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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. LB CA ha pronunciato ex artt. 281 quinquies, primo comma,
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1045/2021
promossa da
, nato a [...], il [...], ivi residente Via Nazionale 8, (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Guglielmo del Foro di Spoleto ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il SUO studio in Foligno Via Umberto I° n. 64,
ATTORE
contro nato a [...] in data [...] e con Studio in Via Briganti n. 85, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bromuri ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo Studio in Perugia, Via del Sole n. 8,
CONVENUTO
e contro con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Controparte_2
Milano, Codice fiscale , rappresentata e difesa rappresentati e difesi dall'Avv. LB P.IVA_1
pagina 1 di 8 LE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Viale Italia 403,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti costitutivi, poi confermate nelle note conclusionali successivamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14 maggio 2021, conveniva in giudizio il Parte_1
Dott. esponendo quanto segue. Controparte_1
1.1. L'attore, quale erede della signora , nel mese di agosto 2009 riceveva la notifica Persona_1 di un precetto per la somma di € 41.578,50, ad istanza della Unicredit Banca di Roma S.p.A. in forza di contratto di mutuo fondiario, stipulato nel dicembre 2003 dalla sig.ra (figlia del fratello Persona_2 dell'attore), e dalla stessa sig.ra Per_1
Alla data della stipula del mutuo decennale la signora aveva compiuto 89 anni ed era affetta - Per_1 come accertato dalla Azienda Asl 3 nel 2001 - da un grave declino cognitivo, e pertanto incapace di comprendere il significato giuridico economico e finanziario dell'atto sottoscritto.
Il Sig. pertanto proponeva opposizione alla esecuzione deducendo l'incapacità naturale della Pt_1 madre, . La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali, all'esito il Persona_1
G. I., ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni senza ammettere la CTU medico legale richiesta. Con Sentenza n.1409 del 2/9/2017 l'opposizione veniva rigettata.
Avverso tale sentenza l'attore proponeva appello chiedendone la riforma con domanda preliminare di ammissione delle istanze istruttorie disattese in primo grado, tra cui la C.T.U. medico legale volta ad accertare, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, la sussistenza della incapacità naturale della signora al momento della stipula del contratto di Persona_1 mutuo/finanziamento e l'incapacità della stessa di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti.
pagina 2 di 8 Ammessa la CTU medico legale e nominato il perito Dott. il Sig. nominava come Persona_3 Pt_1 proprio consulente di parte il Dott. il quale partecipava alle operazioni peritali e Controparte_1 redigeva le relative osservazioni, che tuttavia non trasmetteva al CTU. Quest'ultimo depositava l'elaborato peritale dando atto della mancata ricezione delle osservazioni delle parti. La Corte di
Appello di Perugia, trattenuta la causa in decisione, rigettava l'appello con sentenza n. 135/2020 non ritenendo comprovato lo stato di incapacità della Signora e facendo propria le tesi del dott. Per_1
condannava, inoltre, l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.338,00 Persona_3 oltre quelle del primo grado.
L'attore riteneva che tale esito fosse conseguenza contegno professionale del dott. che non CP_1 avrebbe svolto con diligenza il proprio incarico ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., il quale, omettendo il deposito delle osservazioni critiche, aveva privato la Corte della possibilità di esaminarle precludendo un effettivo contraddittorio tecnico. A suo dire, le osservazioni di uno specialista avrebbero avuto concrete possibilità di essere accolte o comunque avrebbero preservato una chance di esito più favorevole.
L'attore concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale del Dott.
con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti ai sensi dell'art. 1218 Controparte_1
c.c., quantificati in euro 51.867,63, oltre interessi.
1.2. Si costituiva in giudizio il Dott. che confermava la propria nomina quale Controparte_1 consulente di parte, deduceva di avere partecipato alle operazioni peritali e di avere formulato oralmente le proprie valutazioni al CTU, senza che gli fosse richiesta la trasmissione di osservazioni scritte.
Il convenuto rappresentava che il CTU aveva chiaramente evidenziato la sostanziale assenza di elementi sanitari attendibili per una valutazione post mortem e che la documentazione clinica acquisita risultava scarsa e contraddittoria, sicché eventuali note scritte non avrebbero potuto apportare elementi nuovi rispetto a quanto già allegato dall'attore.
