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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/09/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 18.09.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3258 DELL'ANNO 2022
N.R.G. 3258/2022
È presente per l'avv. Stefania Azzurra Spanò in sostituzione dell'avv. Vanila Parte_1
Amoroso.
Nessuno è presente per parte convenuta.
A questo punto, il G.I. invita il difensore presente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati.
Il difensore insiste in particolare nel riconoscimento del danno morale.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che la parte rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3258/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3258 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. nella Parte_1 C.F._1 qualità di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, Parte_2
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palermo, via Houel n. 17, presso
[...] lo studio dell'avv. Vanila Amoroso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Antonio Di Rudinì 24/C, presso lo studio dell'avv.
Carmelina Miserendino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
oggetto: domanda di risarcimento danni n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in proprio e “n.q.” di genitore esercente la potestà Parte_1 sulla figlia minore , conveniva in giudizio , al fine di sentirlo Parte_2 Controparte_1 condannare, al risarcimento dei danni, asseritamente patiti, ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Nello specifico, in base al tenore complessivo dell'atto di citazione, veniva dedotto:
- che veniva tratto in giudizio in sede penale per rispondere dei reati “a) Controparte_1 di cui all'articolo 572 cp, per aver maltrattato la moglie anche alla Parte_1 presenza dei figli minori, colpendola con calci, pugni procurandole ecchimosi lesioni personali;
minacciandola e ingiuriandola anche a mezzo telefono con le frasi “NA, figlia di NA, ora ti disconoscono la bambina così non ti do soldi, appena mi danno la bambina non te la faccio vedere più-ti farò piangere lacrime di sangue perché mi prenderò la bambina non te la farò più trovare” infliggendo a sofferenze Parte_1 fisiche e morali tali da rendere per quest'ultima intollerabile la convivenza col predetto;
b) per il reato di cui all'articolo 570 comma due cp, perché serbando una condotta contraria alla morale della famiglia, faceva mancare i mezzi di sussistenza la figlia minore
omettendo di versare l'assegno mensile di euro 250, 00 stabilito dal presidente del Pt_2 tribunale di Palermo con ordinanza del 2 febbraio 2013 e di contribuire direttamente ai bisogni e necessità della prole, disinteressandosi completamente delle sue necessità” (pag.
2 atto di citazione);
- che, con sentenza penale n. 5261/2021 del 27.10.21, la Corte d'appello di Palermo IV sez. penale, dichiarava colpevole dei fatti a lui ascritti e lo condannava al Controparte_1 risarcimento dei danni cagionati a , costituitasi parte civile, in proprio Parte_1
e nella qualità di genitore della minore , per la cui liquidazione rimetteva Parte_2 le parti al competente giudice civile.
Tutto ciò posto, parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “[…] liquidare come disposto dal giudice penale danni tutti, patrimoniale non patrimoniali, patiti e patiendi dalla sig.ra
in proprio e nq di madre della minore , persone offese già costituite Parte_1 Parte_2 parte civile nel giudizio penale indicato in parte motiva, in ordine agli illeciti penali posti in essere dall' quantificandoli in misura non inferiore ad e. 100.000,00 per entrambe […]”. CP_1
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Si costituiva, in data 15.03.2023, , il quale, chiedeva il rigetto integrale di Controparte_1 tutte le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel corso dell'istruttoria venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., e veniva disposta una C.t.u. medico-legale.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
1. Sull'efficacia del giudicato penale nel processo civile
Tutto ciò premesso, ha agito in giudizio, in proprio, per ottenere il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di , in qualità di persona Controparte_1 da lui offesa per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.
Fatti dedotti secondo quanto descritto nel capo di imputazione a carico di , Controparte_1 di seguito riportato, nell'ambito del procedimento penale presso il Tribunale di Palermo n. R.G.G.I.P.
1460/2014, e cioè “[…] per aver maltrattato la moglie anche alla presenza dei Parte_1 figli minori, colpendola con calci, pugni procurandole ecchimosi lesioni personali;
minacciandola e ingiuriandola anche a mezzo telefono con le frasi “NA, figlia di NA, ora ti disconoscono la bambina così non ti do soldi, appena mi danno la bambina non te la faccio vedere più-ti farò piangere lacrime di sangue perché mi prenderò la bambina non te la farò più trovare” infliggendo a
sofferenze fisiche e morali tali da rendere per quest'ultima intollerabile la Parte_1 convivenza col predetto”.
Altresì, ha agito anche in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia, , per i danni da quest'ultima patiti in ragione dei fatti di Parte_2 reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p., ascritti sempre ad , nel procedimento penale Controparte_1 sopra richiamato, e così come di seguito riportati: “[…] perché serbando una condotta contraria alla morale della famiglia, faceva mancare i mezzi di sussistenza la figlia minore omettendo di Pt_2 versare l'assegno mensile di euro 250, 00 stabilito dal presidente del tribunale di Palermo con ordinanza del 2 febbraio 2013 e di contribuire direttamente ai bisogni e necessità della prole, disinteressandosi completamente delle sue necessità”.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 4 In merito si osserva ancora che con sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo in data 25.09.2018, veniva assolto dai due reati a lui ascritti, sopra riportati, e Controparte_1 che, tuttavia, con sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 5261/2021, divenuta irrevocabile in data 12.03.2022, l'odierno convenuto veniva condannato ai soli effetti civili al risarcimento dei danni per i fatti così come descritti nei due capi di imputazione. Pronuncia di condanna generica, in quanto la quantificazione dei danni patiti veniva rimessa alle valutazioni del giudice civile.
Orbene, deve tenersi conto che: “[…] la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'
"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass. n. 5660/2018).
Ne discende che nel presente giudizio, con riferimento alla posizione di , Controparte_1 tenuto conto della natura dei reati di mera condotta compiuti dallo stesso, non può più ridiscutersi in merito al fatto che egli sia rimasto colpevolmente inadempiente agli obblighi di mantenimento della figlia, e nemmeno che egli abbia posto in essere, volontariamente, comportamenti violenti nei confronti di , per l'intero periodo così come contestato nei capi di imputazione, Parte_1 tali da integrare un sistema di condotte offensive dell'integrità psico-fisica della stessa.
Ciò posto, in merito alla prova dei danni conseguenziali derivati dai fatti lesivi di cui è causa si osserva quanto segue.
2. Sulla prova dei danni patiti direttamente da Parte_1
Nel caso di specie, ritenuto di individuare nel diritto all'integrità psico-fisica il diritto oggetto di lesione a seguito delle condotte patite da parte attrice, deve, allora, verificarsi se la lesione di tale diritto abbia comportato alla stessa pregiudizi sotto il profilo del c.d. danno non patrimoniale.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 5 A riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “[…] il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell'aspetto dinamico-relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). […]
Occorre qui ribadire che esiste […] una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico- relazionale, in quanto il danno alla persona postula il riconoscimento: da un lato, della sofferenza interiore;
e, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito […]. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni)” (Cass. n. 18217/2023).
Ciò posto, con riferimento alla componente dinamico-relazionale, , in base Parte_1 al tenore complessivo dell'atto di citazione, ha dedotto danni, innanzitutto, ascrivibili all'area del danno c.d. biologico.
Nello specifico, può ritenersi che parte attrice ha sostenuto con la richiesta di CTU avanzata nella memoria secondo termine cpc che, a seguito della lesione del diritto di cui sopra, ha patito un livello di sofferenza tale che è degenerato in un vero e proprio danno-psichico e, quindi, in una lesione della propria salute, come tale idonea ad arrecare un pregiudizio al suo facere a-reddituale (sul punto si osserva che la Suprema Corte ha ribadito che: “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)” (Cass. n. 10787/2024).
Orbene, non è emerso, dall'istruttoria svolta, che in conseguenza dei fatti di cui è causa a seguito delle lesioni all'integrità psico-fisica, abbia patito sofferenze tali da Parte_1 degenerare in una compromissione della propria integrità psichica.
In particolare, dalla CTU medico-legale in atti è emerso, per quanto attiene a Parte_1
quanto segue: “Durante i due colloqui effettuati con la perizianda non sono emersi disturbi
[...] dell'umore, note ansiose né disturbi della sfera percettiva;
[…] In risposta ai quesiti stabiliti dal giudice si afferma che non sono derivati, come conseguenza dei fatti in oggetto danni postumi di
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 6 natura psichica valutabili in termine di danno biologico;
nel periodo della gravidanza e successivo alla nascita della figlia la perizianda ha probabilmente sofferto di un disturbo post traumatico di cui comunque non sono presenti dati obiettivabili e che comunque non è presente ad oggi” (cfr. pag. 4 e
5 CTU in atti).
Inoltre, il perito ha precisato che: “Durante il colloquio non sono emersi dati indicativi di patologie. L'accurata raccolta anamnestica e i colloqui effettuati con la sig. e con Parte_1 Pt_2 escludono la presenza, in atto, di patologie di rilevanza psichiatrica nei due soggetti. Pertanto non si è ritenuto sottoporli ad esami testologici che sono di supporto e vengono effettuati se durante il colloquio si rilevano sintomi indicatori di patologie psichiatriche”.
Infine, il CTU, a conclusione del proprio elaborato peritale, è pervenuto alle seguenti risultanze:
“In risposta ai quesiti si può affermare che in conseguenza dei fatti di cui causa non sono derivati danni postumi di natura psichica valutabili in termini di danno biologico su e Parte_1
. I fatti in oggetto di causa non hanno determinato esiti di carattere permanente Parte_2 sulla preesistente integrità psico-fisica in ordine alla sfera individuale, relazionale, affettiva e lavorativa su e ”. Parte_1 Parte_2
In definitiva, il CTU, le cui deduzioni e conclusioni si ritiene di condividere essendo esenti da carenze logiche, e conformi ai migliori dettami della scienza di settore, ha escluso ogni componente di danno non patrimoniale intesa in termini di danno biologico.
Quanto, invece, alla sofferenza morale (o patema d'animo o sofferenza interiore) essa deve intendersi come categoria inclusiva di tutti i risvolti negativi dell'evento dannoso apprezzabili in relazione alla sfera del “pathos”, cioè la “sfera dell'intimo sentire”.
Ebbene, in merito alla prova di tale danno si rileva che gli elementi acquisiti, letti in correlazione con gli allegati atti del procedimento penale, fanno emergere chiaramente come, dai fatti contestati al convenuto, sia derivata a carico dell'istante una situazione di sofferenza tale da assumere rilevanza giuridica sotto il profilo risarcitorio.
In particolare, si evidenzia, innanzitutto che il CTU ha riferito nella relazione peritale come
“[…] è indubbio comunque che, durante il periodo del matrimonio e successivo alla nascita della bambina […]”, “[…] è stata sottoposta non solo a disagio pschichico ma altresì Parte_1 materiale, essendo stata costretta a spostarsi prima dalla suocera e successivamente dai suoi genitori, non avendo più risorse per mantenersi (aveva già interrotto l'attività lavorativa) ma soprattutto per le continue minacce verbali che le determinavano una sofferenza psichica interrotta col suo trasferimento a Casteldaccia” (cfr. pag. 4 CTU in atti).
