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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44235/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1 DI PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO presso l'Avvocato NANNINI CARLOTTA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 C.F._2 CASTELLO 20121 MILANO presso l'Avvocato MURRU GIOVANNI LUCA
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15716 reso da questo Parte_1
Tribunale in data 12.10.2023 su istanza di con il quale le è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 149.000 oltre interessi sulla base di un atto di ricognizione di debito sottoscritto dalla stessa in data 10.2.22.
L'opponente ha sostenuto che dall'agosto 2021 assumeva sistematicamente farmaci antidepressivi sì da versare in uno stato di palese alterazione con conseguente scarsa lucidità ed affievolite capacità di pagina 1 di 5 scelta e di valutazione. In tale stato era stata indotta a sottoscrivere quanto sottopostole dal – CP_1
all'epoca suo compagno - al solo fine di compiacerlo e scongiurare la chiusura definitiva del rapporto sentimentale. Ha quindi contestato l'esistenza di alcun finanziamento a suo favore essendo gli importi - al più - riconducibili alle ordinarie spese di gestione del nucleo familiare cui entrmbi concorrevano durante la convivenza.
Ha chiesto, pertanto, in via principale dichiararsi la nullità, invalidità e/o inefficacia della ricognizione di debito per la manifesta incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Ha allegato altresì , l'assenza di prova riguardo all'effettiva esistenza di spostamenti patrimoniali atti a riscontrare l'allegato prestito a suo favore.
In via subordinata ha chiesto di accertare l'inesigibilità dell'importo ingiunto attesa l'assenza, nella scrittura ricognitiva, della clausola di decadenza dal beneficio del termine con accertamento del credito maturato nella minor somma di € 13.000.
si è costituito contestando la ricostruzione avversaria in fatto e in diritto e ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto alla censura relativa all'incapacità di intendere e di volere, ha rilevato che la ricognizione di debito è stata sottoscritta nello studio del notaio contestualmente alla firma dell'atto Persona_1
di cessione della sua quota - pari al 50% della società M.E.M. s.r.l. – a favore dell'opponente.
Ad avviso dell'opponente la presenza del pubblico ufficiale renderebbe non plausibile l'asserita incapacità dell'opponente, avendo dovuto tale soggetto – ove palese l'incapacità – impedire la sottoscrizione degli atti di ricognizione e della cessione di quote eseguiti in sua presenza.
Ha altresì contestato la riscontrabilità dello stato di incapacità sulla base dei referti prodotti.
Riguardo al rapporto fondamentale ha allegato di aver fornito nel corso degli anni ripetuti aiuti economici - anche sotto forma di garanzie personali - alla per permetterle di continuare Parte_1
l'attività imprenditoriale. A riscontro dell'atto di ricognizione di debito e della consapevole assunzione dell'obbligazione restitutoria da parte dell'opponente ha prodotto copia del bonifico in data 2.03.2022 recante quale causale “prima rata del prestito infruttifero”.
Infine, ha evidenziato di aver dichiarato la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186
c.c. mediante la comunicazione in data 5.04.2023 inviata con lettera raccomandata e di aver successivamente agito in sede monitoria a seguito del mancato rispetto del piano di rientro concordato essendo venute meno le garanzie patrimoniali collegate alla società M.E.M. s.r.l. divenuta insolvente.
Ha, pertanto, concluso per l'accertamento della decadenza dal beneficio del termine con conseguente rigetto dell'opposizione e declaratoria della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 5 In ogni caso, ha chiesto di condannare l'opponente al pagamento di € 150.000, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
All'udienza del 28.11.2024 l'istruttoria è stata espletata mediante l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
All'esito, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025 sulle conclusioni delle parti quali riportate nell'epigrafe.
L'opposizione è infondata.
Deve darsi atto, come si evince da entrambe le ricostruzioni, che il rapporto tra le parti è stato caratterizzato negli anni non solo dal legame affettivo, ma anche da rapporti economici nell'ambito dei quali l'opposto ha fornito aiuto finanziario per consentire all'opponente lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
In tale contesto va collocato l'atto ricognitivo posto a fondamento dell'ingiunzione: lo stesso costituisce espressione della volontà delle parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, di definire l'intero rapporto di dare/avere quantificando il dovuto in € 150.000 a favore del . CP_1
Tale scrittura – non disconosciuta dall'opponente - riporta specificamente le condizioni del piano di rientro del prestito e prevede l'obbligo da parte sua di restituire tale importo mediante il versamento di
€ 10.000 all'anno, ripartiti in dieci rate mensili di € 1.000 ciascuna a decorrere dal 1° marzo 2022 con esclusione dei mesi di luglio e agosto.
A riscontro del rapporto fondamentale vi è il bonifico effettuato dall'opponente in data 2.3.2022 recante la causale “prima rata del prestito infruttifero”. La coerenza della stessa rispetto alle condizioni sopra riportate non merita commenti al pari della cronologia e dell'entità della somma versata. In sostanza, l'unico pagamento eseguito dall'opponente costituisce l'adempimento – sia pur parziale – dell'accordo raggiunto di cui la scrittura ricognitiva è espressione.
Riguardo alla contestata valenza dell'atto per effetto dell'allegata incapacità naturale dell'opponente, risulta dirimente la deposizione testimoniale resa all'udienza del 28.11.2024 dal teste escusso Per_1
nella veste di notaio. Questi ha dichiarato: “preciso che la scrittura privata doc. 2 in esame mi risulta sia stata concordata con i professionisti che seguivano all'epoca le parti, l'ho preparata io e l'ho letta
e spiegata alle parti in mia presenza, anche se ne avevano già contezza”.
La presenza delle parti nello studio del notaio – come esposto dalle stesse – si spiega con la necessità di formalizzare un atto di cessione delle quote societarie per effetto del quale l'opponente ha acquistato pagina 3 di 5 dall'opposto per l'importo di € 5.000 la quota da quest'ultimo posseduta pari al 50% del capitale sociale della MEM S.r.l.
In tale sede è stata sottoscritta contestualmente la scrittura ricognitiva.
La circostanza non è priva di valenza posto che l'atto, pur se preparato in precedenza, è stato siglato dinanzi ad un pubblico ufficiale il quale – come riferito - si è adoperato non solo per farne comprendere alle parti il significato e la portata, ma ancor prima, di queste ultime ha all'evidenza sondato la capacità. Ciò confuta quanto allegato dall'opponente, ossia, di versare in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Con questo non si dubita dell'autenticità di quanto riferito circa la sua personale condizione: i numerosi referti ospedalieri allegati riscontrano pienamente un risalente stato sofferenza e prostrazione correlato alla fine della relazione sentimentale tra le parti.
E' altrettanto documentato che l'opponente seguisse da tempo un regime farmacologico le cui conseguenze sullo stato di salute - anche in termini di riduzione della vigilanza, confusione mentale e astenia – sono documentate oltre che note. Al pari è documentato che si siano resi necessari ricoveri presso strutture specializzate.
Tuttavia, non si può – come preteso - attribuire alle circostanze evidenziate la valenza necessaria ad invalidare la scrittura ricognitiva: lo stato patologico, per quanto documentato, non ha certo inciso sulla capacità di intendere e di volere della parte. E' dirimente rilevare – come già esposto - che la scrittura è stata redatta in un contesto peculiare, ossia, in uno studio notarile ove il professionista ha dato corso a quanto richiestogli in termini di lettura e successiva sottoscrizione di atti volti a regolamentare in via complessiva i rapporti economici delle parti. Pertanto, deve escludersi che in tale momento una delle parti versasse in uno stato di incapacità.
Consegue il rigetto della censura.
Quanto alla censura inerente l'assenza di una clausola di decadenza dal beneficio del termine nella scrittura privata, non può che porsi l'accento sul piano dei pagamenti stabilito dalle parti ossia sulla specifica cronologia che le stesse hanno concordato.
Ai sensi dell'articolo 1186 c.c., ove tale cadenza nei pagamenti non venga rispettata, il creditore è legittimato a riscuotere l'intero credito.
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che “la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene” (Cass., n. 25376/2024).
pagina 4 di 5 E' quanto accaduto: in data 5.4.2023 il difensore dell'opposto ha inviato alla debitrice una comunicazione con cui la stessa veniva avvisata che “essendo lei gravemente inadempiente all'obbligo di restituire le somme ricevute in prestito è decaduta dal termine di pagamento rateale” (doc. 4 fascicolo monitorio). Successivamente, in data 18.7.2023 - allorquando era già trascorso più di un anno dall'omesso pagamento - è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, la decadenza dal beneficio del termine è legittima e ad essa consegue il diritto del creditore di esigere la somma totale dovutagli.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15716 reso da questo
Tribunale il 12.10.2023 che dichiara esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 14.103 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e
CPA.
Milano, 29 aprile 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44235/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1 DI PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO presso l'Avvocato NANNINI CARLOTTA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 C.F._2 CASTELLO 20121 MILANO presso l'Avvocato MURRU GIOVANNI LUCA
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15716 reso da questo Parte_1
Tribunale in data 12.10.2023 su istanza di con il quale le è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 149.000 oltre interessi sulla base di un atto di ricognizione di debito sottoscritto dalla stessa in data 10.2.22.
L'opponente ha sostenuto che dall'agosto 2021 assumeva sistematicamente farmaci antidepressivi sì da versare in uno stato di palese alterazione con conseguente scarsa lucidità ed affievolite capacità di pagina 1 di 5 scelta e di valutazione. In tale stato era stata indotta a sottoscrivere quanto sottopostole dal – CP_1
all'epoca suo compagno - al solo fine di compiacerlo e scongiurare la chiusura definitiva del rapporto sentimentale. Ha quindi contestato l'esistenza di alcun finanziamento a suo favore essendo gli importi - al più - riconducibili alle ordinarie spese di gestione del nucleo familiare cui entrmbi concorrevano durante la convivenza.
Ha chiesto, pertanto, in via principale dichiararsi la nullità, invalidità e/o inefficacia della ricognizione di debito per la manifesta incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Ha allegato altresì , l'assenza di prova riguardo all'effettiva esistenza di spostamenti patrimoniali atti a riscontrare l'allegato prestito a suo favore.
In via subordinata ha chiesto di accertare l'inesigibilità dell'importo ingiunto attesa l'assenza, nella scrittura ricognitiva, della clausola di decadenza dal beneficio del termine con accertamento del credito maturato nella minor somma di € 13.000.
si è costituito contestando la ricostruzione avversaria in fatto e in diritto e ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto alla censura relativa all'incapacità di intendere e di volere, ha rilevato che la ricognizione di debito è stata sottoscritta nello studio del notaio contestualmente alla firma dell'atto Persona_1
di cessione della sua quota - pari al 50% della società M.E.M. s.r.l. – a favore dell'opponente.
Ad avviso dell'opponente la presenza del pubblico ufficiale renderebbe non plausibile l'asserita incapacità dell'opponente, avendo dovuto tale soggetto – ove palese l'incapacità – impedire la sottoscrizione degli atti di ricognizione e della cessione di quote eseguiti in sua presenza.
Ha altresì contestato la riscontrabilità dello stato di incapacità sulla base dei referti prodotti.
Riguardo al rapporto fondamentale ha allegato di aver fornito nel corso degli anni ripetuti aiuti economici - anche sotto forma di garanzie personali - alla per permetterle di continuare Parte_1
l'attività imprenditoriale. A riscontro dell'atto di ricognizione di debito e della consapevole assunzione dell'obbligazione restitutoria da parte dell'opponente ha prodotto copia del bonifico in data 2.03.2022 recante quale causale “prima rata del prestito infruttifero”.
Infine, ha evidenziato di aver dichiarato la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186
c.c. mediante la comunicazione in data 5.04.2023 inviata con lettera raccomandata e di aver successivamente agito in sede monitoria a seguito del mancato rispetto del piano di rientro concordato essendo venute meno le garanzie patrimoniali collegate alla società M.E.M. s.r.l. divenuta insolvente.
Ha, pertanto, concluso per l'accertamento della decadenza dal beneficio del termine con conseguente rigetto dell'opposizione e declaratoria della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 5 In ogni caso, ha chiesto di condannare l'opponente al pagamento di € 150.000, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
All'udienza del 28.11.2024 l'istruttoria è stata espletata mediante l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
All'esito, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025 sulle conclusioni delle parti quali riportate nell'epigrafe.
L'opposizione è infondata.
Deve darsi atto, come si evince da entrambe le ricostruzioni, che il rapporto tra le parti è stato caratterizzato negli anni non solo dal legame affettivo, ma anche da rapporti economici nell'ambito dei quali l'opposto ha fornito aiuto finanziario per consentire all'opponente lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
In tale contesto va collocato l'atto ricognitivo posto a fondamento dell'ingiunzione: lo stesso costituisce espressione della volontà delle parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, di definire l'intero rapporto di dare/avere quantificando il dovuto in € 150.000 a favore del . CP_1
Tale scrittura – non disconosciuta dall'opponente - riporta specificamente le condizioni del piano di rientro del prestito e prevede l'obbligo da parte sua di restituire tale importo mediante il versamento di
€ 10.000 all'anno, ripartiti in dieci rate mensili di € 1.000 ciascuna a decorrere dal 1° marzo 2022 con esclusione dei mesi di luglio e agosto.
A riscontro del rapporto fondamentale vi è il bonifico effettuato dall'opponente in data 2.3.2022 recante la causale “prima rata del prestito infruttifero”. La coerenza della stessa rispetto alle condizioni sopra riportate non merita commenti al pari della cronologia e dell'entità della somma versata. In sostanza, l'unico pagamento eseguito dall'opponente costituisce l'adempimento – sia pur parziale – dell'accordo raggiunto di cui la scrittura ricognitiva è espressione.
Riguardo alla contestata valenza dell'atto per effetto dell'allegata incapacità naturale dell'opponente, risulta dirimente la deposizione testimoniale resa all'udienza del 28.11.2024 dal teste escusso Per_1
nella veste di notaio. Questi ha dichiarato: “preciso che la scrittura privata doc. 2 in esame mi risulta sia stata concordata con i professionisti che seguivano all'epoca le parti, l'ho preparata io e l'ho letta
e spiegata alle parti in mia presenza, anche se ne avevano già contezza”.
La presenza delle parti nello studio del notaio – come esposto dalle stesse – si spiega con la necessità di formalizzare un atto di cessione delle quote societarie per effetto del quale l'opponente ha acquistato pagina 3 di 5 dall'opposto per l'importo di € 5.000 la quota da quest'ultimo posseduta pari al 50% del capitale sociale della MEM S.r.l.
In tale sede è stata sottoscritta contestualmente la scrittura ricognitiva.
La circostanza non è priva di valenza posto che l'atto, pur se preparato in precedenza, è stato siglato dinanzi ad un pubblico ufficiale il quale – come riferito - si è adoperato non solo per farne comprendere alle parti il significato e la portata, ma ancor prima, di queste ultime ha all'evidenza sondato la capacità. Ciò confuta quanto allegato dall'opponente, ossia, di versare in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Con questo non si dubita dell'autenticità di quanto riferito circa la sua personale condizione: i numerosi referti ospedalieri allegati riscontrano pienamente un risalente stato sofferenza e prostrazione correlato alla fine della relazione sentimentale tra le parti.
E' altrettanto documentato che l'opponente seguisse da tempo un regime farmacologico le cui conseguenze sullo stato di salute - anche in termini di riduzione della vigilanza, confusione mentale e astenia – sono documentate oltre che note. Al pari è documentato che si siano resi necessari ricoveri presso strutture specializzate.
Tuttavia, non si può – come preteso - attribuire alle circostanze evidenziate la valenza necessaria ad invalidare la scrittura ricognitiva: lo stato patologico, per quanto documentato, non ha certo inciso sulla capacità di intendere e di volere della parte. E' dirimente rilevare – come già esposto - che la scrittura è stata redatta in un contesto peculiare, ossia, in uno studio notarile ove il professionista ha dato corso a quanto richiestogli in termini di lettura e successiva sottoscrizione di atti volti a regolamentare in via complessiva i rapporti economici delle parti. Pertanto, deve escludersi che in tale momento una delle parti versasse in uno stato di incapacità.
Consegue il rigetto della censura.
Quanto alla censura inerente l'assenza di una clausola di decadenza dal beneficio del termine nella scrittura privata, non può che porsi l'accento sul piano dei pagamenti stabilito dalle parti ossia sulla specifica cronologia che le stesse hanno concordato.
Ai sensi dell'articolo 1186 c.c., ove tale cadenza nei pagamenti non venga rispettata, il creditore è legittimato a riscuotere l'intero credito.
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che “la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene” (Cass., n. 25376/2024).
pagina 4 di 5 E' quanto accaduto: in data 5.4.2023 il difensore dell'opposto ha inviato alla debitrice una comunicazione con cui la stessa veniva avvisata che “essendo lei gravemente inadempiente all'obbligo di restituire le somme ricevute in prestito è decaduta dal termine di pagamento rateale” (doc. 4 fascicolo monitorio). Successivamente, in data 18.7.2023 - allorquando era già trascorso più di un anno dall'omesso pagamento - è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, la decadenza dal beneficio del termine è legittima e ad essa consegue il diritto del creditore di esigere la somma totale dovutagli.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15716 reso da questo
Tribunale il 12.10.2023 che dichiara esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 14.103 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e
CPA.
Milano, 29 aprile 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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