Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 4355 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4355 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti BANCALE FABIO e CONTEMI C.F._1
ALESSANDRO presso i quali elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti BANCALE FABIO e CONTEMI C.F._2
ALESSANDRO presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI
1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da CP_1
loro contratto in NAPOLI il 15/06/1985 (atto n. 165, P. II, S. A, sez. X, anno 1985).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 31/03/1986; il 9/06/1989 e Per_1 Per_2
il 15/07/1995, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Assegnare la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Attila Sallustro, 171, alla IG.ra
. Controparte_1
I coniugi dichiarano di essere, attualmente, economicamente autonomi ed indipendenti e
rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo per il proprio mantenimento.
La IG.ra ed il IG. con la sottoscrizione del Controparte_1 Parte_1
presente atto, dichiarano di avere bonariamente definito e transatto ogni altra questione di
carattere economico-patrimoniale, nessuna esclusa, tra i medesimi pendente e per l'effetto, di non
2 avere reciprocamente null'altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna
esclusa.
Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in
materia.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe,
così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
; Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 165, P. II, S. A, sez.
X, anno 1985);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30/05/2025
3 Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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