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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. TR AO AR, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 335 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DIAMANTI OLGA e dall'avv. SARAVO TULLIO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RUPERTO CP_1
CL , elettivamente domiciliato presso C/O AVV. COGNETTI MICAELA - VIA A. SELVA,
11 ANTICOLI CORRADO VIA XXV LUGLIO 21 00046 GROTTAFERRATA ITALIA;
- resistente –
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/01/2023, ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
397 2022 0021021982000 formato il 24 11.2022 e notificato il 15.12.2022, recante l'ingiunzione a versare i maggiori contributi dovuti alla gestione commercianti dell' per l'anno 2014 e CP_1 quantificati nella misura di euro 17.150,28. Il ricorrente ha in particolare eccepito l'illegittimità del titolo esecutivo poiché emesso e notificato in pendenza dei termini di impugnazione avverso l'accertamento fiscale e concluso, previa sospensiva dell'ava, per la nullità e non debenza della somma;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Ha resistito in giudizio l con memoria responsiva nella quale ha contestato le eccezioni CP_1
e deduzioni avversarie, ed ha concluso per il rigetto della domanda.
È stata espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza. contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo operata dall' , relativamente ai crediti Pt_1 CP_1 contributivi di cui all'Avviso impugnato, perché effettuata in pendenza di opposizione giudiziale avverso l'atto di accertamento presupposto, consistente nell'accertamento unificato dell'Agenzia
Delle Entrate n. TK7011303264 eseguito nei confronti della Parte_2
all'odierno ricorrente socio della s.n.c., che ha accertato un maggior
[...] presunto maggior reddito prodotto dal contribuente.
Ha documentato che l'avviso di accertamento de quo è stato impugnato con ricorso depositato il 14/08/2020 davanti alla CTP di Roma, deciso con sentenza n. 9385/2022 Sez.22 della CTP di Roma, depositata in data 19 agosto 2022, avverso la quale ha interposto appello con atto depositato in data
16.1.2024 (v. in atti).
Ora, poiché la sentenza della CTP non risulta notificata, trova applicazione il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale termine, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali (1°–31 agosto), sarebbe ordinariamente scaduto il 19 marzo 2023.
Tuttavia, l'art. 1, comma 199, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha disposto la sospensione automatica di undici mesi dei termini di impugnazione delle sentenze relative a controversie definibili ai sensi della medesima legge, qualora tali termini scadano tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.
Nel caso di specie, il termine di impugnazione rientra pienamente in tale finestra temporale, con conseguente proroga automatica della scadenza al 18 gennaio 2024.
Tale interpretazione è stata espressamente confermata dalla Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria, con l'ordinanza n. 12748 del 13 maggio 2025, la quale ha affermato che la sospensione opera ope legis, indipendentemente dalla volontà della parte di aderire alla definizione agevolata, e che essa si applica a tutti i termini in scadenza nel periodo indicato dalla norma.
Da quanto sopra discende che la controversia tributaria sull'atto presupposto appare a tutt'oggi pendente.
È pertanto fondata la doglianza del ricorrente circa la pendenza del procedimento Tributario
e l'evidenziata necessità di attenderne la conclusione.
Sul punto occorre premettere che l' svolge un'attività di controllo e Controparte_2 accertamento sui dati denunciati dai contribuenti e, successivamente, provvede alla trasmissione degli stessi agli enti previdenziali competenti.
L' , sulla base dei dati così ricevuti dall' , procede al recupero di tali CP_1 Controparte_2 crediti, dapprima con iscrizione a ruolo ex d.lgs. n. 46/1999 e, a far data dal 1 gennaio 2011, con l'emissione e notifica dell'avviso di addebito avente efficacia di titolo esecutivo. Di conseguenza, le disposizioni relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall' in base alla dichiarazione dei redditi. Controparte_2
L'avviso di addebito , come si desume dall'art. 30 D.L. 78/2010, sostituisce di fatto CP_1
“l'iscrizione a ruolo” e la “cartella”, delle quali assume le funzioni di formazione del titolo esecutivo per la riscossione del credito. Tale sostituzione emerge chiaramente dal comma 14 dell'art. 30 D.L.
78/2010, laddove si prevede che “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituivo dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Il dettato dell'art. 30 D.L. 78/2010, deve quindi essere coordinato con la legislazione previgente e, per quanto qui interessa, con la disposizione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, rubricato
“iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” il quale continua a far esplicito riferimento all'
“iscrizione a ruolo”, la quale, alla luce del citato art. 30, deve quindi essere oggi intesa con riferimento all'avviso di addebito.
In particolare, il comma 3, del suddetto articolo, dispone che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Ci si deve quindi chiedere a quale accertamento, fiscale o previdenziale, faccia riferimento la norma.
Più in particolare, la risoluzione della presente controversia è legata alla domanda se, nel caso CP_ in cui il contribuente presenti ricorso avverso l'accertamento avanti la Commissione Tributaria, l' possa, in pendenza di quest'ultimo giudizio, notificargli l'avviso d'addebito per la maggior contribuzione.
