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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA pronunciata in data 6/11/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5939/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv.to Sergio Massimo Mancusi, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dr MA NI resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.10.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 4734/2023 emesso 31.5.2024 dal
Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, che ha rappresentato e documentato di aver CP_2 provveduto al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta. Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 14.10.2024 e soltanto in data 2.9.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 31.5.2024, che ha notificato il decreto di omologa in data 3.6.2024 correttamente presso la sede provinciale ed ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 11.6.2024 alla sede zonale.
La causa era quindi fondata al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5939/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 6/11/2025
Il Giudice
IB OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA pronunciata in data 6/11/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5939/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv.to Sergio Massimo Mancusi, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dr MA NI resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.10.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 4734/2023 emesso 31.5.2024 dal
Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, che ha rappresentato e documentato di aver CP_2 provveduto al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta. Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 14.10.2024 e soltanto in data 2.9.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 31.5.2024, che ha notificato il decreto di omologa in data 3.6.2024 correttamente presso la sede provinciale ed ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 11.6.2024 alla sede zonale.
La causa era quindi fondata al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5939/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 6/11/2025
Il Giudice
IB OT