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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/11/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4566/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE MI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RE MI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4566/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONELLA PIRRO;
Parte_1
ATTORE contro rappresentata e difesa dagli Avvocati VALERIO PETROSINO e Controparte_1
DEBORA FALCONERI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025.
FATTO e DIRITTO
1.
A seguito della riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. da parte di la causa torna Controparte_1 in decisione sulle conclusioni precisate come segue.
Per la parte attrice-opponente:
“In via preliminare
- Accertare, ex art. 39 c.p.c., la litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente avanti al
Tribunale di Milano, R.G. n. Sez. XIII Civile – R.G. 7298/2024 – Dott. Ilario Pontani, promosso in riassunzione da controparte con atto del 16.02.2024.
- In attesa della definizione del procedimento avanti al Tribunale di Milano, si chiede in subordine la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., per evitare sentenze contrastanti e tutelare il principio del giusto processo.
Nel merito
pagina 2 di 10 Preso atto di quanto stabilito nella sentenza n. 1343/2023 del Tribunale di Reggio Emilia riguardo la qualifica di consumatore in capo al Sig. pronunciare la nullità della clausola n. 27 per Pt_1 eccessiva onerosità del corrispettivo richiesto a titolo di penale rispetto alla prestazione resa (messa
a disposizione della vettura per mesi due), e rideterminare l'importo dovuto per il noleggio in quanto già versato dal come anticipo (€ 10.370,00), assolvendo il concludente da ogni pretesa, o nella Pt_1 diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
In via subordinata pronunciare la risoluzione del contratto di noleggio stipulato inter partes per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e/o per impossibilità della prestazione, assolvendo il concludente da ogni pretesa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario
Ci si oppone alle istanze di prova testimoniale ex adverso formulate, atteso che la sentenza n. 1342/23 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia non è stata impugnata con i mezzi ordinari, e vertono pertanto su circostanze già accertate con provvedimento coperto da giudicato interno”.
Per la parte convenuta opposta:
“In via preliminare:
- per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 186 – ter c.p.c. emettere ordinanza a carico di Parte_1
(C.F. , già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, C.F._1 [...]
(C.F. – P.I. ), e residente in [...]C.F._1 P.IVA_1
20088 - UD IS (MI), Via Fiume n. 2, per il pagamento della somma di € 89.081,69 oltre interessi moratori dalle fatture e sino all'effettivo soddisfo;
In subordine:
- per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 186 – ter c.p.c. emettere ordinanza a carico di Parte_1
(C.F. , già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, C.F._1 [...]
individuale (C.F. – P.I. ), e residente in [...]C.F._1 P.IVA_1
20088 - UD IS (MI), Via Fiume n. 2, per il pagamento della somma di €.17.141,20 risultante dalla somma dei canoni equivalente all'importo complessivo dei canoni rimasti in soluti e mai contestati dal Sig. e/o della somma ritenuta di giustizia;
Pt_1
In ulteriore subordine:
- per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 186 – ter c.p.c. emettere ordinanza a carico di Parte_1
(C.F. , già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, C.F._1 [...]
(C.F. – P.I. ), e residente in [...]C.F._1 P.IVA_1
pagina 3 di 10 20088 - UD IS (MI), Via Fiume n. 2, per il pagamento della somma di €.787,23 dovuti a titolo di danni da fine noleggio;
- per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 186 – ter c.p.c. emettere ordinanza a carico di Parte_1
(C.F. , già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, C.F._1 [...]
individuale (C.F. – P.I. ), e residente in [...]C.F._1 P.IVA_1
20088 - UD IS (MI), Via Fiume n. 2, per il pagamento della somma di €.30.200,00 dovuti a titolo di risarcimento per le modifiche aggiuntive (c.d. optional) ordinate dalla ditta del Parte_2
Sig. Pt_1
Nel merito:
In via principale rigettare, in ogni sua parte, le domande proposte dal Sig. per i motivi esposti in narrativa, che Pt_1 in questa sede devono intendersi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma di € 89.081,69, comprensiva dell'importo di cui alla clausola ex art.
27 del contratto di locazione, oltre interessi moratori dalle fatture e sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, condannare il Sig. al pagamento della somma di €.17.141,20, equivalente all'importo
Pt_1 complessivo dei canoni rimasti in soluti e mai contestati dal Sig. e/o della somma ritenuta di
Pt_1 giustizia;
condannare il Sig. al pagamento della somma di €.787,23 dovuti a titolo di danni da fine
Pt_1 noleggio. condannare il Sig. al pagamento della somma di €.30.200,00 dovuti a titolo di risarcimento per
Pt_1 le modifiche aggiuntive (c.d. optional) ordinate dalla ditta del Sig. Parte_2 Pt_1
In via istruttoria: ci si riporta alle memorie istruttorie già depositate in giudizio e si insite per
l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. “Vero è che, nel luglio 2019, il Sig. segnalava al Sig. la Controparte_2 Parte_1 possibilità di noleggiare a lungo termine con la un'autovettura presso Controparte_3 il Centro Porsche Milano Nord?”;
2. “Vero è che, nel luglio 2019, il Sig. invitava il Sig. a rivolgersi Controparte_2 Parte_1 al Centro Porsche Milano per noleggiare un'autovettura a lungo termine?”;
3. “Vero è che, nel luglio 2019, il titolare dell'impresa individuale Flash Road City di Pt_1
Sig. si recava preso il Centro Porsche Milano Nord?”;
[...] Parte_1
4. “Vero è che, nel luglio 2019, il titolare dell'impresa individuale Flash Road City, Sig. Pt_1
pagina 4 di 10 conferiva con l'agente di commercio di Centro Porsche Milano Nord, Sig. in Pt_1 Tes_1 merito alla possibilità di noleggiare a lungo termine un'autovettura?”;
5. “Vero è che, in data 15 novembre 2019, Flash Road City di NI SE, in persona del Sig.
