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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 9/4/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 842/2024 R.G.;
nella causa pendente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ( ), in proprio e le C.F._2 Parte_3 C.F._3 prime due anche iure hereditatis, nella loro qualità rispettivamente di sorelle e di convivente more uxorio del IG. nato a [...] il Persona_1
25/12/1952 e deceduto in data 13/01/2021, rappresentate e difese dall'avv.
Fabrizio Spagnoli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cecina, in C.so
Matteotti 101, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, corrente in Pisa, Via Cocchi n. Controparte_1
7/9 (C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Cei,
Marco Di Bisceglie, Silvia Carli e Serena Spizzamiglio ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente (U.O.C. Contenzioso Giudiziale Ambito Sud) in Pisa,
Via Cocchi, n. 7/9, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_4
l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, in via principale “accertata, per le causali di cui in premessa, la responsabilità contrattuale dell'Ente convenuto, per il decesso in ambito nosocomiale, del IG. condannare lo stesso al risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale e non patrimoniale sofferto dagli attori che si quantifica, a titolo di danno parentale: nell'importo di €. 388.741,59, a favore della IG.ra , Parte_4 convivente more-uxorio del de cuius e di €. 133.629,33, ciascuna, a favore della sorelle ed eredi del de cuius, IGnore e , importi Parte_2 Parte_1 risarcitori calcolati sulla base della Tabelle in uso presso il tribunale di Roma e rivalutati alla data odierna, o alla somma diversa che agli esiti di causa, sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì il Tribunale condannare il convenuto al pagamento, iure hereditatis, del danno catastrofale sofferto dal IG. da liquidarsi a Persona_1 favore delle eredi, IGnore e che si quantifica, per le Parte_2 Parte_1 causali di cui in premessa, nella somma, rivalutata alla data odierna, di €. 43.299,08,
o nella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia. Con interessi dalla data del fatto, fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, accertata, per le causali di cui in premessa, la responsabilità extracontrattuale dell'Ente convenuto, per il decesso in ambito nosocomiale, del IG. condannare lo stesso al risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale e non patrimoniale sofferto dagli attori che si quantifica, a titolo di danno parentale: nell'importo di €. 388.741,59, a favore della IG.ra , convivente Parte_4 more-uxorio del de cuius e di €. 133.629,33, ciascuna, a favore delle sorelle ed eredi del de cuius IGnore e , importi risarcitori calcolati Parte_2 Parte_1 sulla base della Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma e rivalutati alla data odierna, o alla somma diversa che agli esiti di causa, sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì il Tribunale condannare il convenuto al pagamento, “iure hereditatis”, a titolo di responsabilità contrattuale, del danno catastrofale, sofferto dal IG. Persona_1 da liquidarsi a favore delle eredi, IGnore e che si Parte_2 Parte_1 quantifica, per le causali di cui in premessa, nella somma, rivalutata alla data odierna, di €. 43.299,08, o nella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia. Con interessi dalla data del fatto, fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese funzioni e onorari di causa”.
Nello specifico, le attrici hanno rappresentato i seguenti fatti:
2 - di essere rispettivamente sorelle ( e ) e Parte_1 Parte_2 convivente more uxorio ( ) del IG. nato il [...] Parte_4 Persona_1
e deceduto in data 13/01/2021 mentre si trovava ricoverato presso il reparto
Malattie Infettive dell'Ospedale di Livorno, trasferito dal reparto di Medicina Interna, dove era stato in origine ricoverato in data 12/12/2020;
- il decesso del IG. è stato causato unicamente dall'infezione da Covid- Per_1
Sars 19, contratta in ambito nosocomiale, come confermato dalla consulenza autoptica a firma del Dott. disposta dalla Procura della Repubblica di Per_2
Livorno, nell'ambito del procedimento penale n. 147/2021 RGNR. aperto contro ignoti;
- il IG. è, infatti, risultato positivo al tampone molecolare, che gli fu Per_1 somministrato in data 06/01/2021, a ventiquattro giorni di distanza dalla data del suo ingresso in Ospedale, poi confermato dagli ulteriori tamponi molecolari effettuati sullo stesso in sede di autopsia;
- il contagio, poi risultato letale, è avvenuto, probabilmente, alla fine del mese di dicembre, mentre il paziente si trovava, a partire dal giorno 29/12/2021, in regime di isolamento, per avere contratto un'altra infezione ospedaliera, la Klebsiella pneumoniae NDM;
- l'autopsia, disposta dal PM, ha accertato che “le condizioni cliniche del Per_1 sono andate incontro ad un sensibile e progressivo peggioramento, soprattutto per quanto concerne la funzione respiratoria, nei giorni immediatamente successivi al riscontro laboratoristico della positività al virus SARS- CoV -2”, concludendo che “.. dovendosi pertanto ammettere che l'infezione da virus Sars-CoV-2 abbia avuto un ruolo concreto nel processo causale responsabile del decesso, seppure in presenza di fattori di rischio, legati alle plurime commorbilità del paziente”;
- alla luce della consulenza autoptica, dunque, deve ritenersi provato che il paziente è deceduto a causa del COVID 19 e che il virus è stato contratto in ambito nosocomiale;
- dagli atti della inchiesta penale, ed in particolare dalla Consulenza disposta dal
PM, a firma del Dott. e del Dott. è emerso che il Persona_3 Persona_4 reparto di Medicina Interna dell'Ospedale di Livorno, dove era ricoverato il IG.
