Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
507/2023
N. R.G.507/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 507 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
Da
, residente in [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] C.F. Parte_2 C.F._2
e residente in [...] C.F. Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv. Loriano Maccari e Enrico C.F._3
Maccari
Ricorrenti
Contro
, con sede in NO RC piazza XX Controparte_1
Settembre n. 93, in persona del Sindaco pro tempore, P.I , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Di Cola del Foro di Macerata
Resistente
Nonché
RC (MC), Via Einaudi n. 298, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. (CF , rappresentato CP_3 C.F._4
e difeso dall'Avv. Andrea Calzolaio
Resistente
Conclusioni:
per i ricorrenti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le esposte causali:
- nel rito disporre la rinnovazione della CTU, affidando l'incarico ad un altro
Consulente;
- accertare la giusta indennità di esproprio del terreno distinto al CT al foglio 24 part.lla n. 452 in € 93,25/mq per un totale di € 137.075,00=; salvo quel più o quel meno che sarà accertato in corso di causa e ritenuto di Giustizia anche all'esito della rinnovanda CTU, che viene espressamente richiesta;
condannare il promotore beneficiario dell'espropriazione in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dei ricorrenti della predetta somma con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del decreto di esproprio all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per il : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'avversario ricorso poiché carente di censure in ordine ai presupposti amministrativi che hanno condotto all'attuale determinazione degli interessi in lite;
nel merito respingere comunque la domanda avversaria di accertamento della giusta indennità indicata in € 137.075,00 poiché errata sia in fatto che in diritto e carente di una valida censura rispetto al metodo di calcolo determinato dall'Ente convenuto e qui deducente;
CP_4
ancora nel merito determinare la giusta indennità nella misura che risulterà di giustizia e ragione
Il tutto con condanna dei ricorrenti alle spese di lite, diritti ed onorari.”
Per il : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere la domanda avversaria di accertamento della giusta indennità indicata in €
137.075,00 e di condanna del al relativo pagamento;
Controparte_2 disporre, per quanto possa occorrere anche in via riconvenzionale, la determinazione della giusta indennità nella misura che risulterà di giustizia, minore rispetto all'ammontare della indennità provvisoria stimata dal CP_1
e condannare quella delle altre parti che la detiene al rimborso al della CP_2 eccedenza già versata dal medesimo.
Col favore delle spese di causa”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., art. 29 Dlgs n. 150/2011, art. 54 DPR n.
327/2001, i sig.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivamente proprietaria e usufruttuari in pari quota dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di NO RC distinto al CT al foglio 24 part.lla n. 452 compreso nel Piano particolareggiato di iniziativa pubblica in attuazione del Piano al P.N.8.2 “Ex Sabatucci” UMI 8.2.1.a , hanno contestato li indennità provvisoria determinata dal Comune di NO RC, relativa al procedimento ablatorio diretto alla acquisizione coattiva del compendio immobiliare sopra indicato.
In particolare, il , che assumeva la funzione di Controparte_1
Autorità espropriante, determinava l'indennità provvisoria di esproprio quantificandola in € 38.170,00, affermando, come criterio applicativo, il richiamo a valori attribuiti per via contrattuale ad aree adiacenti a quella espropriata, aventi simili caratteristiche;
i ricorrenti contestano il criterio utilizzato per la determinazione della stessa, sostenendo che il non aveva, tra l'altro, CP_1 considerato le piantagioni di olivo, le altre piante da frutto ed un pozzo artesiano di antica realizzazione presenti nel terreno di loro proprietà.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti sostengono che il più probabile valore di mercato dell'area in oggetto sia di € 93,25/mq, oltre al valore delle piantagioni
€ 12.500,00, del pozzo € 15.000,00 e della indennità conseguente all'eventuale rilascio forzato del fondo ai sensi dell'art. 40 comma 4 del DPR n. 327/2001 pari ad € 7.000,00, per un totale di € 137.075,00. Il tutto oltre all'indennità di occupazione temporanea calcolata ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 327/2001.
Il , costituendosi, ricostruita la vicenda relativa Controparte_1 al procedimento ablatorio, ha contestato integralmente il ricorso chiedendone la reiezione.
Si costituiva, parimenti, il , che assumeva la qualifica di Controparte_2 promotore e beneficiario dell'espropriazione, che chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del soggetto che deteneva l'indennità già corrisposta, al rimborso dell'eccedenza già versata.
In considerazione delle diverse prospettazioni delle parti è stata espletata una
CTU, affidando l'incarico all'Ing. i ricorrenti e i resistenti hanno, CP_5 quindi, ribadito ed illustrato le rispettive domande e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene che non vi siano i presupposti per procedere alla riunione con gli altri procedimenti afferenti al medesimo esproprio invocata dai ricorrenti, trattandosi di procedimenti che si trovano in diversi stati (il presente in fase di decisione mentre per gli altri ancora non è stata celebrata l'udienza di prima comparizione), con la conseguenza che la sollecitata riunione provocherebbe un dilatamento a dismisura dei termini processuali, con conseguente violazione del principio della ragionevole durata del giudizio (cfr sul punto anche Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, (ud. 25/06/2024, dep.
19/11/2024), n.29757). Passando ad esaminare il merito della controversia, deve preliminarmente risolversi la questione dell'epoca a cui fare riferimento ai fini della individuazione delle caratteristiche del bene espropriato e, in particolare, della sua edificabilità
o meno, cui rapportare la determinazione dell'indennità secondo il valore venale o di mercato del bene medesimo. Sul punto, è ben noto l'orientamento della adita Corte fondato sui principi di seguito sintetizzati. Secondo la regola generale, posta dall'art. 32 d.p.r. 327/2001, dovrebbe indubbiamente tenersi conto delle caratteristiche del bene all'epoca del decreto di esproprio (cioè, dell'atto che produce l'effetto ablatorio), valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, ma senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista. Si tratta, tuttavia, di una regola suscettibile di eccezioni che non compromettano la correlazione, imposta dall'art. 42 Cost., tra indennità e valore effettivo del bene in relazione alle sue “caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge” (Corte costituzionale, sent. 5/1980), correlazione che, esclusa la necessaria coincidenza tra valore di mercato e indennità espropriativa, esige che
“il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato” (Corte costituzionale 348/2007;
216/1990; 231/1984), in modo da assicurare un ristoro economico che abbia un
“ragionevole legame” con tale valore (Corte costituzionale 90/2016; 338/2011).
Analoghi principi sono stati fissati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che garantisce a ogni persona fisica e giuridica la protezione della proprietà: tale previsione convenzionale, pur non garantendo il diritto a un pieno indennizzo in tutte le circostanze (“poiché legittimi obiettivi di pubblica utilità possono esigere un rimborso inferiore al pieno valore venale": da ultimo, sentenza 14 aprile 2015,
contro
Italia), impone che le modalità di indennizzo previste dalla Per_1 legislazione interna consentano la corresponsione “di una somma ragionevolmente correlata al valore del bene”, senza la quale “una privazione di proprietà costituisce normalmente una sproporzionata interferenza” (Grande
Camera, sentenza 29 marzo 2006,
contro
Italia, poi ribadita, ad Per_2 esempio, dalle sentenze
contro
Italia, citata;
6 novembre 2014, Per_1
contro
Malta e 23 settembre 2014, Per_3 Controparte_6
contro
Italia). Una prima eccezione, ad esempio, è posta dallo stesso art. 32 citato, che al comma 2 esclude rilevanza, ai fini dell'indennizzo, alle costruzioni, piantagioni e migliorie che, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino “realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità” e pone una presunzione assoluta in tal senso con riferimento alle costruzioni, piantagioni e migliorie “che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento” (ancorando quindi a tale ultima data, la individuazione delle caratteristiche del bene rilevanti a fini indennitari).
Ciò premesso, si rileva che le porzioni immobiliari oggetto di esproprio, si trovano in NO RC (MC), all'interno di un più vasto comparto di lottizzazione, individuato come Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “UMI 8.2.1.a”, comunemente detto “Lottizzazione ex Sabatucci”, che si sviluppa nei pressi di quella che viene chiamata “Rotonda Paciotti”, la rotonda che smista il traffico proveniente dalla zona commerciale/autostrada, verso il centro di NO a est e verso l'entroterra a ovest (e viceversa).
La lottizzazione viene promossa dal , che ha provveduto a Controparte_2 reperire le aree interessate dalla lottizzazione in parte acquistandole da terzi o mediante conferimento degli stessi soci, in parte mediante cessione bonaria da soggetti che, prima che maturassero le procedure espropriative, hanno inteso procedere in tal senso ed in parte ancora mediante esproprio a privati effettuato dal a favore del stesso. Controparte_1 CP_2
L'area espropriata con decreto del 18.10.2022, originariamente identificata catastalmente al fg 24 part 452, a far data dal 7.3.2023, ha modificato le sue caratteristiche catastali, essendo stata soppressa, generando numerose altre particelle meglio descritte alla pagina 16 della relazione di ctu in atti a cui si rinvia.
Orbene, il quantificava l'indennità provvisoria di Controparte_1 esproprio in €34,70 per ogni mq di area territoriale da espropriare ed i ricorrenti hanno lamentato la erronea valutazione dei beni oggetto della procedura espropriativa effettuata dalla controparte, perché la stima relativa alle porzioni immobiliari non tiene in considerazione le effettive caratteristiche dei beni, la loro ubicazione e la reale potenzialità dei terreni, oltre che della presenza di piantagioni e di un pozzo artesiano.
Considerate le diverse contestazioni svolte dalle parti, sinteticamente riepilogate, è stato nominato un CTU il quale, all'esito di un approfondito esame della documentazione, delle caratteristiche dei beni espropriati e dello stato dei luoghi e dopo aver valutato gli aspetti critici prospettati, ha fornito le necessarie spiegazioni ed i dovuti chiarimenti.
Nella fattispecie in esame si ritiene di porre a fondamento della decisione le risultanze della CTU, avuto riguardo sia alla completezza, alla natura e al livello di approfondimento degli accertamenti eseguiti, sia al fatto che, a fronte delle rituali osservazioni esplicitate nel corso delle indagini, lo stesso CTU ha provveduto a prendere in considerazione, puntualmente, i rilievi mossigli (nella specie, in particolare, dal consulente dei ricorrenti), motivando in maniera esauriente le proprie conclusioni, sia – inoltre - alle ragioni, convincenti e persuasive e, per tale motivo, condivise dalla Corte che hanno indotto il CTU a pervenire a determinate conclusioni in ordine alla valutazione delle indennità in contestazione ed ai criteri per la determinazione delle stesse.
Ciò premesso va innanzitutto osservato, sulla base di quanto accertato dal CTU, che, dal punto di vista urbanistico, l'area espropriata, al momento dell'emissione del decreto di esproprio, risulta regolamentata dal vigente P.R.G. del Comune di
NO RC che la inquadra come Zona Residenziale di Espansione e, in particolare, la stessa rientra all'interno dell'unità minima di intervento UMI 8.2.1 destinata alla residenza ed ai servizi pubblici.
La stessa, in quanto inserita in un progetto di lottizzazione, è da considerarsi edificabile sebbene l'edificabilità sia soggetta alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, quali strade, fognature, rete idrica, gas, elettrica, pubblica illuminazione, nonché aree a verde, parcheggi, ecc., di cui al progetto approvato dal . Controparte_1 Il ctu ha precisato che nell'area oggetto di stima, da progetto, risultano inserite aree di verde pubblico, un tratto di pista ciclabile e strade pubbliche, con la conseguenza che nessun edificio può essere costruito nella proprietà oggetto di stima, aspetti questi non contestati dai ricorrenti che, sul punto, non hanno svolto osservazioni critiche.
Il CTU ha stimato i beni, all'epoca del decreto di esproprio, in base alla loro natura (terreni edificabili) e, in particolare, tenendo conto del valore venale, ovverosia del valore che avrebbe il terreno in condizioni di libero mercato, evidenziando che l'area de qua non avrebbe alcuna attrattiva sul mercato, essendo destinata a verde pubblico, strade e pista ciclabile, ragion per cui ha ritenuto, condivisibilmente, di assimilarne il valore a quello di un'altra area inserita nella lottizzazione in cui sia possibile l'effettiva edificazione.
L'ausiliario nominato, al fine della stima del valore, ha anche precisato che si deve tener conto del fatto che l'edificabilità è condizionata all'attuazione del piano di lottizzazione, con la conseguenza che un potenziale acquirente su libero mercato dovrebbe considerare l'impegno economico e l'attesa temporale necessaria affinché la lottizzazione venga realizzata, tenendo, quindi, conto, nella determinazione del valore, dei costi futuri che dovrà sostenere il proprietario dell'area, quantificati per le sole opere di urbanizzazione, in euro
117.35 per ogni mq di superficie territoriale ( costi complessivi € 19.524.272,43 divisi per la superficie territoriale di 166.375 mq portano al valore unitario di
€/mq117,35).
Sulla scorta di quanto sopra, il ctu ha ritenuto, condivisibilmente che è corretto l'importo di stima proposto dal di NO RC (MC) di €/mq 34,70 CP_1
e che, quindi, che l'indennità complessiva di esproprio ammonta a €38.170,00
(mq 1.100 x €/mq 34,70). L'esaustiva analisi e le puntuali osservazioni svolte inducono a ritenere congrui i perdetti dati, avendo il CTU valutato la situazione delle porzioni immobiliari in considerazione della loro localizzazione e della appetibilità commerciale, sulla base di indagini svolte e delle caratteristiche analiticamente descritte che legittimano, nell'ambito di un esame complessivo e sintetico, la stima come effettuata. Orbene, i ricorrenti censurano il metodo di stima utilizzato, ritenendo che il ctu avrebbe dovuto utilizzare il metodo “sintetico comparativo” e, quindi, determinare il valore del bene, deducendolo da quello di fatto attribuito ad un altro bene che presenti caratteristiche simili a quello oggetto di accertamento e non anche quello analitico-ricostruttivo, fondato sull'analisi di tutti gli elementi che concorrono in concreto alla determinazione del costo di trasformazione del terreno da valutare e alla formazione del valore venale di quanto si costruisce sull'area (entità del costruibile in base agli indici urbanistici d'edificabilità, costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, tributi, spese tecniche e generali, oneri di acquisizione delle aree, utile d'impresa in rapporto alla redditività dei capitali investiti e a un tasso d'attualizzazione per il tempo occorrente a realizzare le costruzioni).
Orbene, non è possibile stabilire tra i due criteri un rapporto di regola/eccezione, essendo la scelta rimessa al prudente apprezzamento del giudice, purché il metodo di stima sia improntato, per quanto possibile, a criteri di effettività.
(Cass., Sez. 6-1, 31/03/2016, n. 6243; Cassazione civile sez. I, 19/02/2018,
(ud. 04/10/2017, dep. 19/02/2018), n.3955)
La giurisprudenza, in assenza di elementi idonei di raffronto, ha sempre, infatti, ammesso l'adozione del metodo analitico-ricostruttivo, consistente nell'individuazione del prezzo che un eventuale acquirente sarebbe disposto a sborsare indipendentemente dall'andamento del mercato (Cass. sez. lav.,
28.1.1993, n. 1056, GCM, 1993, 153; Cass. sez. I, 12.10.1989, n. 4080, GCM,
1989, 10); rilevando che, nella determinazione di detto prezzo, l'obiettivo è il valore di trasformazione del suolo, quale risulta dalla differenza tra probabile valore venale dell'edificio costruibile sull'area interessata e probabile valore di costo dello stesso edificio, compresi gli oneri di urbanizzazione (Cass. sez. I,
1.9.1999, n. 9207, GCM, 1999, 1883).
Orbene, anche alla luce di quanto espresso dal ctu circa la mancanza di comparativi reperibili per aree come quella in oggetto, non potendosi utilizzare quelle indicate dai ricorrenti, del tutto diverse per ubicazione e tipologia da quella in esame, si ritiene che il criterio di valutazione utilizzato dal ctu basato sul valore di trasformazione sia il più corretto ed idoneo.
Sulla scorta di quanto sopra, allora, le contestazioni dei ricorrenti fondate anche su valutazioni che sarebbero state date su beni appartenenti ad un soggetto estraneo al presente procedimento (peraltro sottoposte a contestazione nell'ambito di diverso giudizio), non assumono rilievo ai fini della decisione e, quindi, non giustificano la rinnovazione della consulenza né la convocazione del
CTU a chiarimenti.
In ordine alle altre osservazioni critiche si rileva che le argomentazioni del CTU sono basate su approfondito esame della situazione concreta e su una condivisibile valutazione degli effetti ricollegabili alle opere da realizzare e sono state svolte tenendo conto dei rilievi del consulente di parte, che restano, quindi, disattesi, perché contrastanti con le argomentazioni medesime, con la conseguenza che non è necessario soffermarsi sulle contrarie deduzioni del difensore dei ricorrenti che ha sostanzialmente ribadito le osservazioni critiche del consulente di fiducia.
A tale proposito appare opportuno osservare, in generale, per quanto riguarda le risultanze della CTU, che questa ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino – come nella specie - di specifiche conoscenze: in base al consolidato orientamento della Suprema Corte, qualora sia stata disposta una CTU ed il giudice ne condivida i risultati (e nei limiti di tale condivisione), questi non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, senza che sia necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. civ., sentenza del 2015 n.
1815).
In tale ambito la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica, ma anche di accertamento di situazione di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche: l'autorità giudiziaria può, quindi, affidare al consulente anche l'incarico di accertare i fatti dedotti e le relative risultanze consentono al giudice, ove ritenga di condividerle, di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia, poiché è sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con la indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, “ben potendo la sentenza di merito in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, richiamarsi alle conclusioni cui è approdato il CTU senza apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico-valutativo dell'ausiliario del giudice” (Cass. civ. n.
5400/2014, il principio, pur essendo stato elaborato in relazione ad un giudizio di opposizione alla stima, è applicabile anche al presente procedimento, essendo entrambi i giudizi finalizzati alla determinazione giudiziale della indennità).
I ricorrenti chiedono, poi, il riconoscimento dell'indennità di occupazione preordinata alla espropriazione: risulta dagli atti che il decreto di esproprio è stato emesso il 18/10/2022 e contestualmente, in medesima data, veniva comunicato, con documento firmato dal Dirigente ad interim del VI Settore –
Servizio Espropri del , Dott. Controparte_1 Controparte_7 prot. 0006707-18/10/2022-c_c770-DF-0030-00060002-C alla Sig. ra Pt_1
, al Sig. e alla Sig.ra che “il decreto di
[...] Parte_2 Parte_3 esproprio del Dirigente Servizio Espropri – Determina VI SETTORE n. 66 (Reg.
Gen. 2560) del 18/10/2022, per l'attuazione del P.N. 8.2 “EX SABATUCCI” UMI
8.2.1.A. che viene notificato assieme al presente avviso, sarà eseguito il giorno
1 dicembre 2022, alle ore 11 presso l'area censita al Foglio 24 Mappali 452, ai sensi del successivo articolo 24 dello stesso DPR.” . L'occupazione, quindi, delle aree oggetto di esproprio, è avvenuta successivamente all'emissione del decreto di esproprio, per cui non è dovuta alcuna indennità, dato che al momento dell'occupazione l'area risultava già espropriata e non si è verificata alcuna perdita di possesso del bene prima dell'intervento dell'atto traslativo della proprietà.
Non sussistono poi i presupposti per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art 40 comma 4 dpr 327/2001, trovandoci al cospetto di area qualificata dal Ctu come edificabile.
Parte ricorrente richiede, poi, l'indennizzo per l'esistenza, al momento dell'emissione del Decreto di esproprio, di soprassuoli, indicati in un non meglio precisato numero di piante di ulivo e da frutta, ed in un pozzo artesiano di “antica realizzazione”.
Circa il riconoscimento di tale voce indennitaria è sufficiente rilevare che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - "in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 dell'11 giugno 2011, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu, agganciando indissolubilmente l'indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica" (Cass., Sez. I , 21/03/2014, n. 6743
e, più recentemente, Cass. civ. sez. VI, 27/07/2017 n.18732): orbene, quanto alle piante, i ricorrenti non indicano alcunché, né negli atti difensivi, né tantomeno nella consulenza di parte prodotta, di talché il ctu non ha avuto modo di stimarne il valore, mentre, relativamente al pozzo, il ctu, valutata la sua presenza in loco e la sua profondità ne ha stimato il valore in euro 7.500,00.
Conseguentemente il totale della indennità va fissato in complessivi €. 45.670,00
(€. 38.170,00 +7.500,00): sull'importo così determinato vanno attribuiti gli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1, inapplicabile il successivo comma
4 in ragione della natura indennitaria della obbligazione) - essendo state riconosciute somme maggiori rispetto a quelle originariamente depositate presso la Cassa depositi e prestiti - che decorrono (v. Cass. n. 8873/1993, Cass. n.
13456/2011 nonché Cass n. 19851/2015) a partire dal provvedimento ablatorio
(atteso che soltanto con detto provvedimento sorge il diritto alla indennità ed unicamente dalla relativa data può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi, così Cass. n. 19851 cit., solo sulla differenza tra il valore stimato e riconosciuto dalla resistente ed il valore fissato a conclusione del procedimento di determinazione giudiziale della indennità. (cfr. Cass. 09.03.2012 n. 3738)
Nessun altro riconoscimento, anche da svalutazione monetaria, spetta in quanto, trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta, del tutto indimostrato è il maggior danno, ulteriore rispetto agli interessi come sopra attribuiti.
In merito alle spese del presente grado, la reciproca soccombenza rispetto ai valori rispettivamente prospettati dalle parti e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione delle indennità in questione, legittimano la regolamentazione degli oneri in questione in termini di integrale compensazione, apparendo opportuno rilevare come la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale della domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (tra le altre, Cass. civ. n. 21684/2013).
Pone le spese di ctu, liquidate con autonomo decreto, a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte determina l'indennità spettante a , e Parte_1 Parte_2 [...]
in complessivi €. 45.670,00 oltre agli interessi al tasso legale sulla Parte_3 differenza tra la somma così complessivamente riconosciuta e quella già versata dall'ente espropriante presso la Cassa DD.PP.;
dispone che la differenza risultante sia depositata presso la Cassa Deposti e
Prestiti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, Pone le spese di ctu, liquidate con autonomo decreto, a carico solidale di tutte le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr. ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico