Decreto cautelare 28 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 14/08/2025, n. 15551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15551 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14134/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14134 del 2024, proposto da Royal S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Maiorana, Marco Lanzilao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione Amerigo Vespucci Roma, Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eletta Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento recante “recesso Concessione temporanea utilizzo spazi dell’edificio scolastico Via Facchinetti 42, Anno scolastico 2023/24” sottoscritto in digitale dal Dirigente Scolastico Prof. Fabio Cannatà, inviato e ricevuto con comunicazione via PEC datata 24 ottobre 2024;
- nonché di ogni altro atto che sia o possa considerarsi preparatorio, presupposto, connesso, collegato o consequenziale al provvedimento di cui sopra in quanto lesivo degli interessi legittimi della società ricorrente, tra cui, ove occorrer possa, quelli portati dalla concessione citata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ristorazione Amerigo Vespucci Roma e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Citta' Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe con cui l’Istituto resistente ha disposto il recesso dalla concessione di uso di spazi dell’edificio scolastico sito in via Facchinetti 42.
1.1. Premette in fatto che:
- con atto del 1.6.2023 l’Istituto Professionale Statale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Amerigo Vespucci”, in persona della dirigente scolastica, Dott.ssa M.T. Corea, e la società ricorrente in persona del Presidente, Sig. Kariyawasam Melegoda Gamage Sarath MA sottoscrivevano una “concessione temporanea di utilizzo spazi dell’edificio scolastico di via Facchinetti 42 per l’anno scolastico 2023/2024” con decorrenza dall’1/6/2023 e termine previsto all’1/6/2029 in assenza di canone con la sola previsione dell’offerta di un contributo volontario all’istituto (doc. 2);
- sulla base della concessione, ha allestito un servizio di Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, in corso di accreditamento presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’inserimento nell’Albo delle scuole non paritarie ed attualmente operante mediante convenzione di asseverazione presso l’Istituto internazionale Cambridge School;
- in data 24.10.2024 riceveva via PEC la comunicazione oggetto del presente ricorso avente ad oggetto: “ recesso Concessione temporanea utilizzo spazi dell’edificio scolastico Via Facchinetti 42, Anno scolastico 2023 / 2024 ” che così conclude: “ dispone e comunica alla S.V. con la presente il recesso dall’I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci” di Roma dalla convenzione recante “Concessione temporanea utilizzo spazi dell’edificio scolastico Via Facchinetti 42, Anno scolastico 2023/2024” sottoscritta dal dirigente scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci” di Roma e dalla S.V. in qualità di rappresentante legale della Royal International School in data 16/05/2023 e invita e diffida la S.V. in qualità di rappresentante legale della Royal International School a disporre la restituzione all’I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci” di Roma dei locali oggetto della convenzione e a rimuovere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente tutti i beni di proprietà, comprese le insegne che affacciano su via di Casal Bruciato, n. 17 ”.
1.2. A sostegno del ricorso, la società ricorrente formula i seguenti motivi in diritto:
I) “ Difetto di istruttoria. Errore nei presupposti in fatto e in diritto. Inidoneità del provvedimento di recesso ad interrompere gli effetti giuridici dell’accordo di convenzione redatto ai sensi dell’art. 1803 e ss. cod. civ. ”, con cui contesta che il recesso viola la disposizione di cui all’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, il cui comma 1 prevede la possibilità di concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali dell’edificio scolastico, nonché la volontà manifestata con delibera del Consiglio di istituto n. 44 del 2017;
II) “ Difetto di istruttoria. Errore nei presupposti in fatto e in diritto sotto altro profilo. eccesso di potere per difetto e/o erroneita’ della motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Mancato rispetto della normativa in materia di procedimento ”, in ragione della esistenza di un legittimo affidamento sulla validità della concessione sino al 2029 e degli investimenti effettuati, contestando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di contraddittorio procedimentale.
1.3. Si costituiva in giudizio l’Istituto resistente, depositando documentazione a sostegno del rigetto del ricorso e rappresentando come i locali oggetto di concessione sono di proprietà della Città Metropolitana di Roma, non coinvolta negli atti impugnati e nel presente procedimento.
1.4. Alla camera di consiglio del 13.1.2025, la Sezione accoglieva l’istanza di sospensione cautelare, in ragione dell’attività di fornitura di servizi educativi in essere, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Città Metropolitana di Roma.
1.5. Si costituiva in data 5.2.2025 Città Metropolitana di Roma, depositando memoria con cui insisteva per il rigetto del ricorso, rappresentando l’assenza di titolo autorizzativo all’utilizzo dei locali di sua proprietà.
2. – All’udienza pubblica del 15.7.2025, a seguito del deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a. da parte dell’Istituto resistente e di Città Metropolitana di Roma, la causa veniva trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso non è meritevole di accoglimento, attesa l’infondatezza dei motivi proposti per le considerazioni che nel seguito si esporranno.
3.1. Esaminando il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene l’illegittimità del recesso per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 38 e 45 del decreto interministeriale n. 129/2018, si rileva quanto segue.
L’art. 38 del decreto n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel disciplinare l’uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico prevede al comma 1, che “ le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime ”.
Il successivo comma 4, prevede che “ fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo ”.
A tali disposizioni si aggiunge il Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici, deliberato dal Consiglio di Istituto ‘Amerigo Vespucci’ di Roma nella seduta del 4/2/2019, con delibera n. 13, per cui: “ l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie ”.
Dalle esposte norme si ricava pertanto che, al fine di poter legittimamente concedere a terzi l’utilizzazione di locali scolastici, devono sussistere tre condizioni, ossia: - la preliminare delibera del Consiglio d’Istituto; - la compatibilità con le finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime; - l’utilizzazione temporanea, precaria e di carattere sporadico.
Al riguardo il Collegio rileva come la concessione stipulata tra la società ricorrente e l’istituto scolastico non appare conforme ai suindicati parametri, avuto in particolare riguardo all’utilizzo previsto dall’atto dei locali scolastici e all’assenza di una delibera del Consiglio d’Istituto che autorizza lo specifico utilizzo.
Nella concessione infatti si prevede un utilizzo quotidiano, per una durata pari a 6 anni, nell’ambito di una specifica fascia oraria, elementi incompatibili con il necessario requisito sporadico previsto dalle norme richiamate.
Del pari la delibera del Consiglio di Istituto n. 44/2017, richiamata nelle premesse della concessione, appare inconferente, riguardando una concessione in uso di diversi spazi scolastici, in favore di altra società di formazione, avvenuta nel 2017.
A tali profili si aggiunge la dirimente considerazione per cui l’atto di concessione oggetto di recesso è stato concluso senza il necessario assenso della Città Metropolitana di Roma, titolare dei locali, il cui coinvolgimento è previsto dall’art. 96 d.lgs. n. 297/1994.
Tale profilo emerge, incontestato, dagli atti difensivi prodotti dalla stessa Città Metropolitana di Roma, la quale rappresenta anche il mancato riscontro alle successive richieste di regolarizzazione intervenute nel corso del procedimento e rivolte alla società ricorrente, anche con riferimento al necessario pagamento dei canoni previsti dal regolamento comunale.
Le esposte considerazioni determinano l’infondatezza del primo motivo di ricorso, essendo il recesso impugnato diretto a porre fine ad un rapporto concessorio costituito, ab origine , in assenza dei presupposti previsti dalla legge per concessione in uso degli spazi scolastici in questione.
3.2. Non appare meritevole di accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, vertente sull’asserita violazione delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e, nella specie, della mancata comunicazione di avvio del procedimento istruttorio.
Il Collegio rileva che l’atto in questione si inserisce nel rapporto concessorio ed è funzionale alla verifica circa la sussistenza della missione pubblicistica connessa all’utilizzo del bene conformemente alle disposizioni normative applicabili (cfr. Cons. St., V, n. 2696/2024).
L’atto impugnato quindi – prescindendo dal nomen iuris – assume valenza autoritativa, con conseguente applicabilità del modello procedimentale di cui alla legge n. 241/1990.
Tuttavia, anche a fronte di tale qualificazione, si deve rilevare come la mancata comunicazione di avvio del procedimento non provoca ex se l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendosi verificare, invece, se la partecipazione avrebbe potuto rivestire un’effettiva utilità sostanziale per l’interessato (cfr. TAR Lazio, II-bis, n. 15252/2025).
Invero, spetta alla parte che si duole della mancata comunicazione di avvio – e della conseguente assenza di contraddittorio procedimentale – addurre elementi di fatto o di diritto che avrebbero potuto influenzare la decisione finale (cfr., ex multis , Cons. St., V, n. 3399/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente non dimostra in quale modo l’eventuale contributo procedimentale avrebbe inciso sul contenuto dell’atto finale, anche in ragione delle radicali illegittimità che affliggono l’atto medesimo.
Ne deriva l’infondatezza anche dell’ultimo motivo proposto.
4. – Il ricorso va pertanto conclusivamente respinto.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’amministrazione resistente e di Città Metropolitana di Roma nella misura di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO