Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e CA IS, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Saitta e Antonio Cateno Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Davide La Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Giovanni Turiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Taormina prot. n.-OMISSIS-/2025 del 13.3.2025, comunicata via PEC in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taormina e dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LA NA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno rappresentato, in punto di fatto, di essere usufruttuari di un appartamento al piano terra (sub. 3) e di una terrazza al secondo piano (sub. 6) di un immobile sito nel Comune di Taormina, Fraz. -OMISSIS-, catastalmente individuato al foglio -OMISSIS-. Uno di loro è, altresì, comproprietario, per la quota di ½, del cortile sito al piano terra e individuato in catasto al foglio -OMISSIS-.
2. Con atto del 20 gennaio 2021, gli odierni controinteressati hanno acquistato il fabbricato a due elevazioni, ubicato nella medesima via -OMISSIS-, ed individuato in catasto al foglio -OMISSIS-. In data 20 agosto 2021, questi hanno presentato al Comune di Taormina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ interventi di manutenzione straordinaria di ristrutturazione edilizia, opere interne ed interventi sui prospetti ” da realizzare sull’immobile di loro proprietà.
3. A seguito dell’inizio dei lavori avvenuto in data 23 agosto 2021 e dopo aver visionato la relativa documentazione presso il Comune di Taormina, i ricorrenti hanno diffidato gli odierni controinteressati a regolarizzare i manufatti illegittimamente realizzati in violazione dei propri diritti.
4. I controinteressati hanno quindi presentato una ulteriore S.C.I.A. in sanatoria, acquisita dal Comune di Taormina con prot. n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2022, riguardante “i nterventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, opere interne e interventi sui prospetti, eseguiti nell’immobile a due elevazioni fuori terra e copertura a terrazza, adibito a civile abitazione, in difformità alla SCIA prot. 00-OMISSIS- del 20/08/21 ”.
5. A seguito dell’istanza di riesame, presentata ai sensi dell’art. 19 L. n. 241/1990 dagli odierni ricorrenti, in data 31 gennaio 2023, con nota prot. -OMISSIS- del 17 febbraio 2023, il Responsabile Area Urbanistica e LL. PP. del Comune di Taormina ha sospeso l’efficacia delle predette S.C.I.A., diffidando gli istanti dal proseguire i lavori.
6. In data 27 marzo 2023, i controinteressati hanno quindi presentato la S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto “ richiesta di archiviazione S.C.I.A. del 18.10.2022 prot. -OMISSIS- relativa ad interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, opere interne e interventi sui prospetti, eseguiti nell’immobile a due elevazioni fuori terra e copertura a terrazza adibito a civile abitazione in difformità alla S.C.I.A. prot. -OMISSIS- del 20.08.2021 ”.
Dalla relazione allegata alla predetta SCIA si ricava, in sintesi, che gli interventi eseguiti consisterebbero in:
a) realizzazione di un torrino scala sulla terrazza non calpestabile;
b) realizzazione di un balcone alla seconda elevazione f.t.;
c) realizzazione di una nuova apertura alla prima elevazione f.t., attigua alla scala esterna a due rampe posta al confine con il cortile appartenente in comproprietà alla IS;
d) sostanziale modifica dei prospetti.
7. Con istanza del 26 febbraio 2024, gli odierni ricorrenti hanno rappresentato al Comune l’illegittimità della S.C.I.A. del 27 marzo 2023, a loro giudizio presentata in mancanza dei presupposti di legge, in quanto:
- la realizzazione del torrino scala, di volume superiore al 2% del fabbricato e quindi non assimilabile a volume tecnico ai sensi dell’art. 10, punto 2, delle N.T.A., costituirebbe un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia;
- per la medesima ragione, detto manufatto rileverebbe ai fini del calcolo delle distanze minime dal confine, che risulterebbero inferiori a 10 metri, in violazione dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968, dell’art. 18, punto 13 delle N.T.A. relativo alla zona C3 e dell’art. 905 c.c.;
- la realizzabilità dei predetti interventi in regime di SCIA sarebbe comunque preclusa dal vigente P.R.G. del Comune di Taormina, che richiede per le nuove costruzioni in zona C3 la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel caso di specie mancante;
- tali opere necessiterebbero altresì di autorizzazione antisismica, non acquisita dai controinteressati;
- gli atti depositati a corredo della SCIA, infine, sarebbero contraddittori in quanto nel computo tecnico il professionista incaricato avrebbe riconosciuto l’esecuzione di opere in cemento armato, mentre nella SCIA avrebbe dichiarato il contrario, attestando che il progetto non prevedrebbe opere da denunciare al Genio civile ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.
In relazione alle predette irregolarità con la propria istanza hanno, pertanto, chiesto al Comune di ordinare, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 19 L. 241/1990, l’immediata interruzione dei lavori e la demolizione delle opere contra legem realizzate dai controinteressati, segnalando i fatti alla locale Procura della Repubblica.
8. In mancanza di riscontro, gli odierni ricorrenti hanno agito innanzi a questo Tribunale avvero il silenzio-inadempimento serbato sulla predetta istanza.
9. Con sentenza n. 595 del 14 febbraio 2025, il Tribunale ha accolto il ricorso dai medesimi proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ordinando al Comune di provvedere sull’istanza di riesame presentata nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.
10. Con nota prot. -OMISSIS- del 13 marzo 2025, in adempimento a quanto statuito nella predetta pronuncia, il Comune ha fornito riscontro all’istanza, comunicando che “ sussistevano in capo alla Ditta (…) tutti i requisiti di legge per l’applicazione del regime S.C.I.A. ”.
11. Con il presente ricorso, avverso siffatto provvedimento i ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi di impugnazione:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore del Comune di Taormina e degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per erroneità dei fatti presupposti e per carenza di istruttoria .
Il provvedimento impugnato sarebbe errato nella parte in cui afferma che il torrino scala sarebbe aperto da tre lati: in realtà esso risulterebbe sormontato da una copertura e chiuso da quattro pareti munite di porte e finestre, e consentirebbe l’accesso al lastrico solare, originariamente non calpestabile, trasformandolo in terrazza fruibile. Conseguentemente, detta opera realizzerebbe un incremento volumetrico, peraltro, diversamente da quanto affermato dal Comune, superiore al 2 % del volume del fabbricato, viste le rilevanti dimensioni (superficie di mq 18,39 e altezza tra 3,20 e 2,90 metri), non potendo pertanto essere considerato né come pertinenza né come locale accessorio ed in quanto tale escluso dal computo del volume ai sensi dell’art. 10, punto 2, delle N.T.A. del P.R.G. Il manufatto, dunque, costituirebbe intervento di nuova costruzione, necessitando il permesso di costruire.
II) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Anche la realizzazione di un nuovo balcone di circa 1,35 metri alla seconda elevazione fuori terra costituirebbe un intervento di nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire.
III) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria .
I controinteressati hanno altresì trasformato, illegittimamente e in mancanza di titolo, il preesistente lastrico solare in terrazza calpestabile, da cui si avrebbe accesso a mezzo del “torrino scala”, che costituirebbe, in realtà, una veranda.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e dell’art. 18, punto 13, delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore del Comune di Taormina .
Oltre che non sorretti da idoneo titolo edilizio, il torrino scala e il balcone sarebbero abusivi in quanto realizzati in violazione delle distanze legali, trovandosi ad una distanza inferiore a dieci metri dal fabbricato dei ricorrenti, in violazione dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 18, punto 13, N.T.A.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c .
La terrazza calpestabile e il balcone violerebbero altresì quanto disposto dall’art. 905 c.c., costituendo una veduta realizzata a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla predetta norma.
VI) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 18, punto 13, delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore del Comune di Taormina .