In passato la giurisprudenza ha ritenuto che l'ipotesi descritta sia estranea alla previsione del comma 3 dell'art. 24, configurando l'ipotesi piuttosto quel rapporto di pregiudizialità-dipendenza che produce – ex art. 295 c.p.c. – la sospensione necessaria del processo previdenziale, in attesa della definizione di quello tributario.
Sul punto però, in modo del tutto innovativo, sono intervenute alcune più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del Giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' CP_2
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'
[...] CP_1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass., Sez. L, Sentenza n.
8379 del 9.4.2014. Cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. L, Sentenza n. 8379 del 10.4.2014 e Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4032 del 1.3.2016).
Secondo queste recenti pronunce, in pendenza di impugnazione della pretesa avanti il Giudice CP_ Tributario, scatta per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 comma 3, d.lgs. CP_ 46/1999, con le conseguenze di accoglimento dell'opposizione e condanna dell' al pagamento delle spese.
La Corte supporta le proprie conclusioni facendo leva sul principio per cui il citato articolo 24
“non distingue tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge, infatti,
è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico”.
Il ragionamento che sorregge le conclusioni della Corte appare condivisibile perché, valorizzando il dato letterale della norma, garantisce al presunto debitore la paralisi delle azioni degli
Istituti previdenziali, in assenza di una sentenza definitiva che accerti la sussistenza della pretesa CP_ fiscale, presupposto dell'obbligo contributivo. Del resto, lo stesso ha tutto l'interesse ad attendere, prima di agire, la definizione del procedimento tributario, atteso che prima di tale momento,
l' , su cui incombe l'onere della prova nel giudizio di opposizione, normalmente, non è in grado CP_3 di provare la correttezza dell'accertamento fiscale condotto dall' e dunque il Controparte_2 presupposto dell'obbligo contributivo. Inoltre, la soluzione adottata consente di evitare il rischio di conflitti tra giudicati, precludendo all' la possibilità di emettere l'avviso di addebito prima della CP_1 definizione della controversia tributaria.
Tornando al caso di specie, è evidente che la formazione e l'emissione dell'avviso di addebito, corrispondenti alla precedente “iscrizione a ruolo”, è illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, come previsto dall'art. 24 d.lgs. n.
46/1999. Il ricorrente ha infatti provato documentalmente che alla data di formazione dell'avviso di addebito da parte dell' , era già stato depositato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale CP_1 di Roma avverso l'avviso di accertamento compiuto dall' e dal quale Controparte_2 scaturirebbe il preteso credito previdenziale.
Il fatto che l' non fosse stato a conoscenza della pendenza del procedimento tributario è CP_1 irrilevante, per le ragioni evidenziate dalla Suprema Corte e sopra richiamate.
L'impugnazione innanzi la Commissione Tributaria, afferente l'accertamento fiscale, costituisce quindi, ai sensi dell'art. 24, c. 3, d.lgs. 46/1999, impedimento legale all'iscrizione a ruolo
- oggi da leggersi “impedimento alla formazione dell'avviso di addebito” - del credito contributivo derivante dall'avviso di accertamento impugnato. In assenza di disposizioni di legge più specifiche, infatti, l' avrebbe dovuto attendere l'esito del contenzioso tributario prima di procedere alla CP_1 riscossione del credito.
L' , tuttavia, nel difendersi in giudizio, ha comunque chiesto che venga in ogni caso CP_1 accertata e dichiarata la debenza dei contributi richiesti con l'avviso impugnato. CP_ Ebbene, questo Tribunale è conscio dell'orientamento secondo cui sebbene l' non possa emettere l'avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia tale violazione dell'art. 24 cit. e nullità dell'avviso di addebito non impedisce, secondo la giurisprudenza oramai consolidata,
l'accertamento dell'obbligazione nel merito e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto;
e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' (v. sul punto Cass. nn. CP_1
17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017, 9596/2020).
Tuttavia l , nel costituirsi in giudizio, non spende alcuna argomentazione Controparte_4
a sostegno della propria pretesa creditoria che, di fatto, appare sorretta esclusivamente dall'avviso di accertamento dell impugnato dal contribuente presso la giustizia tributaria. Controparte_2
Né l'Ente ha inteso produrre alcun documento che potesse essere idoneo a ricostruire il volume d'affari della società (e del socio oggi ricorrente) in termini analoghi a quelli cui è pervenuta l , tali da consentire l'accertamento di una maggior pretesa contributiva Controparte_2 dell' . CP_1
Per le superiori ragioni la domanda è quindi fondata e va accolta, dovendosi dichiarare che nulla deve all' in forza dell'avviso di addebito n. 397 2022 0021021982000 Parte_1 CP_1 formato il 24 11.2022 e notificato il 15.12.2022 che va, conseguentemente, annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, , in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro , in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1 p.t., con ricorso depositato il giorno 23/01/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In accoglimento della domanda, annulla l'avviso di addebito n. 397 2022 0021021982000 formato il 24 11.2022 e notificato il 15.12.2022;
- Dichiara che nulla deve all' in forza dell'avviso di addebito n. 397 2022 Parte_1 CP_1
0021021982000 formato il 24 11.2022 e notificato il 15.12.2022;
- Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida CP_1 in euro 2700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
TR AO AR