Art. 4. 1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' sostituito dai seguenti:
"Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia".
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. - Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'art. 5 si prescinde dai requisiti di nazionalita' di cui agli articoli 143 , 158 e 159 del codice della navigazione , modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723 .
Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'art. 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia.
I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'art. 5 devono eleggere domicilio in Italia".
"Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia".
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. - Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'art. 5 si prescinde dai requisiti di nazionalita' di cui agli articoli 143 , 158 e 159 del codice della navigazione , modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723 .
Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'art. 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia.
I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'art. 5 devono eleggere domicilio in Italia".