Sotto altro profilo, sarebbe erronea l’affermazione contenuta nell’avversato provvedimento secondo cui l’art. 18 delle N.T.A. - il quale subordina gli interventi edilizi in zona C3 alla presentazione e approvazione di un piano di lottizzazione - non troverebbe applicazione nel caso di specie in quanto il fabbricato sarebbe stato costruito in data anteriore al 1967. Ai fini della corretta applicazione della predetta norma, infatti, occorrerebbe fare riferimento alla data di realizzazione degli interventi oggetto di contestazione, successiva al 23 agosto 2021. Ed invero, sia il torrino scala sia il balcone costituiscono nuove costruzioni e, dunque, per la loro realizzazione sarebbe stata necessaria l’approvazione di un piano di lottizzazione.
VII) Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria .
In violazione delle menzionate norme, i controinteressati non hanno conseguito la necessaria autorizzazione sismica da parte del Genio Civile, ma si sono limitati a trasmettere un certificato di idoneità sismica.
VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti .
Infine, il provvedimento avversato sarebbe viziato anche da una carente motivazione in ordine al supposto superamento delle criticità che avevano precedentemente indotto il Comune a disporre la sospensione dei lavori con nota prot. -OMISSIS- del 17 febbraio 2023.
12. Con memorie depositate in data 15 luglio 2025, i controinteressati e il Comune di Taormina si sono costituiti in giudizio.
13. In vista dell’udienza di discussione, i ricorrenti e i controinteressati hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
In particolare, con la propria memoria del 19 settembre 2025, i controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità del gravame in esame, il quale a loro dire avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto avverso il silenzio significativo (con valore provvedimentale di assenso tacito) maturato sulla S.C.I.A. per effetto del decorso del termine di 30 giorni previsto dell’art. 19 della L. 241/1990, con la conseguenza che la nota oggi impugnata non avrebbe carattere provvedimentale, costituendo atto meramente confermativo di quel provvedimento abilitativo tacito formatosi per silentium .
Nel merito, hanno comunque rilevato l’infondatezza del ricorso, sulla base della considerazione secondo cui la S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, quale sarebbe quella da loro presentata, costituirebbe titolo idoneo alla realizzazione di lavori di ristrutturazione sostanziali che prevedano anche modifiche significative alla struttura dell’edificio, l’aumento di volumetria, la modifica della sagoma, delle facciate, dei prospetti e delle destinazioni d’uso, fermo restando che nel caso di specie, a loro dire, il torrino scala non sarebbe computabile nel calcolo volumetrico in quanto vano tecnico chiuso, per tre lati, da vetrate.
14. All’esito della pubblica udienza del 21 ottobre 2025, rilevato che nella motivazione del provvedimento impugnato si dava atto dell’esecuzione di alcuni interventi di mitigazione sul manufatto denominato torrino scala, consistenti in “ opere di demolizione delle pareti esterne ”, “ con apertura di tre lati ” e “ realizzazione di scala aperta ”, rappresentate nella “ tav. 4 bis ”, non prodotta in atti, ma potenzialmente rilevante ai fini della decisione, il Collegio, con ordinanza n. 2931/2025, ha onerato il Comune resistente della produzione di una relazione di chiarimenti che illustrasse più approfonditamente le opere di cui sopra, corredata dal predetto elaborato tecnico, rinviando la causa al 13 gennaio 2026 per il prosieguo della trattazione.
15. Adempiuto l’incombente istruttorio e scambiate dalle parti le ulteriori memorie, all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controinteressati, per asserita mancanza del carattere provvedimentale della nota impugnata, avente a loro dire contenuto meramente confermativo del silenzio significativo, di natura provvedimentale, formatosi a seguito del decorso del termine di 30 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A. ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990, non impugnato dai ricorrenti e dunque, in tesi, consolidatosi.
2.1. L’eccezione è priva di pregio.
2.1.1. Sul punto, si richiama quanto statuito dall’art. 19, comma 6 ter, Legge n. 241/1990, ai sensi del quale “ La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”.
La legge, pertanto, qualifica espressamente il silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze presentate da terzi volte a sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori del Comune come silenzio inadempimento.
Tale disposizione è stata appositamente introdotta a seguito del dibattitto dottrinario e giurisprudenziale sviluppatosi in tema di effettività degli strumenti di tutela messi dall’ordinamento a disposizione del terzo che sia eventualmente pregiudicato da una S.C.I.A. altrui.
Si riteneva, in particolare che, a fronte dell’assenza di un provvedimento amministrativo espresso, ipotizzare la formazione, decorso il termine di 30 giorni, di un silenzio-significativo impugnabile, avrebbe pregiudicato coloro che, in quanto estranei al procedimento, avessero avuto conoscenza della segnalazione dopo lo spirare del termine di impugnazione previsto dall’art. 29 c.p.a.
Alla questione è stata data soluzione attraverso la modifica normativa dell’art. 19 L. 241/1990, il quale, nell’evidenziare che la S.C.I.A. non costituisce un provvedimento amministrativo, neppure tacito, ha precisato che i terzi pregiudicati possano esperire esclusivamente l’azione contro il silenzio eventualmente serbato dall’amministrazione sull’istanza di riesame dagli stessi presentata.
Ipotizzando un onere per il terzo di impugnare il silenzio formatosi decorsi i 30 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., lo spazio ti tutela riconosciuto al medesimo si ridurrebbe considerevolmente, presupponendo la tempestiva conoscenza da parte di quest’ultimo della presentazione di una segnalazione certificata a sé pregiudizievole.
2.1.2. Nel caso di specie, con ricorso n. r.g. 2275/2024, gli odierni ricorrenti hanno, conformemente al disposto normativo, agito innanzi a questo Tribunale avverso il silenzio formatosi sull’istanza di riesame da essi presentata il 26 febbraio 2024, al fine a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza e di repressione in ordine agli interventi effettuati dai controinteressati in forza della S.C.I.A. del 27 marzo 2023.
La conformità a legge dell’operato de controinteressati, del resto, è stata riconosciuta già con la sentenza n. 595 del 14 febbraio 2025, che ha definito il predetto giudizio, posto che anche in quella sede è stata rigettata l’eccezione di tardività presentata dai controinteressati.
2.1.3. Alla luce di quanto sopra, deve, altresì, rilevarsi che la nota prot. -OMISSIS- del 13 marzo 2025, con la quale il Comune – in ottemperanza alla menzionata sentenza n. 595/2025 – ha dato riscontro all’istanza presentata dagli odierni ricorrenti, denegando l’esercizio del proprio potere inibitorio, possiede carattere provvedimentale e ben può essere impugnata in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20.5.2025, n. 4321).
3. Tanto premesso, può procedersi all’esame dei motivi di ricorso.
3.1. I primi tre motivi di ricorso, con cui i ricorrenti contesta la regolarità del torrino scala, del nuovo balcone realizzato e del mutamento di destinazione del lastrico solare, si prestano ed essere esaminati congiuntamente.
Con specifico riferimento al torrino scala, con il provvedimento impugnato il Comune ha affermato quanto segue: “ Il torrino scala realizzato dalla ditta (…), in applicazione del disposto di cui all’art. 10 delle N.d.A. attualmente vigente, deve considerarsi escluso dal computo volumetrico; in ogni caso sono state eseguite opere di demolizione delle pareti esterne dello stesso, con realizzazione di copertura di scala aperta (tav. 4 bis) – stato di fatto, rilevato con foto dell’avvenuta mitigazione, consistente nell’apertura di tre lati del predetto torrino, [che] pertanto nello stato in cui si trova non costituisce volumetria ”.
3.2. Le predette circostanze non trovano riscontro negli atti di causa.
3.2.1. In primo luogo, l’affermazione secondo cui sarebbero state demolite le pareti esterne del torrino scala, con conseguente realizzazione di una scala aperta su tre lati, risulta smentita dall’elaborato tecnico “ tavola 4 bis ” e dalla documentazione fotografica aggiornata, prodotte dall’Ente in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 2931.
Dal confronto dei predetti documenti con quelli già prodotti in giudizio (ed in particolare con la documentazione fotografica a corredo della C.T.U. disposta nel procedimento civile in corso tra le parti innanzi al Tribunale civile di Messina e delle perizie a firma del tecnico di parte -OMISSIS-del 14.12.2022 e del 7.8.2023, non fatte oggetto di contestazione) è dato evincere che le predette opere di mitigazione non sono consistite nella totale apertura su tre lati del torrino, ma nel semplice allargamento delle preesistenti aperture sulle murature perimetrali – attualmente coperte da pannelli di compensato - che, per come dichiarato dalla difesa degli stessi controinteressati, sono comunque destinate ad essere chiuse tramite vetrate.
Ciò posto, pertanto, deve ritenersi che il manufatto realizzato dai controinteressati sia idoneo a produrre un sostanziale aumento volumetrico, essendo tale da creare uno spazio stabilmente chiuso, considerate anche le rilevanti dimensioni dello stesso, non limitate alla superficie strettamente necessaria ad ospitare lo sbarco della scala).
3.2.2. Sul punto, non assume rilievo il riferimento operato dal Comune nel corpo del provvedimento impugnato all’art. 10 N.T.A., secondo cui “ Restano esclusi dal computo del volume i volumi tecnici soprastante le coperture (corpo scala, serbatoi acqua lavanderie - non superiore al 2% del volume del fabbricato - corpi ascensori, i portici, le gallerie destinate ad uso pubblico o privato, le chiostrine, i loggioni (aventi più di un lato libero) che servano per un miglioramento architettonico dei vari composti edilizi ”.
Ed invero, premesso che la predetta disposizione fa riferimento al “corpo scala” e non al “torrino scala”, in ogni caso, per consolidata giurisprudenza, “ il torrino scala, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente, non potendosi considerare volume tecnico "(Cons. Stato Sez. VI, 31-3-2014, n. 1512; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2022, n. 1035; cfr. T.A.R. Catania, sez. IV, 14 novembre 2024, n. 3788). “ Volume tecnico può essere qualificata un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, destinata ad ospitare - senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta - impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico – funzionali della medesima (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 19 gennaio 2022, n. 194). Tanto più che si ritiene generalmente necessario il permesso di costruire anche soltanto per l’interposizione di un solaio quando questo presenti dimensioni non modeste e comporti un incremento delle superfici; e l’incremento di superficie dell’immobile resta escluso soltanto nel caso in cui lo spazio realizzato con il soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone ( ex multis, Cons. di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 1002; T.A.R. Catania, sez. IV, 14 febbraio 2024, n. 520, T.A.R. Catania, sez. IV, 19 gennaio 2022, n. 194).
Sul punto, il Consiglio di Stato, già con la sentenza n. 152/2014, aveva affermato che “ il torrino scala non costituisce un ‘volume tecnico’ (non computabile nella volumetria dell'edificio se destinato alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative), bensì il contenitore di un “vano scala finalizzato a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile… la nozione di ‘volume tecnico’, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima…In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa - quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo…Va pertanto escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione”, come ad esempio il presente vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione. Il torrino, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente ” (cfr. Cass.,. II, 3 febbraio 2011, n. 2566).
3.2.3. Va ulteriormente precisato che il vano in questione non può essere qualificato come pertinenza, anche in considerazione delle non trascurabili dimensioni dello stesso (mq. 18,39).
Trattandosi di un intervento di non modeste dimensioni e tale da comportare un incremento della superficie dell’immobile e un ulteriore possibile carico urbanistico (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 4 marzo 2009, n. 1271; T.A.R. Napoli, sez. III, 09 giugno 2022, n.3899), il torrino scala nei sensi sopra descritti richiede l’acquisizione del permesso di costruire. Sul punto, si veda anche T.A.R. Roma, sez. II bis, 10 marzo 2025, n. 5027: “ Tale intervento, inoltre, avendo determinato una modifica percepibile della sagoma dell’edificio, oltre che del suo volume complessivo (cfr. la cospicua e chiara documentazione fotografica allegata dalle controparti), non può essere considerato alla stregua di un intervento di natura pertinenziale, anche al lume dell’univoca interpretazione giurisprudenziale secondo cui in ambito edilizio non si ha pertinenza allorquando sia realizzato un nuovo volume su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dall’edificio precedente/principale, ovvero quando sia realizzata una qualsiasi opera che ne alteri la sagoma, come avvenuto nella fattispecie de qua (Consiglio di Stato, II, 4 luglio 2019, n. 4586; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 luglio 2020, n. 1295)”.
