CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1356/2023 promosso da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, Via Senatore Antonio
Toselli n. 1, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P. IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teodora Teofilatto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte adita, in accoglimento dell'interposto gravame, Contrariis reiectis, Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte, in integrale riforma della sentenza appellata, Previa revoca delle ordinanze 24.11.2020 e 02.11.2021,
IN VIA PRELIMINARE Revocare il D.I. opposto per l'esiziale carenza di prova scritta, oltreché perché il cre-dito non è né certo, né liquido, né esigibile;
eccepita formalmente la prescrizione della pretesa fatta valere in via monitoria,
1 IN VIA INTERINALE – IN LIMINE LITIS
A) In via istruttoria
Previo, ove del caso, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c alla convenuta del contratto originario di mutuo, degli allegati, nonché delle successive modifiche, completo di piano
d'ammortamento, degli estratti conto scalare e delle quietanze di pagamento;
Previa – occorrenda - ammissione di CTU contabile intesa ad analizzare il mutuo oggetto di causa e le sue successive modifiche, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione del relativo corretto saldo;
B) Ove si ritenga la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile intesa a determinare le somme tutte pagate in sua dipendenza, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore dell'istante da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare – avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
C) ove non si ritenga la nullità del mutuo, si chiede disporsi CTU contabile intesa a:
1- determinare il tasso effettivamente applicato, verificando se il TAEG convenuto ed applicato dall'opposta superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali;
2
- accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nel contratto di mutuo;
3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto della data di erogazione e dei rimborsi;
se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento;
4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
III. (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 – escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L. 108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dal mutuatario e dovute dall'opposta in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro – tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierno attore. Si chiede, inoltre, che il medesimo
C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito del mutuatario, depurato il rapporto di
2 interessi ed ulteriori costi indebiti, al momento della risoluzione del rapporto, ovvero se in quel momento, tenuto conto di quanto da questi sino ad allora corrisposto, dovesse considerarsi in mora;
D) Nel merito
Previa - occorrenda - risoluzione del rapporto inter partes per il colpevole inadempimento della convenuta;
1) Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dall'opposta di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonchè delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale del contratto con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte della finanziaria dei doveri di correttezza
e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e
1375 c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993, della legge 154/1992, della legge 108/1996;
3) accertare e dichiarare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla finanziaria, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G; dichiarare, infine, non dovuto dal mutuatario alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione di interessi usurari, ovvero perché frutto di una clausola nulla per indeterminatezza;
4) per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di mutuo inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
5) dichiarare tenuta l'opposta alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme, segnatamente a titolo d'interessi sul capitale, a qualsiasi titolo, e ciò a titolo di ricostruzione del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale
e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale importi da liquidarsi in autonomo evocando giudizio. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera
3 a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
6) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo inter partes per difetto di causa ex artt. 1322, nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma 2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n. 287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT degli importi via via corrisposti a titolo
d'interessi e maggiorazione ex Dlgs 231/2002 sugli importi così rivalutati, con accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
7) accertare e dichiarare - nel caso - che l'opposta non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine;
8) Condannare l'opposta a rettificare le segnalazioni operate in CR, nonché in tutte le altre banche dati che raccolgono siffatte informazioni, in conformità agli esiti del presente giudizio;
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio, con maggiorazione 15% per “spese generali”, CPA 4% ed IVA 22% sulle somme per legge
“imponibili”, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
- in via preliminare: pronunciarsi sull'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis
c.p.c.;
- in via principale, nel merito: accertare l'infondatezza dei motivi di appello e, per
l'effetto, respingere il gravame proposto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA, con
4 condanna, altresì, dell'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il signor conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo, per Pt_1 CP_1
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 516/2020 emesso dal medesimo Tribunale in data 23.03.2020, in favore di parte opposta quale mandataria di River Holding S.p.A., a sua volta procuratrice speciale di cessionaria del credito Controparte_2
originariamente vantato da Parte_2
Il decreto ingiuntivo intimava il signor alla corresponsione di € 17.629,36 a titolo Pt_1
di inadempimento contrattuale, in relazione al contratto di finanziamento n. 14568 stipulato in data 27.04.2004 con Parte_2
Nel giudizio di opposizione parte opponente eccepiva: (i) la prescrizione del credito, in quanto il contratto di mutuo stipulato il 27.04.2004 prevedeva il pagamento di n.12 rate mensili, a decorrere dal 04.05.2004 e sino al 04.04.2005, mentre la decadenza dal beneficio del termine era stata intimata dalla creditrice solamente in data il 15.02.2016; (ii)
l'applicazione di interessi usurari, posto che a fronte di un capitale di € 6.500,00, si richiedevano, con il D.I. controverso, interessi per € 11.129,36, ed essendo il tasso di mora convenuto all'art. 19 del contratto superiore al tasso soglia per il finanziamento in esame;
(iii) la mancata consegna dei beni rispetto al cui acquisto era finalizzato il credito al consumo erogato da Plusvalore, con conseguente venir meno della causa del contratto di mutuo (“mutuo di scopo funzionalmente collegato al contratto di compravendita”) con obbligo in capo al venditore di restituzione delle somme alla finanziaria.
Si costituiva in giudizio la società opposta, evidenziando la genericità dell'opposizione e contestando i motivi addotti dall'opponente. Chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto e, nel merito, la conferma del D.I., con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Preliminarmente, con ordinanza del 24.11.2020 il Tribunale di Cuneo concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 516/2020 e assegnava alle parti termine per l'esperimento della procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
Trattenuta la causa a decisione, con sentenza n. 258/2023, pubblicata in data 07.04.2023, il Giudice rigettava l'opposizione e, conseguentemente, confermava il decreto ingiuntivo
5 opposto. Condannava la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in €
4.237,00.