sottoscriveva un contratto di locazione di veicoli a lungo termine di tipo Parte_1
'BusinessToBusiness' con la società SIFÀ Società Italiana Flotte Aziendali?”;
6. “Vero è che, in data 15 novembre 2019, Flash Road City di , nella persona del Sig. Parte_1
sottoscriveva un contratto di locazione di veicoli a lungo termine tra imprese?”; Parte_1
7. “Vero è che, a novembre 2019, Flash Road City di nella persona del Sig. Parte_1
chiedeva di intestare il contratto di noleggio a lungo termine e le relative fatture Parte_1 alla ditta individuale Flash Road City di ?”; Parte_1
8. “Vero è che, a novembre 2019, Flash Road City di nella persona del Sig. Parte_1
riferiva di voler utilizzare il veicolo oggetto del contratto, Porsche Macan, per Parte_1 finalità professionali?”;
9. “Vero è che, a novembre 2019, il Sig. chiedeva a Flash Road City di Tes_1 Parte_1 di trasmettere tutta la documentazione inerente all'impresa individuale, al fine di predisporre il contratto di noleggio a lungo termine di veicoli?”;
10. “Vero è che, a novembre 2019, di inviava ad tutta la Parte_2 Parte_1 Tes_1 documentazione inerente all'impresa individuale, al fine di predisporre il contratto di noleggio a lungo termine di veicoli?”;
11. “Vero è che, a novembre 2019, inviava tutta la documentazione ricevuta da Tes_1 Pt_2 di a SIFÀ, al fine di predisporre il contratto di noleggio a lungo termine di
[...] Parte_1 veicoli?”;
12. “Vero è che SIFÀ propone ai propri clienti due tipologie di contratto per noleggio a lungo termine: uno per i consumatori privati ed uno BusinessToBusiness per le imprese?”;
13. “Vero è che, in data 13 dicembre 2019, il Sig. del Centro Porsche Milano Nord Tes_1 consegnava a mani del Sig. titolare dell'impresa individuale Flash Road City di Parte_1
, il veicolo modello Porsche Macan?”. Parte_1
Si indicano a testimoni, i Sigg.ri:
- (agente di vendita del Centro Porsche Milano Nord – 20157 Milano, Via Stephenson, n. Tes_1
53);
- (funzionario commerciale SIFÀ S.p.A.); Testimone_2
- (segnalatore freelance); Controparte_2
Inoltre, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle pagina 5 di 10 scritture contabili e libri giornale di Flash Road City Parte_2 relativamente alla registrazione delle seguenti fatture: Fatt. n. 7196 del 20/02/2020; Fatt. n. 20901 del
30/04/2020; Fatt. n. 32095 del 30/06/2020; N.C. 443 del 20/03/2020; N.C. 982 del 30/06/2020;
In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2.
Preliminarmente deve darsi atto che il procedimento n. 7298/2024 pendente dinanzi al Tribunale di
Milano è stato dichiarato estinto (cfr. verbale del 3.7.2025). Pertanto, l'istanza attorea di sospensione di questo giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Tribunale di
Milano, va respinta.
3.
L'attore – opponente ha assunto che, non essendo stata impugnata la sentenza n. 1342/2023 del
Tribunale di Reggio Emilia con i mezzi ordinari, la stessa doveva ritenersi confermata in tutte le sue parti, ad eccezione di quella relativa alla competenza per territorio, in relazione alla quale era stato proposto da il ricorso per regolamento di competenza. Controparte_1
Tale tesi è priva di pregio e, quindi, va disattesa.
Con ordinanza n. 30836/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di
Reggio Emilia, ritenendo non dimostrata la qualità consumeristica del sig. Dunque, Pt_1 diversamente da quanto assunto dall'attore – opponente nella comparsa di costituzione, la Corte di
Cassazione si è pronunciata sulla qualifica di consumatore in capo al sig. escludendola. Da Pt_1 tanto consegue che alla fattispecie in decisione non è applicabile la disciplina speciale del codice del consumo.
4.
Ciò chiarito, si passa ad esaminare il merito della controversia.
Risulta innanzitutto documentalmente provato che il sig. ha stipulato in data 15/11/2019 con Pt_1
SIFA' (ora il contratto di locazione, della durata di 48 mesi, avente ad oggetto il Controparte_1 veicolo Porsche Macan, meglio identificato in atti (docc. 2 dell'atto di citazione e 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Tale contratto, per quanto è qui di interesse, prevede espressamente all'art. 27 che in caso di interruzione anticipata del contratto da parte del cliente, questi dovrà pagare “a) l'importo risultante dal ricalcolo complessivo dei canoni, tasse incluse, in funzione della durata contrattuale della
Locazione applicando la seguente formula: RICALCOLO = (il prezzo di listino del OL indicato pagina 6 di 10 nella lettera d'offerta + gli optional) X i mesi mancanti alla scadenza del Contratto X 1.3%; b) nel caso di veicoli allestiti o con optional il cui valore supera i € 10.000, il ricalcolo suddetto sarà maggiorato della quota parte di allestimento non ancora fatturata al momento della restituzione del
OL …”. L'art. 28 del contratto inter partes prevede, poi, sempre in caso di interruzione anticipata del rapporto, il pagamento, da parte del cliente, di una penale pari a sei mensilità di canone.
Orbene, come già condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale (sent. n. 390/2023 est. dr. F. Malgoni)
è quindi evidente che gli importi previsti dall'art. 27 del contratto sono qualificabili come penali contrattuali, atteso che il “ricalcolo” di cui al predetto articolo, ha, al pari della somma di cui all'art. 28 del medesimo contratto espressamente qualificata come penale, la finalità di predeterminare le conseguenze dell'inadempimento del conduttore, che, in tal caso, sarà tenuto a versare entrambi gli importi, oltre all'eventuale maggior danno.
Così qualificate tali pattuizioni, le quali sono, in astratto, del tutto legittime in quanto frutto dell'autonomia negoziale delle parti, trova applicazione l'art. 1384 c.c., potendo il giudice, anche d'ufficio, provvedere alla riduzione della penale ad equità, qualora eccessiva. Come autorevolmente sostenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite infatti “nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato oggetto di una determinazione anticipata attraverso una clausola penale ex art. 1382 cc, trova applicazione la possibilità, ad opera del giudice, della riduzione equitativa della penale che si manifesti eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrare la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale” (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128).
Per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito,
l'esercizio, anche d'ufficio, di tale potere da parte del giudice è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (ex multis Tribunale Roma sez. VI,
3/12/2021, n.19841). Inoltre, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il dovere di allegazione esplicativa della dedotta eccessiva entità della penale (oltre ad una deduzione di prove in ordine all'assenza di ragioni giustificative) incombe sulla parte che la eccepisce solo qualora la sproporzione non sia manifesta, poiché, in caso contrario, “nessun altro onere può configurarsi [su tale parte] se non quello di prospettare al giudice la esigenza di una valutazione comparativa tra l'interesse patrimoniale che la controparte aveva alla esecuzione del contratto stesso e l'ammontare della penale stabilito, in quanto gli elementi necessari per tale valutazione sono desumibili dalla convenzione prodotta a supporto della propria domanda dalla pagina 7 di 10 controparte, mentre è, se mai, quest'ultima tenuta a dimostrare, a fronte della contestazione sollevata
"ex adverso", le ragioni che giustificavano l'ammontare apparentemente abnorme della penale in relazione al valore del contratto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2478 del 4/3/2000).
Ciò posto, seppure nel caso in esame l'attore-opponente non abbia formulato una espressa domanda di riduzione della penale, esso ha però contestato la debenza delle somme imputate a “ricalcolo contrattuale” e a “penale contrattuale”.
Orbene, come osservato il contratto inter partes prevedeva una durata di 48 mesi;
il rapporto contrattuale si è interrotto in data 27/2/2020 trascorsi, dunque, circa 3 mesi dal suo perfezionamento;
il veicolo, oggetto del contratto, è stato riconsegnato in data 27/2/2020.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo.
La somma richiesta al conduttore, pari a € 96.202,82, oggetto della fattura n. 32095 del 30.6.2020, corrisponde a circa ulteriori 49 canoni (canone mensile di € 1.962,98).
Preliminarmente deve darsi atto che l'importo del prezzo di listino del veicolo indicato nella lettera d'offerta + gli optional (euro 81.325,00 somma in cui sono ricomprese, dunque, le modifiche aggiuntive) x i mesi mancanti alla scadenza del contratto (44) x il coefficiente 1,3%, determina l'importo di euro 46.517,90, mentre l'importo corrispondente a sei mensilità di canone è pari ad euro
11.777,88. Quindi, il totale delle penali spettanti in base agli artt. 27 e 28 del contratto è pari a complessivi euro 58.295,78 (e dunque non ad euro 96.202,82, come indicato nel ricorso), che corrisponde a circa 29 canoni.
SIFA', oltre a richiedere il conseguimento delle penali ex artt. 27 e 28 del contratto, ha riacquistato la disponibilità del veicolo con 44 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto (48 mesi).
Ne consegue che SIFA' avrebbe potuto ricollocare il veicolo sul mercato. Né d'altronde la convenuta - opposta ha allegato (né tanto meno provato) ragioni impeditive di una tale ricollocazione o, comunque, che la ricollocazione del medesimo sia avvenuta a condizioni più svantaggiose.
Dunque, l'importo di euro 58.295,78 non supera quanto la locatrice avrebbe conseguito in caso di corretta esecuzione delle prestazioni, ma le considerazioni che precedono sono idonee a fondare un giudizio di manifesta eccessività delle due penali considerate nel loro complesso. Ciò comporta il potere del giudice di procedere ad un'equa diminuzione delle stesse.
