdenziale» (v. Cass. nr. 1172 del 2015).
CP_2
L'accoglimento della opposizione importa la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la CP_ condanna dell' all'erogazione della prestazione invocata, quantificata in €. 4.193,83. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo. Spese compensate nei confronti della parte datoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
FA Di PA, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e CP_ condanna l' al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di €. 4.193,83 a titolo di indennità di malattia afferente al periodo da febbraio a maggio 2023, oltre interessi dal dì della maturazione al soddisfo;
CP_
2) Condanna l' a rimborsare all'opposto le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1312,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
3) Spese compensate nei confronti della società opponente.
Si comunichi.
Nola, 30.10.25
Il Giudice Dott.ssa FA Di PA