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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT AN, Presidente
AN VI, OR
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 842/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05720231460000471002 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05720231460000471002 ILOR a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore, dichiaratosi antistario, chiede la condanna alle spese.
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe rappresentando che essa fa seguito a identica iscrizione ipotecaria, oggetto di contenzioso conclusosi con sentenza n.169/06/2020 del 27.2.2020, della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Sezione n.6, che ha accolto il ricorso di cui al R.G.n.950/2019.
Tuttavia in data 14.2.2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con il documento n.05720231460000471002 ha inviato al sig. Ricorrente_1 una comunicazione di iscrizione ipotecaria per la somma complessiva di € 180.860,32 su alcuni immobili siti in Monte San Biagio e Fondi (LT).
Assume il ricorrente che essa farebbe riferimento a crediti erariali IRPEF ed ILOR, oltre ad interessi e sanzioni, riguardanti gli anni 1989 e 1990 per un totale di € 87.261,34, in virtù della cartella n.05720080022433152000, oggetto della menzionata decisione del 2020, nonchè a ulteriori crediti, per
Tassa smaltimento rifiuti anni 2010, 2011 e 2012 e Contributi Consorzio di Bonifica anni 2012 e 2013 per i quali il Ricorrente_1 nel suindicato giudizio R.G.n.950/2019 aveva eccepito la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Latina si è costituita in giudizio, eccependo che dopo aver riesaminato la sentenza n. 169/06/2020, emessa nel giudizio R.G. 950/2019 ha reso inefficace l'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato nonché la cartella di pagamento n. 05720080022433152 000, escludendo la stessa da ogni attività esecutiva e/o cautelare.
Comunica inoltre di aver disposto la cancellazione dell'ipoteca del 14.2.2025, Reg. Gen. n.3782,Reg. Part.
N. 611 Ufficio Provinciale di Latina, Territorio, con annotazione n. 2734 del 6.11.2025.
Chiede, quindi, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art 46 del dlgs 546/92, con compensazione delle spese ai sensi del comma 3 dell'art 46 del dlgs 546/92, nei confronti dell'Agente della Riscossione.
Con memoria del 14.12.2025, l'istante ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere, ma in virtù del principio della soccombenza virtuale, chiede la condanna della resistente alle spese e compensi, oltre rimborso spese generali, iva e contributo integr. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto sopra esposto, appare evidente come la pretesa della deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al collegio che dichiarare l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, vale a dire se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Nel caso in esame, è pacifico – e, in ogni caso, documentalmente provato che l'Amminitrazione abbia sospeso dell'iscrizione ipotecaria, dopoaver riesamoinato la posione del ricorrente alal uce delal richiamata decisione n.169/06/2020 del 27.2.2020, della Commissione Tributaria Provinciale di Latina.
Tuttavia, ciò è avvenuto in epoca successiva sia al deposito, che alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tale circostanza rileva ai fini delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie, la soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Latina può essere argomentata in considerazione della cancellazione dell'ipoteca del 14.2.2025, Reg. Gen. n.3782, eseguita in corso di causa, implicante l'implicito riconoscimento della fondatezza delle pretese attoree.
Alla luce di quanto sinora evidenziato, le spese di lite devono porsi a carico della parte resistente Agenzia delle Entrate e Riscossione di Latina.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle fasi espletate, della natura della pronuncia e della breve durata del procedimento, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna la parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge da corrispondersi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT AN, Presidente
AN VI, OR
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 842/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05720231460000471002 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05720231460000471002 ILOR a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore, dichiaratosi antistario, chiede la condanna alle spese.
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe rappresentando che essa fa seguito a identica iscrizione ipotecaria, oggetto di contenzioso conclusosi con sentenza n.169/06/2020 del 27.2.2020, della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Sezione n.6, che ha accolto il ricorso di cui al R.G.n.950/2019.
Tuttavia in data 14.2.2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con il documento n.05720231460000471002 ha inviato al sig. Ricorrente_1 una comunicazione di iscrizione ipotecaria per la somma complessiva di € 180.860,32 su alcuni immobili siti in Monte San Biagio e Fondi (LT).
Assume il ricorrente che essa farebbe riferimento a crediti erariali IRPEF ed ILOR, oltre ad interessi e sanzioni, riguardanti gli anni 1989 e 1990 per un totale di € 87.261,34, in virtù della cartella n.05720080022433152000, oggetto della menzionata decisione del 2020, nonchè a ulteriori crediti, per
Tassa smaltimento rifiuti anni 2010, 2011 e 2012 e Contributi Consorzio di Bonifica anni 2012 e 2013 per i quali il Ricorrente_1 nel suindicato giudizio R.G.n.950/2019 aveva eccepito la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Latina si è costituita in giudizio, eccependo che dopo aver riesaminato la sentenza n. 169/06/2020, emessa nel giudizio R.G. 950/2019 ha reso inefficace l'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato nonché la cartella di pagamento n. 05720080022433152 000, escludendo la stessa da ogni attività esecutiva e/o cautelare.
Comunica inoltre di aver disposto la cancellazione dell'ipoteca del 14.2.2025, Reg. Gen. n.3782,Reg. Part.
N. 611 Ufficio Provinciale di Latina, Territorio, con annotazione n. 2734 del 6.11.2025.
Chiede, quindi, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art 46 del dlgs 546/92, con compensazione delle spese ai sensi del comma 3 dell'art 46 del dlgs 546/92, nei confronti dell'Agente della Riscossione.
Con memoria del 14.12.2025, l'istante ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere, ma in virtù del principio della soccombenza virtuale, chiede la condanna della resistente alle spese e compensi, oltre rimborso spese generali, iva e contributo integr. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto sopra esposto, appare evidente come la pretesa della deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al collegio che dichiarare l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, vale a dire se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Nel caso in esame, è pacifico – e, in ogni caso, documentalmente provato che l'Amminitrazione abbia sospeso dell'iscrizione ipotecaria, dopoaver riesamoinato la posione del ricorrente alal uce delal richiamata decisione n.169/06/2020 del 27.2.2020, della Commissione Tributaria Provinciale di Latina.
Tuttavia, ciò è avvenuto in epoca successiva sia al deposito, che alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tale circostanza rileva ai fini delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie, la soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Latina può essere argomentata in considerazione della cancellazione dell'ipoteca del 14.2.2025, Reg. Gen. n.3782, eseguita in corso di causa, implicante l'implicito riconoscimento della fondatezza delle pretese attoree.
Alla luce di quanto sinora evidenziato, le spese di lite devono porsi a carico della parte resistente Agenzia delle Entrate e Riscossione di Latina.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle fasi espletate, della natura della pronuncia e della breve durata del procedimento, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna la parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge da corrispondersi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.