In tale operazione va quindi tenuto conto, da un lato, che la convenuta opposta è rientrata in possesso del veicolo in data 27/2/2020, dall'altro, che la stessa ha certamente sostenuto gli oneri correlati al servizio di noleggio del veicolo, quali esborsi per immatricolazione, bolli, assicurazione ecc.. Va altresì considerato che il mezzo è soggetto alla diminuzione di valore derivante dall'uso, nel tempo, trascorso tra la data di consegna e la restituzione a SIFA'. Deve inoltre considerarsi il tempo necessario per la pagina 8 di 10 ricollocazione del veicolo sul mercato, nonché i relativi costi di custodia e manutenzione.
Alla luce di tali valutazioni e avuto riguardo all'interesse che SIFA' aveva al corretto adempimento del contratto, appare equo procedere a una riduzione delle penali pattuite nel contratto inter partes nella misura di un mezzo, risultando così dovuto il minor importo di euro 29.147,89, da cui va detratto l'anticipo di euro 10.370,00, residuando così euro 18.777,89.
A tale somma va aggiunta quella di euro 1.962,98 (iva inclusa), oggetto della fattura n. 7196 del
20.2.2020, a titolo di canone insoluto.
Quanto invece all'importo di euro 787,23, oggetto della fattura n. 20901 del 30.4.2020, a titolo di danni alla vettura, i medesimi non risultano provati e sul punto difetta ancor prima anche una compiuta allegazione. In particolare, da un lato, la convenuta opposta si è limitata a chiedere tale voce di danno, senza nulla riferire in ordine ai danni che sarebbero stati causati alla vettura, dall'altro, non ha offerto la prova di quanto assunto, non avendo prodotto, al riguardo, documentazione, né articolato istanze di prova.
Non è dovuto, neppure, l'ulteriore importo di euro 15.178,22 richiesto a titolo di “addebito canoni x raggiungimento dodicesimo mese).
L'art. 27 del contratto prevede che “La facoltà di richiedere l'anticipata interruzione potrà essere esercitata unicamente per quei Veicoli che abbiano superato il 12° (dodicesimo) mese di locazione”.
SIFA', sebbene il recesso sia avvenuto anteriormente al decorso del lasso temporale indicato nel predetto art. 27, ha agito invocando gli effetti ad esso conseguenti. Si legge, difatti, nel ricorso monitorio che “il Debitore ha receduto anticipatamente dal Contratto e, pertanto, in considerazione di quanto contrattualmente pattuito, il Debitore è tenuto, oltre al pagamento dei canoni scaduti e relative spese accessorie, a corrispondere “a) l'importo risultante dal ricalcolo complessivo dei canoni, tasse incluse, in funzione della durata contrattuale della locazione applicando la seguente formula: ricalcolo
– (il prezzo di listino del veicolo indicato nella lettera d'offerta + gli optional) x i mesi mancanti alla scadenza del contratto x 1,3%; b) nel caso di veicoli allestiti o con optional il cui valore supera i Euro
10.000,00, il ricalcolo suddetto sarà maggiorato della quota parte di allestimento non ancora fatturata al momento della restituzione del veicolo” (Art. 27 del Contratto). Infine, il Contratto prevede altresì una penale pari a 6 mensilità di canoni per chiusura anticipata del contratto per effetto del mancato pagamento di quanto dovuto dal conduttore a titolo di canone” e, ancora, nella comparsa di costituzione e risposta, che “Ad ogni buon conto, l'art. 27 del contratto quadro prevede espressamente che il cliente possa «con un preavviso minimo di sessanta giorni, richiedere di interrompere anticipatamente il Contratto di Locazione […]».
Tuttavia, dall'esercizio di tale facoltà discende l'applicazione della clausola penale, oggetto di pagina 9 di 10 specifica approvazione da parte dell'odierna opponente mediante la doppia sottoscrizione”. E d'altro canto IF non ha risolto il contratto. Ciò comporta che l'importo di euro 15.178,22 non è dovuto, risultando contrattualmente pattuito solo il diritto alla corresponsione delle penali di cui agli artt. 27 e
28 del contratto e delle fatture insolute in caso di interruzione anticipata del contratto, a seguito dell'esercizio del recesso (o della risoluzione unilaterale del contratto da parte di SIFA').
Quanto alle modifiche aggiuntive (c.d. optional), delle stesse si è tenuto conto ai fini del calcolo illustrato sopra, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 del contratto.
In forza delle considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo n. 1384/2021 dev'essere revocato e il sig. va condannato al pagamento, in favore di della somma di € 1.962,98 Pt_1 Controparte_1
(iva inclusa) oltre interessi dalla scadenza della fattura al saldo, a titolo di canone scaduto e di €
29.147,89 (da cui va detratto l'anticipo di euro 10.370,00) oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2005 a titolo di penali contrattuali ridotte ex art. 1384 c.c. in conformità ai principi sopra esposti, per un totale di € 20.740,87, oltre interessi come testé specificati.
5.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate nella misura del 70% e liquidate per la restante frazione, in favore di nella somma indicata nel Controparte_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
20.740,87, oltre interessi come indicato in motivazione;
- compensa le spese di lite nella misura del 70% e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo già compensato di euro 1.523,10 oltre Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Reggio Emilia, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE MI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RE MI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4566/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONELLA PIRRO;
Parte_1
ATTORE contro rappresentata e difesa dagli Avvocati VALERIO PETROSINO e Controparte_1
DEBORA FALCONERI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025.
FATTO e DIRITTO
1.
A seguito della riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. da parte di la causa torna Controparte_1 in decisione sulle conclusioni precisate come segue.
Per la parte attrice-opponente:
“In via preliminare
- Accertare, ex art. 39 c.p.c., la litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente avanti al
Tribunale di Milano, R.G. n. Sez. XIII Civile – R.G. 7298/2024 – Dott. Ilario Pontani, promosso in riassunzione da controparte con atto del 16.02.2024.
- In attesa della definizione del procedimento avanti al Tribunale di Milano, si chiede in subordine la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., per evitare sentenze contrastanti e tutelare il principio del giusto processo.
Nel merito
pagina 2 di 10 Preso atto di quanto stabilito nella sentenza n. 1343/2023 del Tribunale di Reggio Emilia riguardo la qualifica di consumatore in capo al Sig. pronunciare la nullità della clausola n. 27 per Pt_1 eccessiva onerosità del corrispettivo richiesto a titolo di penale rispetto alla prestazione resa (messa
a disposizione della vettura per mesi due), e rideterminare l'importo dovuto per il noleggio in quanto già versato dal come anticipo (€ 10.370,00), assolvendo il concludente da ogni pretesa, o nella Pt_1 diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
In via subordinata pronunciare la risoluzione del contratto di noleggio stipulato inter partes per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e/o per impossibilità della prestazione, assolvendo il concludente da ogni pretesa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario
Ci si oppone alle istanze di prova testimoniale ex adverso formulate, atteso che la sentenza n. 1342/23 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia non è stata impugnata con i mezzi ordinari, e vertono pertanto su circostanze già accertate con provvedimento coperto da giudicato interno”.
Per la parte convenuta opposta:
“In via preliminare:
- per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 186 – ter c.p.c. emettere ordinanza a carico di Parte_1
(C.F. , già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, C.F._1 [...]
(C.F. – P.I. ), e residente in [...]C.F._1 P.IVA_1
20088 - UD IS (MI), Via Fiume n. 2, per il pagamento della somma di € 89.081,69 oltre interessi moratori dalle fatture e sino all'effettivo soddisfo;
In subordine:
- per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 186 – ter c.p.c. emettere ordinanza a carico di Parte_1
(C.F. , già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, C.F._1 [...]
individuale (C.F. – P.I. ), e residente in [...]C.F._1 P.IVA_1
20088 - UD IS (MI), Via Fiume n. 2, per il pagamento della somma di €.17.141,20 risultante dalla somma dei canoni equivalente all'importo complessivo dei canoni rimasti in soluti e mai contestati dal Sig. e/o della somma ritenuta di giustizia;
Pt_1
In ulteriore subordine:
- per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 186 – ter c.p.c. emettere ordinanza a carico di Parte_1
(C.F. , già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, C.F._1 [...]
(C.F. – P.I. ), e residente in [...]C.F._1 P.IVA_1
pagina 3 di 10 20088 - UD IS (MI), Via Fiume n. 2, per il pagamento della somma di €.787,23 dovuti a titolo di danni da fine noleggio;
- per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 186 – ter c.p.c. emettere ordinanza a carico di Parte_1
(C.F. , già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, C.F._1 [...]
individuale (C.F. – P.I. ), e residente in [...]C.F._1 P.IVA_1
20088 - UD IS (MI), Via Fiume n. 2, per il pagamento della somma di €.30.200,00 dovuti a titolo di risarcimento per le modifiche aggiuntive (c.d. optional) ordinate dalla ditta del Parte_2
Sig. Pt_1
Nel merito:
In via principale rigettare, in ogni sua parte, le domande proposte dal Sig. per i motivi esposti in narrativa, che Pt_1 in questa sede devono intendersi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma di € 89.081,69, comprensiva dell'importo di cui alla clausola ex art.
27 del contratto di locazione, oltre interessi moratori dalle fatture e sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, condannare il Sig. al pagamento della somma di €.17.141,20, equivalente all'importo
Pt_1 complessivo dei canoni rimasti in soluti e mai contestati dal Sig. e/o della somma ritenuta di
Pt_1 giustizia;
condannare il Sig. al pagamento della somma di €.787,23 dovuti a titolo di danni da fine
Pt_1 noleggio. condannare il Sig. al pagamento della somma di €.30.200,00 dovuti a titolo di risarcimento per
Pt_1 le modifiche aggiuntive (c.d. optional) ordinate dalla ditta del Sig. Parte_2 Pt_1
In via istruttoria: ci si riporta alle memorie istruttorie già depositate in giudizio e si insite per
l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. “Vero è che, nel luglio 2019, il Sig. segnalava al Sig. la Controparte_2 Parte_1 possibilità di noleggiare a lungo termine con la un'autovettura presso Controparte_3 il Centro Porsche Milano Nord?”;
2. “Vero è che, nel luglio 2019, il Sig. invitava il Sig. a rivolgersi Controparte_2 Parte_1 al Centro Porsche Milano per noleggiare un'autovettura a lungo termine?”;
3. “Vero è che, nel luglio 2019, il titolare dell'impresa individuale Flash Road City di Pt_1
Sig. si recava preso il Centro Porsche Milano Nord?”;
[...] Parte_1
4. “Vero è che, nel luglio 2019, il titolare dell'impresa individuale Flash Road City, Sig. Pt_1
pagina 4 di 10 conferiva con l'agente di commercio di Centro Porsche Milano Nord, Sig. in Pt_1 Tes_1 merito alla possibilità di noleggiare a lungo termine un'autovettura?”;
5. “Vero è che, in data 15 novembre 2019, Flash Road City di NI SE, in persona del Sig.
sottoscriveva un contratto di locazione di veicoli a lungo termine di tipo Parte_1
'BusinessToBusiness' con la società SIFÀ Società Italiana Flotte Aziendali?”;
6. “Vero è che, in data 15 novembre 2019, Flash Road City di , nella persona del Sig. Parte_1
sottoscriveva un contratto di locazione di veicoli a lungo termine tra imprese?”; Parte_1
7. “Vero è che, a novembre 2019, Flash Road City di nella persona del Sig. Parte_1
chiedeva di intestare il contratto di noleggio a lungo termine e le relative fatture Parte_1 alla ditta individuale Flash Road City di ?”; Parte_1
8. “Vero è che, a novembre 2019, Flash Road City di nella persona del Sig. Parte_1
riferiva di voler utilizzare il veicolo oggetto del contratto, Porsche Macan, per Parte_1 finalità professionali?”;
9. “Vero è che, a novembre 2019, il Sig. chiedeva a Flash Road City di Tes_1 Parte_1 di trasmettere tutta la documentazione inerente all'impresa individuale, al fine di predisporre il contratto di noleggio a lungo termine di veicoli?”;
10. “Vero è che, a novembre 2019, di inviava ad tutta la Parte_2 Parte_1 Tes_1 documentazione inerente all'impresa individuale, al fine di predisporre il contratto di noleggio a lungo termine di veicoli?”;
11. “Vero è che, a novembre 2019, inviava tutta la documentazione ricevuta da Tes_1 Pt_2 di a SIFÀ, al fine di predisporre il contratto di noleggio a lungo termine di
[...] Parte_1 veicoli?”;
12. “Vero è che SIFÀ propone ai propri clienti due tipologie di contratto per noleggio a lungo termine: uno per i consumatori privati ed uno BusinessToBusiness per le imprese?”;
13. “Vero è che, in data 13 dicembre 2019, il Sig. del Centro Porsche Milano Nord Tes_1 consegnava a mani del Sig. titolare dell'impresa individuale Flash Road City di Parte_1
, il veicolo modello Porsche Macan?”. Parte_1
Si indicano a testimoni, i Sigg.ri:
- (agente di vendita del Centro Porsche Milano Nord – 20157 Milano, Via Stephenson, n. Tes_1
53);
- (funzionario commerciale SIFÀ S.p.A.); Testimone_2
- (segnalatore freelance); Controparte_2
Inoltre, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle pagina 5 di 10 scritture contabili e libri giornale di Flash Road City Parte_2 relativamente alla registrazione delle seguenti fatture: Fatt. n. 7196 del 20/02/2020; Fatt. n. 20901 del
30/04/2020; Fatt. n. 32095 del 30/06/2020; N.C. 443 del 20/03/2020; N.C. 982 del 30/06/2020;
In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2.
Preliminarmente deve darsi atto che il procedimento n. 7298/2024 pendente dinanzi al Tribunale di
Milano è stato dichiarato estinto (cfr. verbale del 3.7.2025). Pertanto, l'istanza attorea di sospensione di questo giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Tribunale di
Milano, va respinta.
3.
L'attore – opponente ha assunto che, non essendo stata impugnata la sentenza n. 1342/2023 del
Tribunale di Reggio Emilia con i mezzi ordinari, la stessa doveva ritenersi confermata in tutte le sue parti, ad eccezione di quella relativa alla competenza per territorio, in relazione alla quale era stato proposto da il ricorso per regolamento di competenza. Controparte_1
Tale tesi è priva di pregio e, quindi, va disattesa.
Con ordinanza n. 30836/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di
Reggio Emilia, ritenendo non dimostrata la qualità consumeristica del sig. Dunque, Pt_1 diversamente da quanto assunto dall'attore – opponente nella comparsa di costituzione, la Corte di
Cassazione si è pronunciata sulla qualifica di consumatore in capo al sig. escludendola. Da Pt_1 tanto consegue che alla fattispecie in decisione non è applicabile la disciplina speciale del codice del consumo.
4.
Ciò chiarito, si passa ad esaminare il merito della controversia.
Risulta innanzitutto documentalmente provato che il sig. ha stipulato in data 15/11/2019 con Pt_1
SIFA' (ora il contratto di locazione, della durata di 48 mesi, avente ad oggetto il Controparte_1 veicolo Porsche Macan, meglio identificato in atti (docc. 2 dell'atto di citazione e 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Tale contratto, per quanto è qui di interesse, prevede espressamente all'art. 27 che in caso di interruzione anticipata del contratto da parte del cliente, questi dovrà pagare “a) l'importo risultante dal ricalcolo complessivo dei canoni, tasse incluse, in funzione della durata contrattuale della
Locazione applicando la seguente formula: RICALCOLO = (il prezzo di listino del OL indicato pagina 6 di 10 nella lettera d'offerta + gli optional) X i mesi mancanti alla scadenza del Contratto X 1.3%; b) nel caso di veicoli allestiti o con optional il cui valore supera i € 10.000, il ricalcolo suddetto sarà maggiorato della quota parte di allestimento non ancora fatturata al momento della restituzione del
OL …”. L'art. 28 del contratto inter partes prevede, poi, sempre in caso di interruzione anticipata del rapporto, il pagamento, da parte del cliente, di una penale pari a sei mensilità di canone.
Orbene, come già condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale (sent. n. 390/2023 est. dr. F. Malgoni)
è quindi evidente che gli importi previsti dall'art. 27 del contratto sono qualificabili come penali contrattuali, atteso che il “ricalcolo” di cui al predetto articolo, ha, al pari della somma di cui all'art. 28 del medesimo contratto espressamente qualificata come penale, la finalità di predeterminare le conseguenze dell'inadempimento del conduttore, che, in tal caso, sarà tenuto a versare entrambi gli importi, oltre all'eventuale maggior danno.
Così qualificate tali pattuizioni, le quali sono, in astratto, del tutto legittime in quanto frutto dell'autonomia negoziale delle parti, trova applicazione l'art. 1384 c.c., potendo il giudice, anche d'ufficio, provvedere alla riduzione della penale ad equità, qualora eccessiva. Come autorevolmente sostenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite infatti “nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato oggetto di una determinazione anticipata attraverso una clausola penale ex art. 1382 cc, trova applicazione la possibilità, ad opera del giudice, della riduzione equitativa della penale che si manifesti eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrare la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale” (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128).
Per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito,
l'esercizio, anche d'ufficio, di tale potere da parte del giudice è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (ex multis Tribunale Roma sez. VI,
3/12/2021, n.19841). Inoltre, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il dovere di allegazione esplicativa della dedotta eccessiva entità della penale (oltre ad una deduzione di prove in ordine all'assenza di ragioni giustificative) incombe sulla parte che la eccepisce solo qualora la sproporzione non sia manifesta, poiché, in caso contrario, “nessun altro onere può configurarsi [su tale parte] se non quello di prospettare al giudice la esigenza di una valutazione comparativa tra l'interesse patrimoniale che la controparte aveva alla esecuzione del contratto stesso e l'ammontare della penale stabilito, in quanto gli elementi necessari per tale valutazione sono desumibili dalla convenzione prodotta a supporto della propria domanda dalla pagina 7 di 10 controparte, mentre è, se mai, quest'ultima tenuta a dimostrare, a fronte della contestazione sollevata
"ex adverso", le ragioni che giustificavano l'ammontare apparentemente abnorme della penale in relazione al valore del contratto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2478 del 4/3/2000).
Ciò posto, seppure nel caso in esame l'attore-opponente non abbia formulato una espressa domanda di riduzione della penale, esso ha però contestato la debenza delle somme imputate a “ricalcolo contrattuale” e a “penale contrattuale”.
Orbene, come osservato il contratto inter partes prevedeva una durata di 48 mesi;
il rapporto contrattuale si è interrotto in data 27/2/2020 trascorsi, dunque, circa 3 mesi dal suo perfezionamento;
il veicolo, oggetto del contratto, è stato riconsegnato in data 27/2/2020.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo.
La somma richiesta al conduttore, pari a € 96.202,82, oggetto della fattura n. 32095 del 30.6.2020, corrisponde a circa ulteriori 49 canoni (canone mensile di € 1.962,98).
Preliminarmente deve darsi atto che l'importo del prezzo di listino del veicolo indicato nella lettera d'offerta + gli optional (euro 81.325,00 somma in cui sono ricomprese, dunque, le modifiche aggiuntive) x i mesi mancanti alla scadenza del contratto (44) x il coefficiente 1,3%, determina l'importo di euro 46.517,90, mentre l'importo corrispondente a sei mensilità di canone è pari ad euro
11.777,88. Quindi, il totale delle penali spettanti in base agli artt. 27 e 28 del contratto è pari a complessivi euro 58.295,78 (e dunque non ad euro 96.202,82, come indicato nel ricorso), che corrisponde a circa 29 canoni.
SIFA', oltre a richiedere il conseguimento delle penali ex artt. 27 e 28 del contratto, ha riacquistato la disponibilità del veicolo con 44 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto (48 mesi).
Ne consegue che SIFA' avrebbe potuto ricollocare il veicolo sul mercato. Né d'altronde la convenuta - opposta ha allegato (né tanto meno provato) ragioni impeditive di una tale ricollocazione o, comunque, che la ricollocazione del medesimo sia avvenuta a condizioni più svantaggiose.
Dunque, l'importo di euro 58.295,78 non supera quanto la locatrice avrebbe conseguito in caso di corretta esecuzione delle prestazioni, ma le considerazioni che precedono sono idonee a fondare un giudizio di manifesta eccessività delle due penali considerate nel loro complesso. Ciò comporta il potere del giudice di procedere ad un'equa diminuzione delle stesse.
In tale operazione va quindi tenuto conto, da un lato, che la convenuta opposta è rientrata in possesso del veicolo in data 27/2/2020, dall'altro, che la stessa ha certamente sostenuto gli oneri correlati al servizio di noleggio del veicolo, quali esborsi per immatricolazione, bolli, assicurazione ecc.. Va altresì considerato che il mezzo è soggetto alla diminuzione di valore derivante dall'uso, nel tempo, trascorso tra la data di consegna e la restituzione a SIFA'. Deve inoltre considerarsi il tempo necessario per la pagina 8 di 10 ricollocazione del veicolo sul mercato, nonché i relativi costi di custodia e manutenzione.
Alla luce di tali valutazioni e avuto riguardo all'interesse che SIFA' aveva al corretto adempimento del contratto, appare equo procedere a una riduzione delle penali pattuite nel contratto inter partes nella misura di un mezzo, risultando così dovuto il minor importo di euro 29.147,89, da cui va detratto l'anticipo di euro 10.370,00, residuando così euro 18.777,89.
A tale somma va aggiunta quella di euro 1.962,98 (iva inclusa), oggetto della fattura n. 7196 del
20.2.2020, a titolo di canone insoluto.
Quanto invece all'importo di euro 787,23, oggetto della fattura n. 20901 del 30.4.2020, a titolo di danni alla vettura, i medesimi non risultano provati e sul punto difetta ancor prima anche una compiuta allegazione. In particolare, da un lato, la convenuta opposta si è limitata a chiedere tale voce di danno, senza nulla riferire in ordine ai danni che sarebbero stati causati alla vettura, dall'altro, non ha offerto la prova di quanto assunto, non avendo prodotto, al riguardo, documentazione, né articolato istanze di prova.
Non è dovuto, neppure, l'ulteriore importo di euro 15.178,22 richiesto a titolo di “addebito canoni x raggiungimento dodicesimo mese).
L'art. 27 del contratto prevede che “La facoltà di richiedere l'anticipata interruzione potrà essere esercitata unicamente per quei Veicoli che abbiano superato il 12° (dodicesimo) mese di locazione”.
SIFA', sebbene il recesso sia avvenuto anteriormente al decorso del lasso temporale indicato nel predetto art. 27, ha agito invocando gli effetti ad esso conseguenti. Si legge, difatti, nel ricorso monitorio che “il Debitore ha receduto anticipatamente dal Contratto e, pertanto, in considerazione di quanto contrattualmente pattuito, il Debitore è tenuto, oltre al pagamento dei canoni scaduti e relative spese accessorie, a corrispondere “a) l'importo risultante dal ricalcolo complessivo dei canoni, tasse incluse, in funzione della durata contrattuale della locazione applicando la seguente formula: ricalcolo
– (il prezzo di listino del veicolo indicato nella lettera d'offerta + gli optional) x i mesi mancanti alla scadenza del contratto x 1,3%; b) nel caso di veicoli allestiti o con optional il cui valore supera i Euro
10.000,00, il ricalcolo suddetto sarà maggiorato della quota parte di allestimento non ancora fatturata al momento della restituzione del veicolo” (Art. 27 del Contratto). Infine, il Contratto prevede altresì una penale pari a 6 mensilità di canoni per chiusura anticipata del contratto per effetto del mancato pagamento di quanto dovuto dal conduttore a titolo di canone” e, ancora, nella comparsa di costituzione e risposta, che “Ad ogni buon conto, l'art. 27 del contratto quadro prevede espressamente che il cliente possa «con un preavviso minimo di sessanta giorni, richiedere di interrompere anticipatamente il Contratto di Locazione […]».
Tuttavia, dall'esercizio di tale facoltà discende l'applicazione della clausola penale, oggetto di pagina 9 di 10 specifica approvazione da parte dell'odierna opponente mediante la doppia sottoscrizione”. E d'altro canto IF non ha risolto il contratto. Ciò comporta che l'importo di euro 15.178,22 non è dovuto, risultando contrattualmente pattuito solo il diritto alla corresponsione delle penali di cui agli artt. 27 e
28 del contratto e delle fatture insolute in caso di interruzione anticipata del contratto, a seguito dell'esercizio del recesso (o della risoluzione unilaterale del contratto da parte di SIFA').
Quanto alle modifiche aggiuntive (c.d. optional), delle stesse si è tenuto conto ai fini del calcolo illustrato sopra, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 del contratto.
In forza delle considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo n. 1384/2021 dev'essere revocato e il sig. va condannato al pagamento, in favore di della somma di € 1.962,98 Pt_1 Controparte_1
(iva inclusa) oltre interessi dalla scadenza della fattura al saldo, a titolo di canone scaduto e di €
29.147,89 (da cui va detratto l'anticipo di euro 10.370,00) oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2005 a titolo di penali contrattuali ridotte ex art. 1384 c.c. in conformità ai principi sopra esposti, per un totale di € 20.740,87, oltre interessi come testé specificati.
5.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate nella misura del 70% e liquidate per la restante frazione, in favore di nella somma indicata nel Controparte_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
20.740,87, oltre interessi come indicato in motivazione;
- compensa le spese di lite nella misura del 70% e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo già compensato di euro 1.523,10 oltre Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Reggio Emilia, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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