Ordinanza collegiale 28 luglio 2022
Sentenza breve 12 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, ordinanza collegiale 28/07/2022, n. 10762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10762 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 10762/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07414/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7414 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessia Gregorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan);
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Ministero degli Interni;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in data 14 aprile 2022 prot. n. -OMISSIS-, e notificato al ricorrente in data 26 aprile 2022, pratica n. -OMISSIS-, presentata in data 4 aprile 2022, inerente il provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente osservato come la difesa erariale, con memoria di costituzione depositata in atti alla data del 20 luglio 2022, abbia eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata all’estero dalla ricorrente, poiché priva della legalizzazione da parte dell’Autorità diplomatica italiana competente;
Rammentato come la procura rilasciata all’estero richieda l’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci) e la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici italiani all’estero (art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011); alternativamente dimostrandosi utile, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966), l’osservanza delle modalità semplificate contemplate da tale accordo internazionale (c.d. apostille);
- ritenuto che, in applicazione dell’art. 182 c.p.c. al processo amministrativo (in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a.), vada consentito alla parte ricorrente di produrre un valido mandato processuale, ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale;
- per l’effetto, ritenuto da dare alla parte ricorrente termine per la legalizzazione della procura, con conseguente differimento della trattazione della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunziando sulla domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta, DISPONE che quest’ultima, entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, provveda a depositare in giudizio idonei rilievi documentali, attestanti l’intervenuta legalizzazione della procura, come indicato in motivazione.
L’ulteriore trattazione della suindicata domanda viene fin da ora differita – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – alla Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2022.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Dalila Satullo, Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.