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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 674/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato dagli avv.ti Filippo Ubaldo ed Ivo Lemoli. appellante e
., contumace Controparte_1
(già - P. IVA ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata dall'avv. Maria Stefania Cantù. appellata
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 di Reggio Calabria, per i motivi sopra espositi, riformare perché erronea, la Sentenza
n. 285/2020 pubbl. il 20/05/2020 – R.G. n. 1966/2013, con cui il Tribunale Civile di
Palmi – in persona del Giudice Onorario dott.ssa Concetta Postorino – ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante contro la “
[...]
”. in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1 [...] , e, per l'effetto alle parti ivi contrassegnate ai punti di cui alle Controparte_4 pagg. 6,7,8,9,10 e 11 della impugnata sentenza e sopra trascritte, per:
1.ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della “ Controparte_1
, quale proprietaria del “Parco Commerciale La Cometa”, in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, per non aver usato tutte le normali ed ordinarie precauzioni finalizzate a prevenire e/o impedire infortuni ai suoi clienti, nonché per non aver vigilato ed avere omesso di manutenere sullo stato del parcheggio antistante il
Centro commerciale “La Cometa” e di questo facente parte, ove si è verificato l'evento dannoso che ha coinvolto l'odierno attore;
2. ACCERTARE E DICHIARARE che i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento occorsogli in data 05/05/2012 all'interno del parcheggio del “Parco Co Commerciale La Cometa” di proprietà della “ Controparte_1 ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., sono da addebitare interamente ed esclusivamente alla negligenza, imprudenza ed imperizia della società convenuta, quale proprietaria e custode del suddetto spazio adibito a parcheggio, predisposto, negli spazi medesimi, misure idonee atte a prevenire il verificarsi di eventi dannosi a carico dei propri clienti.
3. ACCERTARE E DICHIARARE che l'attore, a causa dell'evento occorsogli il
05/05/2012 ha riportato lesioni personali consistiti nel “distacco apice malleolo peroneale dx” e che, conseguentemente, ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
4. CONDANNARE la “ , in p.l.r.p.t. (P. Iva Controparte_1
n. ), quale proprietaria del “Parco Commerciale La Cometa”, in solido P.IVA_2 con la Compagnia in p. l. r. p. t., terza chiamata in garanzia, al Controparte_5 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati e determinati in €. 17.168,38 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di appello nonché quelle del I grado di giudizio con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Per : “Voglia l'On.le Corte adita, respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione e difesa
Preliminarmente pag. 2/11 -Dichiarare improponibile, improcedibile e inammissibile l'appello come proposto per le ragioni meglio esposte in parte narrativa
Nel merito e senza rinuncia a quanto eccepito in via preliminare rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
In subordine
Rigettare ogni domanda di parte appellante per le ragioni dedotte in atti
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, il evocava in giudizio la Pt_1
Co
(d'ora in poi indicata anche come e Controparte_1 la (poi divenuta ), deducendo la Controparte_3 Controparte_2 responsabilità della prima società, ex art. 2051c.c., quale proprietaria e custode dell'area di parcheggio di pertinenza del “Parco commerciale La Cometa”.
Esponeva l'attore che, in data 05.05.2012, una volta parcheggiata la propria autovettura nella predetta area di sosta, percorrendo il tragitto che gli avrebbe consentito l'accesso ai locali commerciali, avrebbe riportato gravi lesioni personali, a causa del trauma distorsivo cagionatogli dall'anomalo posizionamento di un tombino.
Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato realizzato, per un difetto di posa in opera, ad un livello inferiore rispetto al manto stradale e tale condizione avrebbe fatto sì che l'attore, inavvertitamente, poggiasse il piede destro in modo del tutto innaturale, perdendo l'equilibrio e subendo così una rovinosa caduta in terra. Co Adduceva parte attrice l'esclusiva responsabilità della dovuta alla sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per non aver predisposto sulla res in custodia misure idonee a prevenire il verificarsi di eventi dannosi a carico degli avventori della struttura.
Concludeva domandando la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti in Co solido con con cui la risultava assicurata per i sinistri Controparte_6 verificatisi nell'area in oggetto. Co Si costituiva in giudizio la che contestava gli assunti di controparte, deducendo l'assenza di qualsiasi difetto/anomalia dell'area di parcheggio e, comunque, la presenza di una condotta gravemente negligente del il quale, ove avesse adottato un Pt_1
pag. 3/11 comportamento informato ad ordinaria diligenza, avrebbe certamente potuto prevedere ed evitare la caduta occorsagli. Eccepiva, infine, l'esosità delle somme richieste in ragione delle lesioni dallo stesso riportate.
Anche si costituiva in giudizio sollevando alcune eccezioni Controparte_7 preliminari, concernenti il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, e, nel merito, la prescrizione del diritto azionato,
l'inoperatività della polizza nel caso di specie, nonché talune contestazioni circa la stessa dinamica del sinistro.
La causa veniva istruita tramite interrogatorio formale del legale rappresentante della Co
escussione dei testi presenti al momento della caduta e CTU medico-legale, tesa ad acclarare la compatibilità delle lesioni lamentate dall'attore con la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo del giudizio.
Assunta la causa in decisione, con sentenza n. 285/2020 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda attorea, così statuendo: “il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.417,00 nei confronti della in persona del l.r.p.t. e di euro Controparte_1
2.417,00 nei confronti della in persona del l.r.p.t., oltre, per Controparte_4 entrambi, spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, spese successive occorrende;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell'attore nei rapporti interni tra le parti e di tutte le parti del giudizio in solido nei rapporti tra queste ed il c.t.u.”.
Con atto di citazione, notificato il 19.12.2020, il interponeva appello avverso Pt_1 la predetta decisione, affidato ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, derivata dall'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.; 2. Nullità della sentenza per travisamento ed erronea valutazione della prova testimoniale, con cui lamenta che, dalla complessiva disamina delle escussioni testimoniali, il giudice di prime cure avrebbe dovuto inferire degli indici pag. 4/11 presuntivi in merito alla genesi del sinistro, tali da corroborare la prova fotografica in atti e determinare la condanna delle convenute;
3. Illegittimità della sentenza per omesso esame della CTU, che avrebbe fornito un apporto determinante nella prova della casualità del sinistro ed il cui esito venne, per contro, completamente ignorato dal giudice di prime cure.
L'appellata S3, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Si costituiva invece la , la quale, preliminarmente, invocava Controparte_2
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, contestava la veridicità del sinistro e l'assenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2051 c.c.
Con ordinanza del 22 marzo 2024, la Corte, prendendo atto della rituale notifica alle parti dell'atto introduttivo del giudizio, dichiarava la contumacia della
[...]
e fissava per la precisazione delle conclusioni Controparte_1
l'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 05.12.2024, resa ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., venivano assegnati alle parti termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e fissata l'udienza del 13.11.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Le parti precisavano le conclusioni con note scritte e la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'appello è totalmente infondato e va rigettato.
2.1. Preliminarmente, tuttavia, ragioni di ordine logico impongono la disamina dell'eccezione di rito sollevata da . Controparte_2
L'appellata eccepisce, nella sostanza, l'assenza, nell'atto introduttivo del presente giudizio, della specifica indicazione dei passaggi della sentenza di cui si chiede la riforma e dell'individuazione di una ricostruzione alternativa da sostituirsi ai predetti;
ne discenderebbe, a detta della difesa dell'appellata, l'irritualità, inammissibilità, improcedibilità dell'atto di appello.
Le censure rassegnate dall'appellata non meritano accoglimento.
pag. 5/11 Invero, con riferimento alla richiesta di pronuncia ex art. 342 c.p.c., questa Corte intende dare continuità all'indirizzo fatto proprio dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, all'esito della sua nuova formulazione della norma (dovuta al
Dl n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012), l'art. 342
c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né
l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata e, dall'altro, non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che dovranno continuare ad essere rispettati (cfr. Cass. 1600/2024).
In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva
(quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, ossia un'individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che della controparte - la richiesta di riforma della decisione, così come le motivazioni poste a base della stessa.
L'eccezione va pertanto respinta.
2.2. Procedendo alla disamina dell'atto introduttivo del giudizio, viene in rilievo la prima censura formulata dalla difesa con cui si contesta l'illogicità e Pt_1 contraddittorietà della motivazione dell'impugnato provvedimento, per aver ritenuto erroneamente non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 c.c.
Segnatamente, l'appellante si duole della circostanza che, nonostante la sentenza abbia acclarato che la propria caduta sia avvenuta secondo le circostanze spazio-temporali enucleate in atto di citazione, il giudice di prime cure sia addivenuto, incomprensibilmente, a negare l'efficienza casuale ed il rilievo probatorio della rilevata anomalia del tombino ed ogni conseguente responsabilità in capo alla S3.
Tale tesi non merita accoglimento.
L'appellante, difatti, sostiene erroneamente l'esistenza di una contraddizione nel percorso logico-giuridico seguito dalla sentenza gravata;
questo vizio, secondo tale prospettazione, sarebbe determinato dal passaggio motivo in cui il giudice di prime cure avrebbe dapprima acclarato che la caduta del è stata causata dalla presenza di Pt_1
pag. 6/11 un dislivello del tombino rispetto al piano di calpestio, per poi giungere ad una conclusione di segno diametralmente opposto rispetto al rilievo di detta anomalia nell'attribuzione della correlata responsabilità in capo alla S3 (cfr. pagina 10 dell'atto di appello).
Lamenta più specificamente l'appellante che lo stato dei luoghi – e quindi la presenza della anomalia del manto stradale rappresentata dal citato dislivello del tombino – sarebbe adeguatamente comprovata dalla documentazione fotografica versata in atti, mentre, in relazione alle condizioni spazio-temporali del sinistro, i testimoni avrebbero fornito una convergente descrizione della dinamica dello stesso, considerandosi assolto, per tale via, l'onere probatorio gravante sull'appellante.
Invero la tesi della difesa non può accogliersi proprio nella parte in cui ritiene Pt_1 di aver adeguatamente provato l'esistenza di una vera e propria 'anomalia' nello stato di fatto in cui versava il tombino oggetto di causa, ossia di un difetto tale da generare una specifica situazione di pericolo a carico degli avventori della struttura, e che detta anomalia del bene in custodia sia stata la causa della caduta.
L'esistenza di un dislivello (in realtà neppure comprovato come si vedrà) rispetto al piano del calpestio, di per sé ed in assenza di ulteriori elementi che ne connotino la specifica pericolosità in relazione all'utilizzo della res in custodia, non è infatti suscettibile di integrare una responsabilità dell'appellata.
Sarebbe stato allora onere del danneggiato provare che il lamentato 'difetto' sia stato di rilievo tale da rappresentare un fattore causalmente efficiente del sinistro, posto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si riscontra non quando il bene in custodia rappresenti una “insidia”, ma allorché le specifiche condizioni della cosa in custodia abbiano determinato un danno per l'utilizzatore. Tale onere non è stato ottemperato.
Quanto alla documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi, la Corte ha constatato che la stessa, ricompresa evidentemente nel fascicolo di parte attrice del primo grado di giudizio, non risulta allegata alla busta telematica contenente l'atto introduttivo del presente giudizio ed il relativo fascicolo.
Più precisamente, il benché abbia elencato nell'atto appello, quale allegato n. Pt_1
3, il “fascicolo I sede”, non ha inserito copia di tale documentazione nella busta telematica di iscrizione della causa a ruolo. pag. 7/11 Ciò ha imposto alla Corte la verifica dell'effettivo ritiro del fascicolo di parte attrice nel corso del primo grado di giudizio da parte del suo procuratore;
verifica che ha avuto esito positivo, così come risultante dalla registrazione, da parte della cancelleria del
Tribunale di Palmi, di detto prelievo da parte dell'Avv. Runci, alla data del 21.07.2020.
Le predette circostanze, secondo l'orientamento seguito dalla Suprema Corte in analoga fattispecie, comportano per questo Giudicante “il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti”, senza rimessione della causa sul ruolo (cfr. Cassazione civile sez.
I, 08/05/2025, n.12135, secondo cui: "...Tuttavia, ancora diversa è l'ipotesi, che ricorre nella fattispecie in esame, in cui manchi l'intero fascicolo di parte di primo grado, non solo singoli documenti ivi contenuti. In tale ipotesi "il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti" (Cass. 10741/2015)…”).
Il diretto precipitato delle osservazioni che precedono è rappresentato dall'impossibilità per la Corte di effettuare una valutazione del materiale fotografico, oggi non presente in atti, difforme rispetto a quella operata dal giudice di prime cure, basandosi sull'esclusivo esame visivo di detti reperti.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la prova che la lesione patita su quello specifico tombino rappresenti un 'risultato anomalo', di per sé sufficiente a determinare una responsabilità del custode, appare non coerente con la ratio dell'art. 2051 c.c.
Ragionando diversamente, infatti, dovrebbe affermarsi una latitudine applicativa della norma tale da imporre il risarcimento dei danni subiti da ogni utilizzatore della res, in forza, semplicemente, della generica causazione di sinistri correlati al predetto uso, indipendentemente dall'effettivo accertamento di una anomalia rilevante sotto il profilo del nesso causale.
Ne deriverebbe che l'art. 2051 c.c. perderebbe la sua funzione sanzionatoria di una speciale forma di responsabilità extracontrattuale del custode, divenendo più simile ad pag. 8/11 un'obbligazione ex lege di natura assicurativa in favore di tutti i fruitori della cosa in custodia.
Il sinistro in discorso, detto in altri termini, appare il frutto di una distorsione della caviglia patita dal occorsa accidentalmente nella percorrenza del sito, senza Pt_1 che sia tuttavia emerso un fattore anomalo, determinante l'accaduto ed ascrivibile ad un difetto di costruzione o manutenzione del tombino.
Ed in tal senso, anche in virtù delle deduzioni sopra formulate in ordine alla mancata allegazione delle fotografie prodotte nel primo grado di giudizio, non può essere riformata la sentenza oggetto di gravame nella parte in cui afferma che “Le fotografie in atti nulla dicono sul dislivello che avrebbe provocato la perdita di equilibrio perché non riescono a rappresentare la potenzialità lesiva del tombino stesso;
né i testi hanno fornito una descrizione dei luoghi (neppure richiesta nei capitoli di prova) dai quali inferire il predetto dislivello.” (cfr. pagina 10).
2.3. Su quest'ultimo profilo, concernente la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di prime cure, l'appellante fonda il proprio secondo motivo di gravame, con cui lamenta che, dalla complessiva disamina delle prove testimoniali, il giudice di prime cure avrebbe dovuto inferire degli indici presuntivi in merito alla genesi del sinistro, tali da corroborare la prova fotografica in atti e determinare la condanna della convenuta.
Viceversa, questo Giudicante osserva come, più precisamente, i testimoni abbiano solo riferito della presenza di un tombino che insiste sull'area di parcheggio, dinanzi all'entrata del supermercato, vicino a delle auto in sosta, chiuso, in prossimità di alcuni dossi stradali. Ma la cosa che non emerge è, evidentemente, che quel tombino, nella sua specifica connotazione strutturale, conferisse alla res in custodia un'intrinseca pericolosità ed abbia perciò avuto un'efficienza causale rispetto alla caduta del Pt_1
(come sarebbe stato nelle ipotesi in cui i testi avessero rappresentato l'esistenza di un rilevante dislivello del tombino rispetto al resto della pavimentazione, la presenza di fratture visibili sulla sua superficie o la sua oscillazione, al momento del passaggio del per non essere lo stesso correttamente fissato al suolo). Pt_1
Ineccepibile appare pertanto sul punto la sentenza impugnata: “Le fotografie in atti nulla dicono sul dislivello…né i testi hanno fornito una descrizione dei luoghi (neppure pag. 9/11 richiesta nei capitoli di prova) dai quali inferire il predetto dislivello.” (cfr. pagina
10).”
2.4. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale l'appellante si duole dell'erronea valutazione dell'accertamento tecnico disposto sulla persona del danneggiato;
deduce in tal senso che, un corretto esame della espletata CTU da parte del giudice di prime cure, lo avrebbe certamente condotto al riconoscimento del nesso eziologico tra il dislivello del tombino e la caduta del con conseguente accoglimento della domanda Pt_1 risarcitoria.
Nello specifico, l'appellante, muove due parallele censure alla sentenza impugnata:
1. lamenta il fatto che la CTU sia stata disposta dopo l'esame testimoniale e, quindi, in una fase processuale nella quale il giudice di prime cure avrebbe già raggiunto la prova circa l'an debeatur, senza la possibilità del successivo disconoscimento;
2. deduce altresì che lo stesso elaborato peritale ha acclarato la concreta derivazione del trauma distorsivo occorso all'attore dall'esistenza del dislivello del tombino oggetto di causa.
La tesi non merita accoglimento.
Invero, che il giudice di prime cure abbia rilevato la necessità di preordinare l'esperimento della prova per testi alla più specifica verifica della compatibilità tra le lesioni lamentate dall'attore e la dinamica del sinistro patito, non appare una scelta affetta da alcun vizio logico, posto che l'esito negativo della prima prova avrebbe reso superfluo il successivo accertamento tecnico.
Quest'ultimo, inoltre, contrariamento a quanto sostenuto nel terzo motivo d'appello, ha accertato non l'effettiva dinamica del sinistro (cosa che sarebbe stata impossibile nella fattispecie posto che un evento distorsivo con analoghe caratteristiche avrebbe potuto attingere il anche ove fosse caduto altrove o a prescindere dall'esistenza della Pt_1 lamentata anomalia del tombino), ma l'astratta possibilità che da un trauma distorsivo, così come descritto dall'attore, possano derivare determinate conseguenze.
Posto che questa Corte non ritiene falso che un evento distorsivo sia realmente occorso all'appellante, ma solo non congruamente comprovati gli estremi della responsabilità del custode, non può che concludersi per il rigetto anche di tale ultima doglianza.
2.5. Da ultimo e solo per mera completezza (visto il richiamo nelle conclusioni dell'appellante anche all'art. 2043 c.c. quale titolo di responsabilità alternativo rispetto pag. 10/11 all'art. 2051 c.c.) si osserva ulteriormente che tutte le deduzioni rassegnate ai punti che precedono consentono di giungere all'ineludibile conseguenza circa l'assenza, in capo Co all'appellata di ogni responsabilità per le lesioni subite dal anche ex art. Pt_1
2043 c.c., stante la radicale carenza degli elementi strutturali previsti dalla norma.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico dell'appellante; i compensi vengono liquidati utilizzando le tariffe previste dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in €
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €956,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, n. Parte_1
285/2020, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10.12.2025.
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Daniele
Scaramuzzino.