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 7 Inoltre, è dato leggere nella sentenza penale che: “è […] risultato con certezza, ed al di là di ogni ragionevole dubbio, un complessivo e sistematico clima familiare di sopraffazione instaurato dall'imputato, per le circostanze e ragioni dettagliate dalla persona offesa” (cfr. sent. Corte di
Appello di Palermo n. 5261/2021).
Orbene, deve farsi applicazione della presunzione semplice, fondata sull' “id quod plerumque accidit”, secondo cui la vittima di minacce, di percosse e di violenze continuative, da parte del partner convivente, subisce uno stato di tensione e di stravolgimento della quiete familiare.
Pertanto, deve ritenersi che la sistematicità delle condotte illecite del convenuto abbia senz'altro provocato nella vittima un rilevante turbamento, e una notevole prostrazione, dovuti alla preoccupazione che la propria incolumità e quella della figlia minore fossero quotidianamente messe a repentaglio.
Dunque, alla luce di tali assunti, in base al criterio del “più probabile che non”, ed in mancanza di riscontri contrari, deve ritenersi provato sotto il profilo dell'“an debeatur” un patema d'animo suscettibile di essere risarcito.
Quanto alla sua quantificazione, essa deve essere effettuata in base a criteri equitativi con la precisazione che: “equità non vuol dire arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Alla nozione di equità
è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento” (Cass.
n. 12408/2011).
Orbene, ai fini della quantificazione secondo equità, questo giudicante procede a scrutinare, innanzitutto, le singole condotte maltrattanti patite dalla persona offesa, in modo da ricostruire la concreta carica offensiva del fatto illecito in parola sull'integrità psico-fisica di parte attrice.
Ciò detto, si osserva che, in base a quanto accertato in sede penale, sono risultate dimostrate una pluralità di aggressioni, non solo verbali, ma anche fisiche da parte di nei Controparte_1 confronti di . Parte_1
Inoltre, risulta accertato che il convenuto ha percosso mentre ella era in Parte_1 stato di gravidanza, nonché l'ha percossa anche in occasioni in cui la loro figlia era presente nell'abitazione in cui le parti convivevano.
Ed ancora ha obbligato la moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua Controparte_1 volontà, e, a fronte di un rifiuto, l'ha costretta a stare fuori dall'abitazione, persino priva di indumenti.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 8 Inoltre, risulta dimostrato, in sede penale, che ha impedito a Controparte_1 Parte_1 di alzarsi dal letto per prendersi cura della loro figlia, e ogni sua opposizione è stata repressa
[...] con ulteriori percosse ed urla.
Condotte, dunque, certamente dotate di una elevata carica offensiva, idonee, secondo l'“id quod plerumque accidit”, ad ingenerare un notevole patema d'animo nella vittima.
Circostanza desumibile anche in ragione della durata delle stesse. Ritiene, infatti, lo scrivente di valorizzare anche il fatto che le condotte del convenuto hanno avuto carattere continuativo per tutta la durata della convivenza coniugale, e più precisamente dal settembre-ottobre dell'anno 2010 sino al 2012. Dunque, un lasso di tempo rilevante.
Tuttavia, deve tenersi anche conto che parte attrice non ha fornito elementi di prova ulteriori, a mezzo ad esempio prova per testi, idonei a dimostrare la durata precisa del suo patema d'animo, né sono state articolate prove in grado di fornire ulteriori indicazioni tali da poter dimostrare un grado di intensità della sofferenza patita ancora maggiore rispetto a quello desumibile in forza delle circostanze sopra dette.
Pertanto, in via equitativa, tenuto conto che, comunque, non sono derivati danni di natura psichica (suscettibili di essere risarciti quali danno biologico), si ritiene congruo riconoscere, a
, in valuta attuale, l'importo di € 15.000 (quindicimila), a titolo di risarcimento, Parte_1 quale danno non patrimoniale ascrivibile, sotto il profilo descrittivo, alla componente c.d. morale.
In merito, poi, agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Ebbene, parte attrice non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 9 c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche
Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n. 3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
Sulla somma come sopra liquidata, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere, invece, corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
3. Sulla prova dei danni patiti da Parte_2
Nel caso in esame, per quanto riguarda i danni subiti da , a seguito della Parte_2 lesione del suo diritto all'assistenza familiare, occorre accertare se tale pregiudizio abbia prodotto, innanzitutto, conseguenze dannose tali da integrare, a sua volta, gli estremi di un danno di natura psichica sulla stessa e, quindi, lesivo del suo stato di salute.
Orbene, non è emerso che a seguito della lesione del suo diritto all'assistenza Parte_2 familiare abbia patito sofferenze tali da degenerare in una compromissione della sua integrità psichica.
In particolare, dalla relazione tecnica d'ufficio redatta dal perito incaricato, emerge una descrizione della minore che depone per un suo sereno e positivo sviluppo. Dal colloquio condotto, infatti, il consulente ha descritto la ragazza come "sorridente, tranquilla", evidenziando un armonico stile di vita a livello affettivo, relazionale e scolastico. La CTU sottolinea, inoltre, come la minore appaia “intelligente con un progetto di vita, dopo la licenza media”, a testimonianza di una personalità ben strutturata e orientata verso obiettivi futuri.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 10 Inoltre, dalla relazione peritale in atti è emerso che la minore non serba alcun ricordo del periodo della sua prima infanzia, antecedente all'età scolare, in quanto, la sua giovane età, pari a soli sette mesi al momento dell'allontanamento dalla casa familiare, rende del tutto plausibile tale totale amnesia.