fu l'epicentro di un importante cluster epidemico, e che nel periodo Per_1 compreso tra il 5 gennaio ed il 17 gennaio del 2021, furono ben 31 i soggetti contagiati, tra cui diciassette pazienti, quattro medici e nove operatori di assistenza;
- i due consulenti della Procura, in più parti della loro relazione, hanno sottolineato che i protocolli di prevenzione del rischio, “pur se formalmente adottati
3 dall'Ente, in ottemperanza alla normativa primaria e secondaria di fonte statale o regionale” vigente, non furono nel caso di specie concretamente e sistematicamente applicati.
Alla luce di tali fatti, le attrici, ritenendo sussistente la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'azienda ospedaliera convenuta nella causazione della morte del loro prossimo congiunto, hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir condannare la controparte al risarcimento in loro favore del danno da lesione del rapporto parentale sofferto iure proprio oltre che del danno biologico terminale sofferto dal de cuius e trasmesso iure hereditatis alle sorelle ed eredi del defunto.
Si è costituita in giudizio l la quale ha Controparte_3 contestato tutto quanto ex adverso dedotto sia nell'an che nel quantum, ritenendo che alcuna omissione o condotta colpevole le possa essere imputata, e concludendo per il rigetto delle domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto o, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, per la riduzione della misura del risarcimento richiesto.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 9/4/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso la domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che avendo le parti attrici domandato in primis il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per morte di un loro congiunto, avvenuta a seguito di una infezione contratta in ospedale, la responsabilità della struttura sanitaria citata in giudizio non può che essere di natura extracontrattuale (vedi Cass. 3267/2024 “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”).
4 Il rapporto contrattuale fra paziente e struttura ospedaliera o medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi. Conseguentemente,
l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria può essere fatto valere come responsabilità contrattuale unicamente dal creditore paziente che ha stipulato il contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria, mentre i terzi congiunti, per i danni da essi subiti iure proprio quale conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria, potranno far valere unicamente l'azione di responsabilità extracontrattuale.
Ciò posto, e inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale l'azione spettante ai congiunti per i danni da essi subiti in proprio quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, con riferimento all'onere probatorio gravante sulle parti -in applicazione dei principi sottesi alla responsabilità aquiliana- incombe sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della struttura, vale a dire: il fatto colposo della struttura sanitaria, il danno, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno, mentre sulla struttura sanitaria ricade la prova di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che le attrici abbiano dato prova di tutti gli elementi suddetti, mentre dal canto suo l'Azienda sanitaria convenuta non sia riuscita a fornire la prova di aver esattamente adempiuto ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa a lei non imputabile.
Le attrici hanno dedotto, a fondamento della propria domanda, che il loro prossimo congiunto, il IG. sia deceduto in seguito e a causa delle Persona_1 complicanze respiratorie insorte per effetto del contagio da virus Covid-19 contratto presso l'Ospedale di Livorno, dove era ricoverato per altra patologia.
Sulle cause della morte del de cuius, questo giudice ritiene di condividere gli accertamenti compiuti e le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Livorno nell'ambito delle indagini compiute per l'accertamento in sede penale delle responsabilità nel decesso del IG. Per_1
Al riguardo, giova precisare che, com'è noto, la relazione tecnica del Consulente nominato dalla Procura ben possa essere valorizzata dal giudice civile quale cd. prova atipica (Cass. civ. n. 15714/2010, Cass. civ. n. 19859/2012 e Cass. civ. n.
6918/2013). Il giudice civile, infatti, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o anche tra altre parti, e tale decisione non è censurabile
5 neppure in Cassazione, restando il giudice del merito unico arbitro della valutazione della rilevanza e della utilizzabilità di prove che possono conIGliare il loro utilizzo indiretto in altro giudizio, se ritenute rilevanti e utili, piuttosto che disporne la loro ripetizione aventi al giudice del processo in corso. (cfr. Cass. n 10825/2016).
Orbene, il consulente tecnico nominato dalla Procura, dott. al Persona_5 quale è stato demandato l'incarico di accertare le cause della morte del IG. Per_1
ha concluso nel senso che l'infezione da virus Covid-19 abbia avuto un ruolo
[...] concreto e determinante nel processo causale responsabile del decesso, seppure in presenza di fattori di rischio legati alle plurime comorbilità del paziente.
Il Consulente ha escluso, contrariamente a quanto eccepito dall CP_1 convenuta, che le cause della morte possano essere ricondotte ad altre patologie di cui pure era affetto il paziente (vedi relazione “Nel caso del IG. non risultano Per_1 evidenze cliniche, laboratoristiche e/o anatomo-istopatologiche che l'attività del microrganismo Klebsiella pneumoniae NDM sia andata oltre la semplice colonizzazione
a livello intestinale, non potendosi attribuire a tale contaminazione alcun IGnificato causale nel determinismo dell'exitus del paziente”. L'autopsia, viceversa, ha accertato che “le condizioni cliniche del sono andate incontro ad un sensibile e Per_1 progressivo peggioramento, soprattutto per quanto concerne la funzione respiratoria, nei giorni immediatamente successivi al riscontro laboratoristico della positività al virus SARS- CoV -2. Peraltro, gli accertamenti medico-legali e, in particolare, gli esami istologici, hanno palesato la presenza di alterazioni della struttura polmonare del tutto in linea con quelli che sono attualmente considerati, dalla comunità scientifica, i reperti istopatologici di comune riscontro nei soggetti deceduti per le complicanze respiratorie della malattia da nuovo coronavirus”.