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone RI Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 674/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato dagli avv.ti Filippo Ubaldo ed Ivo Lemoli. appellante e
., contumace Controparte_1
(già - P. IVA ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata dall'avv. Maria Stefania Cantù. appellata
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 di Reggio Calabria, per i motivi sopra espositi, riformare perché erronea, la Sentenza
n. 285/2020 pubbl. il 20/05/2020 – R.G. n. 1966/2013, con cui il Tribunale Civile di
Palmi – in persona del Giudice Onorario dott.ssa Concetta Postorino – ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante contro la “
[...]
”. in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1 [...] , e, per l'effetto alle parti ivi contrassegnate ai punti di cui alle Controparte_4 pagg. 6,7,8,9,10 e 11 della impugnata sentenza e sopra trascritte, per:
1.ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della “ Controparte_1
, quale proprietaria del “Parco Commerciale La Cometa”, in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, per non aver usato tutte le normali ed ordinarie precauzioni finalizzate a prevenire e/o impedire infortuni ai suoi clienti, nonché per non aver vigilato ed avere omesso di manutenere sullo stato del parcheggio antistante il
Centro commerciale “La Cometa” e di questo facente parte, ove si è verificato l'evento dannoso che ha coinvolto l'odierno attore;
2. ACCERTARE E DICHIARARE che i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento occorsogli in data 05/05/2012 all'interno del parcheggio del “Parco Co Commerciale La Cometa” di proprietà della “ Controparte_1 ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., sono da addebitare interamente ed esclusivamente alla negligenza, imprudenza ed imperizia della società convenuta, quale proprietaria e custode del suddetto spazio adibito a parcheggio, predisposto, negli spazi medesimi, misure idonee atte a prevenire il verificarsi di eventi dannosi a carico dei propri clienti.
3. ACCERTARE E DICHIARARE che l'attore, a causa dell'evento occorsogli il
05/05/2012 ha riportato lesioni personali consistiti nel “distacco apice malleolo peroneale dx” e che, conseguentemente, ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
4. CONDANNARE la “ , in p.l.r.p.t. (P. Iva Controparte_1
n. ), quale proprietaria del “Parco Commerciale La Cometa”, in solido P.IVA_2 con la Compagnia in p. l. r. p. t., terza chiamata in garanzia, al Controparte_5 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati e determinati in €. 17.168,38 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di appello nonché quelle del I grado di giudizio con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Per : “Voglia l'On.le Corte adita, respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione e difesa
Preliminarmente pag. 2/11 -Dichiarare improponibile, improcedibile e inammissibile l'appello come proposto per le ragioni meglio esposte in parte narrativa
Nel merito e senza rinuncia a quanto eccepito in via preliminare rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
In subordine
Rigettare ogni domanda di parte appellante per le ragioni dedotte in atti
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, il evocava in giudizio la Pt_1
Co
(d'ora in poi indicata anche come e Controparte_1 la (poi divenuta ), deducendo la Controparte_3 Controparte_2 responsabilità della prima società, ex art. 2051c.c., quale proprietaria e custode dell'area di parcheggio di pertinenza del “Parco commerciale La Cometa”.
Esponeva l'attore che, in data 05.05.2012, una volta parcheggiata la propria autovettura nella predetta area di sosta, percorrendo il tragitto che gli avrebbe consentito l'accesso ai locali commerciali, avrebbe riportato gravi lesioni personali, a causa del trauma distorsivo cagionatogli dall'anomalo posizionamento di un tombino.
Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato realizzato, per un difetto di posa in opera, ad un livello inferiore rispetto al manto stradale e tale condizione avrebbe fatto sì che l'attore, inavvertitamente, poggiasse il piede destro in modo del tutto innaturale, perdendo l'equilibrio e subendo così una rovinosa caduta in terra. Co Adduceva parte attrice l'esclusiva responsabilità della dovuta alla sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per non aver predisposto sulla res in custodia misure idonee a prevenire il verificarsi di eventi dannosi a carico degli avventori della struttura.
Concludeva domandando la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti in Co solido con con cui la risultava assicurata per i sinistri Controparte_6 verificatisi nell'area in oggetto. Co Si costituiva in giudizio la che contestava gli assunti di controparte, deducendo l'assenza di qualsiasi difetto/anomalia dell'area di parcheggio e, comunque, la presenza di una condotta gravemente negligente del il quale, ove avesse adottato un Pt_1
pag. 3/11 comportamento informato ad ordinaria diligenza, avrebbe certamente potuto prevedere ed evitare la caduta occorsagli. Eccepiva, infine, l'esosità delle somme richieste in ragione delle lesioni dallo stesso riportate.
Anche si costituiva in giudizio sollevando alcune eccezioni Controparte_7 preliminari, concernenti il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, e, nel merito, la prescrizione del diritto azionato,
l'inoperatività della polizza nel caso di specie, nonché talune contestazioni circa la stessa dinamica del sinistro.
La causa veniva istruita tramite interrogatorio formale del legale rappresentante della Co
escussione dei testi presenti al momento della caduta e CTU medico-legale, tesa ad acclarare la compatibilità delle lesioni lamentate dall'attore con la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo del giudizio.
Assunta la causa in decisione, con sentenza n. 285/2020 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda attorea, così statuendo: “il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.417,00 nei confronti della in persona del l.r.p.t. e di euro Controparte_1
2.417,00 nei confronti della in persona del l.r.p.t., oltre, per Controparte_4 entrambi, spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, spese successive occorrende;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell'attore nei rapporti interni tra le parti e di tutte le parti del giudizio in solido nei rapporti tra queste ed il c.t.u.”.
Con atto di citazione, notificato il 19.12.2020, il interponeva appello avverso Pt_1 la predetta decisione, affidato ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, derivata dall'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.; 2. Nullità della sentenza per travisamento ed erronea valutazione della prova testimoniale, con cui lamenta che, dalla complessiva disamina delle escussioni testimoniali, il giudice di prime cure avrebbe dovuto inferire degli indici pag. 4/11 presuntivi in merito alla genesi del sinistro, tali da corroborare la prova fotografica in atti e determinare la condanna delle convenute;
3. Illegittimità della sentenza per omesso esame della CTU, che avrebbe fornito un apporto determinante nella prova della casualità del sinistro ed il cui esito venne, per contro, completamente ignorato dal giudice di prime cure.
L'appellata S3, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Si costituiva invece la , la quale, preliminarmente, invocava Controparte_2
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, contestava la veridicità del sinistro e l'assenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2051 c.c.
Con ordinanza del 22 marzo 2024, la Corte, prendendo atto della rituale notifica alle parti dell'atto introduttivo del giudizio, dichiarava la contumacia della
[...]
e fissava per la precisazione delle conclusioni Controparte_1
l'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 05.12.2024, resa ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., venivano assegnati alle parti termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e fissata l'udienza del 13.11.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Le parti precisavano le conclusioni con note scritte e la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'appello è totalmente infondato e va rigettato.
2.1. Preliminarmente, tuttavia, ragioni di ordine logico impongono la disamina dell'eccezione di rito sollevata da . Controparte_2
L'appellata eccepisce, nella sostanza, l'assenza, nell'atto introduttivo del presente giudizio, della specifica indicazione dei passaggi della sentenza di cui si chiede la riforma e dell'individuazione di una ricostruzione alternativa da sostituirsi ai predetti;
ne discenderebbe, a detta della difesa dell'appellata, l'irritualità, inammissibilità, improcedibilità dell'atto di appello.
Le censure rassegnate dall'appellata non meritano accoglimento.
pag. 5/11 Invero, con riferimento alla richiesta di pronuncia ex art. 342 c.p.c., questa Corte intende dare continuità all'indirizzo fatto proprio dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, all'esito della sua nuova formulazione della norma (dovuta al
Dl n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012), l'art. 342
c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né
l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata e, dall'altro, non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che dovranno continuare ad essere rispettati (cfr. Cass. 1600/2024).
In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva
(quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, ossia un'individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che della controparte - la richiesta di riforma della decisione, così come le motivazioni poste a base della stessa.
L'eccezione va pertanto respinta.
2.2. Procedendo alla disamina dell'atto introduttivo del giudizio, viene in rilievo la prima censura formulata dalla difesa con cui si contesta l'illogicità e Pt_1 contraddittorietà della motivazione dell'impugnato provvedimento, per aver ritenuto erroneamente non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 c.c.
Segnatamente, l'appellante si duole della circostanza che, nonostante la sentenza abbia acclarato che la propria caduta sia avvenuta secondo le circostanze spazio-temporali enucleate in atto di citazione, il giudice di prime cure sia addivenuto, incomprensibilmente, a negare l'efficienza casuale ed il rilievo probatorio della rilevata anomalia del tombino ed ogni conseguente responsabilità in capo alla S3.
Tale tesi non merita accoglimento.
L'appellante, difatti, sostiene erroneamente l'esistenza di una contraddizione nel percorso logico-giuridico seguito dalla sentenza gravata;
questo vizio, secondo tale prospettazione, sarebbe determinato dal passaggio motivo in cui il giudice di prime cure avrebbe dapprima acclarato che la caduta del è stata causata dalla presenza di Pt_1
pag. 6/11 un dislivello del tombino rispetto al piano di calpestio, per poi giungere ad una conclusione di segno diametralmente opposto rispetto al rilievo di detta anomalia nell'attribuzione della correlata responsabilità in capo alla S3 (cfr. pagina 10 dell'atto di appello).
