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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 822/2022
promossa da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. DE NIGRIS PIA
APPELLANTE contro
(C.F. E_
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. VITALE MASSIMILIANO
APPELLATO
e con l'intervento di
(C.F. ), E_ C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VITALE MASSIMILIANO
INTERVENUTO
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.58/2022 emessa dal
Tribunale di Fermo, pubblicata in data 04.02.2022 e notificata in data 24.06.2022 – querela di falso
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, riformare l'appellata sentenza e per
l'effetto, accertata e dichiarata l'ammissibilità della querela di falso, accertare e dichiarare la falsità della sentenza n. 38/2011 (R.G.
1435/2010) del Tribunale Civile di Fermo, nella parte in cui il Giudice attesta di averla pronunciata, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 20.01.2011, dandone lettura in udienza, nonché del verbale della suddetta udienza del 20.01.2011, nella parte in cui il
Giudice attesta di aver dato lettura in udienza della sopra citata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della suddetta sentenza. In via istruttoria, si insiste per
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado, reiterando le richieste già formulate nelle relative memorie ex art.
183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c., da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Della parte appellata:
“In via preliminare: accertare la omessa notifica da parte appellante al Pubblico Ministero, quale parte necessaria, del proprio atto di appello da cui è scaturito il presente procedimento e adottare ogni opportuno provvedimento di legge;
In via principale: Rigettare
l'appello proposto da parte appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n° 58/2022 … In subordine: Dichiarare comunque in conformità con la citata pronunzia del 2017 dei Giudici di legittimità la inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta in quanto spiegata nell'ambito del giudizio di impugnazione ed avente ad oggetto la medesima sentenza impugnata, trattandosi di eccezione di natura processuale senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art 96 cpc. In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il GI ritenesse necessario l'espletamento della prova testimoniale, si torna a chiedere di essere ammessi a prova contraria diretta sugli stessi capitoli già formulati da parte attrice/appellante, indicando come testimone il Dott. Tes_1
all'epoca dei fatti Giudice della causa n° RGACC 1435/2010
[...] pendente presso il Tribunale di Fermo conclusasi con Sentenza n°
38/2011, in carica presso il Tribunale civile di Roma”;
Della parte intervenuta : E_
“A) in via pregiudiziale processuale: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato (col presente atto) da CF E_
nato a [...] il [...], ivi C.F._2 residente in [...], in qualità di cessionario del credito vantato dalla (P. IV E_
) con sede in Cupra Marittima (Fermo) via dell'Industria P.IVA_2
n°7 nei confronti della società " disponendone Parte_1
l'ammissione, previo accertamento e declaratoria – per quanto occorrer possa – della qualità di successore a titolo particolare della medesima;
B) nel merito (si E_ ripropongono, testualmente, le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in appello in atti depositata da
[...] il 5/1/2023 ): In via preliminare: accertare E_ la omessa notifica da parte appellante al Pubblico Ministero, quale parte necessaria, del proprio atto di appello da cui è scaturito il presente procedimento e adottare ogni opportuno provvedimento di legge;
In via principale: Rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n° 58/2022, resa dal Tribunale di Fermo nel procedimento n° Rg 1839/2020, pubblicata in data 04/02/2020. In subordine: Dichiarare comunque in conformità con la citata pronunzia del 2017 dei Giudici di legittimità la inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta in quanto spiegata nell'ambito del giudizio di impugnazione ed avente ad oggetto la medesima sentenza impugnata, trattandosi di eccezione di natura processuale senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna di parte appellante anche ai sensi dell‟art 96 cpc. In via istruttoria Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il GI ritenesse necessario l'espletamento della prova testimoniale, si torna a chiedere di essere ammessi a prova contraria diretta sugli stessi capitoli già formulati da parte attrice/appellante, indicando come testimone il Dott. Tes_1
all'epoca dei fatti Giudice della causa n° RGACC 1435/2010
[...] pendente presso il Tribunale di Fermo conclusasi con Sentenza n°
38/2011, in carica presso il Tribunale civile di Roma. Salvis iuribus”;
Della parte intervenuta procura Generale della Repubblica:
“Chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza”;
FATTI DI CAUSA
1)Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo dichiarava l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla e Parte_1 condannava la stessa a rimborsare alla CP_1 E_
(d'ora in avanti , le spese di lite.
