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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 873/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3198/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 22/09/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220022736509000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROV.LE II DI MILANO Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia:
Preliminarmente in rito:
- Riformare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado di Parte;
Nel merito:
- Riformare la sentenza dichiarando legittima la cartella impugnata nella parte residua (imposta e interessi), con dichiarazione di parziale cessata materia del contendere su sanzioni e parte di interessi sgravati, con condanna del Contribuente alle spese di primo e secondo grado, come da nota che si allega e da nota già allegata al fascicolo di prime cure.
Resistente_1CONCLUSIONI PER L'APPELLATO a) La conferma della sentenza n. 3198/11/2023 pronunciata il 20/09/2023 e depositata in data 22/09/2023 dalla CGT di Primo Grado di Milano sezione 11, b) Il rigetto dell'Appello promosso dall'Agenzia Entrate DP II Milano notificato al contribuente in data 21/03/2024 perché infondato;
c) L'annullamento della cartella di pagamento 06820220022736509000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Milano su incarico dell'Agenzia Entrate D.P. II di Milano –
Ufficio territoriale di Rho e del ruolo in essa riprodotto n. 2022/550764 contenente la pretesa tributaria di € 9.446,46 relativamente ad imposte IRPEF tassazione separata, sanzioni ed interessi perché atto infondato ed illegittimo per tutte le ragioni espresse;
d) La condanna dell'Agenzia Entrate DP II Milano ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
e) La condanna a favore del contribuente delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cassa previdenziale per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate D.P.II di Milano impugna, chiedendone la riforma, la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado Lombardia n. 3198/2023, che ha accolto il ricorso proposto dal sig.
Resistente_1 avverso cartella di pagamento n. 068 2022 0022736509 000, con la quale l'Ufficio, ex art. 36 bis DPR 600/73, richiedeva il pagamento dell'importo di euro 9.446,46 relativamente ad imposte Irpef tassazione separata, oltre sanzioni ed interessi relativamente all'anno di imposta 2016.
*
In fatto il contribuente eccepiva la nullità della cartella di pagamento per mancata ricezione della comunicazione di irregolarità preventiva, trattandosi nel caso di specie di redditi soggetti a tassazione separata.
L'Ufficio nell'esitare l'istanza di reclamo notificava provvedimento di accoglimento parziale implicante lo sgravio dei soli importi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni e parte di interessi rideterminati con decorrenza dalla data di notifica della cartella.
* In sede contenziosa, introdotta con ricorso dal contribuente, l'Ufficio si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché notificato in violazione degli artt.
16 bis c. 3 del D. Lgs. 546/1997 e 10 Decr. Dir. Gen. Finanze del 04.08.2015, in quanto l'atto notificato all'Ufficio è un file in formato .pdf non “nativo” costituendo una mera copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.
Nel merito l'Ufficio osservava come l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità non potesse essere causa di annullamento del ruolo in quanto, nel caso di specie, la cartella conteneva l'esatta procedura di calcolo seguito per la liquidazione dell'imposta in riferimento alla quale, tra l'altro, il contribuente non aveva formulato alcuna contestazione.
* Il primo collegio, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il vizio eccepito non rileverebbe ai fini della riconducibilità del ricorso al contribuente notificante, nel merito, riteneva insuperabile il fatto che il contribuente non avesse ricevuto, prima della cartella, la comunicazione di irregolarità contenente gli esiti del controllo, e, pertanto, accoglieva il ricorso.
*
In sede di gravame l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano rinnova l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16bis, comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 10 Decreto del 4 agosto 2015 del Direttore Generale delle Finanze in quanto il ricorso notificato all'Ufficio non è nativo in formato digitale ed è stato presentato tramite copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, pertanto la parte non ha notificato originale del ricorso in formato nativo digitale violando le regole tecniche di formazione e di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Sull'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 412, legge n. 311/2004, dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 e dell'art. 36-bis DPR 600/1973 l'Ufficio contesta la motivazione della sentenza impugnata in quanto gli argomenti dedotti dal primo collegio non sono conferenti alla fattispecie di cui si discute giacché, nel caso concreto l'effettiva e preventiva ricezione della comunicazione, è da considerarsi del tutto irrilevante, né essa ha inciso sul diritto di difesa del
Contribuente a censurare gli esiti della liquidazione contestata in cartella.
Eccepisce l'Ufficio il fatto che la cartella contenga tutte la procedura di calcolo con la quale si è giunti alla liquidazione dell'imposta dovuta, rilevando come non potesse notificare la comunicazione preventiva nell'anno 2020 per l'emergenza Covid.
Testualmente l'Agenzia deduce quanto segue:
Senonché ai sensi dell'art 157 DL 34/2020 “ In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; (…) 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente (…) b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ufficio insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza.
* Costituitosi in giudizio, il contribuente in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi di impugnazione per violazione degli art. 53, D.Lgs 546/1992 e artt.
342 e 434 c.p.c e, nel merito, comunque, chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con condanna ex art 96 c.p.c.
Osserva il contribuente come le doglianze relativamente ai termini di sospensione /prescrizione e decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sia un tentativo maldestro atto a giustificare l'operato dell'Ufficio e mascherare il mancato invio della comunicazione obbligatoria per legge, contenente la liquidazione dell' imposta dovuta per l'anno 2016 relativo al trattamento di fine rapporto dipendente, violando palesemente l'obbligo normativo sull'iter da seguire in caso di tassazione di redditi soggetti a tassazione separata dettato dall'1, co. 412, L. 30 dicembre 2004, n. 311, 6, co.5, L. 27 luglio 2000, n. 212, 36-bis, D.P.R. 600/1973.
Riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso, nuovamente riproposta dall'appellante, il contribuente nell'eccepirne l'infondatezza, osserva testualmente che: il sistema della piattaforma SIGIT, a seguito dell'emanazione del decreto direttoriale 21 aprile 2023, (che ha modificato il decreto 5 agosto 2015) a decorrere dal 15/5/23 ha implementato le funzioni già esistenti introducendo la verifica sin da subito – e non più solo all'esito delle operazioni –, tra i controlli previsti rientrano anche le verifiche sulla validità del formato digitale dei files e sulla validità delle firme apposte. Il ricorso presentato dal contribuente (depositato sul portale SIGIT in data 12/6/2023), seppur scannerizzato è stato presentato nel formato PDF/A con apposta la firma digitale, come dicasi di tutti gli allegati, e la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 22708/2023 ha ribadito che la firma digitale costituisce attestazione di conformità all'originale dell'atto trasmesso telematicamente per il deposito nei termini di legge facente riferimento al contenuto formale e sostanziale dell'atto e alla sua firma digitale per il regolare deposito telematico. Ciò che conta quindi
è la compiutezza dell'atto e la circostanza che venga apposta la firma digitale del difensore. Mentre l'originaria natura informatica dell'atto resta priva della sanzione di inammissibilità.
Chiede altresì il sig. Resistente_1 la condanna dell'Ufficio ex art. 96 c.p.c. per contrarietà del comportamento dell'Ufficio al legittimo affidamento del contribuente, per mancato sgravio dell'iscrizione a ruolo della cartella impugnata benché annullata dal primo collegio, per mancato pagamento delle spese di lite e per la notifica di avviso di intimazione, successivamente alla emissione della sentenza, a fronte quindi di una pretesa temeraria.
MOTIVI L'appello non è fondato.
La preliminare eccezione, qui nuovamente riproposta relativamente alla inammissibilità del ricorso in quanto non nativo digitale non può essere accolta. Ed invero, come osservato in atti, il ricorso presentato dal contribuente (depositato sul portale SIGIT in data 12/6/2023), seppur scannerizzato è stato presentato nel formato PDF/A con apposta la firma digitale, come tutti gli allegati, e la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 22708/2023- ha ribadito che la firma digitale costituisce attestazione di conformità all'originale dell'atto trasmesso telematicamente per il deposito nei termini di legge facente riferimento al contenuto formale e sostanziale dell'atto e alla sua firma digitale per il regolare deposito telematico.
Riguardo agli altri motivi di appello questo collegio osserva come i primi giudici abbiano correttamente motivato il proprio convincimento, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, riguardo alla fondatezza del ricorso introduttivo.
