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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2031/2024 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] [...], codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giuliana Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui
Cao in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 21 giugno 2024 – premesso di essere invalida civile in misura non Parte_1 inferiore all'80 per cento e di essere in possesso dei requisiti contributivo ed anagrafico – ha CP_ agito in giudizio nei confronti l' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
503, per cui aveva inutilmente presentato domanda amministrativa il 31 maggio 2023 e successivo ricorso.
Ha resistito in giudizio il convenuto, il quale, pur non contestando il requisito contributivo e neppure quello anagrafico, ha eccepito come fatto impeditivo del trattamento pensionistico la attuale prestazione di attività lavorativa da parte della ricorrente;
ha inoltre dedotto il difetto del requisito sanitario ed ha osservato che in ogni caso la prestazione non sarebbe erogabile prima dello spirare del termine di 12 mesi dal riconoscimento di questo, in applicazione della c.d. finestra mobile, “sempreché sia cessata l'attività lavorativa”.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
pagina 1 di 5 2.1. Alla luce dei più significativi arresti della Suprema Corte, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, deve ritenersi oramai assodato che:
- la percentualizzazione puntuale dell'invalidità prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n.
503/1992 in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale è sintomatica dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella legge n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante, a mente della legge n. 222 del 1984, art. 1, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80 percento (Cass. civ., Sez. L, 13 settembre
2003, n. 13495; Cass. civ., Sez. L, 15 aprile 2013, n. 9081);
- il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito con modifiche nella l. 30 luglio 2010, n. 122), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr. Cass. civ.,
Sez. L, 13 novembre 2018, n. 29191);
- la pensione di vecchiaia anticipata per motivi d'invalidità non costituisce un trattamento estraneo al novero dei trattamenti pensionistici soggetti all'aumento dell'età anagrafica in conseguenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 3 agosto 2009, n. 102, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno pagina 2 di 5 snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (Cass. civ., Sez. L, 27 novembre
2019, n. 31001);
- il meccanismo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale, appena definito come “regime delle finestre”, è venuto in parte meno a seguito all'entrata in vigore del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. “Riforma Fornero”), il cui art. 24 ha previsto, al comma 5, che per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, non trovano applicazione le disposizioni che prevedevano lo spostamento della decorrenza di cui all'articolo 12 commi 1
e 2 del decreto legge 78/2010;
- tuttavia l'art. 24 non ricomprende nella riforma i cd. pensionati di invalidità anticipata, ai quali continua ad applicarsi quindi il sistema delle finestre mobili precedentemente delineato (Cass. civ., Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 2382);
- la cessazione del rapporto di lavoro, nella disciplina dettata dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, esula dai requisiti che devono coesistere perché poi decorra quell'ulteriore tempo d'attesa ("finestra"), che a sua volta si atteggia come elemento costitutivo del diritto a pensione, mentre assurge al rango di una condizione (Cass. civ., Sez.
L, 14 agosto 2023, n. 24617);
- il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre quindi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
2.2. Approdando all'esame del caso concreto sottoposto alla cognizione del Tribunale, si osserva che la ricorrente è invalida civile nella misura del 100 percento, ai sensi della legge
30 marzo 1971, n. 118, tale essendo stata riconosciuta da parte della competente
CP_ Commissione medica dell' in data 21 febbraio 2023 (il verbale è allegato al ricorso).
Per negare la sussistenza del requisito sanitario, in sede di esame della domanda di
CP_ pensione anticipata, l' non ha applicato gli stessi criteri previsti della legge 118/1971, come avrebbe dovuto, mentre ha applicato quelli (non pertinenti) della legge n. 222 del
1984, abbracciando una nozione di invalidità ancorata alla capacità di lavoro specifica, laddove, invece, occorre tener conto della capacità lavorativa generica.
pagina 3 di 5 L'invalidità civile della ricorrente al 100 percento, ai sensi della legge n. 118/1971, non è in discussione, dunque il requisito sanitario per l'accesso al trattamento pensionistico per cui
è causa sussiste.
