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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 19494 r.g. 2022, avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo subordinato e a tempo pieno con conseguente condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, pendente tra (con Parte_1
l'Avv.to Gilberto Cerutti) e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore; rilevato in via preliminare che va dichiarata la contumacia di parte convenuta che non si
è costituita in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo;
rilevato nel merito che, all'esito dell'istruttoria espletata, non appare compiutamente dimostrata la fondatezza del diritto azionato in ricorso;
rilevato infatti che l'unico teste escusso non è apparso particolarmente attendibile, avendo il predetto teste fatto confusione sia tra gli anni sia tra i mesi, avendo reso in entrambi i casi una dichiarazione che ha poi immediatamente negato fornendone un'altra dal differente contenuto, per poi conclusivamente ammettere che fa fatica a ricordare anche rispetto al proprio rapporto lavorativo (cfr. deposizione teste resa Tes_1 all'udienza del 10.10.2023); rilevato che, nella vicenda processuale che occupa, la confusione va valutata quale indice di scarsa attendibilità atteso che è inerente a dati temporali non lontani nel tempo
(2021, confuso con il 2011) e peraltro non molto lunghi (il rapporto lavorativo per cui è causa viene affermato in relazione a pochi mesi, dal luglio 2021 al febbraio 2022) e che lo stesso teste nel giustificare la propria assenza alla udienza precedente l'escussione, cui pure era stato citato, ha dichiarato di averla dimenticata (ibidem); rilevato pertanto che dalle stesse dichiarazioni del teste, dianzi riportate, emerge che lo stesso non può essere considerato attendibile in relazione alle varie dichiarazioni che pagina 1 di 2 peraltro farebbero riferimento a un solo mese, avendo il teste dichiarato di aver comunque lavorato un solo mese insieme al ricorrente;
rilevato che, stante l'oltremodo carente esito della prova testimoniale, alcun valore può essere attribuito alla mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale;
rilevato che da tutto quanto sopra precede consegue la mancata dimostrazione del diritto azionato, attesa l'estrema lacunosità della prova compendiatasi nei termini dianzi esposti;
rilevato che il ricorso va conseguentemente rigettato, stante la mancata dimostrazione della fondatezza del diritto ivi azionato;
ritenuto che
alla soccombenza non segue la condanna alle spese, stante la contumacia di parte datoriale;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Roma, 13 marzo 2025
Il G.L.
P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 19494 r.g. 2022, avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo subordinato e a tempo pieno con conseguente condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, pendente tra (con Parte_1
l'Avv.to Gilberto Cerutti) e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore; rilevato in via preliminare che va dichiarata la contumacia di parte convenuta che non si
è costituita in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo;
rilevato nel merito che, all'esito dell'istruttoria espletata, non appare compiutamente dimostrata la fondatezza del diritto azionato in ricorso;
rilevato infatti che l'unico teste escusso non è apparso particolarmente attendibile, avendo il predetto teste fatto confusione sia tra gli anni sia tra i mesi, avendo reso in entrambi i casi una dichiarazione che ha poi immediatamente negato fornendone un'altra dal differente contenuto, per poi conclusivamente ammettere che fa fatica a ricordare anche rispetto al proprio rapporto lavorativo (cfr. deposizione teste resa Tes_1 all'udienza del 10.10.2023); rilevato che, nella vicenda processuale che occupa, la confusione va valutata quale indice di scarsa attendibilità atteso che è inerente a dati temporali non lontani nel tempo
(2021, confuso con il 2011) e peraltro non molto lunghi (il rapporto lavorativo per cui è causa viene affermato in relazione a pochi mesi, dal luglio 2021 al febbraio 2022) e che lo stesso teste nel giustificare la propria assenza alla udienza precedente l'escussione, cui pure era stato citato, ha dichiarato di averla dimenticata (ibidem); rilevato pertanto che dalle stesse dichiarazioni del teste, dianzi riportate, emerge che lo stesso non può essere considerato attendibile in relazione alle varie dichiarazioni che pagina 1 di 2 peraltro farebbero riferimento a un solo mese, avendo il teste dichiarato di aver comunque lavorato un solo mese insieme al ricorrente;
rilevato che, stante l'oltremodo carente esito della prova testimoniale, alcun valore può essere attribuito alla mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale;
rilevato che da tutto quanto sopra precede consegue la mancata dimostrazione del diritto azionato, attesa l'estrema lacunosità della prova compendiatasi nei termini dianzi esposti;
rilevato che il ricorso va conseguentemente rigettato, stante la mancata dimostrazione della fondatezza del diritto ivi azionato;
ritenuto che
alla soccombenza non segue la condanna alle spese, stante la contumacia di parte datoriale;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Roma, 13 marzo 2025
Il G.L.
P. Farina
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