Il Tribunale, in particolare, dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla legittimazione attiva di parte opposta poiché tardiva e formulata solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c.
Nel merito, riteneva l'opposizione infondata, evidenziando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa gravava sul creditore-opposto, essendo a carico del debitore-opponente la prova relativa al fatto modificativo dell'obbligazione. Nel caso di specie, il contratto di finanziamento - finalizzato all'acquisto di un “soggiorno” - era stato dimostrato per tabulas dai documenti allegati al fascicolo monitorio. Il contratto sottoscritto dal signor conteneva, inoltre, Pt_1
espressa indicazione delle condizioni economiche applicate, dalle quali risultava un importo finanziato pari ad € 6.500,00 ed il costo del finanziamento di € 748,00, per un totale da rimborsare pari ad € 7.248,00, che dovevano essere corrisposti mediante n. 12 rate da € 604,00 l'una a decorrere dal mese di Aprile 2005, con un TAN pari a 7.51 % ed un TAEG del 7.78%.
Il Tribunale affermava, inoltre, che le contestazioni relative al difetto di data certa risultavano prive di fondamento: la data di stipulazione del contratto del 27.04.2004 trovava chiaro riscontro nella “scheda di esame pratica” n. 14658, che recava quale data di arrivo il 27.04.2004 e quale data di liquidazione il 28.04.2004. Evidenziava, altresì, come l'importo ingiunto fosse pienamente conforme all'estratto conto allegato al ricorso monitorio, riportante i ratei scaduti, gli interessi di mora applicati ed il saldo finale.
Tutto ciò dedotto, parte opponente avrebbe dovuto provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa creditizia, onere non assolto nel caso di specie.
Il Giudice affermava che l'eccezione di prescrizione era infondata, in quanto il termine decennale iniziava a decorrere dal pagamento dell'ultima rata, trattandosi di un'obbligazione unica, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in merito al pagamento dei ratei. L'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi comportavano l'inapplicabilità degli interessi di cui all'art. 2948 c.c.: nel caso di specie, sulla base dell'estratto conto prodotto, l'ultima rata doveva ritenersi scaduta il 27.03.2006.
Il Tribunale precisava come la prescrizione fosse stata interrotta da diversi atti, tra cui una raccomandata del 15.02.2016, ricevuta dal debitore in data 24.02.2016, con cui Parte_2
comunicava la decadenza dal beneficio del termine e sollecitava il pagamento di
[...]
quanto dovuto.
6 Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di mora applicati, il Tribunale richiamava la disciplina di cui agli artt. 4, comma 1, L. 108/96, 1, comma 1, D.L. 394/2000 e 2, comma 4,
Legge 108/96, nonché i valori del TAN e del TAEG previsti nel contratto in esame, osservando come questi fossero al di sotto del tasso soglia per il trimestre di riferimento.
Richiamava, inoltre, l'art. 19 del contratto, il quale prevedeva che: “il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto […] comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5 % per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”. Tale clausola rendeva destituita di fondamento la censura di usura originaria.
Quanto all'eccepita assenza di causa del contratto di finanziamento per mancata consegna dei beni al cui acquisto lo stesso era finalizzato, evidenziava la genericità dell'allegazione di parte opponente e la mancata contestazione di aver beneficiato delle somme finanziate. Era onere di parte opponente comunicare al finanziatore l'avvenuta risoluzione e/o recesso dal contratto di vendita, mentre nel caso di specie ciò non era avvenuto.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor impugnava la sentenza n. Pt_1
258/2023 e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di doglianza, parte appellante eccepiva la nullità del contratto, sostenendo che la data in calce allo stesso era grossolanamente contraffatta, tanto da risultare intellegibile: l'atto era, quindi, privo di un elemento essenziale. La “scheda esame pratica” non sopperiva a detta mancanza, in quanto era un documento interno alla finanziaria, privo di sottoscrizione e di qualsiasi valore probatorio. Anche l'estratto conto prodotto era un mero documento contabile interno, privo di alcuna fede privilegiata. Parte appellante ribadiva quanto già statuito nel giudizio di primo grado circa l'assenza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito e la mancata prova dell'erogazione del credito da parte della finanziaria.
Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante indicava quanto segue: “C)
Legittimazione passiva. La medesima sentenza 24.10.2023 del Tribunale di Milano afferma non potersi ritenere sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle operazioni di cartolarizzazione (cfr. anche Cass. I Sez. Civile, n. 1642/2023 del 26.6.23)”, senza altro precisare sul punto.
7 Con il terzo motivo di appello, ribadiva la sussistenza, nel caso di specie, dell'usura contrattuale, sostenendo la non correttezza del percorso giuridico della decisione impugnata, e affermando che in presenza di interessi di mora pattuiti ad un tasso usurario, questi dovevano essere disapplicati.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante lamentava l'assenza di causa nel contratto di finanziamento controverso, specificando che la mancata consegna dei beni - essendo un fatto negativo - non poteva essere provata mediante l'ordinaria distribuzione dell'onere della prova nelle obbligazioni, bensì era onere della parte attrice sostanziale provare la consegna e, quindi, l'erogazione del prestito.
Tutto ciò premesso, rassegnava le proprie conclusioni come riportate supra.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la dichiarazione di CP_1 inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. In via principale e nel merito chiedeva di accertare l'infondatezza dei motivi di appello, respingendo il gravame proposto, con vittoria di spese.
