TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4238/2024 R.G. LAVORO
TRA
IA NE n. a NAPOLI (NA) il 05/06/2000 rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE e dall'avv. MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
INPS, rappresentato e difeso come in atti, dall'avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 02/04/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Si costituiva l'Inps resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. SARNELLA) diverso da quello già nominato nella fase dell'ATP (dott. Spagnolo).
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 8.5.2025 con la trattazione scritta e verificata la rituale notifica del decreto cartolare ad entrambe le parti costituite, la causa è stata decisa sulle note dell'Inps con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. GIUSEPPE Sarnella, ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Sulla base della documentazione in atti, nonché dell'accertamento medico – legale cuisi è sottoposta si evince che la Sig.ra IG GI
è affetta da:
• Obesità morbigena o di III° grado [B.M.I. = 42]. Per analogia.
Codice 7105 – Ric. Inv. 31%
• Epilessia generalizzata a crisi tonico – cloniche. Per analogia.
Codice 2001 – Ric. Inv. 31%
• Emicrania senza aura cronica. Per analogia.
Codice 5030 – Ric. Inv. 10%
Tenuto conto del grado e della natura delle minorazioni accertate, sulla scorta delle tabelle approvate, si può riconoscere la ricorrente invalida nella misura del 61% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale
2 e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 09/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4238/2024 R.G. LAVORO
TRA
IA NE n. a NAPOLI (NA) il 05/06/2000 rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE e dall'avv. MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
INPS, rappresentato e difeso come in atti, dall'avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 02/04/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Si costituiva l'Inps resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. SARNELLA) diverso da quello già nominato nella fase dell'ATP (dott. Spagnolo).
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 8.5.2025 con la trattazione scritta e verificata la rituale notifica del decreto cartolare ad entrambe le parti costituite, la causa è stata decisa sulle note dell'Inps con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. GIUSEPPE Sarnella, ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Sulla base della documentazione in atti, nonché dell'accertamento medico – legale cuisi è sottoposta si evince che la Sig.ra IG GI
è affetta da:
• Obesità morbigena o di III° grado [B.M.I. = 42]. Per analogia.
Codice 7105 – Ric. Inv. 31%
• Epilessia generalizzata a crisi tonico – cloniche. Per analogia.
Codice 2001 – Ric. Inv. 31%
• Emicrania senza aura cronica. Per analogia.
Codice 5030 – Ric. Inv. 10%
Tenuto conto del grado e della natura delle minorazioni accertate, sulla scorta delle tabelle approvate, si può riconoscere la ricorrente invalida nella misura del 61% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale
2 e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 09/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
3