Mentre, per quanto riguarda l'ulteriore circostanza sostenuta da , secondo Parte_1 la quale, a causa dei comportamenti violenti del padre, la minore avrebbe avuto difficoltà nello sviluppo del linguaggio, tanto da rendere necessaria una visita specialistica da una neuropsichiatra, la CTU ha testualmente rilevato che: “va premesso che ha acquisito il linguaggio dopo il terzo Pt_2 anno di età; in quel periodo la madre, su indicazione dell'assistente sociale dello spazio neutro, portava la bambina a visita presso la neuropsichiatria infantile, da cui non emergevano elementi patologici da richiedere un nuovo incontro o di intraprendere un percorso logopedico;
successivamente dopo qualche settimana la bambina ha iniziato a parlare in maniera fluente."(cfr. pag. 6 CTU in atti).
In definitiva, si ritiene di aderire pienamente alle conclusioni peritali del CTU, le quali hanno escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale di natura psichica, confermando tale conclusione anche per la minore, analogamente a quanto già rilevato per la parte attrice.
Ed invero, sul punto si legge: “[…] in conseguenza dei fatti di cui causa non sono derivati danni postumi di natura psichica valutabili in termini di danno biologico su e Parte_1
. […]” (cfr. pag. 8 Ctu in atti). Parte_2
Inoltre, ritiene il giudicante, che, indipendentemente da ogni pregiudizio psichico (comunque non provato), non è emerso che il fatto illecito abbia avuto, più in generale, un risvolto negativo sulle dinamiche relazionali della minore.
Quanto al danno morale, come già precedentemente esposto, esso va inteso come quella sofferenza interiore, quel patema d'animo o quel dolore che il soggetto patisce a seguito della lesione di un suo diritto. Tale danno, che si manifesta in sentimenti quali la vergogna, la disistima di sé, la paura o la disperazione, non può essere presunto, ma deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che ne chiede il risarcimento, in modo da consentire una valutazione e una liquidazione individualizzata.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti e attentamente valutati, si deve necessariamente constatare che l'onere di fornire la prova del danno in questione non è stato adeguatamente assolto dalla parte che ne ha sostenuto l'esistenza. Tale conclusione discende dalla mancanza di elementi sufficienti a dimostrare il nesso causale tra il comportamento contestato e il pregiudizio lamentato,
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 11 rendendo di fatto impossibile per il giudicante procedere a un accertamento e ad una quantificazione del danno stesso.
Infatti, con riferimento all'asserita sofferenza soggettiva causata dall'omesso versamento dei mezzi dell'assegno mensile, posto a carico del convenuto a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nessuna specifica circostanza è stata dedotta dall'attrice che possa indurre a ritenere sussistente, anche solo in via presuntiva, l'asserito patema d'animo per la figlia, richiedendosi che il relativo onere probatorio vada adempiuto in modo circostanziato.
Del resto, va evidenziato come le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio si risolvano in mere enunciazioni del tutto generiche ed astratte, prive di un concreto elemento a supporto dell'asserito pregiudizio non patrimoniale.
Ed infatti, nonostante le asserzioni di parte attrice circa le presunte condizioni di vita
“disumane” patite a seguito del mancato versamento del mantenimento da parte del convenuto,
l'istruttoria di causa non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a suffragare tale circostanza.
In particolare, dagli atti, non emerge in maniera univoca e chiara uno stato totale, e assoluto, di disagio economico a carico della parte attrice e della di lei figlia.
Situazione che, invece, al contrario ove dimostrata avrebbe eventualmente consentito di desumere che da tale circostanza fosse derivato un patimento d'animo profondo e duraturo, al punto da configurare i presupposti per il riconoscimento del danno morale richiesto.
Detto in altri termini, non può presumersi che sol perché si è sottratto Controparte_1 all'obbligo di mantenimento (seppure tale reato sia stato riconosciuto e accertato in sede penale), ciò abbia comportato automaticamente per la figlia quella grave sofferenza interna che si riflette sulla personalità del soggetto danneggiato, nel senso di generare un grave patema d'animo, così come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
ciò tenuto conto anche della età stessa della minore all'epoca dei fatti.
Pertanto, alla luce di tali evidenze, e in assenza di prove concrete che attestino un danno morale subito dalla minore a seguito della lesione del suo diritto all'assistenza familiare, non si ravvisano i presupposti per una tale liquidazione risarcitoria.
4. Sulle spese di lite e di c.t.u.
Quanto alle spese di lite, considerato il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata per Parte_2
, ritiene lo scrivente che sussistano i presupposti per una compensazione parziale delle spese di
[...]
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 12 lite nella misura del 50%, mentre il residuo segue la soccombenza. Spese che vengono, pertanto, per il residuo 50%, poste a carico di , seppur ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato (cfr. Cass. nn. 10053/2012, 22381/2012, 25295/2013), disponendo che la relativa liquidazione avvenga in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, data l'ammissione di Parte_1
in proprio, al gratuito patrocinio.
[...]
Spese di lite che si liquidano secondo i parametri stabili dal D.M. 55/2014 e ss.mm., ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, mentre ai minimi per la decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata.
Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà passiva di tutte le parti in causa nei confronti del consulente, nei rapporti interni tra le stesse si pongono a carico esclusivo di , e per egli, data l'ammissione dello stesso al beneficio del Controparte_1 patrocinio, a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 15.000 oltre interessi legali, ex art. 1284 co. 1 c.c., sulla somma predetta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, Parte_2
;
[...]
c) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che vengono liquidate, quanto alle spese vive, nella misura del
50% degli importi prenotati a debito, e quanto ai compensi, già compensati per il
50%, nell'importo di € 2.113,50, oltre Iva (se dovuta), Cpa, e rimb. spese forf. come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, i pagamenti siano eseguiti in favore dell'Erario;
d) quanto alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, esse si imputano nei rapporti interni tra le parti a carico di , disponendone il Controparte_1
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 13 pagamento a carico dell'Erario, data l'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese 18.09.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 14
VERBALE DI UDIENZA DEL 18.09.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3258 DELL'ANNO 2022
N.R.G. 3258/2022
È presente per l'avv. Stefania Azzurra Spanò in sostituzione dell'avv. Vanila Parte_1
Amoroso.
