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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1304/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo La Mantia (PEC:
Email_1 parte appellante contro
, nata a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv.to Grazia Petrulli (PEC: Email_2
parte appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE
***
1 Conclusioni per la parte appellante:
Dichiara di rinunciare al reclamo e per l'effetto chiede che venga dichiarata l'estinzione del procedimento e che siano compensate le spese di lite tra le parti.
Conclusioni per la parte appellata:
Accetta la rinuncia formulata dal reclamante, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
Conclusioni per il Procuratore Generale, del 27.5.2024:
Rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Nel corso del procedimento di reclamo, proposto giusta ricorso del 6.5.2025 contro l'ordinanza del 13.6.2023 resa dal Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione personale depositato con ricorso del
22.9.2022, il reclamante e la resistente hanno chiesto a Parte_1 Controparte_1
questa Corte di Appello – all'uopo depositando, in data 10.9.2025, specifica istanza congiunta, sottoscritta telematicamente dai rispettivi difensori - di dichiarare l'estinzione del procedimento di impugnazione per cessazione della materia del contendere dipendente dal raggiungimento di un accordo bonario tra le parti.
2. Come è noto, la rinuncia all'impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non al giudizio ma) ai motivi di appello/reclamo devoluti al giudice di appello, fa venir meno il potere-dovere del giudice di appello di pronunciare, con efficacia immediata e indipendentemente dall'accettazione della controparte, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio.
3. Versandosi appunto in ipotesi di mera rinuncia al reclamo – mentre spetterà al giudice di primo grado pronunciarsi sull'estinzione del giudizio ancora pendente – non
è necessaria la sottoscrizione personale delle parti o la procura speciale rilasciata ai difensori, risultando pertanto sufficiente la convergente dichiarazione dei procuratori delle parti, resa in vista dall'udienza del giorno 12.9.2025 svoltasi con le modalità cartolari ex art. 127ter c.p.c.
4. L'estinzione del procedimento ha natura assorbente rispetto ad ogni valutazione circa la tempestività, o meno, del reclamo, e va dichiarata con sentenza come disposto per ogni ipotesi di estinzione dichiarata dal Collegio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
2 (applicabile nel giudizio di appello per il rinvio operato dall'art. 359 c.p.c.).
5. Ricorrono le condizioni per compensare tra le parti le spese del procedimento di reclamo, come concordemente chiesto dalle parti.
6. Il reclamo non viene né dichiarato inammissibile o improcedibile, né rigettato, e non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n.
115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, e dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti.
Palermo, 12.9.2025
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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