Articolo 2237 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197Articolo 2206 ter
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9 ottobre 2010
Art. 2237. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare 1. Sino al 2015, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue, stabilito dal presente codice, da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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