[...] CP_1
2) Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1 ricostruendo l'iter che aveva preceduto la proposizione della querela di falso come segue:
- il Tribunale di Fermo, su istanza della emetteva il CP_1 decreto ingiuntivo n. 452/2010, con il quale veniva ingiunto alla di pagare la complessiva somma di euro 168.275,05; Parte_1
- la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo;
- il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 38/2011, resa ex art.281 sexies c.p.c., dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo che diveniva esecutivo;
- la proponeva impugnazione avverso la sopra citata Parte_1 sentenza instaurando avanti la Corte di Appello di Ancona il giudizio
R.G. n. 169/2011 nell'ambito del quale proponeva in via incidentale querela di falso avverso l'appellata sentenza nella parte in cui il giudice attesta di averla pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.01.2011, dandone lettura nella medesima udienza, nonché avverso il verbale della medesima udienza del 20.01.2011, nella parte in cui il giudice attesta di aver dato lettura in udienza della sopra citata sentenza, sull'assunto che la sentenza non era stata pronunciata, né letta, nell'udienza de qua, né, tanto meno, incorporata nel verbale della medesima udienza, ma redatta successivamente alla conclusione della sopra citata udienza ed alla chiusura del verbale di udienza, tanto da non essere stata incorporata nel medesimo verbale ed essere stata depositata in cancelleria il giorno successivo alla suddetta udienza, ovvero in data
21.01.2011;
- la Corte d'Appello Civile d'Ancona, ritenuti i documenti impugnati con la querela di falso de qua, rilevanti ai fini della decisione della causa, con ordinanza del 31.05.2012, sospendeva il giudizio d'appello in attesa della definizione di quello di falso, assegnando il termine di tre mesi dalla comunicazione della suddetta ordinanza per la riassunzione del giudizio di falso dinanzi al tribunale competente;
- a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma con sentenza n. 7980/2014 il relativo giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Fermo che, all'esito, emetteva la sentenza oggetto del presente giudizio di impugnazione con la quale “dichiara(va) l'inammissibilità della querela di falso proposta da , con condanna Parte_1 dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
Quindi formulava le conclusioni come sopra trascritte.
3) Si costituiva in appello la chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
e concludendo come in epigrafe trascritto.
4) Interveniva nel presente giudizio il signor E_ chiedendo, in via pregiudiziale, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato dal medesimo in qualità di cessionario del credito vantato dalla nei confronti della società CP_1 Parte_1
disponendone l'ammissione, previo accertamento e declaratoria
[...] della qualità di successore a titolo particolare della medesima
CP_1
5) Attese le note depositate e rimessa al collegio ogni valutazione sulle istanze ulteriori, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Il sig. è intervenuto nel presente giudizio ex E_ art. 111 c.p.c. fornendo la prova dell'intervenuta cessione del credito a mezzo atto notarile del 28 marzo 2023, sottoscritto avanti il
Notaio repertorio n.14277 Raccolta n.10931, Persona_1
Registrato ad Ascoli Piceno il 18/04/2023 oltre che della rituale notifica di tale alla debitrice ceduta al commissario Parte_1 giudiziale della procedura di concordato in cui è involta la Parte_1
[...]
La richiesta avanzata con le note in sostituzione di udienza depositate dall'appellata e dall'intervenuto in data 23 gennaio 2024 di estromissione della parte cedente va disattesa non risultando l'accordo espresso anche dell'appellante così come sancito dall'art.111 c.p.c.
II) Nel merito, l'appellante lamenta: l'erroneità della sentenza impugnata per “incompetenza” del giudice di primo grado in ordine al giudizio di inammissibilità della querela di falso;
il contrasto della sentenza impugnata con la cosa giudicata stante l'ordinanza della
Corte di Appello di Ancona del 31.05.2012, depositata in data
14.06.2012 con cui è stata riconosciuta la rilevanza della proposta querela di falso e disposta la sospensione del giudizio di appello;
la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112
c.p.c. avendo il tribunale dichiarato l'inammissibilità o l'inesistenza della sentenza.
In particolare, l'appellante deduce che il tribunale dichiarando l'inammissibilità della querela di falso “in quanto l'eventuale falso in ordine alla attestata a verbale lettura dell'intera sentenza alle parti prima della sottoscrizione dello stesso verbale d'udienza non potrebbe determinare la dichiarazione di nullità o di inesistenza della sentenza”, ha erroneamente statuito in forza del convincimento secondo cui anche ove parte attrice chieda di provare che il giudice monocratico del Tribunale di Fermo avesse sottoscritto il verbale di udienza 20.01.2011 - momento che determina la pubblicazione della sentenza secondo il tenore letterale dell'art. 281 sexies c.p.c. - prima di redigere materialmente la sentenza al verbale allegata e di darne lettura, ciò non potrebbe determinare la dichiarazione di nullità o di inesistenza della sentenza.
Secondo l'assunto dell'appellante la dichiarazione di inammissibilità adottata dal primo giudice implica un giudizio circa la rilevanza della querela di falso ai fini del decidere che non può competere al
Tribunale di Fermo, ma al giudice dinanzi al quale la querela è stata presentata in via incidentale, cioè alla Corte d'Appello di Ancona che ha già pronunciato sulla ammissibilità della querela di falso, autorizzando la riassunzione dinanzi al tribunale competente a decidere sul merito delle falsità degli atti e documenti come compiutamente denunciate dall'odierna appellante. Difatti la querela di falso è stata ammessa ed autorizzata dalla Corte d'Appello di
Ancona che, ritenendola rilevante ai fini della decisione dell'impugnazione della sentenza n. 38/2011 del Tribunale di Fermo, sospendeva il giudizio d'appello iscritto al n. 169/2011 R.G., in attesa della decisione della querela di falso de qua, come risultante dall' ordinanza depositata in 14.06.2012.
III) L'appello va rigettato e va conseguentemente rigettato.
Deve premettersi che la richiamata ordinanza della Corte di appello di Ancona con cui è stata dichiarata l'ammissibilità della querela di falso non è suscettibile di passare in giudicato e non vincola il giudice della querela ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6028 del
28.02.2023).
Inoltre, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione oltre a non passare in giudicato “...non è suscettibile ...di esaurire l'esame dell'ammissibilità e rilevanza della querela (cfr. Cass. Civ., I, sentenza n. 1100 del 22.01.2010)” (
Cass.Sez, 1, sentenza n. 6793 del 04.05.2012).
Né può ritenersi fondato il terzo profilo di doglianza sollevato dall'appellante non risultando precluso al giudice della querela il giudizio in ordine all0inammissibilità e rilevanza della querela stante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“l'inammissibilità della querela di falso è rilevabile d'ufficio anche dopo la fase della sua proposizione” (Cass. n.6793/2012). L'appellante neppure contesta le specifiche argomentazioni sulla base della quali il giudice di prima cure ha ritenuto di escludere l'ammissibilità della querela ovvero l'assenza di prova della mancata lettura integrale della sentenza alle parti e che né il "depositato" apposto dalla cancelleria il giorno successivo - di per se stesso pacifico perché documentale ed incontestato - possano determinare il convincimento che la sentenza sia stata redatta e sottoscritta in data diversa da quella dell'udienza di discussione, né che difetti la conseguenzialità della sentenza rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione “(la sentenza 38/11 peraltro appare strettamente consequenziale a quanto discusso in udienza, ossia la inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva sua proposizione)” e che “anche ove parte attrice chieda di provare che il giudice monocratico del Tribunale di Fermo avesse sottoscritto il verbale di udienza 20.1.11 - momento che determina la pubblicazione della sentenza secondo il tenore letterale dell'art. 281 sexies cpc - prima di redigere materialmente la sentenza al verbale allegata e di darne lettura - ciò non potrebbe determinare la dichiarazione di nullità o di inesistenza della sentenza 38/11 Tribunale di Fermo” (cfr. sentenza di primo grado).
IV) Per concludere l'appello va respinto sicché, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., cui nel caso di specie non si ravvisano ragioni di deroga, deve disporsi la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado liquidate come in dispositivo.
V) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione e per l'appello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinge l'appello proposto dalla contro la e con Parte_1 E_
l'intervento del signor , avverso la sentenza E_
n.58/2022 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 04.02.2022, che, per l'effetto, conferma.
Condanna la al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti della e di , che si liquidano CP_1 E_ in euro 3.480,00 cadauno, oltre iva e c.p.a, rimborso forfettario, come per legge;
- Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 18.12.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 822/2022
promossa da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. DE NIGRIS PIA
APPELLANTE contro
(C.F. E_
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. VITALE MASSIMILIANO
APPELLATO
e con l'intervento di
(C.F. ), E_ C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VITALE MASSIMILIANO
INTERVENUTO
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.58/2022 emessa dal
Tribunale di Fermo, pubblicata in data 04.02.2022 e notificata in data 24.06.2022 – querela di falso
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, riformare l'appellata sentenza e per
l'effetto, accertata e dichiarata l'ammissibilità della querela di falso, accertare e dichiarare la falsità della sentenza n. 38/2011 (R.G.
1435/2010) del Tribunale Civile di Fermo, nella parte in cui il Giudice attesta di averla pronunciata, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 20.01.2011, dandone lettura in udienza, nonché del verbale della suddetta udienza del 20.01.2011, nella parte in cui il
Giudice attesta di aver dato lettura in udienza della sopra citata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della suddetta sentenza. In via istruttoria, si insiste per
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado, reiterando le richieste già formulate nelle relative memorie ex art.
183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c., da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Della parte appellata:
“In via preliminare: accertare la omessa notifica da parte appellante al Pubblico Ministero, quale parte necessaria, del proprio atto di appello da cui è scaturito il presente procedimento e adottare ogni opportuno provvedimento di legge;
In via principale: Rigettare
l'appello proposto da parte appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n° 58/2022 … In subordine: Dichiarare comunque in conformità con la citata pronunzia del 2017 dei Giudici di legittimità la inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta in quanto spiegata nell'ambito del giudizio di impugnazione ed avente ad oggetto la medesima sentenza impugnata, trattandosi di eccezione di natura processuale senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art 96 cpc. In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il GI ritenesse necessario l'espletamento della prova testimoniale, si torna a chiedere di essere ammessi a prova contraria diretta sugli stessi capitoli già formulati da parte attrice/appellante, indicando come testimone il Dott. Tes_1
all'epoca dei fatti Giudice della causa n° RGACC 1435/2010
[...] pendente presso il Tribunale di Fermo conclusasi con Sentenza n°
38/2011, in carica presso il Tribunale civile di Roma”;
Della parte intervenuta : E_
“A) in via pregiudiziale processuale: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato (col presente atto) da CF E_
nato a [...] il [...], ivi C.F._2 residente in [...], in qualità di cessionario del credito vantato dalla (P. IV E_
) con sede in Cupra Marittima (Fermo) via dell'Industria P.IVA_2
n°7 nei confronti della società " disponendone Parte_1
l'ammissione, previo accertamento e declaratoria – per quanto occorrer possa – della qualità di successore a titolo particolare della medesima;
B) nel merito (si E_ ripropongono, testualmente, le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in appello in atti depositata da
[...] il 5/1/2023 ): In via preliminare: accertare E_ la omessa notifica da parte appellante al Pubblico Ministero, quale parte necessaria, del proprio atto di appello da cui è scaturito il presente procedimento e adottare ogni opportuno provvedimento di legge;
In via principale: Rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n° 58/2022, resa dal Tribunale di Fermo nel procedimento n° Rg 1839/2020, pubblicata in data 04/02/2020. In subordine: Dichiarare comunque in conformità con la citata pronunzia del 2017 dei Giudici di legittimità la inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta in quanto spiegata nell'ambito del giudizio di impugnazione ed avente ad oggetto la medesima sentenza impugnata, trattandosi di eccezione di natura processuale senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna di parte appellante anche ai sensi dell‟art 96 cpc. In via istruttoria Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il GI ritenesse necessario l'espletamento della prova testimoniale, si torna a chiedere di essere ammessi a prova contraria diretta sugli stessi capitoli già formulati da parte attrice/appellante, indicando come testimone il Dott. Tes_1
all'epoca dei fatti Giudice della causa n° RGACC 1435/2010
[...] pendente presso il Tribunale di Fermo conclusasi con Sentenza n°
38/2011, in carica presso il Tribunale civile di Roma. Salvis iuribus”;
Della parte intervenuta procura Generale della Repubblica:
“Chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza”;
FATTI DI CAUSA
1)Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo dichiarava l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla e Parte_1 condannava la stessa a rimborsare alla CP_1 E_
(d'ora in avanti , le spese di lite.
