TAR Catania, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 250
TAR
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. e artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001; Eccesso di potere per erroneità dei fatti presupposti e carenza di istruttoria (torrino scala)

    Il torrino scala, per le sue dimensioni e la sua funzione di accesso a un lastrico solare trasformato in terrazza fruibile, non rientra nella definizione di volume tecnico escludibile dal computo volumetrico. L'amministrazione comunale ha errato nel considerare l'opera irrilevante e nel non valutare la sua conformità alla normativa urbanistica ed edilizia.

  • Accolto
    Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001; Eccesso di potere per carenza di istruttoria (nuovo balcone)

    Il Comune non ha valutato la legittimità del balcone, limitandosi a considerare irrilevanti gli interventi che non comportano aumento volumetrico o di superficie, configurando un difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001; Eccesso di potere per carenza di istruttoria (trasformazione lastrico solare in terrazza)

    Il Comune non ha valutato la legittimità della trasformazione del lastrico solare in terrazza calpestabile, configurando un difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 18, punto 13, N.T.A. del P.R.G. (distanze dal confine)

    Il Comune non si è espresso sulla doglianza relativa alla violazione delle distanze dal confine, configurando un difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c.

    Il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alla doglianza inerente alla violazione dell’art. 905 c.c., configurando un difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 (mancata autorizzazione sismica)

    Il certificato di idoneità sismica depositato in sanatoria non equivale all'autorizzazione sismica preventiva richiesta dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001. L'Ufficio del Genio Civile ha attestato che tale certificazione non costituisce parere né regolarizzazione ai fini sismici delle opere abusive.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 241 del 1990; Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti

    Il motivo è troppo generico e non specifica le incongruenze o carenze documentali ritenute non superate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, punto 13, N.T.A. del P.R.G. (necessità di piano di lottizzazione)

    La completa urbanizzazione del sito rende inutile il piano di lottizzazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 18, punto 13, N.T.A. del P.R.G. (distanze tra frontistanti)

    Gli immobili dei ricorrenti e dei controinteressati non sono frontistanti ma quasi perpendicolari, pertanto l'art. 9 D.M. n. 1444/1968 non è applicabile in questo senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 250
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 250
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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