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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5257/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.03.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5257/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. Parte_1 C.F._1
IAQUINANDI GOFFREDO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
( - avv. Controparte_2 P.IVA_2
MIGNONE VALENTINA ( ; C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 01.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
10020249012065760000, con riferimento all'avviso di addebito n. CP_ 40020140003623967000 relativo a contributi per gli anni 2006/2010 per € 52.454,82. Eccepiva, in particolare, l'illegittimo accrescimento delle somme dovute, incrementate da € 13.200,63 alla somma da ultimo richiesta e il già avvenuto versamento delle somme dovute da parte del proprio coniuge , iscritta come coadiuvante dell'azienda Persona_1 agricola del ricorrente;
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio con separate memorie difensive, concludendo come in atti.
L'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.
Non vi è contestazione e comunque è verificabile agli atti che l'avviso di addebito presupposto, contrassegnato dal n. 40020140003623967000, sia stato regolarmente notificato in data 02.10.2014; avverso tale atto esattoriale non risulta che la parte abbia proposto tempestiva opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 contestando nel merito la pretesa impositiva, la quale, per ciò solo, è divenuta incontestabile e immodificabile.
Sul punto, si rileva che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'articolo summentovato per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore (cfr. Cass. 4506/07, ove la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice
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dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni;
nello stesso senso, Cass. n.
17979/08; Cass. 18145/12).
Pertanto, poiché entrambi i motivi di ricorso fanno riferimento a eventi anteriori alla notifica dell'avviso di addebito presupposto (avvenuto pagamento da parte di a seguito di rateazione) o Persona_1 comunque coevi alla stessa (l'ammontare del debito), devono ritenersi insindacabili in questa sede in virtù della decadenza maturata ex art. 24 cit..
Le spese processuali sono eccezionalmente compensate tra la parte ricorrente e l'agente per la riscossione, in quanto soggetto rimasto del tutto CP_ estrano ai motivi di ricorso;
quelle tra la parte ricorrente e l , invece, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e
[...]
; Controparte_2
3) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 3.291,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Nocera Inferiore, 12.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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