Anche recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19914/2025 Sez. 5 si è espressa in senso favorevole alla tesi del contribuente, fornendo un'interpretazione inequivocabile della normativa.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene la regola generale (art. 6, comma 5, L. 212/2000) subordini l'invio dell'avviso alla presenza di incertezze, come sostenuto dall'Ufficio appellante in questo giudizio, esiste una disciplina derogatoria specifica per la tassazione separata.
Tale disciplina è contenuta nell'art. 1, comma 412, della Legge n. 311 del 2004, che prevede espressamente la circostanza secondo la quale l'Agenzia delle Entrate debba comunicare al contribuente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, come nel caso di specie.
Peraltro, la Corte ha già ritenuto che in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (Cass. 20/05/2014, n. 11000; Cass. 24/07/2015, n. 15640; Cass. 22/06/2016, n. 12927; Cass. 23/11/2016 n. 23805; Cass. 23/02/2018, n.
4481; Cass. 12/07/2018, n. 18398; Cass. 29/11/2021, n. 37148; Cass. 28/03/2022, n. 9834).
La Corte ha sottolineato che questa disposizione non lascia margini di discrezionalità: la comunicazione è un adempimento obbligatorio e preventivo all'iscrizione a ruolo.
Il giudice di legittimità, quindi, ha ribadito un principio fondamentale a garanzia del dialogo tra Fisco e cittadino, stabilendo che l'omissione dell'avviso bonario in questi specifici casi determina la nullità della successiva cartella di pagamento.
Risulta priva di pregio l'eccezione svolta dall'Ufficio sulla base dell'applicazione della normativa emergenziale Covid19 con la quale sono stati previsti un periodo di sospensione dei termini per l'attività di riscossione nonché, segnatamente, ai sensi dell'art.157, D.L. n.34/2020 e ss.mm. richiamato dall'Amministrazione Finanziaria, la sospensione dell'invio delle comunicazioni di cui all'art.36 bis e
36 ter DPR 602/72 i cui termini di decadenza dai relativi controlli scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Detta normativa, invero, non deve essere letta atomisticamente, ma sistematicamente, in chiave di esclusivo differimento del termine di notifica degli atti, ivi inclusi quelli che - come nel caso dell'avviso bonario - costituiscono garanzia procedimentale per il contribuente. In altri termini, l'Ufficio appellante era tenuto ad inviare la comunicazione di avviso bonario una volta decorsa la sospensione per l'emergenza pandemica e non già a procedere direttamente alla notifica della cartella, omettendo l'adempimento obbligatorio preventivo rispetto all'iscrizione a ruolo.
Ad ogni modo, in relazione all'eccezione formulata dall'Ufficio, si osservi come la cartella impugnata dalla Parte contribuente risulti peraltro notificata nel mese di dicembre 2022, dunque oltre il periodo dall'01 marzo 2021 al 28 febbraio 2022 indicato dall'art.157, D.L. n.34/2020 in questione, disposizione che, in quanto norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione generalizzata oltre i limiti temporali espressamente stabiliti dalla Legge.
L'appello, pertanto, non può essere accolto e va confermata la sentenza impugnata.
Neppure può trovare accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria, come formulata dal contribuente, in quanto l'art. 96 c.p.c., comma 1 e 2, sanziona l'esercizio del diritto di agire e di resistere in giudizio (art. 24 Cost.), solo quando questo è viziato da mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1), ovvero da colpa lieve (art. 96, comma 2). I primi due commi sono riconducibili, secondo l'orientamento prevalente, alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente. Nel caso di specie tali presupposti non sono stati raggiunti non emergendo in tutta evidenza la mala fede dell'Ufficio o la colpa per il sol fatto di avere sostenuto in atti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, liquidate, tenendo conto sia del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria che della riduzione prevista dall'art. 17 ter Dlgs 546/92, come da dispositivo.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando Rigetta l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la decisione impugnata.
Respinge la richiesta del contribuente di condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente che liquida in Euro 2.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali.
