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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4800/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Luigi
Verzillo, presso il cui studio in Giovinazzo, alla via Tasso n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza nel termine di 30 giorni dal 25.06.2025, data in cui il procedimento era fissato per la trattazione con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente,
1 per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 23.06.2023, ha agito in giudizio al fine Parte_1 di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 4.750,95, di cui l' ha prospettato l'indebita percezione con comunicazione di indebito del CP_1
20.1.2023, ricevuta il 22.02.2023.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07192677; che con provvedimento del 20.01.2023, ricevuto il
22.02.2023, l' gli comunicava che nel periodo dall'1.01.2022 al 28.02.2023 CP_1 era stato indebitamente corrisposto l'importo di € 4.750,95; che il 23.05.2023 proponeva ricorso amministrativo, respinto;
che il provvedimento dell' è CP_1 illegittimo per genericità e perché, trattandosi di indebito assistenziale, la ripetizione è possibile solo dal momento in cui intervenga il provvedimento che determina il venir meno delle condizioni di legge;
che, quindi, non possono essere ripetute dall' somme corrisposte in data precedente al 22.02.2023. CP_1
Ciò posto, ha dedotto che l'indebito è illegittimo e in contrasto con i limiti che consentono la ripetibilità della prestazione, considerato anche che il comportamento dell' ha determinato un ragionevole affidamento sulla disponibilità delle CP_1 somme erogate dall' . CP_1
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'illegittimità del provvedimento con cui l' ha chiesto la restituzione, annullandolo e con CP_1 condanna dell' alla restituzione di quanto percepito a tale titolo;
con vittoria CP_1 di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza della domanda, CP_1 evidenziando che l'indebito scaturisce dal fatto che il ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile, a seguito di visita di revisione del 9.06.2022, con verbale comunicato il 21-22.06.2022 era riconosciuto non più titolare di pensione di invalidità civile, mentre da luglio 2022 non era comunque dovuto l'assegno di
2 invalidità civile per superamento del limite reddituale previsto dalla legge, né aveva diritto alle maggiorazioni sociali, con la conseguenza che non vi è un legittimo affidamento tutelabile.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, deve osservarsi che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il provvedimento di indebito è sufficientemente motivato: si afferma, infatti, a pagina 1 dello stesso che “(…) a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07192677 per un importo complessivo di euro
4.750,95 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di assegno non spettanti;
riconosciuto invalido parziale a seguito del verbale di revisione sanitaria del
09/06/2022; revoca della maggiorazione sociale e della prestazione d'invalidità civile a causa del superamento del limite reddituale stabilito dalla legge per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza agli inv”.
Il provvedimento, quindi, risulta sufficientemente e adeguatamente motivato, poiché rende esplicite, seppure in forma sintetica, le ragioni alla base della pretesa restitutoria.
2. Ciò posto, il provvedimento dell' e la richiesta di restituzione delle somme CP_1 erogate sono legittimi, tenuto conto della natura assistenziale della prestazione originariamente percepita dal ricorrente (pensione di invalidità civile), della documentata intervenuta revoca della stessa e della disciplina in tema di ripetizione di indebito applicabile alla fattispecie in esame.
Come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, infatti,
“Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo - ter, D.L. n. 323 del
1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del
1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento -, deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di
3 accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
6091/2002).
In particolare, la disciplina in materia risulta puntualmente ricostruita nella motivazione della citata decisione del 2002 che, per comodità espositiva, di seguito si trascrive: “Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta. Del resto, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. 10 febbraio 1993, n. 39).
4. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (art. 1, commi 260/265 l. 662/1996; art. 38 l.
448/1998; art. 38, comma 7,l. 448/2001).
5. La prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art. 3/ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 1977, n. 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo
4 provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. 6.
L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende ove si consideri che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti da norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi volta ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio per sua natura opinabile, rivestono natura meramente ricognitiva, preordinata all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti e di "concessione", come impropriamente denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela" amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Ne discende che, in applicazione del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, ove la legge non disponga diversamente (salvo a verificare, di volta in volta, la conformità all'art. 38 Cost. dell'assetto normativo). La norma sopra richiamata, quindi, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato "revoca", e che la soppressione dei benefici economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende incidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata.
7. Una nuova regolamentazione dell'indebito è stata dettata dall'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle
5 zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. La nuova disciplina, dunque, ha sostituito il tempo di adozione del formale atto di revoca dei benefici con la data (anteriore) dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, al fine di segnare i confini dell'irripetibilità, rendendo peraltro ripetibili anche i ratei percepiti nell'anno precedente la data stessa ove il beneficiario non intenda adeguarsi all'accertamento sfavorevole. Avendo la nuova legge regolato l'intera materia della ripetizione dei ratei riscossi indebitamente, ne è risultata, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.c., l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 3/ter d.l. 865/1976, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
8. Prescindendo per ora dal problema dell'applicabilità ratione temporis alla fattispecie di altre norme, giova osservare che il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'estensione della ripetibilità per l'interessato che intenda contestare i risultati dell'accertamento, ed a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere. Infatti, il decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito in l. 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 3/ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3- nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione del comma 4 dell'art. 11, l. 24 dicembre 1993, n. 537. La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l'art. 37, comma 8, dispone: In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
9. In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo
6 preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del
1993, il quadro normativo precedente è stato innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l.325/1996, retroagisce alla data della verifica). 10. Tra le fonti normative utilizzabili ai fini della decisione della controversia, deve negarsi che possano essere annoverate anche, le disposizioni contenute nell'art. 5, comma
5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, secondo le quali, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti "si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
Si tratta, infatti, di un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cd. di "delegificazione"), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l. 537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Quindi, prescindendo dall'indagine volta a verificare se la norma sopra indicata abbia o no introdotto un quid novi in materia di ripetizione di indebito rispetto al quadro normativo risultante dalle fonti primarie (il che parrebbe comunque da escludere), è assorbente il rilievo che, ove ciò fosse riscontrabile, le relative disposizioni dovrebbero essere disapplicate per violazione di legge, perché la fonte regolamentare era stata abilitata ad agire con esclusivo riferimento all'articolazione dei procedimenti amministrativi, senza alcuna possibilità di incidere sul regime giuridico dei rapporti obbligatori. 11. La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme dispongono l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino
7 alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. 12.
Pretendere di collegare l'irripetibilità anche di prestazioni eseguite dopo tale accertamento al mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati è assolutamente non condivisibile sul piano dei concetti giuridici. Si è già ampiamente dimostrato come tali atti
(sospensione e revoca) non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini. 13. Conclusivamente, leggere, come ha fatto il Tribunale, la normativa come se dicesse che la perdita dei benefici economici decorre dall'accertamento dell'inesistenza dei requisiti a condizione che il formale provvedimento di revoca sia emanato tempestivamente, altrimenti la perdita del beneficio si ha solo alla data dell'emanazione dell'atto, si risolve in un'operazione manipolativa e non interpretativa, preclusa dalla soggezione del giudice alla legge (art. 101, comma secondo, Cost.). Nè, così rettamente interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento deglì interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Dalla ricostruzione della disciplina in materia, come puntualmente effettuata nella decisione richiamata, si evince quindi che, per quanto concerne la ripetizione dell'indebito in tema di prestazioni assistenziali, assume rilievo il
8 momento in cui si verifica il venir meno dei presupposti da cui scaturiva il riconoscimento della prestazione indebitamente erogata.
Il principio è consolidato e ha trovato conferma nella successiva ordinanza n.
26096/10 della Sezione Lavoro della Suprema Corte, che ha ribadito che: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie
"ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)”.
Nei medesimi termini la più recente ordinanza n. 34013/2019 della Suprema
Corte, secondo cui “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del
1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (cfr. in termini analoghi anche
Cass. n. 248/2023).
3. Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi, in primo luogo, che l' ha documentato di aver inviato il verbale della visita di revisione del CP_1
9.06.2022, con il quale era riconosciuta una percentuale di invalidità del 75%
(non idonea a integrare il requisito sanitario della pensione di invalidità civile ma
9 quello dell'assegno di invalidità civile) e tale, quindi, da comportare la revoca della prestazione di cui fruiva precedentemente, e il riconoscimento in luogo di quest'ultima dell'assegno di invalidità civile, - quest'ultima condizionata al rispetto di un limite reddituale che è notoriamente più basso di quello della pensione di invalidità civile, postulando la permanenza di una residua capacità lavorativa -, che risulta inviato a mezzo posta con raccomandata e ricevuto in data 21-22.06.2022 (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva dell' ) e che reca sottoscrizione leggibile. CP_1
Tale notifica, peraltro non oggetto di specifica contestazione, deve ritenersi valida ed efficace fino a querela di falso. Come affermato, infatti, dalla Corte di
Cassazione con riferimento alla notifica a mezzo posta di cartella esattoriale, ma con principio di carattere generale riferibile alle notifiche a mezzo posta in generale di atti come quello in esame “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (cfr. Cass. ord. n. 4556/2020).
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, quest'ultima ha ritenuto valida la notifica anche in caso di sottoscrizione con grafia illeggibile, dal che deve desumersi che è certamente valida la notifica effettuata nel caso di specie che, come si è evidenziato, risulta avvenuta presso il luogo di residenza del destinatario (Corato, via Riccardo Barbera n. 13) e non è stata oggetto di querela di falso, che non risulta proposta.
In questi termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 2421/2014: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini
10 della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” (cfr. in termini conformi, Cass. n.
16289/15).
Ne consegue, quindi, che l'indebito contestato con il ricorso in esame è legittimo in quanto strettamente connesso alla revoca della prestazione di cui il ricorrente beneficiava in precedenza (pensione di invalidità civile) e consequenziale al fatto che era superato il limite reddituale che avrebbe consentito di beneficiare della diversa prestazione riconosciuta in luogo della prima.
Peraltro, il fatto che il ricorrente fosse stato sottoposto a visita di revisione, costituiva un elemento che, quanto meno in via presuntiva, poteva indurre la parte ricorrente a ritenere come plausibile che l'ente procedesse alla revoca della prestazione, il che, anche sotto questo profilo, induce ad escludere che vi sia stata buona fede nel percepire le somme.
Alla luce di ciò, la domanda va rigettata e l'indebito impugnato confermato.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo il ricorrente depositato dichiarazione per la relativa esenzione in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4800/2023, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Trani, 2.07.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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