[...] CP_1
2) Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1 ricostruendo l'iter che aveva preceduto la proposizione della querela di falso come segue:
- il Tribunale di Fermo, su istanza della emetteva il CP_1 decreto ingiuntivo n. 452/2010, con il quale veniva ingiunto alla di pagare la complessiva somma di euro 168.275,05; Parte_1
- la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo;
- il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 38/2011, resa ex art.281 sexies c.p.c., dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo che diveniva esecutivo;
- la proponeva impugnazione avverso la sopra citata Parte_1 sentenza instaurando avanti la Corte di Appello di Ancona il giudizio
R.G. n. 169/2011 nell'ambito del quale proponeva in via incidentale querela di falso avverso l'appellata sentenza nella parte in cui il giudice attesta di averla pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.01.2011, dandone lettura nella medesima udienza, nonché avverso il verbale della medesima udienza del 20.01.2011, nella parte in cui il giudice attesta di aver dato lettura in udienza della sopra citata sentenza, sull'assunto che la sentenza non era stata pronunciata, né letta, nell'udienza de qua, né, tanto meno, incorporata nel verbale della medesima udienza, ma redatta successivamente alla conclusione della sopra citata udienza ed alla chiusura del verbale di udienza, tanto da non essere stata incorporata nel medesimo verbale ed essere stata depositata in cancelleria il giorno successivo alla suddetta udienza, ovvero in data
21.01.2011;
- la Corte d'Appello Civile d'Ancona, ritenuti i documenti impugnati con la querela di falso de qua, rilevanti ai fini della decisione della causa, con ordinanza del 31.05.2012, sospendeva il giudizio d'appello in attesa della definizione di quello di falso, assegnando il termine di tre mesi dalla comunicazione della suddetta ordinanza per la riassunzione del giudizio di falso dinanzi al tribunale competente;
- a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma con sentenza n. 7980/2014 il relativo giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Fermo che, all'esito, emetteva la sentenza oggetto del presente giudizio di impugnazione con la quale “dichiara(va) l'inammissibilità della querela di falso proposta da , con condanna Parte_1 dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
Quindi formulava le conclusioni come sopra trascritte.
3) Si costituiva in appello la chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
e concludendo come in epigrafe trascritto.
4) Interveniva nel presente giudizio il signor E_ chiedendo, in via pregiudiziale, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato dal medesimo in qualità di cessionario del credito vantato dalla nei confronti della società CP_1 Parte_1
disponendone l'ammissione, previo accertamento e declaratoria
[...] della qualità di successore a titolo particolare della medesima
CP_1
5) Attese le note depositate e rimessa al collegio ogni valutazione sulle istanze ulteriori, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Il sig. è intervenuto nel presente giudizio ex E_ art. 111 c.p.c. fornendo la prova dell'intervenuta cessione del credito a mezzo atto notarile del 28 marzo 2023, sottoscritto avanti il
Notaio repertorio n.14277 Raccolta n.10931, Persona_1
Registrato ad Ascoli Piceno il 18/04/2023 oltre che della rituale notifica di tale alla debitrice ceduta al commissario Parte_1 giudiziale della procedura di concordato in cui è involta la Parte_1
[...]
La richiesta avanzata con le note in sostituzione di udienza depositate dall'appellata e dall'intervenuto in data 23 gennaio 2024 di estromissione della parte cedente va disattesa non risultando l'accordo espresso anche dell'appellante così come sancito dall'art.111 c.p.c.
II) Nel merito, l'appellante lamenta: l'erroneità della sentenza impugnata per “incompetenza” del giudice di primo grado in ordine al giudizio di inammissibilità della querela di falso;
il contrasto della sentenza impugnata con la cosa giudicata stante l'ordinanza della
Corte di Appello di Ancona del 31.05.2012, depositata in data
14.06.2012 con cui è stata riconosciuta la rilevanza della proposta querela di falso e disposta la sospensione del giudizio di appello;
la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112
c.p.c. avendo il tribunale dichiarato l'inammissibilità o l'inesistenza della sentenza.
In particolare, l'appellante deduce che il tribunale dichiarando l'inammissibilità della querela di falso “in quanto l'eventuale falso in ordine alla attestata a verbale lettura dell'intera sentenza alle parti prima della sottoscrizione dello stesso verbale d'udienza non potrebbe determinare la dichiarazione di nullità o di inesistenza della sentenza”, ha erroneamente statuito in forza del convincimento secondo cui anche ove parte attrice chieda di provare che il giudice monocratico del Tribunale di Fermo avesse sottoscritto il verbale di udienza 20.01.2011 - momento che determina la pubblicazione della sentenza secondo il tenore letterale dell'art. 281 sexies c.p.c. - prima di redigere materialmente la sentenza al verbale allegata e di darne lettura, ciò non potrebbe determinare la dichiarazione di nullità o di inesistenza della sentenza.
Secondo l'assunto dell'appellante la dichiarazione di inammissibilità adottata dal primo giudice implica un giudizio circa la rilevanza della querela di falso ai fini del decidere che non può competere al
Tribunale di Fermo, ma al giudice dinanzi al quale la querela è stata presentata in via incidentale, cioè alla Corte d'Appello di Ancona che ha già pronunciato sulla ammissibilità della querela di falso, autorizzando la riassunzione dinanzi al tribunale competente a decidere sul merito delle falsità degli atti e documenti come compiutamente denunciate dall'odierna appellante. Difatti la querela di falso è stata ammessa ed autorizzata dalla Corte d'Appello di
Ancona che, ritenendola rilevante ai fini della decisione dell'impugnazione della sentenza n. 38/2011 del Tribunale di Fermo, sospendeva il giudizio d'appello iscritto al n. 169/2011 R.G., in attesa della decisione della querela di falso de qua, come risultante dall' ordinanza depositata in 14.06.2012.
III) L'appello va rigettato e va conseguentemente rigettato.
Deve premettersi che la richiamata ordinanza della Corte di appello di Ancona con cui è stata dichiarata l'ammissibilità della querela di falso non è suscettibile di passare in giudicato e non vincola il giudice della querela ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6028 del
28.02.2023).
Inoltre, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione oltre a non passare in giudicato “...non è suscettibile ...di esaurire l'esame dell'ammissibilità e rilevanza della querela (cfr. Cass. Civ., I, sentenza n. 1100 del 22.01.2010)” (
Cass.Sez, 1, sentenza n. 6793 del 04.05.2012).
Né può ritenersi fondato il terzo profilo di doglianza sollevato dall'appellante non risultando precluso al giudice della querela il giudizio in ordine all0inammissibilità e rilevanza della querela stante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“l'inammissibilità della querela di falso è rilevabile d'ufficio anche dopo la fase della sua proposizione” (Cass. n.6793/2012). L'appellante neppure contesta le specifiche argomentazioni sulla base della quali il giudice di prima cure ha ritenuto di escludere l'ammissibilità della querela ovvero l'assenza di prova della mancata lettura integrale della sentenza alle parti e che né il "depositato" apposto dalla cancelleria il giorno successivo - di per se stesso pacifico perché documentale ed incontestato - possano determinare il convincimento che la sentenza sia stata redatta e sottoscritta in data diversa da quella dell'udienza di discussione, né che difetti la conseguenzialità della sentenza rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione “(la sentenza 38/11 peraltro appare strettamente consequenziale a quanto discusso in udienza, ossia la inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva sua proposizione)” e che “anche ove parte attrice chieda di provare che il giudice monocratico del Tribunale di Fermo avesse sottoscritto il verbale di udienza 20.1.11 - momento che determina la pubblicazione della sentenza secondo il tenore letterale dell'art. 281 sexies cpc - prima di redigere materialmente la sentenza al verbale allegata e di darne lettura - ciò non potrebbe determinare la dichiarazione di nullità o di inesistenza della sentenza 38/11 Tribunale di Fermo” (cfr. sentenza di primo grado).
IV) Per concludere l'appello va respinto sicché, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., cui nel caso di specie non si ravvisano ragioni di deroga, deve disporsi la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado liquidate come in dispositivo.
V) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione e per l'appello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinge l'appello proposto dalla contro la e con Parte_1 E_
l'intervento del signor , avverso la sentenza E_
n.58/2022 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 04.02.2022, che, per l'effetto, conferma.
Condanna la al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti della e di , che si liquidano CP_1 E_ in euro 3.480,00 cadauno, oltre iva e c.p.a, rimborso forfettario, come per legge;
- Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 18.12.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico