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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE I riunito in camera di consiglio, composto da: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore dott.ssa Ivana Morandin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 219/2024 promosso da con sede legale in Eraclea (VE) via Toscanini n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Paolo Corletto nei confronti di
, in persona del Commissario giudiziale Controparte_1 dott. Controparte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha depositato in data 21.11.2024 una proposta e un piano di concordato preventivo Parte_1 di natura liquidatoria.
Il piano concordatario, così come specificato in data 7.3.2025, prevede la cessione di tutti i beni mobili della società istante, l'incasso dei crediti e il realizzo di ogni ulteriore attività residua, ivi compreso il ricavato rinveniente dalla transazione della azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, e, infine, la cessione dei beni immobili messi a disposizione da terzi, nei limiti dei valori indicati nell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter
c.c. del 5.11.2024.
L'attivo realizzato dalle cessioni sopra indicate è destinato 1) al pagamento integrale delle prededuzioni 2) alla alimentazione di un fondo rischi in prededuzione per € 50.000,00 3) al pagamento integrale dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, al pagamento integrale degli altri creditori privilegiati non degradati di cui all'art. 2751 bis n. 2, 3, 4, 5, 5 bis c.c. entro 18 mesi dall'omologazione in via definitiva 4) all'alimentazione di un fondo rischi in privilegio non degradato di €
205.044,43 per surroghe del Fondo di Garanzia gestito dal entro 18 mesi dall'omologa in Controparte_3 via definitiva 5) all'alimentazione di un fondo rischi degradato a chirografo per far fronte ai pagamenti derivanti da surroghe del nella misura percentuale del 30% per complessivi € Controparte_4
14.840,81 6) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura
1 del 27%, dei creditori compresi nella “Classe 1: INPS, INAIL, degradati” 7) al pagamento parziale, CP_5 entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 26% dei creditori compresi nella “Classe 2: Erario degradato” 8) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 3: 'banche chirografe assistite da fideiussione esterna, esclusa la garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96” 9) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 4: creditori chirografari naturali minori”' 10) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 5: creditori chirografari naturali escluse le banche garantite” 11) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 5%, dei creditori compresi nella “Classe 6: Istituti di credito a medio lungo termine che godono della garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96”.
Per l'ipotesi (in concreto non verificatasi) fosse intervenuto, prima della votazione, il pagamento da parte di era stata prevista l'aggiunta della Classe 7 “Fondo di Garanzia di cui alla Legge n. 662/96 Controparte_3 degradato a chirografo”, da computarsi nel calcolo delle maggioranze.
La società istante ha, poi, specificato che, in caso di non utilizzo dei fondi rischi, le somme verranno devolute alle classi dei creditori secondo l'ordine legittimo delle prelazioni.
Con specifico riferimento all'apporto dei terzi, dalla vendita degli immobili di proprietà della azienda agricola del socio verranno destinati € 364.508,00 a favore della procedura, oltre ad € 90.000,00 quale importo Parte_2 riconosciuto a titolo transattivo con riferimento all'azione di responsabilità.
Ancora, dalla vendita dell'immobile di proprietà di verranno destinati € 100.000,00 a favore della Parte_3 procedura (l'importo è incrementabile ad € 200.000,00 subordinatamente alla necessità di rispettare il disposto dell'art. 84 co. 4 ccii).
Con decreto del 17.12.2024 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, indicando le modalità per l'espressione del voto.
Nella propria relazione depositata il 17.4.2025, il Commissario giudiziale ha dato conto del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 109 co. 1 ccii.
E' stata, quindi, fissata udienza avanti al Collegio ai fini dell'omologa del concordato preventivo Parte_1
[...]
Si fa presente che, nei termini concessi, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla società debitrice.
Come sopra riportato, la procedura risulta essersi svolta nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 84 e ss. ccii.
L'esito della votazione è stato, poi, favorevole, posto che la proposta è stata approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari ad € 1.044.028,49 che rappresenta la maggioranza
(79,606%) dei crediti ammessi al voto (pari ad € 1.311.486,59), e la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata inoltre raggiunta nel maggior numero di classi.
Stante il carattere liquidatorio del concordato preventivo, risulta necessaria, ai sensi dell'art. 114 cci, la nomina di un Liquidatore e del Comitato dei creditori.
2 Appare conforme alla struttura del presente concordato preventivo, che prevede un considerevole apporto di finanza esterna derivante dalla cessione di immobili di proprietà di terzi, consentire a che, per un periodo di tempo individuato, la vendita di detti beni, come detto non di proprietà della società debitrice, sia eseguita, direttamente o per il tramite di operatori del settore, dai proprietari degli stessi, sotto il controllo e il coordinamento del nominando Liquidatore.
Infine, condizionatamente alla definitività della presente sentenza di omologa, va autorizzata la sottoscrizione di transazione con la sig.ra , con cui viene rinunciato l'esercizio dell'azione di responsabilità a fronte Parte_2 del versamento in favore della procedura della somma di € 90.000,00, corrispondente al valore attribuito a detta azione in sede di attestazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente procedimento:
- omologa il concordato preventivo liquidatorio proposto da Parte_1
- conferma Giudice Delegato alla procedura nella dott.ssa Silvia Bianchi;
- conferma il dott. quale Commissario Giudiziale;
Controparte_2
- nomina i seguenti componenti del Comitato dei creditori: Parte_4
Banca MPS spa e Parte_5
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. , il quale dovrà procedere alle cessioni dei beni di proprietà Persona_1 della società debitrice in conformità all'art. 114 ccii;
- dispone che, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla definitività della presente sentenza, la cessione dei beni messi a disposizione da terzi avvenga a cura degli stessi, direttamente o per il tramite di operatori del settore, sotto il controllo e il coordinamento del Liquidatore;
- dispone che, decorso il periodo di 18 mesi, la cessione dei beni messi a disposizione da terzi avvenga a cura del
Liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 114 cci;
- dispone che il Liquidatore comunichi con periodicità semestrale al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il Commissario giudiziale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il Liquidatore comunichi al Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e degli estratti del conto bancario o postale.
Il Commissario giudiziale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro informatico, consultabile telematicamente dal giudice delegato e da ciascuno dei componenti del Comitato dei creditori, ex art. 136 ccii;
- dispone la pubblicazione della sentenza a norma degli artt. 45 e 48 co. 5 ccii e la sua comunicazione, a cura della
Cancelleria, al debitore, al Pubblico Ministero nonché al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, che provvederà
a darne notizia ai creditori.
Venezia, 12.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi dott. Marco Campagnolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE I riunito in camera di consiglio, composto da: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore dott.ssa Ivana Morandin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 219/2024 promosso da con sede legale in Eraclea (VE) via Toscanini n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Paolo Corletto nei confronti di
, in persona del Commissario giudiziale Controparte_1 dott. Controparte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha depositato in data 21.11.2024 una proposta e un piano di concordato preventivo Parte_1 di natura liquidatoria.
Il piano concordatario, così come specificato in data 7.3.2025, prevede la cessione di tutti i beni mobili della società istante, l'incasso dei crediti e il realizzo di ogni ulteriore attività residua, ivi compreso il ricavato rinveniente dalla transazione della azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, e, infine, la cessione dei beni immobili messi a disposizione da terzi, nei limiti dei valori indicati nell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter
c.c. del 5.11.2024.
L'attivo realizzato dalle cessioni sopra indicate è destinato 1) al pagamento integrale delle prededuzioni 2) alla alimentazione di un fondo rischi in prededuzione per € 50.000,00 3) al pagamento integrale dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, al pagamento integrale degli altri creditori privilegiati non degradati di cui all'art. 2751 bis n. 2, 3, 4, 5, 5 bis c.c. entro 18 mesi dall'omologazione in via definitiva 4) all'alimentazione di un fondo rischi in privilegio non degradato di €
205.044,43 per surroghe del Fondo di Garanzia gestito dal entro 18 mesi dall'omologa in Controparte_3 via definitiva 5) all'alimentazione di un fondo rischi degradato a chirografo per far fronte ai pagamenti derivanti da surroghe del nella misura percentuale del 30% per complessivi € Controparte_4
14.840,81 6) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura
1 del 27%, dei creditori compresi nella “Classe 1: INPS, INAIL, degradati” 7) al pagamento parziale, CP_5 entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 26% dei creditori compresi nella “Classe 2: Erario degradato” 8) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 3: 'banche chirografe assistite da fideiussione esterna, esclusa la garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96” 9) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 4: creditori chirografari naturali minori”' 10) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 5: creditori chirografari naturali escluse le banche garantite” 11) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 5%, dei creditori compresi nella “Classe 6: Istituti di credito a medio lungo termine che godono della garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96”.
Per l'ipotesi (in concreto non verificatasi) fosse intervenuto, prima della votazione, il pagamento da parte di era stata prevista l'aggiunta della Classe 7 “Fondo di Garanzia di cui alla Legge n. 662/96 Controparte_3 degradato a chirografo”, da computarsi nel calcolo delle maggioranze.
La società istante ha, poi, specificato che, in caso di non utilizzo dei fondi rischi, le somme verranno devolute alle classi dei creditori secondo l'ordine legittimo delle prelazioni.
Con specifico riferimento all'apporto dei terzi, dalla vendita degli immobili di proprietà della azienda agricola del socio verranno destinati € 364.508,00 a favore della procedura, oltre ad € 90.000,00 quale importo Parte_2 riconosciuto a titolo transattivo con riferimento all'azione di responsabilità.
Ancora, dalla vendita dell'immobile di proprietà di verranno destinati € 100.000,00 a favore della Parte_3 procedura (l'importo è incrementabile ad € 200.000,00 subordinatamente alla necessità di rispettare il disposto dell'art. 84 co. 4 ccii).
Con decreto del 17.12.2024 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, indicando le modalità per l'espressione del voto.
Nella propria relazione depositata il 17.4.2025, il Commissario giudiziale ha dato conto del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 109 co. 1 ccii.
E' stata, quindi, fissata udienza avanti al Collegio ai fini dell'omologa del concordato preventivo Parte_1
[...]
Si fa presente che, nei termini concessi, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla società debitrice.
Come sopra riportato, la procedura risulta essersi svolta nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 84 e ss. ccii.
L'esito della votazione è stato, poi, favorevole, posto che la proposta è stata approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari ad € 1.044.028,49 che rappresenta la maggioranza
(79,606%) dei crediti ammessi al voto (pari ad € 1.311.486,59), e la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata inoltre raggiunta nel maggior numero di classi.
Stante il carattere liquidatorio del concordato preventivo, risulta necessaria, ai sensi dell'art. 114 cci, la nomina di un Liquidatore e del Comitato dei creditori.
2 Appare conforme alla struttura del presente concordato preventivo, che prevede un considerevole apporto di finanza esterna derivante dalla cessione di immobili di proprietà di terzi, consentire a che, per un periodo di tempo individuato, la vendita di detti beni, come detto non di proprietà della società debitrice, sia eseguita, direttamente o per il tramite di operatori del settore, dai proprietari degli stessi, sotto il controllo e il coordinamento del nominando Liquidatore.
Infine, condizionatamente alla definitività della presente sentenza di omologa, va autorizzata la sottoscrizione di transazione con la sig.ra , con cui viene rinunciato l'esercizio dell'azione di responsabilità a fronte Parte_2 del versamento in favore della procedura della somma di € 90.000,00, corrispondente al valore attribuito a detta azione in sede di attestazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente procedimento:
- omologa il concordato preventivo liquidatorio proposto da Parte_1
- conferma Giudice Delegato alla procedura nella dott.ssa Silvia Bianchi;
- conferma il dott. quale Commissario Giudiziale;
Controparte_2
- nomina i seguenti componenti del Comitato dei creditori: Parte_4
Banca MPS spa e Parte_5
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. , il quale dovrà procedere alle cessioni dei beni di proprietà Persona_1 della società debitrice in conformità all'art. 114 ccii;
- dispone che, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla definitività della presente sentenza, la cessione dei beni messi a disposizione da terzi avvenga a cura degli stessi, direttamente o per il tramite di operatori del settore, sotto il controllo e il coordinamento del Liquidatore;
- dispone che, decorso il periodo di 18 mesi, la cessione dei beni messi a disposizione da terzi avvenga a cura del
Liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 114 cci;
- dispone che il Liquidatore comunichi con periodicità semestrale al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il Commissario giudiziale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il Liquidatore comunichi al Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e degli estratti del conto bancario o postale.
Il Commissario giudiziale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro informatico, consultabile telematicamente dal giudice delegato e da ciascuno dei componenti del Comitato dei creditori, ex art. 136 ccii;
- dispone la pubblicazione della sentenza a norma degli artt. 45 e 48 co. 5 ccii e la sua comunicazione, a cura della
Cancelleria, al debitore, al Pubblico Ministero nonché al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, che provvederà
a darne notizia ai creditori.
Venezia, 12.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi dott. Marco Campagnolo
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