Nessuno è presente per parte convenuta.
A questo punto, il G.I. invita il difensore presente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati.
Il difensore insiste in particolare nel riconoscimento del danno morale.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che la parte rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3258/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3258 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. nella Parte_1 C.F._1 qualità di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, Parte_2
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palermo, via Houel n. 17, presso
[...] lo studio dell'avv. Vanila Amoroso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Antonio Di Rudinì 24/C, presso lo studio dell'avv.
Carmelina Miserendino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
oggetto: domanda di risarcimento danni n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in proprio e “n.q.” di genitore esercente la potestà Parte_1 sulla figlia minore , conveniva in giudizio , al fine di sentirlo Parte_2 Controparte_1 condannare, al risarcimento dei danni, asseritamente patiti, ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Nello specifico, in base al tenore complessivo dell'atto di citazione, veniva dedotto:
- che veniva tratto in giudizio in sede penale per rispondere dei reati “a) Controparte_1 di cui all'articolo 572 cp, per aver maltrattato la moglie anche alla Parte_1 presenza dei figli minori, colpendola con calci, pugni procurandole ecchimosi lesioni personali;
minacciandola e ingiuriandola anche a mezzo telefono con le frasi “NA, figlia di NA, ora ti disconoscono la bambina così non ti do soldi, appena mi danno la bambina non te la faccio vedere più-ti farò piangere lacrime di sangue perché mi prenderò la bambina non te la farò più trovare” infliggendo a sofferenze Parte_1 fisiche e morali tali da rendere per quest'ultima intollerabile la convivenza col predetto;
b) per il reato di cui all'articolo 570 comma due cp, perché serbando una condotta contraria alla morale della famiglia, faceva mancare i mezzi di sussistenza la figlia minore
omettendo di versare l'assegno mensile di euro 250, 00 stabilito dal presidente del Pt_2 tribunale di Palermo con ordinanza del 2 febbraio 2013 e di contribuire direttamente ai bisogni e necessità della prole, disinteressandosi completamente delle sue necessità” (pag.
2 atto di citazione);
- che, con sentenza penale n. 5261/2021 del 27.10.21, la Corte d'appello di Palermo IV sez. penale, dichiarava colpevole dei fatti a lui ascritti e lo condannava al Controparte_1 risarcimento dei danni cagionati a , costituitasi parte civile, in proprio Parte_1
e nella qualità di genitore della minore , per la cui liquidazione rimetteva Parte_2 le parti al competente giudice civile.
Tutto ciò posto, parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “[…] liquidare come disposto dal giudice penale danni tutti, patrimoniale non patrimoniali, patiti e patiendi dalla sig.ra
in proprio e nq di madre della minore , persone offese già costituite Parte_1 Parte_2 parte civile nel giudizio penale indicato in parte motiva, in ordine agli illeciti penali posti in essere dall' quantificandoli in misura non inferiore ad e. 100.000,00 per entrambe […]”. CP_1
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Si costituiva, in data 15.03.2023, , il quale, chiedeva il rigetto integrale di Controparte_1 tutte le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel corso dell'istruttoria venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., e veniva disposta una C.t.u. medico-legale.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
1. Sull'efficacia del giudicato penale nel processo civile
Tutto ciò premesso, ha agito in giudizio, in proprio, per ottenere il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di , in qualità di persona Controparte_1 da lui offesa per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.
Fatti dedotti secondo quanto descritto nel capo di imputazione a carico di , Controparte_1 di seguito riportato, nell'ambito del procedimento penale presso il Tribunale di Palermo n. R.G.G.I.P.
1460/2014, e cioè “[…] per aver maltrattato la moglie anche alla presenza dei Parte_1 figli minori, colpendola con calci, pugni procurandole ecchimosi lesioni personali;
minacciandola e ingiuriandola anche a mezzo telefono con le frasi “NA, figlia di NA, ora ti disconoscono la bambina così non ti do soldi, appena mi danno la bambina non te la faccio vedere più-ti farò piangere lacrime di sangue perché mi prenderò la bambina non te la farò più trovare” infliggendo a
sofferenze fisiche e morali tali da rendere per quest'ultima intollerabile la Parte_1 convivenza col predetto”.
Altresì, ha agito anche in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia, , per i danni da quest'ultima patiti in ragione dei fatti di Parte_2 reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p., ascritti sempre ad , nel procedimento penale Controparte_1 sopra richiamato, e così come di seguito riportati: “[…] perché serbando una condotta contraria alla morale della famiglia, faceva mancare i mezzi di sussistenza la figlia minore omettendo di Pt_2 versare l'assegno mensile di euro 250, 00 stabilito dal presidente del tribunale di Palermo con ordinanza del 2 febbraio 2013 e di contribuire direttamente ai bisogni e necessità della prole, disinteressandosi completamente delle sue necessità”.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 4 In merito si osserva ancora che con sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo in data 25.09.2018, veniva assolto dai due reati a lui ascritti, sopra riportati, e Controparte_1 che, tuttavia, con sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 5261/2021, divenuta irrevocabile in data 12.03.2022, l'odierno convenuto veniva condannato ai soli effetti civili al risarcimento dei danni per i fatti così come descritti nei due capi di imputazione. Pronuncia di condanna generica, in quanto la quantificazione dei danni patiti veniva rimessa alle valutazioni del giudice civile.
Orbene, deve tenersi conto che: “[…] la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'
"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass. n. 5660/2018).
