TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10775 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.25532/2024 R.G. Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata in decisione all'udienza del 18/11/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25532/2024 R.G. Cont.
tra nata a [...] il [...]ivi dom.ta alla Via S.Giovanni a Teduccio Parte_1
n.913, ) rapp.ta e difesa dall'avv. LA Antonio (codice fiscale CodiceFiscale_1
residente in [...],ed ai C.F._2
fini del presente atto dom.ta assieme allo stesso in Napoli al C.so Umberto I n.106 presso l'avv.
CE LA, giusta procura in atti Opponente
e
CONDOMINIO “VILLA GIUSEPPINA” DI C.SO SAN AN A TEDUCCIO N. 913
IN NAPOLI codice fiscale in persona dell'amm.re p.t. difeso e rappresentato P.IVA_1
dall'Avv. Cod. Fisc. giusta procura alle liti in atti ed Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici alla Via Immacolata n. 41
Opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.4450/24emesso dal Tribunale di Napoli .
conclusioni per le parti: come da rispettivi atti introduttivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte opposta, il Condominio “Villa Giuseppina” di C.so San Giovanni a Teduccio n. 913 in Napoli ha ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n.4450/24 con il quale è stato ingiunto a proprietaria di un appartamento sito al quarto piano, scala B, facente parte del Parte_1
Condominio Villa Giuseppina, il pagamento di oneri condominiali straordinari pari ad € 20.867,69 oltre interessi e spese legali, approvati dall'assemblea nel corso degli anni tra il 2018 ed il 2024, meglio descritti nel ricorso monitorio ed opponendosi in questa sede la lamenta quanto Pt_1
segue: “che a base della ingiunzione venivano elencate una serie di documenti e cioè verbale di assemblea addirittura relativa a periodi prescritti (2018) e comunque relativi ad assemblee tenute senza avvertire la concludente, che all'epoca dei fatti abitava presso il padre o presso il coniuge
in Capodrise(CE): che i titoli messi a base delle richieste, attengono a pagamenti Controparte_1
per i quali non vi è stata alcuna decisione assembleare comunicata ,antecedentemente la convocazione o relativa a presunte delibere mai comunicate e quindi, e per l'effetto, non opponibili, che in ogni caso la istante ha avuto attribuito delle richieste di pagamento per presunte obbligazioni millesimali non relative ad obbligazioni inopponibili ala concludente ,che addirittura non ha potuto più accedere al terreno e proprietà retrostante di cui era comodataria , fatto per il quale ha ricevuto danni da determinarsi in base all'uso che la concludente aveva e di cui, in ogni caso, ha dovuto rimborsare il proprietario comodante”; costituendosi il condominio ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell' opposizione e la sua procedibilità mentre nel merito va evidenziato che la qualifica di condomina in capo a non è stata mai Parte_1
contestata nei termini di legge , né nell'atto costitutivo, né nelle eventuali memorie integrative .
Di poi, premesso che è agli atti della procedura monitoria è stato depositato il verbale di nomina dell'amministratore, del 29/4/2022 e che l'amministratore può autonomamente agire tramite un avvocato per la riscossione degli oneri condominiali giusto disposto dell'art 63 disp att cpc e 1131 cc, nel merito delle doglianze sopra descritte la causa va decisa alla luce dell' intervento delle S.U. della S.C. che con la dirimente sentenza n. 9839 del 14/4/2021 ha statuito che: “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”; inoltre la stessa pronuncia ha richiamato la precedente la sentenza della S.C. a S-U. n. 4806 del 2005, che, nel ribadire il principio appena richiamato, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle "annullabili" nei seguenti termini: «debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» ed ancora la sentenza del 2021 ha rilevato: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”. Nella fattispecie in esame tutti i crediti e le somme ingiunte sono indicate in modo chiaro e specifico nei bilanci approvati nel corso degli anni tra il 2018 ed il 2024 come da copia delle delibere del allegate dal condominio , del 26-27/9/2018, del 14/10/2022, del 18/162023, del
18/9/2023, del 6/11/2023 e soprattutto nessuno dei motivi di doglianza sopra descritti è in astratto motivo di nullità delle delibere.
Poiché il piano di riparto e i singoli debiti dei condomini sono stati approvati con le delibere in atti,
poiché non attengono a profili di nullità ma di mero annullamento tutti i motivi di opposizione illustrati dalla opposta , ivi compresa la dedotta mancata convocazione o comunicazione delle assemblee e delibere , poichè ancora, nell'atto di citazione non è stata formulata apposita domanda
riconvenzionale di annullamento di nessuna delle delibere prodotte in sede monitoria dal condominio, per tali motivi le suddette doglianze dedotte dall'opponente non possono essere esaminate e in quanto inammissibili comportano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.4450/24 emesso dal Tribunale di Napoli;
quanto alla domanda diretta a veder accertato che “la concludente è creditrice nei confronti del Condominio, di ogni somma derivante
dal mancato uso della proprietà retrostante il fabbricato centrale e comunque a servizio della
concludente per comodato ricevuto ed in ogni caso, per impossibilità d'uso derivante da
impalcature pali e sostegni installati dal Condominio, ed impedenti all'accesso”, la suddetta allegazione è del tutto sfornita di prova e pertanto va rigettata.