In merito all'eccezione di nullità del contratto parte appellata riportava diverse argomentazioni, in particolare:
(i) sosteneva che l'eccezione di nullità non fosse stata sollevata tempestivamente, in quanto non era presente nell'atto introduttivo di primo grado. Il debitore, in realtà, aveva riconosciuto la stipula del contratto e la relativa data in una fase iniziale del procedimento, contrariamente a quanto affermato successivamente;
(ii) eccepiva l'inconferenza, nel caso di specie, della sentenza della Cassazione citata da controparte, la quale si applicava nelle ipotesi relative all'insinuazione di un credito in una procedura fallimentare, e non aveva diretta applicabilità al caso di specie. La questione della data certa, pertanto, non era ritenuta pertinente al merito della causa;
(iii) richiamava la valutazione documentale operata dal Tribunale e sosteneva che gli atti prodotti avevano pieno valore probatorio ed erano stati correttamente utilizzati per stabilire la data di stipula del contratto. L'analisi si basava sull'interpretazione dei documenti nel loro complesso, considerando la loro capacità di attestare la data di stipula al 28/04/2004;
(iv) contestava le obiezioni mosse da parte appellante circa le condizioni contrattuali - in particolare circa la presunta inverosimiglianza della tempistica del rimborso - le quali già in primo grado erano state respinte in quanto irrilevanti e prive di
8 fondamento. Tali argomentazioni, invero, non erano supportate da adeguati rilievi probatori e, di conseguenza, non influenzavano la validità del contratto.
Quanto all'asserita carenza di prova scritta del credito controverso, parte appellata si conformava alla sentenza impugnata ed affermava che:
(i) il precedente richiamato da controparte non era una sentenza, bensì un'ordinanza del Tribunale di Milano e, pertanto, non possedeva il valore di "precedente" attribuibile a una sentenza. Questa ordinanza era stata emessa in una fase preliminare del giudizio, senza un'analisi approfondita comparabile con quella richiesta dal caso specifico;
(ii) parte appellante non aveva presentato obiezioni dettagliate contro le motivazioni del Tribunale, omettendo di contestare in modo significativo il punto della sentenza in cui si sanciva l'onere della prova a carico dell'opponente. Tale principio era sottolineato dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 13533/2001, che stabiliva che il creditore deve provare la fonte del diritto e, se necessario, l'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare eventuali fatti estintivi del diritto;
(iii) il Giudice aveva correttamente applicato le regole relative all'onere della prova;
(iv) l'estratto conto fornito dalla creditrice era idoneo a dimostrare dettagliatamente il credito residuo, i pagamenti effettuati e quelli mancanti ed era, pertanto, sufficiente a fondare la pretesa creditoria, sia nel contesto del procedimento monitorio previsto dall'art. 633 c.p.c., sia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
(v) parte appellante aveva sollevato la questione dell'erogazione del prestito solo in una fase avanzata del procedimento, senza aver contestato in precedenza elementi cruciali come la sottoscrizione del contratto o la ricezione della somma. Questo comportamento tardivo aveva implicazioni ai sensi dell'art. 115 c.p.c., facendo sì che i fatti non contestati o su cui la parte era rimasta silente potessero essere considerati accettati dalla stessa;
(vi) le deduzioni formulate dalla controparte nelle fasi successive del procedimento monitorio e ribadite nell'atto di appello erano di scarsa rilevanza a causa della mancata contestazione iniziale, la quale aveva consentito al Giudice di procedere senza dover esaminare ulteriormente fatti non contestati.
Parte appellata affermava, poi, l'inammissibilità del secondo motivo di appello per mancanza di specificità, in quanto controparte non aveva fornito una chiara indicazione del capo della sentenza impugnata, né aveva fatto riferimento a specifiche argomentazioni,
9 confondendo invece le questioni di legittimazione passiva con quelle di legittimazione attiva. Parte appellante, invero, aveva erroneamente intitolato il punto C) "Legittimazione passiva", mentre le argomentazioni richiamate sembravano riferirsi piuttosto alla titolarità del credito nelle operazioni di cartolarizzazione. Tale confusione provava l'inammissibilità del motivo di appello per mancanza di specificità e coerenza.
In ogni caso, la cessione del credito era stata pacificamente provata, così come sostenuto dal Tribunale, il quale aveva riconosciuto la corretta trasmissione della titolarità del credito da a e, successivamente, a per il Parte_2 Controparte_3 CP_1
recupero del credito. Tali cessioni erano state documentate adeguatamente tramite una serie di documenti prodotti nel primo grado di giudizio e certificate dai notai roganti le procure.
Parte appellata sosteneva, inoltre, che sulla base della disciplina speciale degli artt. 58 ss.
TUB la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle operazioni di cessione del credito conferiva notorietà e opponibilità della cessione, in linea con quanto stabilito dalla
Cassazione con la sentenza n. 24599 del 19/11/2014. Secondo numerosa giurisprudenza di legittimità, infatti, non era necessaria l'indicazione espressa del credito ceduto nell'atto di cessione o nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, purché emergesse l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti.
Parte appellata sottolineava, quanto al terzo motivo di appello, l'infondatezza dell'asserita applicazione di tassi usurari, sia per la mancanza di evidenze sulla presunta pattuizione usuraria, sia per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, infatti, nel contratto non era presente alcuna pattuizione usuraria, in quanto l'art. 19 era relativo a una clausola di salvaguardia, così come già ampiamente discusso nella sentenza di primo grado.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, l'onere probatorio riguardo la debenza e la misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., richiedeva che il debitore dimostrasse l'entità usuraria degli interessi moratori attraverso diversi elementi specifici, mentre spettava alla controparte allegare e dimostrare i fatti modificativi o estintivi del diritto contestato: nel caso di specie, parte appellante non aveva dimostrato che il tasso moratorio applicato in concreto fosse usurario, mancando di fornire prove specifiche riguardanti il tasso concretamente applicato. Parte appellata contestava, poi,
l'affermazione di controparte secondo cui gli interessi di mora usurari costituivano la gran parte della pretesa finanziaria, dimostrando attraverso un'analisi dettagliata che il costo del finanziamento rimaneva inalterato per ogni anno di ritardo di pagamento. Ribadiva che gli
10 interessi moratori erano stati calcolati in linea con gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in pieno rispetto del principio di diritto enunciato nella sentenza della
Cassazione n. 19597/2020, secondo la quale in ipotesi simili non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma si applica l'art. 1224, comma 1, c.c. Eccepiva, inoltre, la mancanza di critiche specifiche alla sentenza impugnata da parte dell'appellante e affermava che la perizia di parte non aveva autonomo valore probatorio e che il Giudice non era tenuto a motivare il proprio dissenso rispetto ad essa.
In merito all'ultimo motivo di doglianza, parte appellata:
(i) rimandava a quanto già discusso in merito agli altri motivi di appello, senza riportare ulteriori dettagli in questa sezione, sottolineando che l'argomento era stato ampiamente trattato;
(ii) ricordava come il Giudice avesse evidenziato la generica allegazione del debitore riguardo alla presunta mancata consegna del bene e la mancata contestazione sull'erogazione delle somme finanziate. Sottolineava, inoltre, che sarebbe stato onere di parte appellante comunicare una risoluzione o recesso del contratto di vendita, fornendo prove concrete, che però non erano mai state presentate;
(iii) citava la sentenza della Cassazione n. 20477/2014 e la n. 5966/2001, oltre alle direttive CE menzionate, che stabilivano l'obbligo di restituzione da parte del venditore solo in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quest'ultimo. Richiamava l'art. 125 quinquies TUB, che prevedeva la possibilità per il consumatore di risolvere il contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore, a condizione che fossero rispettate determinate condizioni, tra cui la costituzione in mora del fornitore stesso;
(iv) evidenziava che, anche se il contratto con la società fornitrice fosse stato considerato risolto (circostanza non dimostrata da parte appellante), il legame funzionale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento era espressamente escluso dall'art. 18 del contratto di finanziamento, in conformità agli artt. 1341 e
1342 c.c.;
(v) rimarcava l'inconsistenza delle argomentazioni di controparte, che non aveva fornito prove concrete né della mancata consegna del bene, né della messa in mora del fornitore, né di qualsiasi comunicazione rivolta alla società finanziaria per informarla dell'inadempimento del venditore;
11 (vi) concludeva sostenendo che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi di diritto, riferendosi alla sentenza di Cassazione n. 26286/2019, e che parte appellante non aveva sollevato critiche valide contro il percorso argomentativo adottato.
Tutto ciò premesso, preliminarmente domandava la dichiarazione di inammissibilità e di manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. In via principale, chiedeva il respingimento dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata, in ogni caso “con vittoria di spese e comensi anche del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre IVA e
CPA, con condanna, altresì, dell'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, occorre precisare come l'eccezione relativa alla prescrizione della richiesta della somma controversa non sia stata richiamata nella presente sede e non sia più, quindi, oggetto di disamina, dovendosi ritenere abbandonata.
L'eccezione mossa da parte appellante relativa all'invalidità della cessione del credito per non avere controparte fornito un'adeguata prova documentale è priva di fondamento e deve, dunque, essere rigettata.
La Corte ritiene che parte appellata abbia offerto sufficienti prove della correttezza della cessione del credito vantato e che, in ogni caso, la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante sia del tutto inconferente al caso di specie e non sia, quindi, idonea a fondare l'eccezione.
Deve essere rigettata, altresì, l'istanza di esperimento di CTU contabile presentata da parte appellante, in quanto del tutto priva di precise allegazioni e di specifici quesiti. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel prevedere l'impossibilità di svolgimento di una
CTU meramente esplorativa, sostenendo come non sia possibile disporre una consulenza
“al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o
a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 3086/2022).
L'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo a parte appellata deve, invece, essere dichiarata inammissibile, in quanto parte appellante non si è confrontata
12 con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a un generico richiamo circa l'erroneità della pronuncia di primo grado.
Nel merito, per quanto concerne l'eccezione di parte appellante circa l'applicazione di tassi usurari al credito controverso, la Corte rileva come il Giudice di primo grado avesse correttamente statuito che, nel caso di specie, era stato rispettato il tasso soglia e, pertanto, non si ravvisavano profili di usurarietà.
Nel caso di specie, infatti, risultava un TAN pari al 7,51% e un TAEG del 7,78%, valori ampiamente al di sotto del tasso soglia per il trimestre di riferimento al momento della stipulazione del finanziamento oggetto di controversia. Il Giudice di primo grado, inoltre, aveva correttamente chiarito come, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, le eccezioni sollevate dal signor relativamente ai tassi di mora applicati - dai quali Pt_1
erroneamente faceva discendere un aumento del TAEG - fossero destituite di fondamento anche sulla base dello stesso contratto di finanziamento, il quale all'art. 19 prevedeva che:
“il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto […] comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del
2,5 % per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
Tutti i motivi di appello sono quindi da ritenersi infondati, con il conseguente rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte appellante soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sulla base dei valori minimi, con distrazione delle somme a favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
La Corte ritiene che sussistano, altresì, i presupposti per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto l'iniziativa processuale si rivela non solo infondata, ma altresì contraddistinta dall'assenza di quel minimo di diligenza e/o perizia esigibile nel valutare l'infondatezza dei propri assunti difensivi;
tale situazione giustifica l'applicazione della sanzione officiosa dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (che prescinde dalla prova anche solo dell'an del danno: Cass., Sez. Unite, 20.04.2004, n. 7583) in una misura ritenuta di giustizia, pari all'importo delle spese liquidate a favore del procuratore di parte appellata, al netto degli oneri accessori.