Lamenta più specificamente l'appellante che lo stato dei luoghi – e quindi la presenza della anomalia del manto stradale rappresentata dal citato dislivello del tombino – sarebbe adeguatamente comprovata dalla documentazione fotografica versata in atti, mentre, in relazione alle condizioni spazio-temporali del sinistro, i testimoni avrebbero fornito una convergente descrizione della dinamica dello stesso, considerandosi assolto, per tale via, l'onere probatorio gravante sull'appellante.
Invero la tesi della difesa non può accogliersi proprio nella parte in cui ritiene Pt_1 di aver adeguatamente provato l'esistenza di una vera e propria 'anomalia' nello stato di fatto in cui versava il tombino oggetto di causa, ossia di un difetto tale da generare una specifica situazione di pericolo a carico degli avventori della struttura, e che detta anomalia del bene in custodia sia stata la causa della caduta.
L'esistenza di un dislivello (in realtà neppure comprovato come si vedrà) rispetto al piano del calpestio, di per sé ed in assenza di ulteriori elementi che ne connotino la specifica pericolosità in relazione all'utilizzo della res in custodia, non è infatti suscettibile di integrare una responsabilità dell'appellata.
Sarebbe stato allora onere del danneggiato provare che il lamentato 'difetto' sia stato di rilievo tale da rappresentare un fattore causalmente efficiente del sinistro, posto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si riscontra non quando il bene in custodia rappresenti una “insidia”, ma allorché le specifiche condizioni della cosa in custodia abbiano determinato un danno per l'utilizzatore. Tale onere non è stato ottemperato.
Quanto alla documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi, la Corte ha constatato che la stessa, ricompresa evidentemente nel fascicolo di parte attrice del primo grado di giudizio, non risulta allegata alla busta telematica contenente l'atto introduttivo del presente giudizio ed il relativo fascicolo.
Più precisamente, il benché abbia elencato nell'atto appello, quale allegato n. Pt_1
3, il “fascicolo I sede”, non ha inserito copia di tale documentazione nella busta telematica di iscrizione della causa a ruolo. pag. 7/11 Ciò ha imposto alla Corte la verifica dell'effettivo ritiro del fascicolo di parte attrice nel corso del primo grado di giudizio da parte del suo procuratore;
verifica che ha avuto esito positivo, così come risultante dalla registrazione, da parte della cancelleria del
Tribunale di Palmi, di detto prelievo da parte dell'Avv. Runci, alla data del 21.07.2020.
Le predette circostanze, secondo l'orientamento seguito dalla Suprema Corte in analoga fattispecie, comportano per questo Giudicante “il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti”, senza rimessione della causa sul ruolo (cfr. Cassazione civile sez.
I, 08/05/2025, n.12135, secondo cui: "...Tuttavia, ancora diversa è l'ipotesi, che ricorre nella fattispecie in esame, in cui manchi l'intero fascicolo di parte di primo grado, non solo singoli documenti ivi contenuti. In tale ipotesi "il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti" (Cass. 10741/2015)…”).
Il diretto precipitato delle osservazioni che precedono è rappresentato dall'impossibilità per la Corte di effettuare una valutazione del materiale fotografico, oggi non presente in atti, difforme rispetto a quella operata dal giudice di prime cure, basandosi sull'esclusivo esame visivo di detti reperti.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la prova che la lesione patita su quello specifico tombino rappresenti un 'risultato anomalo', di per sé sufficiente a determinare una responsabilità del custode, appare non coerente con la ratio dell'art. 2051 c.c.
Ragionando diversamente, infatti, dovrebbe affermarsi una latitudine applicativa della norma tale da imporre il risarcimento dei danni subiti da ogni utilizzatore della res, in forza, semplicemente, della generica causazione di sinistri correlati al predetto uso, indipendentemente dall'effettivo accertamento di una anomalia rilevante sotto il profilo del nesso causale.
Ne deriverebbe che l'art. 2051 c.c. perderebbe la sua funzione sanzionatoria di una speciale forma di responsabilità extracontrattuale del custode, divenendo più simile ad pag. 8/11 un'obbligazione ex lege di natura assicurativa in favore di tutti i fruitori della cosa in custodia.
Il sinistro in discorso, detto in altri termini, appare il frutto di una distorsione della caviglia patita dal occorsa accidentalmente nella percorrenza del sito, senza Pt_1 che sia tuttavia emerso un fattore anomalo, determinante l'accaduto ed ascrivibile ad un difetto di costruzione o manutenzione del tombino.
Ed in tal senso, anche in virtù delle deduzioni sopra formulate in ordine alla mancata allegazione delle fotografie prodotte nel primo grado di giudizio, non può essere riformata la sentenza oggetto di gravame nella parte in cui afferma che “Le fotografie in atti nulla dicono sul dislivello che avrebbe provocato la perdita di equilibrio perché non riescono a rappresentare la potenzialità lesiva del tombino stesso;
né i testi hanno fornito una descrizione dei luoghi (neppure richiesta nei capitoli di prova) dai quali inferire il predetto dislivello.” (cfr. pagina 10).
2.3. Su quest'ultimo profilo, concernente la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di prime cure, l'appellante fonda il proprio secondo motivo di gravame, con cui lamenta che, dalla complessiva disamina delle prove testimoniali, il giudice di prime cure avrebbe dovuto inferire degli indici presuntivi in merito alla genesi del sinistro, tali da corroborare la prova fotografica in atti e determinare la condanna della convenuta.
Viceversa, questo Giudicante osserva come, più precisamente, i testimoni abbiano solo riferito della presenza di un tombino che insiste sull'area di parcheggio, dinanzi all'entrata del supermercato, vicino a delle auto in sosta, chiuso, in prossimità di alcuni dossi stradali. Ma la cosa che non emerge è, evidentemente, che quel tombino, nella sua specifica connotazione strutturale, conferisse alla res in custodia un'intrinseca pericolosità ed abbia perciò avuto un'efficienza causale rispetto alla caduta del Pt_1
(come sarebbe stato nelle ipotesi in cui i testi avessero rappresentato l'esistenza di un rilevante dislivello del tombino rispetto al resto della pavimentazione, la presenza di fratture visibili sulla sua superficie o la sua oscillazione, al momento del passaggio del per non essere lo stesso correttamente fissato al suolo). Pt_1
Ineccepibile appare pertanto sul punto la sentenza impugnata: “Le fotografie in atti nulla dicono sul dislivello…né i testi hanno fornito una descrizione dei luoghi (neppure pag. 9/11 richiesta nei capitoli di prova) dai quali inferire il predetto dislivello.” (cfr. pagina
10).”
2.4. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale l'appellante si duole dell'erronea valutazione dell'accertamento tecnico disposto sulla persona del danneggiato;
deduce in tal senso che, un corretto esame della espletata CTU da parte del giudice di prime cure, lo avrebbe certamente condotto al riconoscimento del nesso eziologico tra il dislivello del tombino e la caduta del con conseguente accoglimento della domanda Pt_1 risarcitoria.
Nello specifico, l'appellante, muove due parallele censure alla sentenza impugnata:
1. lamenta il fatto che la CTU sia stata disposta dopo l'esame testimoniale e, quindi, in una fase processuale nella quale il giudice di prime cure avrebbe già raggiunto la prova circa l'an debeatur, senza la possibilità del successivo disconoscimento;
2. deduce altresì che lo stesso elaborato peritale ha acclarato la concreta derivazione del trauma distorsivo occorso all'attore dall'esistenza del dislivello del tombino oggetto di causa.
La tesi non merita accoglimento.
Invero, che il giudice di prime cure abbia rilevato la necessità di preordinare l'esperimento della prova per testi alla più specifica verifica della compatibilità tra le lesioni lamentate dall'attore e la dinamica del sinistro patito, non appare una scelta affetta da alcun vizio logico, posto che l'esito negativo della prima prova avrebbe reso superfluo il successivo accertamento tecnico.
Quest'ultimo, inoltre, contrariamento a quanto sostenuto nel terzo motivo d'appello, ha accertato non l'effettiva dinamica del sinistro (cosa che sarebbe stata impossibile nella fattispecie posto che un evento distorsivo con analoghe caratteristiche avrebbe potuto attingere il anche ove fosse caduto altrove o a prescindere dall'esistenza della Pt_1 lamentata anomalia del tombino), ma l'astratta possibilità che da un trauma distorsivo, così come descritto dall'attore, possano derivare determinate conseguenze.
Posto che questa Corte non ritiene falso che un evento distorsivo sia realmente occorso all'appellante, ma solo non congruamente comprovati gli estremi della responsabilità del custode, non può che concludersi per il rigetto anche di tale ultima doglianza.
2.5. Da ultimo e solo per mera completezza (visto il richiamo nelle conclusioni dell'appellante anche all'art. 2043 c.c. quale titolo di responsabilità alternativo rispetto pag. 10/11 all'art. 2051 c.c.) si osserva ulteriormente che tutte le deduzioni rassegnate ai punti che precedono consentono di giungere all'ineludibile conseguenza circa l'assenza, in capo Co all'appellata di ogni responsabilità per le lesioni subite dal anche ex art. Pt_1
2043 c.c., stante la radicale carenza degli elementi strutturali previsti dalla norma.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico dell'appellante; i compensi vengono liquidati utilizzando le tariffe previste dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in €
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €956,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, n. Parte_1
285/2020, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10.12.2025.
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Daniele
Scaramuzzino.
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone RI Morabito
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