3.2.4. Peraltro, nel caso di specie il manufatto in questione, come si evince chiaramente dai rilievi fotografici in atti, è idoneo a costituire locale di accesso alla porzione di lastrico solare su cui sorge, rendendola utilmente fruibile, tanto è vero che la stessa è stata, peraltro, in parte coperta (tramite il tetto di copertura del torrino scala, il quale si protende per diversi cm oltre il perimetro di quest’ultimo), nonché delimitata da ringhiere.
Si tratta senza dubbio, pertanto, di opere che consentono una piena fruizione del piano, offrendo una proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo, tanto per l’affaccio quanto per la sosta, e comportando, per tal via, un aumento della superficie residenziale utile. Si è realizzato altresì un cambio di destinazione d’uso di quello che era originariamente il lastrico solare, rilevante in termini di aumento di superficie calpestabile (Consiglio di Stato, sez. II, 12 agosto 2024, n. 7088).
3.2.5. Da quanto sopra, pertanto, emerge che, seppure è vero, come rilevato dai controinteressati che, ai sensi dell’art. 23 D.P.R. n. 380/2001 (rubricato “ Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire ”), possono essere realizzati mediante il predetto strumento di semplificazione, gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e dunque quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, anche ove comportino modifiche della volumetria complessiva o modificazioni della sagoma o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, deve comunque rilevarsi, in parziale accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, che il Comune ha errato nel ritenere non realizzato alcun aumento volumetrico o di superficie, essendo pertanto l’atto impugnato affetto da illegittimità per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
In altri termini, l’Ente avrebbe dovuto valutare la legittimità del manufatto denominato “torrino scala”, verificando se lo stesso (e il relativo aumento volumetrico) fosse conforme alla normativa urbanistica e edilizia, valutazione di cui non vi è traccia nel provvedimento, posto che l’Amministrazione si è limitata, errando, a considerarlo irrilevante, in quanto volume tecnico.
3.2.6. Le considerazioni di cui sopra possono ripetersi anche con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, con cui è stata contestata la legittimità del balcone di mt 1,35, realizzato sulla seconda elevazione, e della trasformazione della lastrico solare in terrazza calpestabile, interventi che, sebbene siano idonei a determinare un aumento della superficie utile (con conseguente possibile aumento del carico urbanistico), non risultano esser stati in questi termini oggetto di valutazione dal parte dell’Ente, con conseguente sussistenza di un ulteriore profilo di difetto di istruttoria.
3.3. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 18, punto 13, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Taormina, sostanziantesi nel mancato rispetto della distanza minima di 10 ml che dovrebbe intercorrere tra pareti finestrate di edifici frontistanti, quali sarebbero quello dei ricorrenti e quello dei controinteressati, nonché dal confine, trattandosi di opere realizzate in zona C3.
3.3.1. Il motivo, nei sensi in cui è stato formulato, è in parte privo di pregio con riferimento al primo profilo, dovendosi convenire con quanto affermato nell’avversato provvedimento, e cioè che la disposizione di cui all’art. 9 D.M. n. 1444/1968 non viene in considerazione nel caso di specie, posto che gli immobili dei ricorrenti e quello dei controinteressati non possono considerarsi “frontistanti”, in quanto “ non sono in posizione parallela, bensì quasi perpendicolare ” l’uno all’altro (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), come in effetti si evince dalle documentazione in atti (ed in particolare dalle foto nn. 48-52-53-54 dell'allegato 6 della produzione documentale effettuata dal ricorrente il 9.9.2025).
3.3.2. Quanto al secondo profilo, non essendosi il Comune espresso in merito alla violazione delle distanze dal confine di cui all’art. 18 punto 13 N.T.A., il motivo va accolto, nei termini del difetto di istruttoria.
3.4. La medesima considerazione può reiterarsi in relazione al quinto motivo di ricorso, che merita anch’esso accoglimento nei predetti termini, non emergendo dal provvedimento alcun riferimento all’intervento vaglio della doglianza inerente alla violazione dell’art. 905 del c.c.
