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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1311/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. AU Tasin ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Schivalocchi resistente posta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte depositate in data 27 gennaio
2025 e 30 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024, il ricorrente ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
1 Condino (TN) in data 7 settembre 1996 – trascritto nel Registro degli Atti di CP_2
Matrimonio del Comune di Condino, Parte II, Serie A, N. 9, Anno 1996, dalla cui unione sono nati a Tione di Trento (TN) i figli (in data 23 maggio 1998) e AU (in Per_1
data 23 marzo 2000), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti –, alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto n. 3028/2019 di questo Tribunale di data 20 giugno 2019, pubblicato il 2 luglio 2019, con udienza innanzi al Presidente in data 6 giugno 2019, e che da allora non
è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il ricorrente ha rappresentato di lavorare a tempo pieno e indeterminato presso la ditta Pribo
s.r.l. di Sella Giudicarie (TN) come operaio specializzato montatore macchine con uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili, mentre la sig.ra è dipendente part-time presso CP_1
la RSA Rosa Dei venti di Borgo Chiese (TN) in qualità di operatrice socio-sanitaria con uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili.
Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato che egli vive in un appartamento in locazione a Borgo
Chiese (TN) con un canone mensile di € 300,00 oltre a spese condominiali, mentre la moglie risiede insieme al figlio AU nell'immobile adibito a casa coniugale di cui ella è proprietaria (sito in via Roma n. 28 a Borgo Chiese) e la figlia vive in altro Per_1 appartamento all'interno dell'edificio di proprietà della madre.
La parte ricorrente ha dato atto che le condizioni esistenti all'epoca della separazione sono rimaste immutate, fatta eccezione per l'intervenuta indipendenza economica dei figli, i quali lavorano entrambi presso la società Innova s.r.l. di Storo (TN), nel settore Per_1
amministrativo e AU nel settore tecnico.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio e nulla opponendo alle condizioni accessorie poste dalla controparte. In particolare, la convenuta ha dedotto che la figlia vive nella casa Per_1
dei nonni materni senza sostenere canoni di locazione ed è divenuta economicamente autosufficiente, pertanto attualmente nulla osta alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore;
quanto al figlio AU, la sig.ra ha rappresentato che il marito si è CP_1 opposto fin da subito alla sua iscrizione all'università e non ha mai contribuito alle relative
2 spese, causando un deterioramento dei rapporti con il figlio, il quale ha reperito un'attività lavorativa precaria per poi interrompere gli studi in maniera definitiva, sicché, anche in tal caso nulla osta alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Con note di trattazione scritta depositate in data 27 gennaio 2025 la parte ricorrente ha così concluso: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e;
- dare atto che i figli e
[...] Controparte_1 Persona_2 Controparte_3
sono diventati economicamente indipendenti rispettivamente dal giugno 2019 e dal 2023 e, conseguentemente, revocare il contributo di mantenimento disposto in sede di separazione tra i coniugi;
- spese di lite integralmente compensate.”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 30 gennaio 2025 la parte convenuta ha così concluso: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in , oggi Borgo Chiese, (TN), in data 07.09.1996, tra Parte_2 Pt_1
e , trascritto in data 09.09.1996 nel Registro Atti di Matrimonio
[...] Controparte_1
del Comune di Condino, ora Borgo Chiese, Parte II, serie A, n.9 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Bondone (TN) al n. 1, parte II, serie B, anno 199 6, ricorrendone i presupposti di legge;
- disporre la revoca del contributo di mantenimento a favore dei figli disposto in sede di separazione. Spese di lite integralmente compensate.”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza innanzi al
Presidente del Tribunale, in data 6 giugno 2019, nella procedura di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto n. 3028/2019 di data 20 giugno 2019, pubblicato il 2 luglio 2019, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli è meritevole di ratifica, avendo entrambi i genitori dato atto che i figli maggiorenni e AU sono economicamente Per_1
autosufficienti, sicché nulla va in questa sede disposto in punto di loro mantenimento.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
) a Condino (TN) in data 7 settembre 1996, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Condino, Parte II, Serie A, N. 9, alle condizioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta depositate in data
27 e 30 gennaio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1311/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. AU Tasin ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Schivalocchi resistente posta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte depositate in data 27 gennaio
2025 e 30 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024, il ricorrente ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
1 Condino (TN) in data 7 settembre 1996 – trascritto nel Registro degli Atti di CP_2
Matrimonio del Comune di Condino, Parte II, Serie A, N. 9, Anno 1996, dalla cui unione sono nati a Tione di Trento (TN) i figli (in data 23 maggio 1998) e AU (in Per_1
data 23 marzo 2000), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti –, alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto n. 3028/2019 di questo Tribunale di data 20 giugno 2019, pubblicato il 2 luglio 2019, con udienza innanzi al Presidente in data 6 giugno 2019, e che da allora non
è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il ricorrente ha rappresentato di lavorare a tempo pieno e indeterminato presso la ditta Pribo
s.r.l. di Sella Giudicarie (TN) come operaio specializzato montatore macchine con uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili, mentre la sig.ra è dipendente part-time presso CP_1
la RSA Rosa Dei venti di Borgo Chiese (TN) in qualità di operatrice socio-sanitaria con uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili.
Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato che egli vive in un appartamento in locazione a Borgo
Chiese (TN) con un canone mensile di € 300,00 oltre a spese condominiali, mentre la moglie risiede insieme al figlio AU nell'immobile adibito a casa coniugale di cui ella è proprietaria (sito in via Roma n. 28 a Borgo Chiese) e la figlia vive in altro Per_1 appartamento all'interno dell'edificio di proprietà della madre.
La parte ricorrente ha dato atto che le condizioni esistenti all'epoca della separazione sono rimaste immutate, fatta eccezione per l'intervenuta indipendenza economica dei figli, i quali lavorano entrambi presso la società Innova s.r.l. di Storo (TN), nel settore Per_1
amministrativo e AU nel settore tecnico.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio e nulla opponendo alle condizioni accessorie poste dalla controparte. In particolare, la convenuta ha dedotto che la figlia vive nella casa Per_1
dei nonni materni senza sostenere canoni di locazione ed è divenuta economicamente autosufficiente, pertanto attualmente nulla osta alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore;
quanto al figlio AU, la sig.ra ha rappresentato che il marito si è CP_1 opposto fin da subito alla sua iscrizione all'università e non ha mai contribuito alle relative
2 spese, causando un deterioramento dei rapporti con il figlio, il quale ha reperito un'attività lavorativa precaria per poi interrompere gli studi in maniera definitiva, sicché, anche in tal caso nulla osta alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Con note di trattazione scritta depositate in data 27 gennaio 2025 la parte ricorrente ha così concluso: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e;
- dare atto che i figli e
[...] Controparte_1 Persona_2 Controparte_3
sono diventati economicamente indipendenti rispettivamente dal giugno 2019 e dal 2023 e, conseguentemente, revocare il contributo di mantenimento disposto in sede di separazione tra i coniugi;
- spese di lite integralmente compensate.”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 30 gennaio 2025 la parte convenuta ha così concluso: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in , oggi Borgo Chiese, (TN), in data 07.09.1996, tra Parte_2 Pt_1
e , trascritto in data 09.09.1996 nel Registro Atti di Matrimonio
[...] Controparte_1
del Comune di Condino, ora Borgo Chiese, Parte II, serie A, n.9 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Bondone (TN) al n. 1, parte II, serie B, anno 199 6, ricorrendone i presupposti di legge;
- disporre la revoca del contributo di mantenimento a favore dei figli disposto in sede di separazione. Spese di lite integralmente compensate.”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza innanzi al
Presidente del Tribunale, in data 6 giugno 2019, nella procedura di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto n. 3028/2019 di data 20 giugno 2019, pubblicato il 2 luglio 2019, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli è meritevole di ratifica, avendo entrambi i genitori dato atto che i figli maggiorenni e AU sono economicamente Per_1
autosufficienti, sicché nulla va in questa sede disposto in punto di loro mantenimento.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
) a Condino (TN) in data 7 settembre 1996, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Condino, Parte II, Serie A, N. 9, alle condizioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta depositate in data
27 e 30 gennaio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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