Ne discende che nel presente giudizio, con riferimento alla posizione di , Controparte_1 tenuto conto della natura dei reati di mera condotta compiuti dallo stesso, non può più ridiscutersi in merito al fatto che egli sia rimasto colpevolmente inadempiente agli obblighi di mantenimento della figlia, e nemmeno che egli abbia posto in essere, volontariamente, comportamenti violenti nei confronti di , per l'intero periodo così come contestato nei capi di imputazione, Parte_1 tali da integrare un sistema di condotte offensive dell'integrità psico-fisica della stessa.
Ciò posto, in merito alla prova dei danni conseguenziali derivati dai fatti lesivi di cui è causa si osserva quanto segue.
2. Sulla prova dei danni patiti direttamente da Parte_1
Nel caso di specie, ritenuto di individuare nel diritto all'integrità psico-fisica il diritto oggetto di lesione a seguito delle condotte patite da parte attrice, deve, allora, verificarsi se la lesione di tale diritto abbia comportato alla stessa pregiudizi sotto il profilo del c.d. danno non patrimoniale.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 5 A riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “[…] il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell'aspetto dinamico-relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). […]
Occorre qui ribadire che esiste […] una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico- relazionale, in quanto il danno alla persona postula il riconoscimento: da un lato, della sofferenza interiore;
e, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito […]. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni)” (Cass. n. 18217/2023).
Ciò posto, con riferimento alla componente dinamico-relazionale, , in base Parte_1 al tenore complessivo dell'atto di citazione, ha dedotto danni, innanzitutto, ascrivibili all'area del danno c.d. biologico.
Nello specifico, può ritenersi che parte attrice ha sostenuto con la richiesta di CTU avanzata nella memoria secondo termine cpc che, a seguito della lesione del diritto di cui sopra, ha patito un livello di sofferenza tale che è degenerato in un vero e proprio danno-psichico e, quindi, in una lesione della propria salute, come tale idonea ad arrecare un pregiudizio al suo facere a-reddituale (sul punto si osserva che la Suprema Corte ha ribadito che: “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)” (Cass. n. 10787/2024).
Orbene, non è emerso, dall'istruttoria svolta, che in conseguenza dei fatti di cui è causa a seguito delle lesioni all'integrità psico-fisica, abbia patito sofferenze tali da Parte_1 degenerare in una compromissione della propria integrità psichica.
In particolare, dalla CTU medico-legale in atti è emerso, per quanto attiene a Parte_1
quanto segue: “Durante i due colloqui effettuati con la perizianda non sono emersi disturbi
[...] dell'umore, note ansiose né disturbi della sfera percettiva;
[…] In risposta ai quesiti stabiliti dal giudice si afferma che non sono derivati, come conseguenza dei fatti in oggetto danni postumi di
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 6 natura psichica valutabili in termine di danno biologico;
nel periodo della gravidanza e successivo alla nascita della figlia la perizianda ha probabilmente sofferto di un disturbo post traumatico di cui comunque non sono presenti dati obiettivabili e che comunque non è presente ad oggi” (cfr. pag. 4 e
5 CTU in atti).
Inoltre, il perito ha precisato che: “Durante il colloquio non sono emersi dati indicativi di patologie. L'accurata raccolta anamnestica e i colloqui effettuati con la sig. e con Parte_1 Pt_2 escludono la presenza, in atto, di patologie di rilevanza psichiatrica nei due soggetti. Pertanto non si è ritenuto sottoporli ad esami testologici che sono di supporto e vengono effettuati se durante il colloquio si rilevano sintomi indicatori di patologie psichiatriche”.
Infine, il CTU, a conclusione del proprio elaborato peritale, è pervenuto alle seguenti risultanze:
“In risposta ai quesiti si può affermare che in conseguenza dei fatti di cui causa non sono derivati danni postumi di natura psichica valutabili in termini di danno biologico su e Parte_1
. I fatti in oggetto di causa non hanno determinato esiti di carattere permanente Parte_2 sulla preesistente integrità psico-fisica in ordine alla sfera individuale, relazionale, affettiva e lavorativa su e ”. Parte_1 Parte_2
In definitiva, il CTU, le cui deduzioni e conclusioni si ritiene di condividere essendo esenti da carenze logiche, e conformi ai migliori dettami della scienza di settore, ha escluso ogni componente di danno non patrimoniale intesa in termini di danno biologico.
Quanto, invece, alla sofferenza morale (o patema d'animo o sofferenza interiore) essa deve intendersi come categoria inclusiva di tutti i risvolti negativi dell'evento dannoso apprezzabili in relazione alla sfera del “pathos”, cioè la “sfera dell'intimo sentire”.
Ebbene, in merito alla prova di tale danno si rileva che gli elementi acquisiti, letti in correlazione con gli allegati atti del procedimento penale, fanno emergere chiaramente come, dai fatti contestati al convenuto, sia derivata a carico dell'istante una situazione di sofferenza tale da assumere rilevanza giuridica sotto il profilo risarcitorio.
In particolare, si evidenzia, innanzitutto che il CTU ha riferito nella relazione peritale come
“[…] è indubbio comunque che, durante il periodo del matrimonio e successivo alla nascita della bambina […]”, “[…] è stata sottoposta non solo a disagio pschichico ma altresì Parte_1 materiale, essendo stata costretta a spostarsi prima dalla suocera e successivamente dai suoi genitori, non avendo più risorse per mantenersi (aveva già interrotto l'attività lavorativa) ma soprattutto per le continue minacce verbali che le determinavano una sofferenza psichica interrotta col suo trasferimento a Casteldaccia” (cfr. pag. 4 CTU in atti).