3.5. Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti rilevano che, trattandosi di interventi realizzati in zona C3, i controinteressati avrebbero dovuto ottenere l’approvazione di un piano di lottizzazione.
L’art. 18 N.T.A., infatti, tra le Norme Generali per le Z.T.O. tipo “C” prevede che “ L’edificazione è subordinata all’approvazione, ai sensi dell’art. 28 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, dei piani di lottizzazione e dei piani particolareggiati redatti in conformità alle previsioni delle diverse zone ”.
3.5.1. Il motivo non merita accoglimento, posto che, secondo consolidata giurisprudenza, “ la completa urbanizzazione del sito rende inutile il piano di lottizzazione, quale strumento di regia della regolamentazione armonica di dettaglio del territorio ” (T.A.R. Catania, sez. I, 8 novembre 2021, n. 3326; cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 11 gennaio 2011, n. 8; 3 dicembre 2010, n. 4610).
3.6. Con il settimo motivo di ricorso, i ricorrenti contestano la mancata acquisizione della preventiva autorizzazione da parte del Genio Civile, di cui agli artt. 93 e 94 D.P.R. n. 380/2001.
3.6.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, “ 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. […]”.
Il successivo art. 94, dispone che “ 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. 2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo […] ”
Nel caso di specie, il Comune dà atto, nel provvedimento impugnato, di avere acquisito il certificato di idoneità sismica depositato dai controinteressati al Genio Civile, in sanatoria.
Detto certificato, tuttavia, non risulta equiparabile all’autorizzazione di cui alle citate norme, “ stante che la certificazione sostitutiva a firma di un tecnico abilitato a cui i ricorrenti fanno riferimento è stata prevista esclusivamente nell’ambito delle norme sul condono, e non anche dagli artt. 36 e 37 T.U.E. ” (T.A.R. Catania, sez, V, 6 giugno 2025, n. 1835).
In merito, il Comune di Taormina ha versato in atti la nota dell’Ufficio del Genio Civile di Messina prot. n. 72415 del 07 giugno 2024, riguardante la domanda di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001, e avente ad oggetto l’attestazione di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 4 Legge n. 98/1988 e dell’art. 110 L.R. n. 4/2003, di copia della certificazione di idoneità sismica ex art. 14 L.R. n. 16/2016 relativa alla costruzione in argomento.
Nella predetta nota, il Genio Civile ha, tuttavia, precisato che “ La presente attestazione non costituisce parere né regolarizzazione ai fini sismici delle opere abusivamente realizzate, dovendosi a tal fine, a seguito delle determinazioni definitive dell’A.G., procedere all’istruttoria di un progetto in sanatoria completo degli elaborati di cui all’art. 93 del D.P.R. n. 380/1 ”.
La censura mossa dal ricorrente è, pertanto, fondata.
3.7. Non è suscettibile di essere vagliato, invece, l’ottavo motivo di ricorso, per eccessiva genericità dello stesso, non avendo i ricorrenti compiutamente articolato la doglianza inerente all’asserita contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e la nota comunale endoprocedimentale prot. n.5936 del 17.2.2023, specificando, come era suo onere fare, quali sarebbero le incongruenze e le carenze documentali ritenute non superate.
4. In conclusione, stante la parziale fondatezza dei motivi formulati dai ricorrenti, il ricorso merita accoglimento nei sensi di cui sopra, dovendosi conseguentemente procedere all’annullamento del provvedimento impugnato, con onere per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di riesame in autotutela presentata dai ricorrenti in data 26.2.2024 alla luce dei principi richiamati nella presente pronuncia.
5. In considerazione del complessivo esito, le spese possono essere compensate per metà e per la restante metà poste a carico delle parti resistenti secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa per metà le spese; condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, del residuo pro quota, liquidato in € 1.000,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato; condanna i controinteressati al pagamento, in favore della parte ricorrente, del residuo pro quota, liquidato in € 1.000,00 oltre accessori di legge. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e dei controinteressati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LA NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA ZZ | GN NA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.