Milano, 11 settembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Giulia Aondio Domenico Giordano
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 873/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3198/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 22/09/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220022736509000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROV.LE II DI MILANO Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia:
Preliminarmente in rito:
- Riformare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado di Parte;
Nel merito:
- Riformare la sentenza dichiarando legittima la cartella impugnata nella parte residua (imposta e interessi), con dichiarazione di parziale cessata materia del contendere su sanzioni e parte di interessi sgravati, con condanna del Contribuente alle spese di primo e secondo grado, come da nota che si allega e da nota già allegata al fascicolo di prime cure.
Resistente_1CONCLUSIONI PER L'APPELLATO a) La conferma della sentenza n. 3198/11/2023 pronunciata il 20/09/2023 e depositata in data 22/09/2023 dalla CGT di Primo Grado di Milano sezione 11, b) Il rigetto dell'Appello promosso dall'Agenzia Entrate DP II Milano notificato al contribuente in data 21/03/2024 perché infondato;
c) L'annullamento della cartella di pagamento 06820220022736509000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Milano su incarico dell'Agenzia Entrate D.P. II di Milano –
Ufficio territoriale di Rho e del ruolo in essa riprodotto n. 2022/550764 contenente la pretesa tributaria di € 9.446,46 relativamente ad imposte IRPEF tassazione separata, sanzioni ed interessi perché atto infondato ed illegittimo per tutte le ragioni espresse;
d) La condanna dell'Agenzia Entrate DP II Milano ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
e) La condanna a favore del contribuente delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cassa previdenziale per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate D.P.II di Milano impugna, chiedendone la riforma, la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado Lombardia n. 3198/2023, che ha accolto il ricorso proposto dal sig.
Resistente_1 avverso cartella di pagamento n. 068 2022 0022736509 000, con la quale l'Ufficio, ex art. 36 bis DPR 600/73, richiedeva il pagamento dell'importo di euro 9.446,46 relativamente ad imposte Irpef tassazione separata, oltre sanzioni ed interessi relativamente all'anno di imposta 2016.
*
In fatto il contribuente eccepiva la nullità della cartella di pagamento per mancata ricezione della comunicazione di irregolarità preventiva, trattandosi nel caso di specie di redditi soggetti a tassazione separata.
L'Ufficio nell'esitare l'istanza di reclamo notificava provvedimento di accoglimento parziale implicante lo sgravio dei soli importi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni e parte di interessi rideterminati con decorrenza dalla data di notifica della cartella.
* In sede contenziosa, introdotta con ricorso dal contribuente, l'Ufficio si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché notificato in violazione degli artt.
16 bis c. 3 del D. Lgs. 546/1997 e 10 Decr. Dir. Gen. Finanze del 04.08.2015, in quanto l'atto notificato all'Ufficio è un file in formato .pdf non “nativo” costituendo una mera copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.
Nel merito l'Ufficio osservava come l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità non potesse essere causa di annullamento del ruolo in quanto, nel caso di specie, la cartella conteneva l'esatta procedura di calcolo seguito per la liquidazione dell'imposta in riferimento alla quale, tra l'altro, il contribuente non aveva formulato alcuna contestazione.
* Il primo collegio, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il vizio eccepito non rileverebbe ai fini della riconducibilità del ricorso al contribuente notificante, nel merito, riteneva insuperabile il fatto che il contribuente non avesse ricevuto, prima della cartella, la comunicazione di irregolarità contenente gli esiti del controllo, e, pertanto, accoglieva il ricorso.
*
In sede di gravame l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano rinnova l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16bis, comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 10 Decreto del 4 agosto 2015 del Direttore Generale delle Finanze in quanto il ricorso notificato all'Ufficio non è nativo in formato digitale ed è stato presentato tramite copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, pertanto la parte non ha notificato originale del ricorso in formato nativo digitale violando le regole tecniche di formazione e di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Sull'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 412, legge n. 311/2004, dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 e dell'art. 36-bis DPR 600/1973 l'Ufficio contesta la motivazione della sentenza impugnata in quanto gli argomenti dedotti dal primo collegio non sono conferenti alla fattispecie di cui si discute giacché, nel caso concreto l'effettiva e preventiva ricezione della comunicazione, è da considerarsi del tutto irrilevante, né essa ha inciso sul diritto di difesa del
Contribuente a censurare gli esiti della liquidazione contestata in cartella.
Eccepisce l'Ufficio il fatto che la cartella contenga tutte la procedura di calcolo con la quale si è giunti alla liquidazione dell'imposta dovuta, rilevando come non potesse notificare la comunicazione preventiva nell'anno 2020 per l'emergenza Covid.
Testualmente l'Agenzia deduce quanto segue:
Senonché ai sensi dell'art 157 DL 34/2020 “ In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; (…) 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente (…) b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ufficio insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza.
* Costituitosi in giudizio, il contribuente in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi di impugnazione per violazione degli art. 53, D.Lgs 546/1992 e artt.
342 e 434 c.p.c e, nel merito, comunque, chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con condanna ex art 96 c.p.c.
Osserva il contribuente come le doglianze relativamente ai termini di sospensione /prescrizione e decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sia un tentativo maldestro atto a giustificare l'operato dell'Ufficio e mascherare il mancato invio della comunicazione obbligatoria per legge, contenente la liquidazione dell' imposta dovuta per l'anno 2016 relativo al trattamento di fine rapporto dipendente, violando palesemente l'obbligo normativo sull'iter da seguire in caso di tassazione di redditi soggetti a tassazione separata dettato dall'1, co. 412, L. 30 dicembre 2004, n. 311, 6, co.5, L. 27 luglio 2000, n. 212, 36-bis, D.P.R. 600/1973.
Riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso, nuovamente riproposta dall'appellante, il contribuente nell'eccepirne l'infondatezza, osserva testualmente che: il sistema della piattaforma SIGIT, a seguito dell'emanazione del decreto direttoriale 21 aprile 2023, (che ha modificato il decreto 5 agosto 2015) a decorrere dal 15/5/23 ha implementato le funzioni già esistenti introducendo la verifica sin da subito – e non più solo all'esito delle operazioni –, tra i controlli previsti rientrano anche le verifiche sulla validità del formato digitale dei files e sulla validità delle firme apposte. Il ricorso presentato dal contribuente (depositato sul portale SIGIT in data 12/6/2023), seppur scannerizzato è stato presentato nel formato PDF/A con apposta la firma digitale, come dicasi di tutti gli allegati, e la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 22708/2023 ha ribadito che la firma digitale costituisce attestazione di conformità all'originale dell'atto trasmesso telematicamente per il deposito nei termini di legge facente riferimento al contenuto formale e sostanziale dell'atto e alla sua firma digitale per il regolare deposito telematico. Ciò che conta quindi
è la compiutezza dell'atto e la circostanza che venga apposta la firma digitale del difensore. Mentre l'originaria natura informatica dell'atto resta priva della sanzione di inammissibilità.
Chiede altresì il sig. Resistente_1 la condanna dell'Ufficio ex art. 96 c.p.c. per contrarietà del comportamento dell'Ufficio al legittimo affidamento del contribuente, per mancato sgravio dell'iscrizione a ruolo della cartella impugnata benché annullata dal primo collegio, per mancato pagamento delle spese di lite e per la notifica di avviso di intimazione, successivamente alla emissione della sentenza, a fronte quindi di una pretesa temeraria.
MOTIVI L'appello non è fondato.
La preliminare eccezione, qui nuovamente riproposta relativamente alla inammissibilità del ricorso in quanto non nativo digitale non può essere accolta. Ed invero, come osservato in atti, il ricorso presentato dal contribuente (depositato sul portale SIGIT in data 12/6/2023), seppur scannerizzato è stato presentato nel formato PDF/A con apposta la firma digitale, come tutti gli allegati, e la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 22708/2023- ha ribadito che la firma digitale costituisce attestazione di conformità all'originale dell'atto trasmesso telematicamente per il deposito nei termini di legge facente riferimento al contenuto formale e sostanziale dell'atto e alla sua firma digitale per il regolare deposito telematico.
Riguardo agli altri motivi di appello questo collegio osserva come i primi giudici abbiano correttamente motivato il proprio convincimento, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, riguardo alla fondatezza del ricorso introduttivo.
Anche recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19914/2025 Sez. 5 si è espressa in senso favorevole alla tesi del contribuente, fornendo un'interpretazione inequivocabile della normativa.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene la regola generale (art. 6, comma 5, L. 212/2000) subordini l'invio dell'avviso alla presenza di incertezze, come sostenuto dall'Ufficio appellante in questo giudizio, esiste una disciplina derogatoria specifica per la tassazione separata.
Tale disciplina è contenuta nell'art. 1, comma 412, della Legge n. 311 del 2004, che prevede espressamente la circostanza secondo la quale l'Agenzia delle Entrate debba comunicare al contribuente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, come nel caso di specie.
Peraltro, la Corte ha già ritenuto che in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (Cass. 20/05/2014, n. 11000; Cass. 24/07/2015, n. 15640; Cass. 22/06/2016, n. 12927; Cass. 23/11/2016 n. 23805; Cass. 23/02/2018, n.
4481; Cass. 12/07/2018, n. 18398; Cass. 29/11/2021, n. 37148; Cass. 28/03/2022, n. 9834).
La Corte ha sottolineato che questa disposizione non lascia margini di discrezionalità: la comunicazione è un adempimento obbligatorio e preventivo all'iscrizione a ruolo.
Il giudice di legittimità, quindi, ha ribadito un principio fondamentale a garanzia del dialogo tra Fisco e cittadino, stabilendo che l'omissione dell'avviso bonario in questi specifici casi determina la nullità della successiva cartella di pagamento.
Risulta priva di pregio l'eccezione svolta dall'Ufficio sulla base dell'applicazione della normativa emergenziale Covid19 con la quale sono stati previsti un periodo di sospensione dei termini per l'attività di riscossione nonché, segnatamente, ai sensi dell'art.157, D.L. n.34/2020 e ss.mm. richiamato dall'Amministrazione Finanziaria, la sospensione dell'invio delle comunicazioni di cui all'art.36 bis e
36 ter DPR 602/72 i cui termini di decadenza dai relativi controlli scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Detta normativa, invero, non deve essere letta atomisticamente, ma sistematicamente, in chiave di esclusivo differimento del termine di notifica degli atti, ivi inclusi quelli che - come nel caso dell'avviso bonario - costituiscono garanzia procedimentale per il contribuente. In altri termini, l'Ufficio appellante era tenuto ad inviare la comunicazione di avviso bonario una volta decorsa la sospensione per l'emergenza pandemica e non già a procedere direttamente alla notifica della cartella, omettendo l'adempimento obbligatorio preventivo rispetto all'iscrizione a ruolo.
Ad ogni modo, in relazione all'eccezione formulata dall'Ufficio, si osservi come la cartella impugnata dalla Parte contribuente risulti peraltro notificata nel mese di dicembre 2022, dunque oltre il periodo dall'01 marzo 2021 al 28 febbraio 2022 indicato dall'art.157, D.L. n.34/2020 in questione, disposizione che, in quanto norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione generalizzata oltre i limiti temporali espressamente stabiliti dalla Legge.
L'appello, pertanto, non può essere accolto e va confermata la sentenza impugnata.
Neppure può trovare accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria, come formulata dal contribuente, in quanto l'art. 96 c.p.c., comma 1 e 2, sanziona l'esercizio del diritto di agire e di resistere in giudizio (art. 24 Cost.), solo quando questo è viziato da mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1), ovvero da colpa lieve (art. 96, comma 2). I primi due commi sono riconducibili, secondo l'orientamento prevalente, alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente. Nel caso di specie tali presupposti non sono stati raggiunti non emergendo in tutta evidenza la mala fede dell'Ufficio o la colpa per il sol fatto di avere sostenuto in atti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, liquidate, tenendo conto sia del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria che della riduzione prevista dall'art. 17 ter Dlgs 546/92, come da dispositivo.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando Rigetta l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la decisione impugnata.
Respinge la richiesta del contribuente di condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente che liquida in Euro 2.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali.
Milano, 11 settembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Giulia Aondio Domenico Giordano