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 7 Inoltre, è dato leggere nella sentenza penale che: “è […] risultato con certezza, ed al di là di ogni ragionevole dubbio, un complessivo e sistematico clima familiare di sopraffazione instaurato dall'imputato, per le circostanze e ragioni dettagliate dalla persona offesa” (cfr. sent. Corte di
Appello di Palermo n. 5261/2021).
Orbene, deve farsi applicazione della presunzione semplice, fondata sull' “id quod plerumque accidit”, secondo cui la vittima di minacce, di percosse e di violenze continuative, da parte del partner convivente, subisce uno stato di tensione e di stravolgimento della quiete familiare.
Pertanto, deve ritenersi che la sistematicità delle condotte illecite del convenuto abbia senz'altro provocato nella vittima un rilevante turbamento, e una notevole prostrazione, dovuti alla preoccupazione che la propria incolumità e quella della figlia minore fossero quotidianamente messe a repentaglio.
Dunque, alla luce di tali assunti, in base al criterio del “più probabile che non”, ed in mancanza di riscontri contrari, deve ritenersi provato sotto il profilo dell'“an debeatur” un patema d'animo suscettibile di essere risarcito.
Quanto alla sua quantificazione, essa deve essere effettuata in base a criteri equitativi con la precisazione che: “equità non vuol dire arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Alla nozione di equità
è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento” (Cass.
n. 12408/2011).
Orbene, ai fini della quantificazione secondo equità, questo giudicante procede a scrutinare, innanzitutto, le singole condotte maltrattanti patite dalla persona offesa, in modo da ricostruire la concreta carica offensiva del fatto illecito in parola sull'integrità psico-fisica di parte attrice.
Ciò detto, si osserva che, in base a quanto accertato in sede penale, sono risultate dimostrate una pluralità di aggressioni, non solo verbali, ma anche fisiche da parte di nei Controparte_1 confronti di . Parte_1
Inoltre, risulta accertato che il convenuto ha percosso mentre ella era in Parte_1 stato di gravidanza, nonché l'ha percossa anche in occasioni in cui la loro figlia era presente nell'abitazione in cui le parti convivevano.
Ed ancora ha obbligato la moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua Controparte_1 volontà, e, a fronte di un rifiuto, l'ha costretta a stare fuori dall'abitazione, persino priva di indumenti.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 8 Inoltre, risulta dimostrato, in sede penale, che ha impedito a Controparte_1 Parte_1 di alzarsi dal letto per prendersi cura della loro figlia, e ogni sua opposizione è stata repressa
[...] con ulteriori percosse ed urla.
Condotte, dunque, certamente dotate di una elevata carica offensiva, idonee, secondo l'“id quod plerumque accidit”, ad ingenerare un notevole patema d'animo nella vittima.
Circostanza desumibile anche in ragione della durata delle stesse. Ritiene, infatti, lo scrivente di valorizzare anche il fatto che le condotte del convenuto hanno avuto carattere continuativo per tutta la durata della convivenza coniugale, e più precisamente dal settembre-ottobre dell'anno 2010 sino al 2012. Dunque, un lasso di tempo rilevante.
Tuttavia, deve tenersi anche conto che parte attrice non ha fornito elementi di prova ulteriori, a mezzo ad esempio prova per testi, idonei a dimostrare la durata precisa del suo patema d'animo, né sono state articolate prove in grado di fornire ulteriori indicazioni tali da poter dimostrare un grado di intensità della sofferenza patita ancora maggiore rispetto a quello desumibile in forza delle circostanze sopra dette.
Pertanto, in via equitativa, tenuto conto che, comunque, non sono derivati danni di natura psichica (suscettibili di essere risarciti quali danno biologico), si ritiene congruo riconoscere, a
, in valuta attuale, l'importo di € 15.000 (quindicimila), a titolo di risarcimento, Parte_1 quale danno non patrimoniale ascrivibile, sotto il profilo descrittivo, alla componente c.d. morale.
In merito, poi, agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Ebbene, parte attrice non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 9 c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche
Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n. 3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
Sulla somma come sopra liquidata, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere, invece, corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
3. Sulla prova dei danni patiti da Parte_2
Nel caso in esame, per quanto riguarda i danni subiti da , a seguito della Parte_2 lesione del suo diritto all'assistenza familiare, occorre accertare se tale pregiudizio abbia prodotto, innanzitutto, conseguenze dannose tali da integrare, a sua volta, gli estremi di un danno di natura psichica sulla stessa e, quindi, lesivo del suo stato di salute.
Orbene, non è emerso che a seguito della lesione del suo diritto all'assistenza Parte_2 familiare abbia patito sofferenze tali da degenerare in una compromissione della sua integrità psichica.
In particolare, dalla relazione tecnica d'ufficio redatta dal perito incaricato, emerge una descrizione della minore che depone per un suo sereno e positivo sviluppo. Dal colloquio condotto, infatti, il consulente ha descritto la ragazza come "sorridente, tranquilla", evidenziando un armonico stile di vita a livello affettivo, relazionale e scolastico. La CTU sottolinea, inoltre, come la minore appaia “intelligente con un progetto di vita, dopo la licenza media”, a testimonianza di una personalità ben strutturata e orientata verso obiettivi futuri.
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 10 Inoltre, dalla relazione peritale in atti è emerso che la minore non serba alcun ricordo del periodo della sua prima infanzia, antecedente all'età scolare, in quanto, la sua giovane età, pari a soli sette mesi al momento dell'allontanamento dalla casa familiare, rende del tutto plausibile tale totale amnesia.