Argomentava, inoltre, che la responsabilità professionale presuppone la prova sia del danno sia del nesso causale tra condotta e pregiudizio, e che, nei casi di attività intellettuale, la valutazione prognostica sull'esito dell'azione deve rispettare il criterio del “più probabile che non”.
pagina 3 di 8 Da ultimo, sosteneva che il quadro istruttorio fosse identico a quello del primo grado e che la probabilità di rigetto dell'appello fosse nettamente prevalente, anche alla luce della testimonianza del notaio che attestava la piena capacità della stipulante. Di conseguenza contestava Tes_1
l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento causalmente rilevante.
In via cautelativa, il convenuto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo,
[...]
ex art. 269 c.p.c., al fine di essere garantito e manlevato per le conseguenze Controparte_2 economiche derivanti dal giudizio.
Concludeva, infine, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la condanna della compagnia assicuratrice in manleva.
1.3. All'udienza del 22 settembre 2021 il Giudice disponeva la chiamata in causa della
[...]
che si costituiva eccependo, in primo luogo, l'inoperatività della garanzia per Controparte_2 fatto noto, poiché, sulla base delle comunicazioni intercorse tra l'avv. Metelli (legale del Signor Pt_1 nelle fase di gravame) e il dott. il professionista sarebbe stato già nel 2018 a conoscenza CP_1 dell'evento potenzialmente dannoso (mancato deposito delle note entro il termine del 30 ottobre 2018).
Eccepiva inoltre l'assenza di nesso causale tra omissione e danno lamentato, sostenendo che il CTP avrebbe consapevolmente ritenuto inutili ulteriori note, alla luce delle conclusioni del CTU, e che comunque una perizia neurologica extra-CTU era comunque stata trasmessa al difensore dell'attore e avrebbe potuto essere utilizzata nelle memorie illustrative.
La società assicuratrice richiamava altresì il contenuto della sentenza d'appello, nella quale si evidenziava l'assenza di documentazione clinica coeva, univoca e affidabile idonea a comprovare l'incapacità della stipulante al 31.12.2003. Tale insufficienza probatoria era stata ritenuta insuperabile, nonostante l'ammissione della CTU.
Concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, per la limitazione dell'indennizzo ai limiti di polizza.
1.4. All'esito della valutazione delle richieste istruttorie il Giudice ammetteva prova per testi come da ordinanza del 18 ottobre 2022.
Dopo alcuni rinvii, la causa veniva assegnata allo scrivente e all'udienza del 22 settembre 2025 le parti pagina 4 di 8 precisavano le conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
2.1. L'attore ha agito nei confronti del consulente tecnico di parte (CTP) deducendo la responsabilità contrattuale ex artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. per omesso deposito delle osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello, omissione che avrebbe inciso negativamente sull'esito del gravame, determinando la perdita della impugnazione.
Si rende pertanto necessario esaminare il nesso causale alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
Il nesso di causalità non è definito dal legislatore in termini unitari: le norme del codice civile, infatti, si limitano a richiamare la nozione di “cagionare” l'evento dannoso (artt. 1227 e 2043 c.c.) e, nell'ambito della liquidazione del danno, la necessaria riferibilità delle conseguenze all'inadempimento secondo il criterio della “conseguenza immediata e diretta” (art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.). Da tali disposizioni emerge la distinzione, ormai acquisita in giurisprudenza, tra causalità materiale – che collega la condotta all'evento lesivo – e causalità giuridica, che delimita l'area del danno risarcibile. La prima realizza l'imputazione dell'illecito al responsabile;
la seconda individua le conseguenze economicamente rilevanti.
In mancanza di specifiche regole codicistiche sull'accertamento del nesso eziologico materiale, la giurisprudenza civile fa tradizionalmente riferimento ai criteri generali desumibili dagli artt. 40 e 41
c.p., ed in particolare alla teoria 'condizionalistica', secondo cui un evento è causato da una condotta quando esso non si sarebbe verificato in sua assenza. Il principio dell'equivalenza delle cause impone, altresì, di attribuire efficacia causale a tutte le condizioni che abbiano contribuito, anche concorrendo, alla produzione dell'evento.
Tali principi, tuttavia, sono temperati dal criterio della regolarità causale (art. 41, comma 2, c.p.), che consente di escludere dall'imputazione gli eventi derivanti da cause sopravvenute del tutto anomale o imprevedibili e impone di considerare causalmente rilevanti solo le conseguenze che si pongano come sviluppo normale della serie causale.
pagina 5 di 8 Quanto al metodo di accertamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio causale in sede civile non richiede la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, propria del diritto penale, ma si fonda sulla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”. La Corte di Cassazione con sentenza n. 17084/2017, ha ricondotto l'inferenza probabilistica al piano puramente causalistico/naturalistico, superando così il criterio della prevedibilità ed il residuo soggettivistico della colpa che quel criterio portava con sé. L'accertamento del più probabile deve insomma essere svolto ex post sulla base delle regole statistiche e/o scientifiche (o più semplicemente logiche) del tempo in cui viene formulato il giudizio, assumendo quindi il punto di vista dell'osservatore il quale ha il compito, oggettivo e neutrale, di accertare l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta e l'evento. Ne deriva che il Giudice è tenuto a verificare se la condotta denunciata sia stata idonea, secondo un criterio oggettivo e probabilistico, a determinare l'evento di cui si chiede il risarcimento, senza riferimenti alla prevedibilità soggettiva da parte dell'agente. Solo in presenza di tale idoneità causale è possibile procedere alla successiva valutazione del danno risarcibile secondo le regole della causalità giuridica.
Sul punto la giurisprudenza di merito è conforme e concorde “Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).”
(Tribunale di Teramo, 6/02/2020, n. 109).
Nel caso in esame, è pacifico che il CTP non ha depositato osservazioni scritte, pur avendo partecipato alle operazioni peritali e formulato oralmente rilievi al CTU, circostanza confermata sia nell'elaborato peritale sia in sede testimoniale.
2.2. La questione, però, può ritenersi assorbita, poiché difetta la prova del nesso causale tra la mancata produzione delle osservazioni e l'esito del giudizio d'appello. Per quanto sin qui spiegato,
l'accertamento della responsabilità professionale richiede non solo l'allegazione di un comportamento qualificabile come inadempimento, ma anche la dimostrazione che esso sia stato eziologicamente pagina 6 di 8 rilevante nella produzione del danno lamentato.
Dalla disamina della sentenza, infatti, emerge pacificamente che la Corte di appello rigettava il gravame per una carenza probatoria radicale e preesistente, ritenuta non colmabile: nessuna documentazione clinica idonea a ricostruire lo stato mentale della sig.ra al momento della Per_1 stipula è mai stata prodotta, nonostante l'ammissione della CTU. Il quesito peritale prevedeva infatti un accertamento fondato sugli atti e sui documenti che le parti avrebbero fornito;
la Corte ha rilevato l'assenza di certificazioni mediche coeve e la contraddittorietà degli elementi disponibili, oltre al rilievo della testimonianza del notaio rogante, che attestava la piena capacità della stipulante.
La decisione della Corte si è fondata, dunque, su una assenza strutturale di prova primaria e concorde, non superabile mediante osservazioni tecniche. Anche qualora il CTP avesse depositato puntuali note critiche, esse non avrebbero potuto incidere sul ragionamento decisorio della Corte, che ha ritenuto decisiva la mancanza di documentazione probatoria.
L'attore, nel caso di specie, non ha dimostrato – secondo il criterio del “più probabile che non” – che l'asserito inadempimento fosse idoneo a determinare un diverso esito del giudizio o che vi fosse una chance seria e concreta di decisione favorevole. Di fatto, le sue asserzioni, alla luce della stessa argomentazione della sentenza di appello, sono mere supposizioni, non idonee a fondare una perdita di chance giuridicamente rilevante. Deve, quindi, escludersi la sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e il rigetto dell'appello.
Il pregiudizio lamentato, quindi, non è suscettibile di risarcimento. L'assenza di nesso causale assorbe ogni ulteriore profilo relativo alla diligenza professionale e all'imputabilità dell'inadempimento.
Pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.
2.3. Il rigetto della domanda risarcitoria attorea importa altresì l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia in accordo ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità in fatto e diritto della controversia.
pagina 7 di 8 Anche le spese della terza chiamata debbono essere poste a carico dell'attore soccombente, in applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (per tutti, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 6144 del 7.3.2024) per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Nella specie, l'iniziativa del chiamante non può dirsi né manifestamente infondata né palesemente arbitraria, tenuto conto del fatto che lo stesso si è limitato a domandare manleva alla propria assicurazione rispetto a una richiesta risarcitoria per responsabilità professionale, allegando la relativa polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
RIGETTA la domanda dell'attore;
CONDANNA l'attore, a pagare in favore del convenuto Dott. le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA l'attore, a pagare in favore del terzo chiamato le spese Controparte_2 di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Spoleto, 16 dicembre 2025
Il giudice
LB CA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. LB CA ha pronunciato ex artt. 281 quinquies, primo comma,
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1045/2021
promossa da
, nato a [...], il [...], ivi residente Via Nazionale 8, (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Guglielmo del Foro di Spoleto ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il SUO studio in Foligno Via Umberto I° n. 64,
ATTORE
contro nato a [...] in data [...] e con Studio in Via Briganti n. 85, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bromuri ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo Studio in Perugia, Via del Sole n. 8,
CONVENUTO
e contro con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Controparte_2
Milano, Codice fiscale , rappresentata e difesa rappresentati e difesi dall'Avv. LB P.IVA_1
pagina 1 di 8 LE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Viale Italia 403,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti costitutivi, poi confermate nelle note conclusionali successivamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14 maggio 2021, conveniva in giudizio il Parte_1
Dott. esponendo quanto segue. Controparte_1
1.1. L'attore, quale erede della signora , nel mese di agosto 2009 riceveva la notifica Persona_1 di un precetto per la somma di € 41.578,50, ad istanza della Unicredit Banca di Roma S.p.A. in forza di contratto di mutuo fondiario, stipulato nel dicembre 2003 dalla sig.ra (figlia del fratello Persona_2 dell'attore), e dalla stessa sig.ra Per_1
Alla data della stipula del mutuo decennale la signora aveva compiuto 89 anni ed era affetta - Per_1 come accertato dalla Azienda Asl 3 nel 2001 - da un grave declino cognitivo, e pertanto incapace di comprendere il significato giuridico economico e finanziario dell'atto sottoscritto.
Il Sig. pertanto proponeva opposizione alla esecuzione deducendo l'incapacità naturale della Pt_1 madre, . La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali, all'esito il Persona_1
G. I., ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni senza ammettere la CTU medico legale richiesta. Con Sentenza n.1409 del 2/9/2017 l'opposizione veniva rigettata.
Avverso tale sentenza l'attore proponeva appello chiedendone la riforma con domanda preliminare di ammissione delle istanze istruttorie disattese in primo grado, tra cui la C.T.U. medico legale volta ad accertare, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, la sussistenza della incapacità naturale della signora al momento della stipula del contratto di Persona_1 mutuo/finanziamento e l'incapacità della stessa di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti.
pagina 2 di 8 Ammessa la CTU medico legale e nominato il perito Dott. il Sig. nominava come Persona_3 Pt_1 proprio consulente di parte il Dott. il quale partecipava alle operazioni peritali e Controparte_1 redigeva le relative osservazioni, che tuttavia non trasmetteva al CTU. Quest'ultimo depositava l'elaborato peritale dando atto della mancata ricezione delle osservazioni delle parti. La Corte di
Appello di Perugia, trattenuta la causa in decisione, rigettava l'appello con sentenza n. 135/2020 non ritenendo comprovato lo stato di incapacità della Signora e facendo propria le tesi del dott. Per_1
condannava, inoltre, l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.338,00 Persona_3 oltre quelle del primo grado.
L'attore riteneva che tale esito fosse conseguenza contegno professionale del dott. che non CP_1 avrebbe svolto con diligenza il proprio incarico ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., il quale, omettendo il deposito delle osservazioni critiche, aveva privato la Corte della possibilità di esaminarle precludendo un effettivo contraddittorio tecnico. A suo dire, le osservazioni di uno specialista avrebbero avuto concrete possibilità di essere accolte o comunque avrebbero preservato una chance di esito più favorevole.
L'attore concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale del Dott.
con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti ai sensi dell'art. 1218 Controparte_1
c.c., quantificati in euro 51.867,63, oltre interessi.
1.2. Si costituiva in giudizio il Dott. che confermava la propria nomina quale Controparte_1 consulente di parte, deduceva di avere partecipato alle operazioni peritali e di avere formulato oralmente le proprie valutazioni al CTU, senza che gli fosse richiesta la trasmissione di osservazioni scritte.
Il convenuto rappresentava che il CTU aveva chiaramente evidenziato la sostanziale assenza di elementi sanitari attendibili per una valutazione post mortem e che la documentazione clinica acquisita risultava scarsa e contraddittoria, sicché eventuali note scritte non avrebbero potuto apportare elementi nuovi rispetto a quanto già allegato dall'attore.
Argomentava, inoltre, che la responsabilità professionale presuppone la prova sia del danno sia del nesso causale tra condotta e pregiudizio, e che, nei casi di attività intellettuale, la valutazione prognostica sull'esito dell'azione deve rispettare il criterio del “più probabile che non”.
pagina 3 di 8 Da ultimo, sosteneva che il quadro istruttorio fosse identico a quello del primo grado e che la probabilità di rigetto dell'appello fosse nettamente prevalente, anche alla luce della testimonianza del notaio che attestava la piena capacità della stipulante. Di conseguenza contestava Tes_1
l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento causalmente rilevante.
In via cautelativa, il convenuto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo,
[...]
ex art. 269 c.p.c., al fine di essere garantito e manlevato per le conseguenze Controparte_2 economiche derivanti dal giudizio.
Concludeva, infine, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la condanna della compagnia assicuratrice in manleva.
1.3. All'udienza del 22 settembre 2021 il Giudice disponeva la chiamata in causa della
[...]
che si costituiva eccependo, in primo luogo, l'inoperatività della garanzia per Controparte_2 fatto noto, poiché, sulla base delle comunicazioni intercorse tra l'avv. Metelli (legale del Signor Pt_1 nelle fase di gravame) e il dott. il professionista sarebbe stato già nel 2018 a conoscenza CP_1 dell'evento potenzialmente dannoso (mancato deposito delle note entro il termine del 30 ottobre 2018).
Eccepiva inoltre l'assenza di nesso causale tra omissione e danno lamentato, sostenendo che il CTP avrebbe consapevolmente ritenuto inutili ulteriori note, alla luce delle conclusioni del CTU, e che comunque una perizia neurologica extra-CTU era comunque stata trasmessa al difensore dell'attore e avrebbe potuto essere utilizzata nelle memorie illustrative.
La società assicuratrice richiamava altresì il contenuto della sentenza d'appello, nella quale si evidenziava l'assenza di documentazione clinica coeva, univoca e affidabile idonea a comprovare l'incapacità della stipulante al 31.12.2003. Tale insufficienza probatoria era stata ritenuta insuperabile, nonostante l'ammissione della CTU.
Concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, per la limitazione dell'indennizzo ai limiti di polizza.
1.4. All'esito della valutazione delle richieste istruttorie il Giudice ammetteva prova per testi come da ordinanza del 18 ottobre 2022.
Dopo alcuni rinvii, la causa veniva assegnata allo scrivente e all'udienza del 22 settembre 2025 le parti pagina 4 di 8 precisavano le conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
2.1. L'attore ha agito nei confronti del consulente tecnico di parte (CTP) deducendo la responsabilità contrattuale ex artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. per omesso deposito delle osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello, omissione che avrebbe inciso negativamente sull'esito del gravame, determinando la perdita della impugnazione.
Si rende pertanto necessario esaminare il nesso causale alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
Il nesso di causalità non è definito dal legislatore in termini unitari: le norme del codice civile, infatti, si limitano a richiamare la nozione di “cagionare” l'evento dannoso (artt. 1227 e 2043 c.c.) e, nell'ambito della liquidazione del danno, la necessaria riferibilità delle conseguenze all'inadempimento secondo il criterio della “conseguenza immediata e diretta” (art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.). Da tali disposizioni emerge la distinzione, ormai acquisita in giurisprudenza, tra causalità materiale – che collega la condotta all'evento lesivo – e causalità giuridica, che delimita l'area del danno risarcibile. La prima realizza l'imputazione dell'illecito al responsabile;
la seconda individua le conseguenze economicamente rilevanti.
In mancanza di specifiche regole codicistiche sull'accertamento del nesso eziologico materiale, la giurisprudenza civile fa tradizionalmente riferimento ai criteri generali desumibili dagli artt. 40 e 41
c.p., ed in particolare alla teoria 'condizionalistica', secondo cui un evento è causato da una condotta quando esso non si sarebbe verificato in sua assenza. Il principio dell'equivalenza delle cause impone, altresì, di attribuire efficacia causale a tutte le condizioni che abbiano contribuito, anche concorrendo, alla produzione dell'evento.
Tali principi, tuttavia, sono temperati dal criterio della regolarità causale (art. 41, comma 2, c.p.), che consente di escludere dall'imputazione gli eventi derivanti da cause sopravvenute del tutto anomale o imprevedibili e impone di considerare causalmente rilevanti solo le conseguenze che si pongano come sviluppo normale della serie causale.
pagina 5 di 8 Quanto al metodo di accertamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio causale in sede civile non richiede la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, propria del diritto penale, ma si fonda sulla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”. La Corte di Cassazione con sentenza n. 17084/2017, ha ricondotto l'inferenza probabilistica al piano puramente causalistico/naturalistico, superando così il criterio della prevedibilità ed il residuo soggettivistico della colpa che quel criterio portava con sé. L'accertamento del più probabile deve insomma essere svolto ex post sulla base delle regole statistiche e/o scientifiche (o più semplicemente logiche) del tempo in cui viene formulato il giudizio, assumendo quindi il punto di vista dell'osservatore il quale ha il compito, oggettivo e neutrale, di accertare l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta e l'evento. Ne deriva che il Giudice è tenuto a verificare se la condotta denunciata sia stata idonea, secondo un criterio oggettivo e probabilistico, a determinare l'evento di cui si chiede il risarcimento, senza riferimenti alla prevedibilità soggettiva da parte dell'agente. Solo in presenza di tale idoneità causale è possibile procedere alla successiva valutazione del danno risarcibile secondo le regole della causalità giuridica.
Sul punto la giurisprudenza di merito è conforme e concorde “Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).”
(Tribunale di Teramo, 6/02/2020, n. 109).
Nel caso in esame, è pacifico che il CTP non ha depositato osservazioni scritte, pur avendo partecipato alle operazioni peritali e formulato oralmente rilievi al CTU, circostanza confermata sia nell'elaborato peritale sia in sede testimoniale.
2.2. La questione, però, può ritenersi assorbita, poiché difetta la prova del nesso causale tra la mancata produzione delle osservazioni e l'esito del giudizio d'appello. Per quanto sin qui spiegato,
l'accertamento della responsabilità professionale richiede non solo l'allegazione di un comportamento qualificabile come inadempimento, ma anche la dimostrazione che esso sia stato eziologicamente pagina 6 di 8 rilevante nella produzione del danno lamentato.
Dalla disamina della sentenza, infatti, emerge pacificamente che la Corte di appello rigettava il gravame per una carenza probatoria radicale e preesistente, ritenuta non colmabile: nessuna documentazione clinica idonea a ricostruire lo stato mentale della sig.ra al momento della Per_1 stipula è mai stata prodotta, nonostante l'ammissione della CTU. Il quesito peritale prevedeva infatti un accertamento fondato sugli atti e sui documenti che le parti avrebbero fornito;
la Corte ha rilevato l'assenza di certificazioni mediche coeve e la contraddittorietà degli elementi disponibili, oltre al rilievo della testimonianza del notaio rogante, che attestava la piena capacità della stipulante.
La decisione della Corte si è fondata, dunque, su una assenza strutturale di prova primaria e concorde, non superabile mediante osservazioni tecniche. Anche qualora il CTP avesse depositato puntuali note critiche, esse non avrebbero potuto incidere sul ragionamento decisorio della Corte, che ha ritenuto decisiva la mancanza di documentazione probatoria.
L'attore, nel caso di specie, non ha dimostrato – secondo il criterio del “più probabile che non” – che l'asserito inadempimento fosse idoneo a determinare un diverso esito del giudizio o che vi fosse una chance seria e concreta di decisione favorevole. Di fatto, le sue asserzioni, alla luce della stessa argomentazione della sentenza di appello, sono mere supposizioni, non idonee a fondare una perdita di chance giuridicamente rilevante. Deve, quindi, escludersi la sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e il rigetto dell'appello.
Il pregiudizio lamentato, quindi, non è suscettibile di risarcimento. L'assenza di nesso causale assorbe ogni ulteriore profilo relativo alla diligenza professionale e all'imputabilità dell'inadempimento.
Pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.
2.3. Il rigetto della domanda risarcitoria attorea importa altresì l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia in accordo ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità in fatto e diritto della controversia.
pagina 7 di 8 Anche le spese della terza chiamata debbono essere poste a carico dell'attore soccombente, in applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (per tutti, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 6144 del 7.3.2024) per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Nella specie, l'iniziativa del chiamante non può dirsi né manifestamente infondata né palesemente arbitraria, tenuto conto del fatto che lo stesso si è limitato a domandare manleva alla propria assicurazione rispetto a una richiesta risarcitoria per responsabilità professionale, allegando la relativa polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
RIGETTA la domanda dell'attore;
CONDANNA l'attore, a pagare in favore del convenuto Dott. le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA l'attore, a pagare in favore del terzo chiamato le spese Controparte_2 di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Spoleto, 16 dicembre 2025
Il giudice
LB CA
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