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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/04/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. RG 1803/2023, proposto dalle seguenti parti:
- (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vallarino e Sergio Freccero, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ME) il 2.09.1975, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Sberna, come da procura in atti.
- resistente -
Nonché contro
- nato ad [...] il [...], (CF ), e Controparte_2 C.F._3 nata a [...] il [...], (CF. ) CP_3 C.F._4
- terzi chiamati –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 9.04.2024, con rinuncia ai termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che le parti, all'esito della prima udienza di comparizione, hanno accettato la proposta transattiva formulata dal Giudice, accordandosi anche in punto spese. Ed infatti, la proposta formulata dal Giudice è stata del seguente tenore: “il resistente versa al ricorrente l'importo di € 10.000,00 a titolo di sorta ed
1 € 849,00 per compensi professionali (oltre oneri accessori se dovuti) ed € 264,00 per spese vive, con stralcio della posizione del terzo chiamato a spese compensate” (cfr. verbale del 19.01.2024).
In particolare, si prende atto che le tre parti così come indicate nell'intestazione del presente provvedimento e per il tramite dei loro difensori, all'udienza del 9.04.2024 hanno accettato senza riserve la proposta formulata dal Giudice con alcune puntualizzazioni, specie in termini di dilazioni di pagamento. Occorre ulteriormente dare atto che la verbalizzazione è risultata non corretta per un mero errore materiale, di cui parte resistente ha chiesto rettifica riconoscendo il mero errore di trascrizione (cfr. istanza del 9.04.2024) e il ricorrente nulla ha opposto alla correzione (cfr. doc. dell'11.04.2024), motivo per cui non è apparso necessario fissare una nuova udienza per sentire le parti in contraddittorio.
In particolare, pur trattandosi di una sopravvenuta causa estintiva della materia del contendere, di cui l'adito Giudice non può che prendere atto senza ulteriori statuizioni che non siano in punto spese (cfr.
Cass., Sez. VI, Ord. 22 aprile 2020, n. 8034), per motivi di trasparenza e per spirito di collaborazione, alla luce dell'errore materiale, si riporta in questa sede il contenuto dell'accordo epurato dal mero errore di trascrizione:
“le parti e , per il tramite dei loro difensori muniti di regolare CP_4 Controparte_5 procura a transigere e conciliare, dichiarano concordemente di accettare la proposta:
il resistente provvederà a versare al ricorrente € 10.000,00 a titolo di sorta ed € 849,00 per compensi professionali (oltre oneri accessori se dovuti) ed € 264,00 per spese vive, con la seguente rateizzazione:
entro il 30.04.2024 – versamento degli onorari e spese vive di causa per un totale di € 1.281,80 oltre oneri accessori +
2.500,00 a titolo di sorta capitale;
entro il 30.06.2024 – versamento della somma di 2.500,00 a titolo di sorta;
entro il 30.08.2024 – versamento della somma di 2.500,00 a titolo di sorta;
entro il 30.09.2024 – versamento della somma di 2.500,00 a saldo.
Parte ricorrente si impegna a emettere fattura sui pagamenti e a rilasciare le attestazioni necessarie in merito alla ultimazione delle opere eseguite.”
La sopraindicata transazione ha quindi previsto lo stralcio della posizione dei terzi chiamati a spese compensate, soluzione conciliativa già accettata da questi ultimi all'udienza del 19.01.2024 (cfr. verbale del 19.01.2024). Ebbene, avendo le parti raggiunto un accordo integrale sull'integrale contesa, anche in punto spese di lite, verificata la regolarità dei limiti delle rispettive procure, ci si limita a prendere atto della intervenuta cessata materia del contendere senza che operi il meccanismo della soccombenza virtuale. E pertanto, questo Tribunale adito, definitivamente pronunciando su tutte le domande così proposte, letto l'art. 306 c.p.c. 2
P.Q.M.
- DICHIARA cessata la materia del contendere fra tutte le parti in causa.
- non provvede sulle spese di lite.
Così è deciso.
Si comunichi.
Savona, 12/04/2024 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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