Mentre, per quanto riguarda l'ulteriore circostanza sostenuta da , secondo Parte_1 la quale, a causa dei comportamenti violenti del padre, la minore avrebbe avuto difficoltà nello sviluppo del linguaggio, tanto da rendere necessaria una visita specialistica da una neuropsichiatra, la CTU ha testualmente rilevato che: “va premesso che ha acquisito il linguaggio dopo il terzo Pt_2 anno di età; in quel periodo la madre, su indicazione dell'assistente sociale dello spazio neutro, portava la bambina a visita presso la neuropsichiatria infantile, da cui non emergevano elementi patologici da richiedere un nuovo incontro o di intraprendere un percorso logopedico;
successivamente dopo qualche settimana la bambina ha iniziato a parlare in maniera fluente."(cfr. pag. 6 CTU in atti).
In definitiva, si ritiene di aderire pienamente alle conclusioni peritali del CTU, le quali hanno escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale di natura psichica, confermando tale conclusione anche per la minore, analogamente a quanto già rilevato per la parte attrice.
Ed invero, sul punto si legge: “[…] in conseguenza dei fatti di cui causa non sono derivati danni postumi di natura psichica valutabili in termini di danno biologico su e Parte_1
. […]” (cfr. pag. 8 Ctu in atti). Parte_2
Inoltre, ritiene il giudicante, che, indipendentemente da ogni pregiudizio psichico (comunque non provato), non è emerso che il fatto illecito abbia avuto, più in generale, un risvolto negativo sulle dinamiche relazionali della minore.
Quanto al danno morale, come già precedentemente esposto, esso va inteso come quella sofferenza interiore, quel patema d'animo o quel dolore che il soggetto patisce a seguito della lesione di un suo diritto. Tale danno, che si manifesta in sentimenti quali la vergogna, la disistima di sé, la paura o la disperazione, non può essere presunto, ma deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che ne chiede il risarcimento, in modo da consentire una valutazione e una liquidazione individualizzata.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti e attentamente valutati, si deve necessariamente constatare che l'onere di fornire la prova del danno in questione non è stato adeguatamente assolto dalla parte che ne ha sostenuto l'esistenza. Tale conclusione discende dalla mancanza di elementi sufficienti a dimostrare il nesso causale tra il comportamento contestato e il pregiudizio lamentato,
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 11 rendendo di fatto impossibile per il giudicante procedere a un accertamento e ad una quantificazione del danno stesso.
Infatti, con riferimento all'asserita sofferenza soggettiva causata dall'omesso versamento dei mezzi dell'assegno mensile, posto a carico del convenuto a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nessuna specifica circostanza è stata dedotta dall'attrice che possa indurre a ritenere sussistente, anche solo in via presuntiva, l'asserito patema d'animo per la figlia, richiedendosi che il relativo onere probatorio vada adempiuto in modo circostanziato.
Del resto, va evidenziato come le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio si risolvano in mere enunciazioni del tutto generiche ed astratte, prive di un concreto elemento a supporto dell'asserito pregiudizio non patrimoniale.
Ed infatti, nonostante le asserzioni di parte attrice circa le presunte condizioni di vita
“disumane” patite a seguito del mancato versamento del mantenimento da parte del convenuto,
l'istruttoria di causa non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a suffragare tale circostanza.
In particolare, dagli atti, non emerge in maniera univoca e chiara uno stato totale, e assoluto, di disagio economico a carico della parte attrice e della di lei figlia.
Situazione che, invece, al contrario ove dimostrata avrebbe eventualmente consentito di desumere che da tale circostanza fosse derivato un patimento d'animo profondo e duraturo, al punto da configurare i presupposti per il riconoscimento del danno morale richiesto.
Detto in altri termini, non può presumersi che sol perché si è sottratto Controparte_1 all'obbligo di mantenimento (seppure tale reato sia stato riconosciuto e accertato in sede penale), ciò abbia comportato automaticamente per la figlia quella grave sofferenza interna che si riflette sulla personalità del soggetto danneggiato, nel senso di generare un grave patema d'animo, così come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
ciò tenuto conto anche della età stessa della minore all'epoca dei fatti.
Pertanto, alla luce di tali evidenze, e in assenza di prove concrete che attestino un danno morale subito dalla minore a seguito della lesione del suo diritto all'assistenza familiare, non si ravvisano i presupposti per una tale liquidazione risarcitoria.
4. Sulle spese di lite e di c.t.u.
Quanto alle spese di lite, considerato il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata per Parte_2
, ritiene lo scrivente che sussistano i presupposti per una compensazione parziale delle spese di
[...]
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 12 lite nella misura del 50%, mentre il residuo segue la soccombenza. Spese che vengono, pertanto, per il residuo 50%, poste a carico di , seppur ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato (cfr. Cass. nn. 10053/2012, 22381/2012, 25295/2013), disponendo che la relativa liquidazione avvenga in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, data l'ammissione di Parte_1
in proprio, al gratuito patrocinio.
[...]
Spese di lite che si liquidano secondo i parametri stabili dal D.M. 55/2014 e ss.mm., ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, mentre ai minimi per la decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata.
Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà passiva di tutte le parti in causa nei confronti del consulente, nei rapporti interni tra le stesse si pongono a carico esclusivo di , e per egli, data l'ammissione dello stesso al beneficio del Controparte_1 patrocinio, a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 15.000 oltre interessi legali, ex art. 1284 co. 1 c.c., sulla somma predetta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, Parte_2
;
[...]
c) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che vengono liquidate, quanto alle spese vive, nella misura del
50% degli importi prenotati a debito, e quanto ai compensi, già compensati per il
50%, nell'importo di € 2.113,50, oltre Iva (se dovuta), Cpa, e rimb. spese forf. come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, i pagamenti siano eseguiti in favore dell'Erario;
d) quanto alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, esse si imputano nei rapporti interni tra le parti a carico di , disponendone il Controparte_1
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 13 pagamento a carico dell'Erario, data l'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese 18.09.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3258/2022 r.g.a.c. Pag. 14