13 Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 258/2023 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 07.04.2023:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, di cui €
567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA rimborso forfettario del 15%;
c) dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario;
d) condanna parte appellante al risarcimento del danno ex art. Parte_1
96, comma 3 c.p.c., danno che liquida in misura pari alle somme liquidate come spese, al netto di oneri accessori;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 12.12.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Corte
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1356/2023 promosso da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, Via Senatore Antonio
Toselli n. 1, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P. IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teodora Teofilatto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte adita, in accoglimento dell'interposto gravame, Contrariis reiectis, Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte, in integrale riforma della sentenza appellata, Previa revoca delle ordinanze 24.11.2020 e 02.11.2021,
IN VIA PRELIMINARE Revocare il D.I. opposto per l'esiziale carenza di prova scritta, oltreché perché il cre-dito non è né certo, né liquido, né esigibile;
eccepita formalmente la prescrizione della pretesa fatta valere in via monitoria,
1 IN VIA INTERINALE – IN LIMINE LITIS
A) In via istruttoria
Previo, ove del caso, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c alla convenuta del contratto originario di mutuo, degli allegati, nonché delle successive modifiche, completo di piano
d'ammortamento, degli estratti conto scalare e delle quietanze di pagamento;
Previa – occorrenda - ammissione di CTU contabile intesa ad analizzare il mutuo oggetto di causa e le sue successive modifiche, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione del relativo corretto saldo;
B) Ove si ritenga la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile intesa a determinare le somme tutte pagate in sua dipendenza, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore dell'istante da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare – avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
C) ove non si ritenga la nullità del mutuo, si chiede disporsi CTU contabile intesa a:
1- determinare il tasso effettivamente applicato, verificando se il TAEG convenuto ed applicato dall'opposta superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali;
2
- accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nel contratto di mutuo;
3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto della data di erogazione e dei rimborsi;
se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento;
4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
III. (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 – escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L. 108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dal mutuatario e dovute dall'opposta in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro – tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierno attore. Si chiede, inoltre, che il medesimo
C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito del mutuatario, depurato il rapporto di
2 interessi ed ulteriori costi indebiti, al momento della risoluzione del rapporto, ovvero se in quel momento, tenuto conto di quanto da questi sino ad allora corrisposto, dovesse considerarsi in mora;
D) Nel merito
Previa - occorrenda - risoluzione del rapporto inter partes per il colpevole inadempimento della convenuta;
1) Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dall'opposta di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonchè delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale del contratto con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte della finanziaria dei doveri di correttezza
e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e
1375 c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993, della legge 154/1992, della legge 108/1996;
3) accertare e dichiarare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla finanziaria, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G; dichiarare, infine, non dovuto dal mutuatario alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione di interessi usurari, ovvero perché frutto di una clausola nulla per indeterminatezza;
4) per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di mutuo inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
5) dichiarare tenuta l'opposta alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme, segnatamente a titolo d'interessi sul capitale, a qualsiasi titolo, e ciò a titolo di ricostruzione del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale
e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale importi da liquidarsi in autonomo evocando giudizio. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera
3 a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
6) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo inter partes per difetto di causa ex artt. 1322, nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma 2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n. 287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT degli importi via via corrisposti a titolo
d'interessi e maggiorazione ex Dlgs 231/2002 sugli importi così rivalutati, con accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
7) accertare e dichiarare - nel caso - che l'opposta non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine;
8) Condannare l'opposta a rettificare le segnalazioni operate in CR, nonché in tutte le altre banche dati che raccolgono siffatte informazioni, in conformità agli esiti del presente giudizio;
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio, con maggiorazione 15% per “spese generali”, CPA 4% ed IVA 22% sulle somme per legge
“imponibili”, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
- in via preliminare: pronunciarsi sull'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis
c.p.c.;
- in via principale, nel merito: accertare l'infondatezza dei motivi di appello e, per
l'effetto, respingere il gravame proposto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA, con
4 condanna, altresì, dell'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il signor conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo, per Pt_1 CP_1
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 516/2020 emesso dal medesimo Tribunale in data 23.03.2020, in favore di parte opposta quale mandataria di River Holding S.p.A., a sua volta procuratrice speciale di cessionaria del credito Controparte_2
originariamente vantato da Parte_2
Il decreto ingiuntivo intimava il signor alla corresponsione di € 17.629,36 a titolo Pt_1
di inadempimento contrattuale, in relazione al contratto di finanziamento n. 14568 stipulato in data 27.04.2004 con Parte_2
Nel giudizio di opposizione parte opponente eccepiva: (i) la prescrizione del credito, in quanto il contratto di mutuo stipulato il 27.04.2004 prevedeva il pagamento di n.12 rate mensili, a decorrere dal 04.05.2004 e sino al 04.04.2005, mentre la decadenza dal beneficio del termine era stata intimata dalla creditrice solamente in data il 15.02.2016; (ii)
l'applicazione di interessi usurari, posto che a fronte di un capitale di € 6.500,00, si richiedevano, con il D.I. controverso, interessi per € 11.129,36, ed essendo il tasso di mora convenuto all'art. 19 del contratto superiore al tasso soglia per il finanziamento in esame;
(iii) la mancata consegna dei beni rispetto al cui acquisto era finalizzato il credito al consumo erogato da Plusvalore, con conseguente venir meno della causa del contratto di mutuo (“mutuo di scopo funzionalmente collegato al contratto di compravendita”) con obbligo in capo al venditore di restituzione delle somme alla finanziaria.
Si costituiva in giudizio la società opposta, evidenziando la genericità dell'opposizione e contestando i motivi addotti dall'opponente. Chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto e, nel merito, la conferma del D.I., con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Preliminarmente, con ordinanza del 24.11.2020 il Tribunale di Cuneo concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 516/2020 e assegnava alle parti termine per l'esperimento della procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
Trattenuta la causa a decisione, con sentenza n. 258/2023, pubblicata in data 07.04.2023, il Giudice rigettava l'opposizione e, conseguentemente, confermava il decreto ingiuntivo
5 opposto. Condannava la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in €
4.237,00.
Il Tribunale, in particolare, dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla legittimazione attiva di parte opposta poiché tardiva e formulata solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c.
Nel merito, riteneva l'opposizione infondata, evidenziando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa gravava sul creditore-opposto, essendo a carico del debitore-opponente la prova relativa al fatto modificativo dell'obbligazione. Nel caso di specie, il contratto di finanziamento - finalizzato all'acquisto di un “soggiorno” - era stato dimostrato per tabulas dai documenti allegati al fascicolo monitorio. Il contratto sottoscritto dal signor conteneva, inoltre, Pt_1
espressa indicazione delle condizioni economiche applicate, dalle quali risultava un importo finanziato pari ad € 6.500,00 ed il costo del finanziamento di € 748,00, per un totale da rimborsare pari ad € 7.248,00, che dovevano essere corrisposti mediante n. 12 rate da € 604,00 l'una a decorrere dal mese di Aprile 2005, con un TAN pari a 7.51 % ed un TAEG del 7.78%.
Il Tribunale affermava, inoltre, che le contestazioni relative al difetto di data certa risultavano prive di fondamento: la data di stipulazione del contratto del 27.04.2004 trovava chiaro riscontro nella “scheda di esame pratica” n. 14658, che recava quale data di arrivo il 27.04.2004 e quale data di liquidazione il 28.04.2004. Evidenziava, altresì, come l'importo ingiunto fosse pienamente conforme all'estratto conto allegato al ricorso monitorio, riportante i ratei scaduti, gli interessi di mora applicati ed il saldo finale.
Tutto ciò dedotto, parte opponente avrebbe dovuto provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa creditizia, onere non assolto nel caso di specie.
Il Giudice affermava che l'eccezione di prescrizione era infondata, in quanto il termine decennale iniziava a decorrere dal pagamento dell'ultima rata, trattandosi di un'obbligazione unica, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in merito al pagamento dei ratei. L'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi comportavano l'inapplicabilità degli interessi di cui all'art. 2948 c.c.: nel caso di specie, sulla base dell'estratto conto prodotto, l'ultima rata doveva ritenersi scaduta il 27.03.2006.
Il Tribunale precisava come la prescrizione fosse stata interrotta da diversi atti, tra cui una raccomandata del 15.02.2016, ricevuta dal debitore in data 24.02.2016, con cui Parte_2
comunicava la decadenza dal beneficio del termine e sollecitava il pagamento di
[...]
quanto dovuto.
6 Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di mora applicati, il Tribunale richiamava la disciplina di cui agli artt. 4, comma 1, L. 108/96, 1, comma 1, D.L. 394/2000 e 2, comma 4,
Legge 108/96, nonché i valori del TAN e del TAEG previsti nel contratto in esame, osservando come questi fossero al di sotto del tasso soglia per il trimestre di riferimento.
Richiamava, inoltre, l'art. 19 del contratto, il quale prevedeva che: “il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto […] comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5 % per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”. Tale clausola rendeva destituita di fondamento la censura di usura originaria.
Quanto all'eccepita assenza di causa del contratto di finanziamento per mancata consegna dei beni al cui acquisto lo stesso era finalizzato, evidenziava la genericità dell'allegazione di parte opponente e la mancata contestazione di aver beneficiato delle somme finanziate. Era onere di parte opponente comunicare al finanziatore l'avvenuta risoluzione e/o recesso dal contratto di vendita, mentre nel caso di specie ciò non era avvenuto.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor impugnava la sentenza n. Pt_1
258/2023 e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di doglianza, parte appellante eccepiva la nullità del contratto, sostenendo che la data in calce allo stesso era grossolanamente contraffatta, tanto da risultare intellegibile: l'atto era, quindi, privo di un elemento essenziale. La “scheda esame pratica” non sopperiva a detta mancanza, in quanto era un documento interno alla finanziaria, privo di sottoscrizione e di qualsiasi valore probatorio. Anche l'estratto conto prodotto era un mero documento contabile interno, privo di alcuna fede privilegiata. Parte appellante ribadiva quanto già statuito nel giudizio di primo grado circa l'assenza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito e la mancata prova dell'erogazione del credito da parte della finanziaria.
Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante indicava quanto segue: “C)
Legittimazione passiva. La medesima sentenza 24.10.2023 del Tribunale di Milano afferma non potersi ritenere sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle operazioni di cartolarizzazione (cfr. anche Cass. I Sez. Civile, n. 1642/2023 del 26.6.23)”, senza altro precisare sul punto.
7 Con il terzo motivo di appello, ribadiva la sussistenza, nel caso di specie, dell'usura contrattuale, sostenendo la non correttezza del percorso giuridico della decisione impugnata, e affermando che in presenza di interessi di mora pattuiti ad un tasso usurario, questi dovevano essere disapplicati.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante lamentava l'assenza di causa nel contratto di finanziamento controverso, specificando che la mancata consegna dei beni - essendo un fatto negativo - non poteva essere provata mediante l'ordinaria distribuzione dell'onere della prova nelle obbligazioni, bensì era onere della parte attrice sostanziale provare la consegna e, quindi, l'erogazione del prestito.
Tutto ciò premesso, rassegnava le proprie conclusioni come riportate supra.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la dichiarazione di CP_1 inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. In via principale e nel merito chiedeva di accertare l'infondatezza dei motivi di appello, respingendo il gravame proposto, con vittoria di spese.
In merito all'eccezione di nullità del contratto parte appellata riportava diverse argomentazioni, in particolare:
(i) sosteneva che l'eccezione di nullità non fosse stata sollevata tempestivamente, in quanto non era presente nell'atto introduttivo di primo grado. Il debitore, in realtà, aveva riconosciuto la stipula del contratto e la relativa data in una fase iniziale del procedimento, contrariamente a quanto affermato successivamente;
(ii) eccepiva l'inconferenza, nel caso di specie, della sentenza della Cassazione citata da controparte, la quale si applicava nelle ipotesi relative all'insinuazione di un credito in una procedura fallimentare, e non aveva diretta applicabilità al caso di specie. La questione della data certa, pertanto, non era ritenuta pertinente al merito della causa;
(iii) richiamava la valutazione documentale operata dal Tribunale e sosteneva che gli atti prodotti avevano pieno valore probatorio ed erano stati correttamente utilizzati per stabilire la data di stipula del contratto. L'analisi si basava sull'interpretazione dei documenti nel loro complesso, considerando la loro capacità di attestare la data di stipula al 28/04/2004;
(iv) contestava le obiezioni mosse da parte appellante circa le condizioni contrattuali - in particolare circa la presunta inverosimiglianza della tempistica del rimborso - le quali già in primo grado erano state respinte in quanto irrilevanti e prive di
8 fondamento. Tali argomentazioni, invero, non erano supportate da adeguati rilievi probatori e, di conseguenza, non influenzavano la validità del contratto.
Quanto all'asserita carenza di prova scritta del credito controverso, parte appellata si conformava alla sentenza impugnata ed affermava che:
(i) il precedente richiamato da controparte non era una sentenza, bensì un'ordinanza del Tribunale di Milano e, pertanto, non possedeva il valore di "precedente" attribuibile a una sentenza. Questa ordinanza era stata emessa in una fase preliminare del giudizio, senza un'analisi approfondita comparabile con quella richiesta dal caso specifico;
(ii) parte appellante non aveva presentato obiezioni dettagliate contro le motivazioni del Tribunale, omettendo di contestare in modo significativo il punto della sentenza in cui si sanciva l'onere della prova a carico dell'opponente. Tale principio era sottolineato dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 13533/2001, che stabiliva che il creditore deve provare la fonte del diritto e, se necessario, l'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare eventuali fatti estintivi del diritto;
(iii) il Giudice aveva correttamente applicato le regole relative all'onere della prova;
(iv) l'estratto conto fornito dalla creditrice era idoneo a dimostrare dettagliatamente il credito residuo, i pagamenti effettuati e quelli mancanti ed era, pertanto, sufficiente a fondare la pretesa creditoria, sia nel contesto del procedimento monitorio previsto dall'art. 633 c.p.c., sia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
(v) parte appellante aveva sollevato la questione dell'erogazione del prestito solo in una fase avanzata del procedimento, senza aver contestato in precedenza elementi cruciali come la sottoscrizione del contratto o la ricezione della somma. Questo comportamento tardivo aveva implicazioni ai sensi dell'art. 115 c.p.c., facendo sì che i fatti non contestati o su cui la parte era rimasta silente potessero essere considerati accettati dalla stessa;
(vi) le deduzioni formulate dalla controparte nelle fasi successive del procedimento monitorio e ribadite nell'atto di appello erano di scarsa rilevanza a causa della mancata contestazione iniziale, la quale aveva consentito al Giudice di procedere senza dover esaminare ulteriormente fatti non contestati.
Parte appellata affermava, poi, l'inammissibilità del secondo motivo di appello per mancanza di specificità, in quanto controparte non aveva fornito una chiara indicazione del capo della sentenza impugnata, né aveva fatto riferimento a specifiche argomentazioni,
9 confondendo invece le questioni di legittimazione passiva con quelle di legittimazione attiva. Parte appellante, invero, aveva erroneamente intitolato il punto C) "Legittimazione passiva", mentre le argomentazioni richiamate sembravano riferirsi piuttosto alla titolarità del credito nelle operazioni di cartolarizzazione. Tale confusione provava l'inammissibilità del motivo di appello per mancanza di specificità e coerenza.
In ogni caso, la cessione del credito era stata pacificamente provata, così come sostenuto dal Tribunale, il quale aveva riconosciuto la corretta trasmissione della titolarità del credito da a e, successivamente, a per il Parte_2 Controparte_3 CP_1
recupero del credito. Tali cessioni erano state documentate adeguatamente tramite una serie di documenti prodotti nel primo grado di giudizio e certificate dai notai roganti le procure.
Parte appellata sosteneva, inoltre, che sulla base della disciplina speciale degli artt. 58 ss.
TUB la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle operazioni di cessione del credito conferiva notorietà e opponibilità della cessione, in linea con quanto stabilito dalla
Cassazione con la sentenza n. 24599 del 19/11/2014. Secondo numerosa giurisprudenza di legittimità, infatti, non era necessaria l'indicazione espressa del credito ceduto nell'atto di cessione o nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, purché emergesse l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti.
Parte appellata sottolineava, quanto al terzo motivo di appello, l'infondatezza dell'asserita applicazione di tassi usurari, sia per la mancanza di evidenze sulla presunta pattuizione usuraria, sia per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, infatti, nel contratto non era presente alcuna pattuizione usuraria, in quanto l'art. 19 era relativo a una clausola di salvaguardia, così come già ampiamente discusso nella sentenza di primo grado.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, l'onere probatorio riguardo la debenza e la misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., richiedeva che il debitore dimostrasse l'entità usuraria degli interessi moratori attraverso diversi elementi specifici, mentre spettava alla controparte allegare e dimostrare i fatti modificativi o estintivi del diritto contestato: nel caso di specie, parte appellante non aveva dimostrato che il tasso moratorio applicato in concreto fosse usurario, mancando di fornire prove specifiche riguardanti il tasso concretamente applicato. Parte appellata contestava, poi,
l'affermazione di controparte secondo cui gli interessi di mora usurari costituivano la gran parte della pretesa finanziaria, dimostrando attraverso un'analisi dettagliata che il costo del finanziamento rimaneva inalterato per ogni anno di ritardo di pagamento. Ribadiva che gli
10 interessi moratori erano stati calcolati in linea con gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in pieno rispetto del principio di diritto enunciato nella sentenza della
Cassazione n. 19597/2020, secondo la quale in ipotesi simili non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma si applica l'art. 1224, comma 1, c.c. Eccepiva, inoltre, la mancanza di critiche specifiche alla sentenza impugnata da parte dell'appellante e affermava che la perizia di parte non aveva autonomo valore probatorio e che il Giudice non era tenuto a motivare il proprio dissenso rispetto ad essa.
In merito all'ultimo motivo di doglianza, parte appellata:
(i) rimandava a quanto già discusso in merito agli altri motivi di appello, senza riportare ulteriori dettagli in questa sezione, sottolineando che l'argomento era stato ampiamente trattato;
(ii) ricordava come il Giudice avesse evidenziato la generica allegazione del debitore riguardo alla presunta mancata consegna del bene e la mancata contestazione sull'erogazione delle somme finanziate. Sottolineava, inoltre, che sarebbe stato onere di parte appellante comunicare una risoluzione o recesso del contratto di vendita, fornendo prove concrete, che però non erano mai state presentate;
(iii) citava la sentenza della Cassazione n. 20477/2014 e la n. 5966/2001, oltre alle direttive CE menzionate, che stabilivano l'obbligo di restituzione da parte del venditore solo in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quest'ultimo. Richiamava l'art. 125 quinquies TUB, che prevedeva la possibilità per il consumatore di risolvere il contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore, a condizione che fossero rispettate determinate condizioni, tra cui la costituzione in mora del fornitore stesso;
(iv) evidenziava che, anche se il contratto con la società fornitrice fosse stato considerato risolto (circostanza non dimostrata da parte appellante), il legame funzionale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento era espressamente escluso dall'art. 18 del contratto di finanziamento, in conformità agli artt. 1341 e
1342 c.c.;
(v) rimarcava l'inconsistenza delle argomentazioni di controparte, che non aveva fornito prove concrete né della mancata consegna del bene, né della messa in mora del fornitore, né di qualsiasi comunicazione rivolta alla società finanziaria per informarla dell'inadempimento del venditore;
11 (vi) concludeva sostenendo che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi di diritto, riferendosi alla sentenza di Cassazione n. 26286/2019, e che parte appellante non aveva sollevato critiche valide contro il percorso argomentativo adottato.
Tutto ciò premesso, preliminarmente domandava la dichiarazione di inammissibilità e di manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. In via principale, chiedeva il respingimento dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata, in ogni caso “con vittoria di spese e comensi anche del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre IVA e
CPA, con condanna, altresì, dell'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, occorre precisare come l'eccezione relativa alla prescrizione della richiesta della somma controversa non sia stata richiamata nella presente sede e non sia più, quindi, oggetto di disamina, dovendosi ritenere abbandonata.
L'eccezione mossa da parte appellante relativa all'invalidità della cessione del credito per non avere controparte fornito un'adeguata prova documentale è priva di fondamento e deve, dunque, essere rigettata.
La Corte ritiene che parte appellata abbia offerto sufficienti prove della correttezza della cessione del credito vantato e che, in ogni caso, la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante sia del tutto inconferente al caso di specie e non sia, quindi, idonea a fondare l'eccezione.
Deve essere rigettata, altresì, l'istanza di esperimento di CTU contabile presentata da parte appellante, in quanto del tutto priva di precise allegazioni e di specifici quesiti. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel prevedere l'impossibilità di svolgimento di una
CTU meramente esplorativa, sostenendo come non sia possibile disporre una consulenza
“al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o
a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 3086/2022).
L'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo a parte appellata deve, invece, essere dichiarata inammissibile, in quanto parte appellante non si è confrontata
12 con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a un generico richiamo circa l'erroneità della pronuncia di primo grado.
Nel merito, per quanto concerne l'eccezione di parte appellante circa l'applicazione di tassi usurari al credito controverso, la Corte rileva come il Giudice di primo grado avesse correttamente statuito che, nel caso di specie, era stato rispettato il tasso soglia e, pertanto, non si ravvisavano profili di usurarietà.
Nel caso di specie, infatti, risultava un TAN pari al 7,51% e un TAEG del 7,78%, valori ampiamente al di sotto del tasso soglia per il trimestre di riferimento al momento della stipulazione del finanziamento oggetto di controversia. Il Giudice di primo grado, inoltre, aveva correttamente chiarito come, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, le eccezioni sollevate dal signor relativamente ai tassi di mora applicati - dai quali Pt_1
erroneamente faceva discendere un aumento del TAEG - fossero destituite di fondamento anche sulla base dello stesso contratto di finanziamento, il quale all'art. 19 prevedeva che:
“il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto […] comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del
2,5 % per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
Tutti i motivi di appello sono quindi da ritenersi infondati, con il conseguente rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte appellante soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sulla base dei valori minimi, con distrazione delle somme a favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
La Corte ritiene che sussistano, altresì, i presupposti per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto l'iniziativa processuale si rivela non solo infondata, ma altresì contraddistinta dall'assenza di quel minimo di diligenza e/o perizia esigibile nel valutare l'infondatezza dei propri assunti difensivi;
tale situazione giustifica l'applicazione della sanzione officiosa dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (che prescinde dalla prova anche solo dell'an del danno: Cass., Sez. Unite, 20.04.2004, n. 7583) in una misura ritenuta di giustizia, pari all'importo delle spese liquidate a favore del procuratore di parte appellata, al netto degli oneri accessori.
13 Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 258/2023 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 07.04.2023:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, di cui €
567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA rimborso forfettario del 15%;
c) dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario;
d) condanna parte appellante al risarcimento del danno ex art. Parte_1
96, comma 3 c.p.c., danno che liquida in misura pari alle somme liquidate come spese, al netto di oneri accessori;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 12.12.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Corte
14