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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1233/2023 R.G. avente ad oggetto “ripetizione di indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Angela Rita Provinzano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 6 novembre 2023, , premettendo di essere Parte_1 titolare d'indennità di accompagnamento, ha adito la presente sede rassegnando le seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare l'annullamento della richiesta di restituzione delle somme erogate quale indennità di accompagnamento, per il periodo 2021/2022 e fino al
21.02.2023”.
A sostegno dei propri assunti, ha rappresentato che, con comunicazione del 21 febbraio 2023, l' le ha richiesto la ripetizione della somma di € 11.371,39, erogata a CP_1 titolo di indennità di accompagnamento, “perché non spettante”. Ciò posto, ha rappresentato di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione prima di allora relativa alla revoca della prestazione assistenziale, così come quella in ordine alla sospensione del beneficio de quo per mancata presentazione alla visita di revisione. Invero, a seguito di apposite verifiche, ha appreso che nessuno invito le è mai stato recapitato perché sconosciuta al proprio indirizzo.
1 CP_ Pertanto, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento dell' in quanto il recupero del presunto indebito “salvo situazioni di dolo, può riguardare solo le somme corrisposte successivamente alla comunicazione del recupero dell'indebito”. CP_
Si è costituita l' affermando la richiesta di ripetizione è scaturita dalla mancata presentazione della ricorrente, senza giustificato motivo, alla visita di revisione per la conferma dell'indennità di accompagnamento in precedenza riconosciuta, sicché non è stato possibile accertare la permanenza dei relativi requisiti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 26 marzo 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Si rileva che in materia di ripetizione di indebito l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, riveste carattere di disciplina generale, pertanto assoggettabile a deroga da parte del legislatore.
Dunque, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola del codice d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la disciplina peculiare, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto per le quali non potrebbe essere addebitata all'accipiens l'erogazione non dovuta, se tale situazione abbia generato un fondato affidamento. Ciò in quanto le prestazioni in discussione sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia.
Tale assunto acquisito dal diritto vivente è stato consacrato dalla giurisprudenza con diverse pronunce (cfr. tra le più recenti Cass. n. 24180/2022, Cass. n. 13915 del 2021; Cass.
n. 13223 del 2020; Cass. N.n. 10642 e 31372 del 2019): in particolare si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore, come già cennato, la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
2 Per ciò che rileva in questa sede, con riferimento all'indebito per assenza del requisito sanitario – stante quanto asserito dall'istituto previdenziale a sostegno della proprio richiesta di restituzione delle somme erogate – la Suprema Corte ha sancito che “l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr.
Cass. n. 24180/2022).
A tal riguardo risulta opportuno richiamare quanto previsto dell'art. 37 legge n.
448/1998, relativo alle “Verifiche in materia di invalidità civile”, il quale testualmente prevede che: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza
a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. (…). In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” CP_
Nella fattispecie in esame l' sulla scorta della documentazione in atti, non ha provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali a causa della mancata presentazione alla visita di revisione della ricorrente, continuando ad erogare alla stessa la previdenza fino a febbraio del 2023.
3 Dalla disciplina della materia si evince, peraltro, che dalla mancata presentazione alla visita da parte dell'interessata discendono una serie di adempimenti successivi che non appaiono essere stati compiuti dall'ente resistente.
Ed invero, in merito all'obbligo di convocazione a visita della parte, l'art. 5 comma
1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991 dispone che “definita la convocazione, dopo il primo invito a visita, se la parte non si presenta alla visita disposta dalla Commissione medica, la stessa dovrà essere riconvocata entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima, la domanda perderà efficacia e l'interessato potrà solo presentare una nuova domanda di accertamento”.
Ebbene, stante l'assenza della ricorrente alla prima convocazione per la visita di
CP_ revisione, non solo l' non ha adempiuto a quanto prescritto dalla legge formulando un secondo invito, ma non ha neanche provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettiva consegna alla ricorrente della lettera di convocazione a visita considerando valida e compiuta la prima notifica nonostante risultasse che fosse Pt_1
sconosciuta al suo indirizzo di residenza.
Si rileva, inoltre, che la Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 prevede, in caso di assenza a visita di revisione da parte del percettore di benefici assistenziali, l'obbligo da parte dell'ente di porre in essere determinati adempimenti che si diversificano “in base all'esito della spedizione postale della convocazione”: in particolare, per ciò che riguarda la vicenda in discussione, in caso di assenza a visita di revisione per percettore trasferito o per indirizzo insufficiente, le strutture territoriali competenti sono tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e a individuare eventualmente quello nuovo tramite, ad esempio, l'anagrafe comunale e dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una secondo convocazione. Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale.
Nel caso de quo, l'ente resistente ha ammesso di non aver provveduto ad alcuna verifica in tal senso o, comunque, a convocare a nuova visita la revocandole Pt_1
automaticamente la previdenza e considerando, come già sopra detto, valida la notifica all'indirizzo di via Sammito Aldisio n. 4, Gela, sostenendo che la ricorrente non ha mai comunicato il reale recapito ovvero non ha apposto il proprio nominativo nel citofono o nella cassetta postale, rendendo impossibile la consegna dell'atto in discussione.
Ne consegue che, in aderenza alla normativa qui richiamata, deve considerarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme così come richieste.
4
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba essere accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto delle quattro fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma
CP_ di € 11.371,39 avanzata dall' e, conseguentemente, irripetibile la predetta somma erogata in favore della ricorrente nel periodo fino al 21 febbraio 2023.
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.886,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1233/2023 R.G. avente ad oggetto “ripetizione di indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Angela Rita Provinzano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 6 novembre 2023, , premettendo di essere Parte_1 titolare d'indennità di accompagnamento, ha adito la presente sede rassegnando le seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare l'annullamento della richiesta di restituzione delle somme erogate quale indennità di accompagnamento, per il periodo 2021/2022 e fino al
21.02.2023”.
A sostegno dei propri assunti, ha rappresentato che, con comunicazione del 21 febbraio 2023, l' le ha richiesto la ripetizione della somma di € 11.371,39, erogata a CP_1 titolo di indennità di accompagnamento, “perché non spettante”. Ciò posto, ha rappresentato di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione prima di allora relativa alla revoca della prestazione assistenziale, così come quella in ordine alla sospensione del beneficio de quo per mancata presentazione alla visita di revisione. Invero, a seguito di apposite verifiche, ha appreso che nessuno invito le è mai stato recapitato perché sconosciuta al proprio indirizzo.
1 CP_ Pertanto, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento dell' in quanto il recupero del presunto indebito “salvo situazioni di dolo, può riguardare solo le somme corrisposte successivamente alla comunicazione del recupero dell'indebito”. CP_
Si è costituita l' affermando la richiesta di ripetizione è scaturita dalla mancata presentazione della ricorrente, senza giustificato motivo, alla visita di revisione per la conferma dell'indennità di accompagnamento in precedenza riconosciuta, sicché non è stato possibile accertare la permanenza dei relativi requisiti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 26 marzo 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Si rileva che in materia di ripetizione di indebito l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, riveste carattere di disciplina generale, pertanto assoggettabile a deroga da parte del legislatore.
Dunque, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola del codice d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la disciplina peculiare, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto per le quali non potrebbe essere addebitata all'accipiens l'erogazione non dovuta, se tale situazione abbia generato un fondato affidamento. Ciò in quanto le prestazioni in discussione sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia.
Tale assunto acquisito dal diritto vivente è stato consacrato dalla giurisprudenza con diverse pronunce (cfr. tra le più recenti Cass. n. 24180/2022, Cass. n. 13915 del 2021; Cass.
n. 13223 del 2020; Cass. N.n. 10642 e 31372 del 2019): in particolare si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore, come già cennato, la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
2 Per ciò che rileva in questa sede, con riferimento all'indebito per assenza del requisito sanitario – stante quanto asserito dall'istituto previdenziale a sostegno della proprio richiesta di restituzione delle somme erogate – la Suprema Corte ha sancito che “l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr.
Cass. n. 24180/2022).
A tal riguardo risulta opportuno richiamare quanto previsto dell'art. 37 legge n.
448/1998, relativo alle “Verifiche in materia di invalidità civile”, il quale testualmente prevede che: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza
a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. (…). In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” CP_
Nella fattispecie in esame l' sulla scorta della documentazione in atti, non ha provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali a causa della mancata presentazione alla visita di revisione della ricorrente, continuando ad erogare alla stessa la previdenza fino a febbraio del 2023.
3 Dalla disciplina della materia si evince, peraltro, che dalla mancata presentazione alla visita da parte dell'interessata discendono una serie di adempimenti successivi che non appaiono essere stati compiuti dall'ente resistente.
Ed invero, in merito all'obbligo di convocazione a visita della parte, l'art. 5 comma
1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991 dispone che “definita la convocazione, dopo il primo invito a visita, se la parte non si presenta alla visita disposta dalla Commissione medica, la stessa dovrà essere riconvocata entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima, la domanda perderà efficacia e l'interessato potrà solo presentare una nuova domanda di accertamento”.
Ebbene, stante l'assenza della ricorrente alla prima convocazione per la visita di
CP_ revisione, non solo l' non ha adempiuto a quanto prescritto dalla legge formulando un secondo invito, ma non ha neanche provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettiva consegna alla ricorrente della lettera di convocazione a visita considerando valida e compiuta la prima notifica nonostante risultasse che fosse Pt_1
sconosciuta al suo indirizzo di residenza.
Si rileva, inoltre, che la Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 prevede, in caso di assenza a visita di revisione da parte del percettore di benefici assistenziali, l'obbligo da parte dell'ente di porre in essere determinati adempimenti che si diversificano “in base all'esito della spedizione postale della convocazione”: in particolare, per ciò che riguarda la vicenda in discussione, in caso di assenza a visita di revisione per percettore trasferito o per indirizzo insufficiente, le strutture territoriali competenti sono tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e a individuare eventualmente quello nuovo tramite, ad esempio, l'anagrafe comunale e dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una secondo convocazione. Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale.
Nel caso de quo, l'ente resistente ha ammesso di non aver provveduto ad alcuna verifica in tal senso o, comunque, a convocare a nuova visita la revocandole Pt_1
automaticamente la previdenza e considerando, come già sopra detto, valida la notifica all'indirizzo di via Sammito Aldisio n. 4, Gela, sostenendo che la ricorrente non ha mai comunicato il reale recapito ovvero non ha apposto il proprio nominativo nel citofono o nella cassetta postale, rendendo impossibile la consegna dell'atto in discussione.
Ne consegue che, in aderenza alla normativa qui richiamata, deve considerarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme così come richieste.
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3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba essere accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto delle quattro fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma
CP_ di € 11.371,39 avanzata dall' e, conseguentemente, irripetibile la predetta somma erogata in favore della ricorrente nel periodo fino al 21 febbraio 2023.
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.886,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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