Le spese di lite della presente fase, liquidate in dispositivo, scaglione fino ad € 26.000,00 del DM
55/2014, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e la domanda di accertamento. Condanna a pagare le spese di lite in favore dell'opposto condominio per € 3.500,00 Parte_1
per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 21/11/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata in decisione all'udienza del 18/11/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25532/2024 R.G. Cont.
tra nata a [...] il [...]ivi dom.ta alla Via S.Giovanni a Teduccio Parte_1
n.913, ) rapp.ta e difesa dall'avv. LA Antonio (codice fiscale CodiceFiscale_1
residente in [...],ed ai C.F._2
fini del presente atto dom.ta assieme allo stesso in Napoli al C.so Umberto I n.106 presso l'avv.
CE LA, giusta procura in atti Opponente
e
CONDOMINIO “VILLA GIUSEPPINA” DI C.SO SAN AN A TEDUCCIO N. 913
IN NAPOLI codice fiscale in persona dell'amm.re p.t. difeso e rappresentato P.IVA_1
dall'Avv. Cod. Fisc. giusta procura alle liti in atti ed Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici alla Via Immacolata n. 41
Opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.4450/24emesso dal Tribunale di Napoli .
conclusioni per le parti: come da rispettivi atti introduttivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte opposta, il Condominio “Villa Giuseppina” di C.so San Giovanni a Teduccio n. 913 in Napoli ha ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n.4450/24 con il quale è stato ingiunto a proprietaria di un appartamento sito al quarto piano, scala B, facente parte del Parte_1
Condominio Villa Giuseppina, il pagamento di oneri condominiali straordinari pari ad € 20.867,69 oltre interessi e spese legali, approvati dall'assemblea nel corso degli anni tra il 2018 ed il 2024, meglio descritti nel ricorso monitorio ed opponendosi in questa sede la lamenta quanto Pt_1
segue: “che a base della ingiunzione venivano elencate una serie di documenti e cioè verbale di assemblea addirittura relativa a periodi prescritti (2018) e comunque relativi ad assemblee tenute senza avvertire la concludente, che all'epoca dei fatti abitava presso il padre o presso il coniuge
in Capodrise(CE): che i titoli messi a base delle richieste, attengono a pagamenti Controparte_1
per i quali non vi è stata alcuna decisione assembleare comunicata ,antecedentemente la convocazione o relativa a presunte delibere mai comunicate e quindi, e per l'effetto, non opponibili, che in ogni caso la istante ha avuto attribuito delle richieste di pagamento per presunte obbligazioni millesimali non relative ad obbligazioni inopponibili ala concludente ,che addirittura non ha potuto più accedere al terreno e proprietà retrostante di cui era comodataria , fatto per il quale ha ricevuto danni da determinarsi in base all'uso che la concludente aveva e di cui, in ogni caso, ha dovuto rimborsare il proprietario comodante”; costituendosi il condominio ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell' opposizione e la sua procedibilità mentre nel merito va evidenziato che la qualifica di condomina in capo a non è stata mai Parte_1
contestata nei termini di legge , né nell'atto costitutivo, né nelle eventuali memorie integrative .
Di poi, premesso che è agli atti della procedura monitoria è stato depositato il verbale di nomina dell'amministratore, del 29/4/2022 e che l'amministratore può autonomamente agire tramite un avvocato per la riscossione degli oneri condominiali giusto disposto dell'art 63 disp att cpc e 1131 cc, nel merito delle doglianze sopra descritte la causa va decisa alla luce dell' intervento delle S.U. della S.C. che con la dirimente sentenza n. 9839 del 14/4/2021 ha statuito che: “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”; inoltre la stessa pronuncia ha richiamato la precedente la sentenza della S.C. a S-U. n. 4806 del 2005, che, nel ribadire il principio appena richiamato, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle "annullabili" nei seguenti termini: «debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» ed ancora la sentenza del 2021 ha rilevato: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”. Nella fattispecie in esame tutti i crediti e le somme ingiunte sono indicate in modo chiaro e specifico nei bilanci approvati nel corso degli anni tra il 2018 ed il 2024 come da copia delle delibere del allegate dal condominio , del 26-27/9/2018, del 14/10/2022, del 18/162023, del
18/9/2023, del 6/11/2023 e soprattutto nessuno dei motivi di doglianza sopra descritti è in astratto motivo di nullità delle delibere.
Poiché il piano di riparto e i singoli debiti dei condomini sono stati approvati con le delibere in atti,
poiché non attengono a profili di nullità ma di mero annullamento tutti i motivi di opposizione illustrati dalla opposta , ivi compresa la dedotta mancata convocazione o comunicazione delle assemblee e delibere , poichè ancora, nell'atto di citazione non è stata formulata apposita domanda
riconvenzionale di annullamento di nessuna delle delibere prodotte in sede monitoria dal condominio, per tali motivi le suddette doglianze dedotte dall'opponente non possono essere esaminate e in quanto inammissibili comportano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.4450/24 emesso dal Tribunale di Napoli;
quanto alla domanda diretta a veder accertato che “la concludente è creditrice nei confronti del Condominio, di ogni somma derivante
dal mancato uso della proprietà retrostante il fabbricato centrale e comunque a servizio della
concludente per comodato ricevuto ed in ogni caso, per impossibilità d'uso derivante da
impalcature pali e sostegni installati dal Condominio, ed impedenti all'accesso”, la suddetta allegazione è del tutto sfornita di prova e pertanto va rigettata.
Le spese di lite della presente fase, liquidate in dispositivo, scaglione fino ad € 26.000,00 del DM
55/2014, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e la domanda di accertamento. Condanna a pagare le spese di lite in favore dell'opposto condominio per € 3.500,00 Parte_1
per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 21/11/2025 Il Giudice