Alla luce degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico della Procura e delle conclusioni a cui è pervenuto, che meritano di essere condivisi perché immuni da vizi logici e contraddizioni, deve ritenersi accertato, con un sufficiente grado di certezza che il decesso del IG. sia stato causato dal Covid-19. Per_1
Con lo stesso grado di certezza può concludersi nel senso che il virus suddetto sia stato contratto dal IG. mentre era ricoverato presso il reparto di Malattie Per_1
Infettive dell'Ospedale di Livorno.
Ed invero, sul punto basta tenere in considerazione che il IG. è stato Per_1 ricoverato in Ospedale il 12/12/2020, dapprima nel reparto di Medicina Interna e poi nel reparto di Malattie Infettive. Pressochè giornalmente è stato sottoposto a tamponi per il Covid-19 che sono risultati tutti negativi. Il primo tampone positivo risale al 6/1/2021, quando il IG. era giù ricoverato da circa 25 giorni in Per_1
6 Ospedale, di cui gran parte di questi giorni li ha trascorsi in isolamento perché risultato positivo ad altro virus.
E' chiaro, dunque, che tenuto conto del periodo di incubazione, ormai accertato in un minimo di 5 e in un massimo di 14 giorni, il IG. non può che aver Per_1 contratto il Covid-19 mentre era ricoverato in Ospedale.
Del resto, lo stesso CTU ha confermato tale circostanza, che non è stata contraddetta neppure dall convenuta (vedi relazione CTU pag. 32 Controparte_1
“Alla luce delle conoscenze attuali sulla modalità di diffusione del nuovo coronavirus
SARS-CoV-2 è che il contagio sia avvenuto all'interno della struttura Controparte_4 ospedaliera, nell'impossibilità di poter meglio contestualizzare l'esatto momento e le modalità della trasmissione dell'agente infettivo. Al momento del riscontro della presenza del virus SARS-CoV-2, il paziente si trovava già in isolamento dopo che un tampone rettale, effettuato il 26 dicembre 2020, aveva dato esito positivo per il germe
Klebsiella pneunmoniae NDM, appartenente alla categoria dei batteri resistenti a carbapenemi”
Ciò posto, anche tenuto conto del fatto che il IG. ha contratto il virus Per_1 mentre era ricoverato in Ospedale, tra l'altro in regime di isolamento, deve ritenersi provata anche la condotta colpevole dell convenuta. CP_1
Ed invero, quest'ultima, nonostante le contestazioni formulate dalle attrici e le conclusioni delle due Consulenze tecniche disposte dalla Procura, non è riuscita a fornire la prova di avere esattamente adempiuto i propri obblighi, che con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, consistevano nel provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Nel caso in esame, come accertato anche in sede di indagini penali dai due consulenti nominati dal PM, l'Azienda sanitaria convenuta, sebbene abbia provato di avere adottato, almeno a livello teorico di adozione di linee guida e protocolli, tutte le misure atte ad evitare la diffusione del coronavirus in ambito ospedaliero nel periodo dell'emergenza sanitaria globale, non è riuscita a provare allo stesso modo che tali protocolli siano poi stati in concreto applicati e rispettati (vedi relazione dei dott.
e a pag. 12 “L'elenco dei documenti procedurali Persona_3 Persona_4 forniti per gestire i casi di COVID-19 e prevenirne la diffusione nosocomiale dimostra certamente l'attenzione della struttura sanitaria alla problematica, ma certamente non
è sufficiente per esimere da ogni colpa e/o responsabilità la struttura e coloro che in essa operano. La prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza non può esaurirsi
7 nella mera emanazione di protocolli gestionali e procedure operative… In assenza di documentazione attestante il controllo sulla corretta applicazione delle misure stabilite,
è plausibile ritenere che il processo di prevenzione si sia arrestato alla mera emanazione delle linee guida interne senza alcuna verifica del loro recepimento, applicazione e efficacia di risultato. Il risultato è stato il cluster epidemico descritto nell'apposita sezione e che fa presumere vi siano state diverse e ripetute inadempienze nella corretta applicazione delle modalità operative assistenziali come stabilite dai documenti aziendali analizzati”).
