Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 296/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Flavio Tovani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 296/2024 R.G.A.C., promossa da:
nato a Edo state, in [...], il 15.031990, (C.F.: ), COD. Parte_1 C.F._1
CUI: , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela D'Agostino ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Siderno (RC) via della Conciliazione n. 9;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Reggio Calabria Controparte_3
(RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituita -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02.02.2024, , cittadino nigeriano, nato in [...] Parte_1
15.03.1990, ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2023/Imm/IV° Sez. (Nr. 234) - emesso dalla
Questura di il 02.08.2023 e notificato brevi manu in data 05.01.2024 - con il quale Controparte_3 è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, di:
5.1.24, così come di ogni altro provvedimento noto o ignoto, precedente, pregiudiziale, come il parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia del
12.7.23 ivi richiamato e
-nel merito, annullare il decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 2.8.23 e notificato in data Controparte_3
5.1.24, così come di ogni altro provvedimento noto o ignoto, precedente, pregiudiziale, come il parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Foggia del
12.7.23 ivi richiamato e per l'effetto riconoscere alla ricorrente il diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/1998 e s.s.m., ordinando alla medesima Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Il Tribunale con provvedimento del 20 marzo 2024, depositato in data 21.03.2024, ha accolto l'istanza di sospensione considerato che: “sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, tenendo conto dei legami familiari sul territorio, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, il ricorrente sarebbe costretto ad abbandonare la sua famiglia”.
Si è costituito in giudizio il , in persona del Ministro in carica, mediante la Controparte_1 difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando in data 25.06.2024 la comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande proposte dalla controparte di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 14.11.2024 il giudice procedeva all'audizione del ricorrente e al termine, fissava udienza di precisazione delle conclusioni tramite deposito di note scritte. All'udienza del 10.02.2025, lette le note depositate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile argomentando che, nel caso de quo, va applicato il comma 1.1. dell'art. 19 D.L.vo 286/98, con le modifiche ex d.l. n. 13072020, ove ai fini del riconoscimento della protezione speciale, si considera “ persino se l'allontanamento comprometta il godimento del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare con richiamo all'art. 8 CEDU”. Inoltre, fondava la propria domanda di protezione speciale rappresentando il processo di integrazione avviato da tempo in Italia, dove vive dal 2018 insieme alla moglie, titolare di un permesso di asilo, e ai suoi figli nati entrambi sul territorio italiano. Precisava altresì, il totale inserimento nel contesto sociale della comunità di Monasterace (Reggio Calabria) ove vi risiede con la propria famiglia, come evincibile dal contratto di locazione e dal contratto di fornitura di acqua potabile stipulati;
l'acquisizione di una certificazione linguistica di Livello A1 tramite la frequentazione di un corso di apprendimento di lingua italiana presso una Scuola Secondaria di Primo
Grado e l'attestazione di regolare frequentazione della scuola d'infanzia di Monasterace da parte del figlio maggiore . Persona_1
Orbene, in merito ai profili di illegittimità del provvedimento impugnato per violazioni della normativa sul procedimento amministrativo, giova ricordare che l'eventuale illegittimità rilevata per tali motivi non costituisce oggetto della pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1 , è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.
Sennonché, tale diritto non appare essere stato compromesso nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha potuto ritualmente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso con il quale si è difeso nel merito della richiesta di tutela giurisdizionale avanzata.
Tanto acclarato, va anzitutto premesso che risultano inammissibili in questa sede (avente ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale) le domande volte al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione sussidiaria, per le quali il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine di legge l'originario provvedimento che le aveva negate.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sotto questo profilo il ricorso è fondato.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita:
“
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel
dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. Si veda anche Cass. Civ. ord. n. 18788/2020: “…al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato, annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione”. 3 territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.” 2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Va evidenziato che la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
4 Ciò premesso sulla normativa applicabile, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ordine alla tutela della sua vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19 TUI, per come novellato.
Invero, il ricorrente ha dato prova di essersi riuscito ad integrare nel contesto sociale del territorio che lo ospita, producendo in atti: copia di contratto di locazione di un appartamento sito in Monasterace
(Reggio Calabria) via Strada Statale 110, n. 12, con durata di 4 anni a decorrere dall' 1.01.2023 fino al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo per eguale periodo e dietro versamento di un canone annuo di locazione pattuito in 3.000,00 euro da pagarsi in 12 rate mensili di euro 250,00 ciascuna;
un contratto di fornitura di acqua potabile (concessione n. 1 del 27.02.2023) con il Comune di Monasterace (Reggio Calabria) per l'appartamento ottenuto in locazione nel comune di Monasterace, via Strada Statale 110-1 Trav., n.12 con allegata copia del bollettino postale attestante il versamento di euro 106,80 da parte del ricorrente, con causale “ spese contrattuali-nuovo allaccio” intestato al
“servizio tesoreria idrico” del Comune di Monasterace;
copia certificato di “frequentazione corso di lingua italiana per stranieri” -Livello A1 per l'anno scolastico 2014/2015, per un totale di 108 ore su 200 ore presso il Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione degli Adulti- “Scuola secondaria di primo grado Gaetano Salvemini”, datato 21.02.2015; copia certificato scolastico di frequentazione della scuola d'infanzia del Comune di Monasterace, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, del figlio , rilasciato dal dirigente scolastico della struttura scolastica. Persona_1
Inoltre, il ricorrente ha prodotto documentazione medica con riferimento allo stato interessante della moglie : referto ecografia ostetrica- transaddominale (con allegate foto ecografiche), Parte_2 effettuata presso lo studio medico specialistico di “Ginecologia & Ostetricia” della dott.ssa
[...]
con studio medico in Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), via I Maggio, 37, datato Per_2
14.11.2024, attestante lo stato interessante della moglie;
copia della richiesta di esami diagnostici, da effettuarsi nell'arco temporale tra l'01 e il 07 dicembre 2024, rilasciata e sottoscritta dalla dott.ssa
. Persona_2
Deve, inoltre, osservarsi che il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, dove ha dimostrato di comprendere e parlare a livello basilare l'italiano, ha dichiarato: di non avere ancora un lavoro, di dover svolgere un colloquio di lavoro con un signore di Napoli, di nome al fine di essere Per_3 assunto in un'impresa di onoranze funebri. Con riferimento al negozio di Monasterace affermava testualmente: “E' un deposito. Lui vende le casse, anch'io vengo sempre a . Lui guida, io CP_3 scarico le casse”. Infine, il ricorrente ha dichiarato di avere la moglie incinta e di vivere, insieme a lei, a Monasterace, via Nazionale 12.
Tale condizione di inclusione raggiunta da merita, pertanto, riconoscimento e protezione, Parte_1 alla luce dell'art. 8 CEDU, in quanto indicativa di un effettivo radicamento in Italia e del rispetto dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.
È di tutta evidenza che l'eventuale rimpatrio del ricorrente, presente in Italia dal 2018, lederebbe gravemente la sua vita privata provocando una disgregazione del nucleo familiare composto dalla moglie gravida e dai figli ancora minorenni, ponendolo pertanto, in una condizione di evidente vulnerabilità, in relazione anche alle difficoltà di re-inserimento che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese di origine, dove non ha alcun legame familiare e/o affettivo, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 c.
1.1 TUI.
Sulla base delle precedenti considerazioni, deve riconoscersi in favore del ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Non deve essere disposto nulla sulle spese, dal momento che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è una pubblica amministrazione.
5
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la protezione speciale ai sensi dell'art. Parte_1
19 del d.lgs. 286/98;
- ordina alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Controparte_3
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 28.01.2025
Il presidente Il giudice relatore
Liborio Fazzi Flavio Tovani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra tutte si veda Cass. Civ., n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale
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