Art. 15.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta ali Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta ali Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE