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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/10/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 20/10/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2231/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, C.F._1
1/A 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDI ANNA e dall'Avv.
NT PI che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: TO AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 25.07.2022, domanda amministrativa per accertare il proprio status invalidante ai fini del riconoscimento della pensione inabilità civile prevista dalla L.118/1971; di essere stata sottoposta, in data 17/10/2022, a visita medica dalla competente Commissione, la quale riconosceva la medesima: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa, nella misura del 60%” ; che pertanto aveva depositato in data 16/12/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott. , aveva Persona_1 riconosciuto parte ricorrente affetta da: “9303 ARTRITE REUMATOIDE CON
CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI (per analogia alla fibromialgia) 50% 7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 40 % RIGIDITÀ DI
ANCA SUPERIORE AL 50% (per analogia all'artrosi coxofemorale) 35%” e accertava pertanto: “una invalidità del 80% a decorrere dal gennaio 2023”.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio alla pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09/12/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di un nuovo
C.T.U.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
2 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di inabilità (giudizio iscritto al n. N. 4464 /2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari all' 80% (ottanta per cento).
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di inabilità, (invalidità nella misura del 100%) o, in subordine, l'assegno mensile di assistenza (invalidità nella misura 74%).
Nel merito, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, Dott. , Persona_2 ha riconosciuto parte ricorrente affetta da: “1) Fibromialgia 2) Spondiloartrosi a livello dorsale con sclerosi subcondrale delle limitanti somatiche contrapposte ed osteofitosi marginale, Accentuazione della cifosi con riduzione in altezza,maggiore di 4mmdella regione somatica di più metameri vertebrali del tratto dorsale per cedimento delle limitanti. Scoliosidx convessa. Esiti di intervento chirurgico in C4-C5 3) Coxartrosi con ridotta ampiezza della rima articolare e sclerosi della cavita acetabolare 4)Sindrome ansioso depressivo di grado lieve 5)Cardiopatia ipertensiva.In atto 1°classe funzionale NYHA”.
Concludeva il CTU: “La signora nata a [...] il Parte_1
23/02/1964 ed ivi residente IN VIA NATOLI N°60 a causa dell'evolutività ed irreversibilità delle patologie, ha uno stato invalidante pari al 89% (Ottantanove per cento). Pertanto non ha diritto alla pensione d'inabilità.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Difatti, chiamato all'udienza odierna lo stesso ha precisato come parte ricorrente è in grado, nel tempo, di poter continuare a lavorare. Specifica che la decorrenza della percentuale di invalidità indicata nella consulenza è dalla domanda amministrativa.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella misura Parte_1
del 89% a decorrere dalla domanda amministrativa.
3 Vanno, invece, rigettate le ulteriori domande.
In relazione alle spese di lite, si osserva quanto segue. Le stesse seguono la parziale soccombenza e vanno, quindi, liquidate nella misura della metà ex DM
55/2014 e ss. modificazioni, in favore di parte ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratosi anticipatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv.ti Anna Ricciardi e Antonino Pino.
Vanno, infatti, compensate per metà stante il rigetto della domanda relativa al riconoscimento della pensione di inabilità civile. Non si tratta, nel caso di specie, infatti, dell'accoglimento parziale di un'unica domanda, dovendosi evidenziare le differenze tra i presupposti richiesti per due diverse prestazioni previdenziali
(derivanti da diversi gradi di invalidità: 100% già richiesto o, in subordine, inferiore al 99%).
Per la determinazione del valore si applica la giurisprudenza secondo cui le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative
a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Ciò comporta, dunque, l'applicazione dello scaglione fino a 26.000,00 e la liquidazione avviene separatamente per la fase di ATO (liquidata secondo i criteri della fase di accertamento tecnico preventivo) che per la fase di merito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 03/07/2023 nei confronti dell' in persona del legale
4 rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente è soggetto invalido nella misura del 89%, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Rigetta tutte le ulteriori domande;
CP_
- Condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente, della metà delle spese di lite per la fase di ATO liquidate in € 585,00 nonché metà delle spese di lite di questa fase liquidate in € 1348,50 il tutto oltre spese generali, cpa ed iva e con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratosi anticipatari ex art. 93 c.p.c., Avv.ti Anna Ricciardi e Antonino
Pino;
- Compensa la restante metà delle spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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