I consulenti tecnici del PM hanno, tra l'altro, confermato che il IG. ha Per_1 contratto il coronavirus quando era ricoverato presso l'Ospedale di Livorno, in un giorno compreso tra il 23/12/2020 e il 5/1/2021, mediante contatto per via aerogena (meno probabile mediante contatto con oggetti contaminati) con sorgente un soggetto infetto facente parte del personale sanitario. Infatti, è stata esclusa la possibilità che il virus possa essere stato trasmesso dalla compagna del IG. Per_1 la IG.ra , unico familiare ad aver fatto visita al paziente durante il Parte_4 periodo di ricovero, che è risultata negativa al tampone effettuato il giorno
21/1/2021 dopo il decesso del Per_1
I consulenti tecnici, sulla base della documentazione fornita dalla struttura sanitaria, hanno potuto ricostruire tutti i contatti che il IG. ha avuto con il Per_1 personale sanitario durante il periodo di ricovero e prima del tampone positivo al
Covid del 6/1/2021, concludendo nel senso che il contagio deve essere avvenuto in ambito ospedaliero tramite contatto con un medico o un infermiere o comunque con un soggetto facente parte della struttura sanitaria, in quanto unici soggetti con i quali il IG. è entrato in contatto, fatta eccezione per la convivente, che però è Per_1 stata già esclusa come innanzi riportato.
Nell'ambito della consulenza tecnica suddetta, inoltre, è stato possibile accertare che proprio il reparto di Medicina Interna, dove il IG. era ricoverato, è Per_1 risultato sede di un importante cluster epidemico, in quanto in un breve lasso di tempo (dal 6 al 17/1/2021) sono risultati positivi al Covid-19 ben 17 pazienti, tra cui il IG. e ben 13 tra medici e operatori di assistenza. Proprio tale Per_1 circostanza ha indotto i consulenti del PM a ritenere che vi sia stata, almeno in quel periodo, una carente applicazione delle misure di prevenzione del contagio da
Coronavirus, conclusione che merita di essere condivisa.
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, si ritiene provata la responsabilità dell nella causazione della Controparte_1 morte del IG. Conseguentemente, le odierne attrici hanno diritto a Persona_1
8 vedersi risarciti i danni che hanno subito a causa della condotta colposa della controparte.
3. Le attrici hanno espressamente domandato, in primis, il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio e derivante dalla lesione del rapporto parentale derivante dalla morte del loro congiunto.
Il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui discende normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto.
In tali ipotesi, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti, intendendosi quei soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo affettivo, ma affettivo-giuridico che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti e doveri;
il danno in parola non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati e la sua liquidazione deve avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Del resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha pertanto il IGnificato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto.
Tale danno subito in conseguenza del fatto per cui è causa può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate, predisposte dal Tribunale di Milano, che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate, in modo conforme, in tutto il territorio nazionale, e che vengono da tempo applicate da codesto Tribunale in modo uniforme.
Gli attori sono rispettivamente sorelle del defunto, e Parte_1 [...]
, e convivente more uxorio del defunto, . Il rapporto di Parte_2 Parte_4 parentela, così' come sopra precisato è stato allegato sin dall'atto introduttivo del giudizio. La circostanza dei rapporti di parentela indicati in riferimento alla titolarità
9 della legittimazione attiva non è stato oggetto di contestazione tempestiva da parte della convenuta, così da ritenere applicabile sul punto l'art. 115 c.p.c.
Orbene, considerati i rapporti di parentela tra le parti, l'età del soggetto deceduto e quella del congiunto, la convivenza o meno con la vittima, e applicate le Tabelle di
Milano sopra richiamate, e valutato ogni aspetto del caso concreto, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi:
- a favore della sorella la somma di € 79.806,00; Parte_1
- a favore della sorella la somma di € 76.410,00; Parte_2
- a favore della convivente more uxorio la somma di euro Parte_4
293.325,00.
A tali importi, già rivalutati, dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data del decesso e fino all'effettivo soddisfo.
4. Non può, invece, essere risarcito il danno morale cd. catastrofale pure richiesto dalle attrici iure hereditatis, in quanto il decesso del IG. si è Persona_1 verificato dopo un breve lasso di tempo dal fatto illecito e nel detto periodo non vi è prova che il medesimo abbia avuto la lucida e concreta consapevolezza dell'avvicinarsi della morte.
Sul punto si rammenta che “È trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Corte di Appello di Roma n. 2737 del
20/7/2022) e ancora “La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente;
in difetto di tale consapevolezza non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni” (Cass. civ. n. 13537/2014).
Nella fattispecie in esame, non si ritiene risarcibile il danno morale terminale iure hereditatis in favore delle attrici, in quanto non è stata fornita la prova che il congiunto defunto abbia avuto, nel breve lasso di tempo trascorso dal contagio da
10 Covid al decesso, la reale e concreta percezione che l'aver contratto quel virus lo avrebbe portato a morte certa e precoce.
Alla luce di tali ragioni, le domande attoree devono essere solo parzialmente accolte nei limiti come innanzi indicati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria, in quanto ha avuto luogo esclusivamente con lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., tenuto conto della natura della causa, dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto,
• Condanna l al risarcimento in Controparte_1 favore delle attrici delle seguenti somme: la somma di € 79.806,00 in favore di
, la somma di € 76.410,00 in favore di , la Parte_1 Parte_2 somma di euro 293.325,00 in favore di , oltre gli interessi legali Parte_4 dalla data del decesso del IG. (13/1/2021) e fino all'effettivo Persona_1 soddisfo);
• Condanna l al rimborso in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
1.713,00 per esborsi ed € 12.100,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 08/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 9/4/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 842/2024 R.G.;
nella causa pendente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ( ), in proprio e le C.F._2 Parte_3 C.F._3 prime due anche iure hereditatis, nella loro qualità rispettivamente di sorelle e di convivente more uxorio del IG. nato a [...] il Persona_1
25/12/1952 e deceduto in data 13/01/2021, rappresentate e difese dall'avv.