Incontestato (e comunque comprovato attraverso l'estratto contributivo prodotto) il requisito contributivo e così pure quello anagrafico al tempo della presentazione della domanda (che risale al 31 maggio 2023), la controversia può essere allora decisa nel merito senza bisogno di assunzione di mezzi istruttori, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° giugno 2024 (il diritto a percepire il trattamento pensionistico sarebbe sorto il 1° giugno 2023, ma l'istituto della c.d. finestra mobile ha spostato al 1° giugno 2024 la sua decorrenza).
Infatti, la ricorrente, attraverso l'estratto conto contributivo, ha anche dimostrato che CP_ l'ultimo mese di prestazione dell'attività lavorativa risale all'aprile 2024, mentre l' non ha offerto alcuna prova per dimostrare che il lavoro non sia ancora cessato o che sia cessato dopo il 1° giugno 2024.
La c.d. finestra, come sopra evidenziato, non decorre dalla cessazione dell'attività lavorativa, che non è requisito della prestazione, ma mera condizione esterna per la sua erogazione.
CP_ Non resta che condannare l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti dal 1° giugno
2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo.
CP_
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, cause di valore indeterminabile, con esclusione della ripetizione delle spese processuali per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., stante la loro superfluità.
Infatti, è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, l'istruttoria del procedimento risulta completa già per effetto della documentazione allegata agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
L'unico atto istruttorio (in senso stretto) successivo alla costituzione delle parti, compiuto dalla parte ricorrente con note del 19 febbraio 2025, dopo il deposito delle note di trattazione scritta del 18 febbraio 2025, è consistito nella produzione tardiva di certificati medici recanti tutti una data anteriore al deposito del ricorso introduttivo, che il Tribunale non avrebbe pagina 4 di 5 comunque autorizzato.
Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. Parte_1
1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1° giugno 2024; CP_
- condanna l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.291,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Cagliari, 4 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2031/2024 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] [...], codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giuliana Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui
Cao in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 21 giugno 2024 – premesso di essere invalida civile in misura non Parte_1 inferiore all'80 per cento e di essere in possesso dei requisiti contributivo ed anagrafico – ha CP_ agito in giudizio nei confronti l' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
503, per cui aveva inutilmente presentato domanda amministrativa il 31 maggio 2023 e successivo ricorso.
Ha resistito in giudizio il convenuto, il quale, pur non contestando il requisito contributivo e neppure quello anagrafico, ha eccepito come fatto impeditivo del trattamento pensionistico la attuale prestazione di attività lavorativa da parte della ricorrente;
ha inoltre dedotto il difetto del requisito sanitario ed ha osservato che in ogni caso la prestazione non sarebbe erogabile prima dello spirare del termine di 12 mesi dal riconoscimento di questo, in applicazione della c.d. finestra mobile, “sempreché sia cessata l'attività lavorativa”.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
pagina 1 di 5 2.1. Alla luce dei più significativi arresti della Suprema Corte, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, deve ritenersi oramai assodato che:
- la percentualizzazione puntuale dell'invalidità prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n.
503/1992 in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale è sintomatica dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella legge n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante, a mente della legge n. 222 del 1984, art. 1, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80 percento (Cass. civ., Sez. L, 13 settembre
2003, n. 13495; Cass. civ., Sez. L, 15 aprile 2013, n. 9081);
- il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito con modifiche nella l. 30 luglio 2010, n. 122), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr. Cass. civ.,
Sez. L, 13 novembre 2018, n. 29191);
- la pensione di vecchiaia anticipata per motivi d'invalidità non costituisce un trattamento estraneo al novero dei trattamenti pensionistici soggetti all'aumento dell'età anagrafica in conseguenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 3 agosto 2009, n. 102, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno pagina 2 di 5 snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (Cass. civ., Sez. L, 27 novembre
2019, n. 31001);
- il meccanismo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale, appena definito come “regime delle finestre”, è venuto in parte meno a seguito all'entrata in vigore del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. “Riforma Fornero”), il cui art. 24 ha previsto, al comma 5, che per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, non trovano applicazione le disposizioni che prevedevano lo spostamento della decorrenza di cui all'articolo 12 commi 1
e 2 del decreto legge 78/2010;
- tuttavia l'art. 24 non ricomprende nella riforma i cd. pensionati di invalidità anticipata, ai quali continua ad applicarsi quindi il sistema delle finestre mobili precedentemente delineato (Cass. civ., Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 2382);
- la cessazione del rapporto di lavoro, nella disciplina dettata dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, esula dai requisiti che devono coesistere perché poi decorra quell'ulteriore tempo d'attesa ("finestra"), che a sua volta si atteggia come elemento costitutivo del diritto a pensione, mentre assurge al rango di una condizione (Cass. civ., Sez.
L, 14 agosto 2023, n. 24617);
- il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre quindi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
2.2. Approdando all'esame del caso concreto sottoposto alla cognizione del Tribunale, si osserva che la ricorrente è invalida civile nella misura del 100 percento, ai sensi della legge
30 marzo 1971, n. 118, tale essendo stata riconosciuta da parte della competente
CP_ Commissione medica dell' in data 21 febbraio 2023 (il verbale è allegato al ricorso).
Per negare la sussistenza del requisito sanitario, in sede di esame della domanda di
CP_ pensione anticipata, l' non ha applicato gli stessi criteri previsti della legge 118/1971, come avrebbe dovuto, mentre ha applicato quelli (non pertinenti) della legge n. 222 del
1984, abbracciando una nozione di invalidità ancorata alla capacità di lavoro specifica, laddove, invece, occorre tener conto della capacità lavorativa generica.
pagina 3 di 5 L'invalidità civile della ricorrente al 100 percento, ai sensi della legge n. 118/1971, non è in discussione, dunque il requisito sanitario per l'accesso al trattamento pensionistico per cui
è causa sussiste.
Incontestato (e comunque comprovato attraverso l'estratto contributivo prodotto) il requisito contributivo e così pure quello anagrafico al tempo della presentazione della domanda (che risale al 31 maggio 2023), la controversia può essere allora decisa nel merito senza bisogno di assunzione di mezzi istruttori, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° giugno 2024 (il diritto a percepire il trattamento pensionistico sarebbe sorto il 1° giugno 2023, ma l'istituto della c.d. finestra mobile ha spostato al 1° giugno 2024 la sua decorrenza).
Infatti, la ricorrente, attraverso l'estratto conto contributivo, ha anche dimostrato che CP_ l'ultimo mese di prestazione dell'attività lavorativa risale all'aprile 2024, mentre l' non ha offerto alcuna prova per dimostrare che il lavoro non sia ancora cessato o che sia cessato dopo il 1° giugno 2024.
La c.d. finestra, come sopra evidenziato, non decorre dalla cessazione dell'attività lavorativa, che non è requisito della prestazione, ma mera condizione esterna per la sua erogazione.
CP_ Non resta che condannare l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti dal 1° giugno
2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo.
CP_
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, cause di valore indeterminabile, con esclusione della ripetizione delle spese processuali per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., stante la loro superfluità.
Infatti, è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, l'istruttoria del procedimento risulta completa già per effetto della documentazione allegata agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
L'unico atto istruttorio (in senso stretto) successivo alla costituzione delle parti, compiuto dalla parte ricorrente con note del 19 febbraio 2025, dopo il deposito delle note di trattazione scritta del 18 febbraio 2025, è consistito nella produzione tardiva di certificati medici recanti tutti una data anteriore al deposito del ricorso introduttivo, che il Tribunale non avrebbe pagina 4 di 5 comunque autorizzato.
Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. Parte_1
1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1° giugno 2024; CP_
- condanna l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.291,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Cagliari, 4 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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