Fabrizio Spagnoli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cecina, in C.so
Matteotti 101, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, corrente in Pisa, Via Cocchi n. Controparte_1
7/9 (C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Cei,
Marco Di Bisceglie, Silvia Carli e Serena Spizzamiglio ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente (U.O.C. Contenzioso Giudiziale Ambito Sud) in Pisa,
Via Cocchi, n. 7/9, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_4
l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, in via principale “accertata, per le causali di cui in premessa, la responsabilità contrattuale dell'Ente convenuto, per il decesso in ambito nosocomiale, del IG. condannare lo stesso al risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale e non patrimoniale sofferto dagli attori che si quantifica, a titolo di danno parentale: nell'importo di €. 388.741,59, a favore della IG.ra , Parte_4 convivente more-uxorio del de cuius e di €. 133.629,33, ciascuna, a favore della sorelle ed eredi del de cuius, IGnore e , importi Parte_2 Parte_1 risarcitori calcolati sulla base della Tabelle in uso presso il tribunale di Roma e rivalutati alla data odierna, o alla somma diversa che agli esiti di causa, sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì il Tribunale condannare il convenuto al pagamento, iure hereditatis, del danno catastrofale sofferto dal IG. da liquidarsi a Persona_1 favore delle eredi, IGnore e che si quantifica, per le Parte_2 Parte_1 causali di cui in premessa, nella somma, rivalutata alla data odierna, di €. 43.299,08,
o nella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia. Con interessi dalla data del fatto, fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, accertata, per le causali di cui in premessa, la responsabilità extracontrattuale dell'Ente convenuto, per il decesso in ambito nosocomiale, del IG. condannare lo stesso al risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale e non patrimoniale sofferto dagli attori che si quantifica, a titolo di danno parentale: nell'importo di €. 388.741,59, a favore della IG.ra , convivente Parte_4 more-uxorio del de cuius e di €. 133.629,33, ciascuna, a favore delle sorelle ed eredi del de cuius IGnore e , importi risarcitori calcolati Parte_2 Parte_1 sulla base della Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma e rivalutati alla data odierna, o alla somma diversa che agli esiti di causa, sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì il Tribunale condannare il convenuto al pagamento, “iure hereditatis”, a titolo di responsabilità contrattuale, del danno catastrofale, sofferto dal IG. Persona_1 da liquidarsi a favore delle eredi, IGnore e che si Parte_2 Parte_1 quantifica, per le causali di cui in premessa, nella somma, rivalutata alla data odierna, di €. 43.299,08, o nella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia. Con interessi dalla data del fatto, fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese funzioni e onorari di causa”.
Nello specifico, le attrici hanno rappresentato i seguenti fatti:
2 - di essere rispettivamente sorelle ( e ) e Parte_1 Parte_2 convivente more uxorio ( ) del IG. nato il [...] Parte_4 Persona_1
e deceduto in data 13/01/2021 mentre si trovava ricoverato presso il reparto
Malattie Infettive dell'Ospedale di Livorno, trasferito dal reparto di Medicina Interna, dove era stato in origine ricoverato in data 12/12/2020;
- il decesso del IG. è stato causato unicamente dall'infezione da Covid- Per_1
Sars 19, contratta in ambito nosocomiale, come confermato dalla consulenza autoptica a firma del Dott. disposta dalla Procura della Repubblica di Per_2
Livorno, nell'ambito del procedimento penale n. 147/2021 RGNR. aperto contro ignoti;
- il IG. è, infatti, risultato positivo al tampone molecolare, che gli fu Per_1 somministrato in data 06/01/2021, a ventiquattro giorni di distanza dalla data del suo ingresso in Ospedale, poi confermato dagli ulteriori tamponi molecolari effettuati sullo stesso in sede di autopsia;
- il contagio, poi risultato letale, è avvenuto, probabilmente, alla fine del mese di dicembre, mentre il paziente si trovava, a partire dal giorno 29/12/2021, in regime di isolamento, per avere contratto un'altra infezione ospedaliera, la Klebsiella pneumoniae NDM;
- l'autopsia, disposta dal PM, ha accertato che “le condizioni cliniche del Per_1 sono andate incontro ad un sensibile e progressivo peggioramento, soprattutto per quanto concerne la funzione respiratoria, nei giorni immediatamente successivi al riscontro laboratoristico della positività al virus SARS- CoV -2”, concludendo che “.. dovendosi pertanto ammettere che l'infezione da virus Sars-CoV-2 abbia avuto un ruolo concreto nel processo causale responsabile del decesso, seppure in presenza di fattori di rischio, legati alle plurime commorbilità del paziente”;
- alla luce della consulenza autoptica, dunque, deve ritenersi provato che il paziente è deceduto a causa del COVID 19 e che il virus è stato contratto in ambito nosocomiale;
- dagli atti della inchiesta penale, ed in particolare dalla Consulenza disposta dal
PM, a firma del Dott. e del Dott. è emerso che il Persona_3 Persona_4 reparto di Medicina Interna dell'Ospedale di Livorno, dove era ricoverato il IG.
fu l'epicentro di un importante cluster epidemico, e che nel periodo Per_1 compreso tra il 5 gennaio ed il 17 gennaio del 2021, furono ben 31 i soggetti contagiati, tra cui diciassette pazienti, quattro medici e nove operatori di assistenza;
- i due consulenti della Procura, in più parti della loro relazione, hanno sottolineato che i protocolli di prevenzione del rischio, “pur se formalmente adottati
3 dall'Ente, in ottemperanza alla normativa primaria e secondaria di fonte statale o regionale” vigente, non furono nel caso di specie concretamente e sistematicamente applicati.
Alla luce di tali fatti, le attrici, ritenendo sussistente la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'azienda ospedaliera convenuta nella causazione della morte del loro prossimo congiunto, hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir condannare la controparte al risarcimento in loro favore del danno da lesione del rapporto parentale sofferto iure proprio oltre che del danno biologico terminale sofferto dal de cuius e trasmesso iure hereditatis alle sorelle ed eredi del defunto.
Si è costituita in giudizio l la quale ha Controparte_3 contestato tutto quanto ex adverso dedotto sia nell'an che nel quantum, ritenendo che alcuna omissione o condotta colpevole le possa essere imputata, e concludendo per il rigetto delle domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto o, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, per la riduzione della misura del risarcimento richiesto.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 9/4/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso la domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che avendo le parti attrici domandato in primis il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per morte di un loro congiunto, avvenuta a seguito di una infezione contratta in ospedale, la responsabilità della struttura sanitaria citata in giudizio non può che essere di natura extracontrattuale (vedi Cass. 3267/2024 “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”).
4 Il rapporto contrattuale fra paziente e struttura ospedaliera o medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi. Conseguentemente,
l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria può essere fatto valere come responsabilità contrattuale unicamente dal creditore paziente che ha stipulato il contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria, mentre i terzi congiunti, per i danni da essi subiti iure proprio quale conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria, potranno far valere unicamente l'azione di responsabilità extracontrattuale.
Ciò posto, e inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale l'azione spettante ai congiunti per i danni da essi subiti in proprio quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, con riferimento all'onere probatorio gravante sulle parti -in applicazione dei principi sottesi alla responsabilità aquiliana- incombe sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della struttura, vale a dire: il fatto colposo della struttura sanitaria, il danno, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno, mentre sulla struttura sanitaria ricade la prova di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che le attrici abbiano dato prova di tutti gli elementi suddetti, mentre dal canto suo l'Azienda sanitaria convenuta non sia riuscita a fornire la prova di aver esattamente adempiuto ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa a lei non imputabile.
Le attrici hanno dedotto, a fondamento della propria domanda, che il loro prossimo congiunto, il IG. sia deceduto in seguito e a causa delle Persona_1 complicanze respiratorie insorte per effetto del contagio da virus Covid-19 contratto presso l'Ospedale di Livorno, dove era ricoverato per altra patologia.
Sulle cause della morte del de cuius, questo giudice ritiene di condividere gli accertamenti compiuti e le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Livorno nell'ambito delle indagini compiute per l'accertamento in sede penale delle responsabilità nel decesso del IG. Per_1
Al riguardo, giova precisare che, com'è noto, la relazione tecnica del Consulente nominato dalla Procura ben possa essere valorizzata dal giudice civile quale cd. prova atipica (Cass. civ. n. 15714/2010, Cass. civ. n. 19859/2012 e Cass. civ. n.
6918/2013). Il giudice civile, infatti, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o anche tra altre parti, e tale decisione non è censurabile
5 neppure in Cassazione, restando il giudice del merito unico arbitro della valutazione della rilevanza e della utilizzabilità di prove che possono conIGliare il loro utilizzo indiretto in altro giudizio, se ritenute rilevanti e utili, piuttosto che disporne la loro ripetizione aventi al giudice del processo in corso. (cfr. Cass. n 10825/2016).
Orbene, il consulente tecnico nominato dalla Procura, dott. al Persona_5 quale è stato demandato l'incarico di accertare le cause della morte del IG. Per_1
ha concluso nel senso che l'infezione da virus Covid-19 abbia avuto un ruolo
[...] concreto e determinante nel processo causale responsabile del decesso, seppure in presenza di fattori di rischio legati alle plurime comorbilità del paziente.
Il Consulente ha escluso, contrariamente a quanto eccepito dall CP_1 convenuta, che le cause della morte possano essere ricondotte ad altre patologie di cui pure era affetto il paziente (vedi relazione “Nel caso del IG. non risultano Per_1 evidenze cliniche, laboratoristiche e/o anatomo-istopatologiche che l'attività del microrganismo Klebsiella pneumoniae NDM sia andata oltre la semplice colonizzazione
a livello intestinale, non potendosi attribuire a tale contaminazione alcun IGnificato causale nel determinismo dell'exitus del paziente”. L'autopsia, viceversa, ha accertato che “le condizioni cliniche del sono andate incontro ad un sensibile e Per_1 progressivo peggioramento, soprattutto per quanto concerne la funzione respiratoria, nei giorni immediatamente successivi al riscontro laboratoristico della positività al virus SARS- CoV -2. Peraltro, gli accertamenti medico-legali e, in particolare, gli esami istologici, hanno palesato la presenza di alterazioni della struttura polmonare del tutto in linea con quelli che sono attualmente considerati, dalla comunità scientifica, i reperti istopatologici di comune riscontro nei soggetti deceduti per le complicanze respiratorie della malattia da nuovo coronavirus”.
Alla luce degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico della Procura e delle conclusioni a cui è pervenuto, che meritano di essere condivisi perché immuni da vizi logici e contraddizioni, deve ritenersi accertato, con un sufficiente grado di certezza che il decesso del IG. sia stato causato dal Covid-19. Per_1
Con lo stesso grado di certezza può concludersi nel senso che il virus suddetto sia stato contratto dal IG. mentre era ricoverato presso il reparto di Malattie Per_1
Infettive dell'Ospedale di Livorno.
Ed invero, sul punto basta tenere in considerazione che il IG. è stato Per_1 ricoverato in Ospedale il 12/12/2020, dapprima nel reparto di Medicina Interna e poi nel reparto di Malattie Infettive. Pressochè giornalmente è stato sottoposto a tamponi per il Covid-19 che sono risultati tutti negativi. Il primo tampone positivo risale al 6/1/2021, quando il IG. era giù ricoverato da circa 25 giorni in Per_1
6 Ospedale, di cui gran parte di questi giorni li ha trascorsi in isolamento perché risultato positivo ad altro virus.
E' chiaro, dunque, che tenuto conto del periodo di incubazione, ormai accertato in un minimo di 5 e in un massimo di 14 giorni, il IG. non può che aver Per_1 contratto il Covid-19 mentre era ricoverato in Ospedale.
Del resto, lo stesso CTU ha confermato tale circostanza, che non è stata contraddetta neppure dall convenuta (vedi relazione CTU pag. 32 Controparte_1
“Alla luce delle conoscenze attuali sulla modalità di diffusione del nuovo coronavirus
SARS-CoV-2 è che il contagio sia avvenuto all'interno della struttura Controparte_4 ospedaliera, nell'impossibilità di poter meglio contestualizzare l'esatto momento e le modalità della trasmissione dell'agente infettivo. Al momento del riscontro della presenza del virus SARS-CoV-2, il paziente si trovava già in isolamento dopo che un tampone rettale, effettuato il 26 dicembre 2020, aveva dato esito positivo per il germe
Klebsiella pneunmoniae NDM, appartenente alla categoria dei batteri resistenti a carbapenemi”
Ciò posto, anche tenuto conto del fatto che il IG. ha contratto il virus Per_1 mentre era ricoverato in Ospedale, tra l'altro in regime di isolamento, deve ritenersi provata anche la condotta colpevole dell convenuta. CP_1
Ed invero, quest'ultima, nonostante le contestazioni formulate dalle attrici e le conclusioni delle due Consulenze tecniche disposte dalla Procura, non è riuscita a fornire la prova di avere esattamente adempiuto i propri obblighi, che con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, consistevano nel provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Nel caso in esame, come accertato anche in sede di indagini penali dai due consulenti nominati dal PM, l'Azienda sanitaria convenuta, sebbene abbia provato di avere adottato, almeno a livello teorico di adozione di linee guida e protocolli, tutte le misure atte ad evitare la diffusione del coronavirus in ambito ospedaliero nel periodo dell'emergenza sanitaria globale, non è riuscita a provare allo stesso modo che tali protocolli siano poi stati in concreto applicati e rispettati (vedi relazione dei dott.
e a pag. 12 “L'elenco dei documenti procedurali Persona_3 Persona_4 forniti per gestire i casi di COVID-19 e prevenirne la diffusione nosocomiale dimostra certamente l'attenzione della struttura sanitaria alla problematica, ma certamente non
è sufficiente per esimere da ogni colpa e/o responsabilità la struttura e coloro che in essa operano. La prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza non può esaurirsi
7 nella mera emanazione di protocolli gestionali e procedure operative… In assenza di documentazione attestante il controllo sulla corretta applicazione delle misure stabilite,
è plausibile ritenere che il processo di prevenzione si sia arrestato alla mera emanazione delle linee guida interne senza alcuna verifica del loro recepimento, applicazione e efficacia di risultato. Il risultato è stato il cluster epidemico descritto nell'apposita sezione e che fa presumere vi siano state diverse e ripetute inadempienze nella corretta applicazione delle modalità operative assistenziali come stabilite dai documenti aziendali analizzati”).
I consulenti tecnici del PM hanno, tra l'altro, confermato che il IG. ha Per_1 contratto il coronavirus quando era ricoverato presso l'Ospedale di Livorno, in un giorno compreso tra il 23/12/2020 e il 5/1/2021, mediante contatto per via aerogena (meno probabile mediante contatto con oggetti contaminati) con sorgente un soggetto infetto facente parte del personale sanitario. Infatti, è stata esclusa la possibilità che il virus possa essere stato trasmesso dalla compagna del IG. Per_1 la IG.ra , unico familiare ad aver fatto visita al paziente durante il Parte_4 periodo di ricovero, che è risultata negativa al tampone effettuato il giorno
21/1/2021 dopo il decesso del Per_1
I consulenti tecnici, sulla base della documentazione fornita dalla struttura sanitaria, hanno potuto ricostruire tutti i contatti che il IG. ha avuto con il Per_1 personale sanitario durante il periodo di ricovero e prima del tampone positivo al
Covid del 6/1/2021, concludendo nel senso che il contagio deve essere avvenuto in ambito ospedaliero tramite contatto con un medico o un infermiere o comunque con un soggetto facente parte della struttura sanitaria, in quanto unici soggetti con i quali il IG. è entrato in contatto, fatta eccezione per la convivente, che però è Per_1 stata già esclusa come innanzi riportato.
Nell'ambito della consulenza tecnica suddetta, inoltre, è stato possibile accertare che proprio il reparto di Medicina Interna, dove il IG. era ricoverato, è Per_1 risultato sede di un importante cluster epidemico, in quanto in un breve lasso di tempo (dal 6 al 17/1/2021) sono risultati positivi al Covid-19 ben 17 pazienti, tra cui il IG. e ben 13 tra medici e operatori di assistenza. Proprio tale Per_1 circostanza ha indotto i consulenti del PM a ritenere che vi sia stata, almeno in quel periodo, una carente applicazione delle misure di prevenzione del contagio da
Coronavirus, conclusione che merita di essere condivisa.
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, si ritiene provata la responsabilità dell nella causazione della Controparte_1 morte del IG. Conseguentemente, le odierne attrici hanno diritto a Persona_1
8 vedersi risarciti i danni che hanno subito a causa della condotta colposa della controparte.
3. Le attrici hanno espressamente domandato, in primis, il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio e derivante dalla lesione del rapporto parentale derivante dalla morte del loro congiunto.
Il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui discende normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto.
In tali ipotesi, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti, intendendosi quei soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo affettivo, ma affettivo-giuridico che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti e doveri;
il danno in parola non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati e la sua liquidazione deve avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Del resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha pertanto il IGnificato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto.
Tale danno subito in conseguenza del fatto per cui è causa può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate, predisposte dal Tribunale di Milano, che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate, in modo conforme, in tutto il territorio nazionale, e che vengono da tempo applicate da codesto Tribunale in modo uniforme.
Gli attori sono rispettivamente sorelle del defunto, e Parte_1 [...]
, e convivente more uxorio del defunto, . Il rapporto di Parte_2 Parte_4 parentela, così' come sopra precisato è stato allegato sin dall'atto introduttivo del giudizio. La circostanza dei rapporti di parentela indicati in riferimento alla titolarità
9 della legittimazione attiva non è stato oggetto di contestazione tempestiva da parte della convenuta, così da ritenere applicabile sul punto l'art. 115 c.p.c.
Orbene, considerati i rapporti di parentela tra le parti, l'età del soggetto deceduto e quella del congiunto, la convivenza o meno con la vittima, e applicate le Tabelle di
Milano sopra richiamate, e valutato ogni aspetto del caso concreto, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi:
- a favore della sorella la somma di € 79.806,00; Parte_1
- a favore della sorella la somma di € 76.410,00; Parte_2
- a favore della convivente more uxorio la somma di euro Parte_4
293.325,00.
A tali importi, già rivalutati, dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data del decesso e fino all'effettivo soddisfo.
4. Non può, invece, essere risarcito il danno morale cd. catastrofale pure richiesto dalle attrici iure hereditatis, in quanto il decesso del IG. si è Persona_1 verificato dopo un breve lasso di tempo dal fatto illecito e nel detto periodo non vi è prova che il medesimo abbia avuto la lucida e concreta consapevolezza dell'avvicinarsi della morte.
Sul punto si rammenta che “È trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Corte di Appello di Roma n. 2737 del
20/7/2022) e ancora “La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente;
in difetto di tale consapevolezza non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni” (Cass. civ. n. 13537/2014).
Nella fattispecie in esame, non si ritiene risarcibile il danno morale terminale iure hereditatis in favore delle attrici, in quanto non è stata fornita la prova che il congiunto defunto abbia avuto, nel breve lasso di tempo trascorso dal contagio da
10 Covid al decesso, la reale e concreta percezione che l'aver contratto quel virus lo avrebbe portato a morte certa e precoce.
Alla luce di tali ragioni, le domande attoree devono essere solo parzialmente accolte nei limiti come innanzi indicati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria, in quanto ha avuto luogo esclusivamente con lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., tenuto conto della natura della causa, dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto,
• Condanna l al risarcimento in Controparte_1 favore delle attrici delle seguenti somme: la somma di € 79.806,00 in favore di
, la somma di € 76.410,00 in favore di , la Parte_1 Parte_2 somma di euro 293.325,00 in favore di , oltre gli interessi legali Parte_4 dalla data del decesso del IG. (13/1/2021) e fino all'effettivo Persona_1 soddisfo);
• Condanna l al rimborso in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
1.713,00 per esborsi ed € 12.100,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 08/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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